DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 43

Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1999)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-7-1999
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 61 
                      Compensi e rimborsi spese 
 
  1. I compensi e i rimborsi spese spettanti al  concessionario  sono
determinati,  per  ciascun  ambito  territoriale,  su  proposta   del
servizio  centrale,  sentito  il  parere  della  commissione  di  cui
all'articolo 3, con decreto del Ministro delle finanze da  pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale. 
  2. Il parere della commissione di cui all'articolo 3 deve: 
    a)  elencare  tutti  gli  elementi  che   hanno   concorso   alla
determinazione del compenso; 
    b) indicare in modo specifico l'incidenza di ciascun elemento  di
valutazione sul risultato finale; 
    c) consentire il confronto tra l'incidenza di cui alla lettera b)
e l'incidenza riconosciuta agli stessi elmenti  considerati  ai  fini
della determinazione dei compensi per altri  ambiti  territoriali  in
situazioni equiparabili. 
  3. La remunerazione del servizio di riscossione  viene  determinata
in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile  per
ogni concessionario sulla base dei dati di redditivita' media  e  dei
costi medi  di  gestione  a  livello  nazionale  rapportati  ad  ogni
concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo comunque
conto del numero degli sportelli e del costo aggiuntivo del personale
obbligatoriamente  mantenuto  in   servizio   presso   ogni   singola
concessione ai sensi degli articoli 122 e  123,  ove  tale  personale
ecceda le necessita'  operative  riconosciute  alla  concessione;  si
tiene   conto   altresi',   con   riferimento   all'ultimo   biennio,
dell'ammontare globale delle somme riscosse e dei  tempi  di  valuta,
del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosita' e di quello
di inesigibilita'. La remunerazione e' articolata come segue: 
    a) una commissione per la  riscossione  dei  versamenti  diretti,
uguale  per  tutti  gli  ambiti  territoriali,  stabilita  in  misura
percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo
minimo e di un importo massimo; 
    b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte  a  ruolo,
uguale  per  tutti  gli  ambiti  territoriali,  stabilito  in  misura
percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo
minimo e di importo massimo, tenendo conto dei costi specifici e  del
prevedibile ammontare globale di tali somme; 
    c) un compenso,  aggiuntivo  rispetto  a  quello  previsto  dalla
lettera b), per la riscossione delle somme iscritte a ruolo  riscosse
dopo la notifica dell'avviso di mora, uguale  per  tutti  gli  ambiti
territoriali, stabilito in misura percentuale delle  somme  riscosse,
tenendo  conto  dell'ammontare  medio  nazionale   delle   esecuzioni
fruttuose e dell'incidenza di esso sull'ammontare  complessivo  delle
altre forme di riscossione; 
    d) un compenso in  cifra  fissa  per  ciascun  abitante  servito,
differenziato per ogni ambito territoriale e determinato in relazione
al  prevedibile  ammontare  delle  commissioni,  dei  compensi,   dei
rimborsi spese e degli interessi di mora spettanti  ai  concessionari
ai sensi del presente articolo al fine di assicurare le remunerazione
calcolata con i criteri  previsti  dal  primo  periodo  del  presente
comma; il numero degli abitanti serviti da ogni concessione e' quello
risultante dagli ultimi dati sulla popolazione  residente  pubblicati
dall'ISTAT. 
  4. Ai concessionari spetta, altresi', il rimborso delle spese delle
procedure esecutive in misura determinata, per i diversi adempimenti,
in base a tabella approvata dal Ministero delle finanze,  sentito  il
parere del Ministro di grazia e giustizia. 
  5. Sono a carico dello Stato  e  degli  altri  enti  impositori  il
pagamento della commissione di cui alla lettera a), dei  compensi  di
cui alla lettera b), del comma 3, nei casi in cui non e' previsto  il
pagamento spontaneo  prima  della  iscrizione  a  ruolo,  nonche'  il
rimborso, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure
infruttuose di cui al comma 4. Sono a carico dello Stato, inoltre,  i
compensi di cui al comma 3, lettera d), da erogarsi in rate di uguale
importo entro il giorno 27 dei mesi di febbraio, giugno, settembre  e
novembre di ciascun anno mediante ordinativi di pagamento emessi  dal
competente  intendente   di   finanza   e   tratti   su   ordine   di
accreditamento, ovvero  tramite  concessione  di  una  corrispondente
dilazione a valere, anche sui versamenti diretti, a  decorrere  dalla
prima scadenza utile dopo le date sopra indicate. Per i crediti per i
quali e' intervenuto provvedimento di sgravio e'  altresi'  a  carico
dello Stato e degli altri enti impositori  il  pagamento  ridotto  al
cinquanta per cento, delle spese delle procedure esecutive. 
  6. Sono invece a carico dei contribuenti: 
a) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera b), nei  casi
   in cui e' previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione  a
   ruolo; 
b) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera c); 
c) il  pagamento  delle  spese  delle  procedure  esecutive  e  degli
   interessi semestrali di mora  per  il  ritardato  pagamento  delle
   somme iscritte a ruolo, questi ultimi da  determinare  annualmente
   con decreto del Ministro delle finanze, con  riguardo  alla  media
   dei tassi bancari attivi. 
  7.  Per  la  gestione  del  servizio   di   tesoreria   spetta   al
concessionario un compenso percentuale  rapportato  al  volume  delle
entrate e  delle  spese,  da  determinarsi  d'accordo  con  gli  enti
interessati in relazione ai costi  di  gestione  del  servizio  e  in
misura che assicuri una adeguata remunerazione. In  caso  di  mancato
accordo, la determinazione del compenso  e'  stabilita  dal  servizio
centrale, il quale provvede con atto motivato. 
  8. Al fine di assicurare la permanenza dell'equilibrio economico di
ogni singola gestione viene effettuata, con periodicita' biennale, la
revisione delle misure delle commissioni, dei compensi, dei  rimborsi
delle spese tenuto conto anche del tasso  di  inflazione  programmato
dal Governo  per  il  biennio  successivo,  nonche'  delle  eventuali
modifiche alle condizioni originarie della concessione conseguenti ad
intervente modifiche normative. A tale revisione provvede il Ministro
delle finanze, con decreto emanato di concerto  con  i  Ministri  del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica, entro  il  30
settembre dell'anno precedente a quello di entrata  in  vigore  dello
stesso decreto. 
  8-bis. Qualora si riduca, per effetto di disposizioni normative, il
numero dei tributi e delle altre entrate dello  Stato  e  degli  enti
pubblici  riscossi  dai  concessionari   della   riscossione   e   di
conseguenza l'ammontare nazionale complessivo dei compensi in  misura
superiore al dieci per cento, il Ministro delle finanze, di  concerto
con il Ministro del tesoro, dispone, con  decreto  da  emanare  entro
centoventi giorni dalla data in cui hanno effetto le riduzioni  delle
riscossioni, la revisione  della  misura  dei  compensi  in  modo  da
assicurare la permanenza dell'equilibrio economico. La  nuova  misura
e' comunicata al concessionario che ha facolta' di recedere  a  norma
dell'articolo 18. La facolta' di recesso e',  altresi',  esercitabile
qualora sia inutilmente decorso  l'ulteriore  termine  di  centoventi
giorni dalla data entro la quale doveva essere  emanato  il  predetto
decreto ministeriale. ((19)) 
    
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 ha disposto (con l'art. 68,  comma
1) che "Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, e' abrogato  il
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.  Tale
abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'articolo
4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
237".