DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 241

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 12-8-1997
                               Art. 22
         (Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari)
    1.  Entro  il  primo  giorno  lavorativo  successivo  a quello di
versamento  delle  somme  da  parte delle banche e di ricevimento dei
relativi   dati  riepilogativi,  un'apposita  struttura  di  gestione
attribuisce  agli  enti  destinatari  le  somme  a  ciascuno  di essi
spettanti,  tenendo  conto  dell'eventuale compensazione eseguita dai
contribuenti.
    2.  Gli  enti  destinatari  delle  somme  dispongono  con cadenza
trimestrale le regolazioni contabili sulle contabilita' di pertinenza
a copertura delle somme compensate dai contribuenti.
    3.  La struttura di gestione di cui al comma 1 e' individuata con
decreto  del  Ministro  delle finanze, di concerto con i Ministri del
tesoro  e  del  lavoro  e  della  previdenza sociale. Con decreto del
Ministero  delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del
lavoro  e  della  previdenza sociale, sono stabilite le modalita' per
l'attribuzione delle somme.
    4.  La compensazione di cui all'articolo 17 puo' operare soltanto
dopo l'emanazione dei decreti indicati nel comma 3.