DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 241

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 16-6-2002
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 21
                      Adempimenti delle banche

  1.  Entro  il  quinto  giorno  lavorativo  successivo  a  quello di
ricevimento  della  delega,  la  banca  versa  le somme riscosse alla
tesoreria dello Stato o alla Cassa regionale siciliana di Palermo, al
netto del compenso ad essa spettante. Si considerano non lavorativi i
giorni di sabato e quelli festivi. (6)
  2.  Entro il termine di cui al comma 1 la banca predispone ed invia
telematicamente  alla  struttura di gestione di cui all'articolo 22 i
dati  riepilogativi delle somme a debito e a credito complessivamente
evidenziate  nelle  deleghe  di  pagamento, distinte per ciascun ente
destinatario.
  ((  2-bis.  Con  convenzione,  fermi restando i termini fissati dai
commi 1 e 2, puo' essere stabilito che:
    a)  entro  il  secondo  giorno  lavorativo successivo a quello di
ricevimento  della  delega,  la  banca  comunica  alla  struttura  di
gestione  l'importo  presuntivo delle somme che versera' ai sensi del
comma 1;
    b)  entro  il  terzo  giorno  lavorativo  successivo  a quello di
ricevimento  della delega, la banca versa almeno l'80 per cento delle
predette somme. ))
  3.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con i
Ministri  del  tesoro  e  del lavoro e della previdenza sociale, sono
stabilite  le modalita' applicative nonche' i criteri per i controlli
relativi  all'esecuzione  del  servizio  da  parte  delle banche e le
modalita' di scambio dei dati fra gli interessati.
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AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.  Lgs.  19  novembre  1998, n. 422 ha disposto (con l'art. 2,
comma 2) che le disposizioni di cui al comma 1, del presente articolo
si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999.