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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 gennaio 1996, n. 90

Regolamento attuativo delle norme sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione nei confronti di soggetti che fruiscono di agevolazioni in forma automatica per interventi nelle aree depresse.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-3-1996
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Testo in vigore dal:  14-3-1996

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e in particolare l'art. 1, il quale, nel prevedere la possibilità di utilizzare incentivi industriali per il pagamento di imposte che affluiscono sul conto fiscale dispone, al comma 2, che con decreto del Ministro delle finanze siano approvate le norme attuative sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione, presso i quali, ai sensi dell'art. 78, comma 29, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono tenuti i conti fiscali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in data 8 agosto 1995;
Visti gli accordi intercorsi con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Sentito il parere della commissione consultiva, prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, espresso nell'adunanza del 27 ottobre 1995;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 14 dicembre 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, nota n. 27 del 9 gennaio 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Sulla base di quanto disposto al punto 6 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica dell'8 agosto 1995 citata in premessa e secondo le modalità allo stesso punto indicate, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con cadenza settimanale, trasmette al Ministero delle finanze, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 1, l'elenco delle imprese le cui istanze, dirette ad ottenere le agevolazioni, risultano ammissibili, sulla base di quanto disposto ai punti 1, 2 e 3 della citata delibera indicandone gli estremi identificativi e gli importi spettanti.
2. Il Ministero delle finanze esegue con i dati in proprio possesso il controllo dell'elenco di cui al comma 1 ed entro dieci giorni comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, telematicamente o mediante supporti magnetici, secondo le specifiche di cui all'allegato 1, l'elenco delle imprese che non risultano intestatarie di conto fiscale.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto delle comunicazioni trasmesse dal Ministero delle finanze ai sensi del comma 2, adotta i provvedimenti di liquidazione delle agevolazioni e, con le stesse modalità e secondo le medesime specifiche tecniche di cui al comma 1, trasmette al Ministero delle finanze l'elenco delle imprese per le quali è stata effettuata la liquidazione, specificando gli estremi dei provvedimenti e la data dell'avvenuta liquidazione. Detta trasmissione va effettuata entro il lunedì della settimana successiva al provvedimento di liquidazione, ovvero il primo giorno lavorativo successivo.
4. Nei dieci giorni successivi al ricevimento degli elenchi di cui al comma 3, il Ministero delle finanze effettua i controlli di rispondenza delle comunicazioni (di cui al comma 3 alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1, informa il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato circa le comunicazioni non rispondenti alle specifiche stesse e trasmette ai concessionari i dati corretti, secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato 2.
5. Il Ministero delle finanze trasmette gli stessi dati alle competenti direzioni generali delle entrate - sezioni staccate.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse:
"Art. 1. (Agevolazioni in forma automatica). - 1. Ai fini dell'immediato avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse, le somme individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per consentire l'erogazione di incentivi industriali in forma automatica nelle aree depresse del territorio nazionale ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, affluiscono all'apposita sezione del fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, prevista dall'art. 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, per essere versate trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato in relazione agli interventi di cui al comma 2.
2. Ai sensi dell'art. 9, comm 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti dall'Unione europea per gli incentivi nelle aree depresse, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, individua l'ammontare massimo dell'agevolazione, la tipologia degli investimenti ammissibili alle agevolazioni in forma automatica, detta le modalità e le procedure di attuazione, approvando altresì un apposito modello di documento dal quale dovrà risultare in particolare l'investimento da effettuare e l'importo del beneficio. Il documento, da compilarsi conformemente al suddetto modello, sarà utilizzato dal beneficiario delle agevolazioni, che si avvale del conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, solo dopo la liquidazione finale delle agevolazioni stesse, effettuata sulla base di una verifica di regolarità meramente formale, per il pagamento di imposte che affluiscono sullo stesso conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta, costituendo conseguentemente titolo di corrispondente regolazione contabile per i concessionari della riscossione, ai quali viene concessa una tolleranza di pari importo. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le norme attuative sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione.
3. Il documento di cui al comma 2 è presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della prenotazione delle risorse. L'importo dell'agevolazione in forma automatica è pari al 60 per cento dell'intensità massima delle agevolazioni consentite dalla Unione europea. L'accesso alle agevolazioni in forma automatica esclude ogni possibilità di richiedere ed ottenere, a qualsiasi titolo, per i medesimi investimenti altre agevolazioni. La limitazione del 60 per cento non vale per le agevolazioni aggiuntive eventualmente stabilite da disposizioni normative finalizzate a favorire specialmente l'occupazione, sempre nel rispetto dell'intensità massima consentita dall'Unione europea.
4. Ai fini della fruizione dell'agevolazione, entro diciotto mesi, dalla presentazione del documento come prevista dal comma 3, l'investimento deve risultare effettuato ed interamente pagato l'importo delle relative spese.
5. Fermo quanto previsto dalle disposizioni penali, al soggetto beneficiario delle agevolazioni in forma automatica, che abbia rilasciato false dichiarazioni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dell'agevolazione liquidata.
6. Nel periodo intercorrente, tra la presentazione del documento e la liquidazione della agevolazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è tenuto ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni".
- Si riporta il testo del comma 29 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale: "29. Il conto fiscale è tenuto presso il concessionario del servizio di riscossione competente per territorio, che provvede alla riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi dovute anche in qualità di sostituto d'imposta, direttamente versate dai contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo".
- Si riporta il titolo del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43: "Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657".
- Si riporta l'epigrafe della deliberazione del CIPE dell'8 agosto 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 246 del 20 ottobre 1995: "Determinazioni in materia di agevolazioni in forma automatica nelle aree depresse".
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi:
"Art. 15. - 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 5".
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43:
"Art. 3 (Commissione consultiva). - 1. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, è istituita, nell'ambito del Ministero delle finanze, la commissione consultiva prevista dall'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 4 ottobre 1986, n. 657. La nomina a componente della commissione degli esperti è incompatibile con la sussistenza di rapporto di lavoro o di collaborazione con i concessionari o con il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione.
2. La commissione, sulla base degli indirizzi di ordine generale impartiti dal Ministro ed a richiesta dello stesso, esprime pareri non vincolanti in materia di:
a) individuazione e determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni e delle successive modificazioni;
b) determinazione iniziale e revisione biennale della commissione, dei compensi, dei rimborsi delle spese e degli interessi di cui all'art. 61 spettanti ai concessionari;
c) procedure di conferimento delle concessioni;
d) vigilanza sull'attività dei concessionari, sull'efficienza ed economicità delle gestioni, con facoltà propositiva in materia di sospensione cautelare dell'attività di gestione, di revoca e di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei concessionari, compresa la decadenza dalla concessione. La commissione esprime, altresì, i pareri su ogni altra questione attinente al servizio della riscossione.
3. Nel provvedimento adottato dal Ministro deve essere fatta menzione della proposta o del parere della commissione, evidenziandone i relativi contenuti; ove il provvedimento sia adottato in difformità dalla proposta o dal parere, ne sono specificati i motivi.
4. Ai fini della formulazione dei pareri e delle proposte di cui al comma 2, la commissione dispone la raccolta, l'organizzazione e l'elaborazione dei dati e delle informazioni relativi alle diverse forme di riscossione.
5. La commissione si avvale della segreteria tecnica di cui all'art. 4 e, ove necessario, di volta in volta su singole questioni può consultare, anche a mezzo della segreteria stessa, singoli concessionari o rappresentanti della categoria e può ricorrere alla consulenza di esperti e di organizzazioni professionali o universitarie specializzate in analisi di costi e di bilanci.
6. L'affidamento degli incarichi di consulenza di cui al comma 5 è disposto con provvedimento del Ministro, su proposta del presidente della commissione; gli incarichi devono essere a tempo determinato e la loro durata non può superare l'anno finanziario. Con lo stesso o con successivo decreto è determinato il compenso da corrispondere, in relazione alla durata dell'incarico e dell'importanza del lavoro affidato; il compenso è corrisposto soltanto al termine dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito. Non possono essere affidati incarichi di consulenza a dipendenti dei Ministeri indicati nel comma 1, in attività di servizio, ovvero in quiescenza da meno di due anni.
7. I componenti della commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati per non più di una volta, ferme restando le disposizioni in materia di limite massimo di età previsto per il pubblico impiego.
8. La commissione è convocata dal presidente. In caso di assenza o impedimento le funzioni di presidente sono svolte dal funzionario del Ministero delle finanze con qualifica più elevata e, a parità di qualifica, da quello con maggiore anzianità.
9. L'avviso di convocazione, con l'elenco dei temi da trattare, deve essere comunicato, di norma, almeno cinque giorni prima della seduta a ciascun componente. Dalla stessa data, il materiale e la documentazione dei temi all'ordine del giorno sono a disposizione dei membri della commissione presso l'ufficio di segreteria.
10. Per la validità delle riunioni della commissione è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti e i pareri e le proposte sono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto del presidente. La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive della commissione, non dovuta a giusti motivi, comporta decadenza dall'incarico.
11. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati i compensi da corrispondere ai componenti della commissione in misura adeguata alla qualità e alla quantità dell'impegno richiesto".
- Il comma 3 dell'art 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Si riportano i testi dei punti 1, 2, 3 e 6 della citata delibera CIPE dell'8 agosto 1995.
"1. Aree di applicazione.
Le aree interessate dagli interventi di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, sono quelle individuate dalla Commissione dell'Unione europea come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b) nonché quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92, terzo comma, del trattato di Roma.
2. Iniziative ammissibili.
Possono accedere alle agevolazioni di cui alla presente delibera le imprese, operanti nel settore delle attività estrattive e manufatturiere di cui alle sezioni C e D della "classificazione delle attività economiche ISTAT 1991" che sostengano investimenti fissi costituiti da nuovi macchinari ed impianti da utilizzare nel ciclo produttivo e relativi alla creazione di un nuovo stabilimento o all'ampliamento, ristrutturazione, razionalizzazione o modernizzazione di uno stabilimento esistente.
Non sono pertanto ammissibili investimenti di mero rinnovo di macchinari ed impianti o investimenti in macchinari ed impianti che non possiedano un'autonoma funzionalità in relazione all'uso produttivo cui sono destinati, quali ad esempio parti o componenti di macchine.
Per le tipologie di attività assoggettate a limitazioni o divieti o che sono oggetto di specifiche normative comunitarie si applica quanto stabilito dalla normativa dell'Unione europea.
3. Spese ammissibili.
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l'acquisto dei beni di cui al punto 2, i cui ordini di acquisto siano stati emessi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente delibera.
Gli acquisti possono essere effettuati anche nelle forme di cui all'art. 1523 del codice civile, alla legge 28 novembre 1963, n. 1329, ovvero tramite operazioni di locazione finanziaria: in tali casi i relativi contratti devono essere stati stipulati a decorrere dalla predetta data.
Tutti i beni devono essere di nuova fabbricazione ed il loro costo agevolabile è costituito dal valore complessivo delle spese fatturate, incluse quelle per montaggio e collaudo se effettuati dal fornitore dei beni stessi, al netto di imposte, spese notarili, interessi passivi, oneri accessori, ivi compresi il trasporto e l'imballaggio, nonché delle spese murarie comunque connesse agli investimenti, il materiale di consumo e gli accessori. Nel caso di operazioni di locazione finanziaria per spese fatturate s'intendono quelle fatturate dal fornitore alla società di leasing.
Gli investimenti si intendono effettuati ove:
a) i beni siano stati tutti consegnati;
b) il relativo costo agevolabile sia stato interamente fatturato all'impresa acquirente, ovvero alla società di locazione finanziaria, nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria;
c) l'impresa beneficiaria dell'agevolazione abbia effettuato tutti i pagamenti relativi all'acquisto dei beni agevolati, ovvero per le operazioni di locazione finanziaria, abbia corrisposto canoni per un importo almeno pari all'agevolazione spettante e comunque in misura non inferiore al 15% del costo dei predetti beni come risultante dalle fatture quietanzate rilasciate dal concedente alla società utilizzatrice.
Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni:
a) i beni consegnati ad imprese diverse dall'impresa beneficiaria, ovvero installati in unità locali diverse da quelle indicate nella dichiarazione di cui all'allegato 1;
b) i beni ordinati anteriormente alla data di pubblicazione della presente delibera ovvero quelli oggetto di autofatturazione;
c) gli investimenti per i quali siano state richieste e concesse altre agevolazioni.
4. - 5. (Omissis).
6. Copertura finanziaria delle minori entrate conseguenti alle agevolazioni fruite.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato versa, con cadenza trimestrale, all'entrata dello Stato l'importo delle agevolazioni effettivamente fruito dalle imprese in relazione agli interventi di cui alla presente delibera. A tal fine si definiscono le seguenti procedure:
a) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette, preferibilmente in via telematica e comunque su supporto magnetico, al Ministero delle finanze l'elenco delle imprese cui è stata liquidata l'agevolazione con i relativi importi, nonché le eventuali successive variazioni;
b) il Ministero delle finanze comunica, successivamente, ai propri concessionari incaricati dell'esazione delle imposte, le informazioni necessarie a consentire l'utilizzo delle agevolazioni da parte dei beneficiari;
c) il Ministero delle finanze, sulla base dei dati comunicati dai concessionari, richiede periodicamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il versamento delle somme corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni effettivamente utilizzate dalle imprese.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero delle finanze ed il Ministero del tesoro provvedono, con le modalità di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a regolare gli aspetti organizzativi e le misure attuative in relazione a quanto previsto dal presente punto".