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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2023, n. 174

Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy. (23G00183)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/12/2023
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Testo in vigore dal: 16-12-2023
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla  legge  16  dicembre
2022, n. 204, ed in particolare gli articoli 2, 9, 10, 11; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei  conti»  e,  in
particolare, l'articolo 3; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli  4,
27, 28, 29; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo  30  dicembre  2003,  n.  366  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante  «Disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in  applicazione
dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.
121, ed in particolare l'articolo 1, comma 7; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2011,  n.  123,  recante
«Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa  e  contabile  e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa,  a
norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
  Visto  il  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,   recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici»; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113; 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina»,  convertito,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e,  in  particolare,
l'articolo 25; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»; 
  Visto  il  decreto-legge  24  febbraio   2023,   n.   13,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione  e  della  politica  agricola  comune»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; 
  Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
amministrazioni  pubbliche»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 21 giugno 2023, n. 74; 
  Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni
urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
di agricoltura, di  sport,  di  lavoro  e  per  l'organizzazione  del
Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025» e,  in  particolare,
l'articolo 3ter; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021, n.  149,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico»; 
  Informate le  organizzazioni  sindacali  con  comunicazione  del  6
settembre 2023; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 7 settembre 2023; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2023; 
  Vista la  definitiva  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 2023; 
  Sulla proposta del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  di
concerto con il Ministro per la pubblica  amministrazione  e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                           Organizzazione 
 
  1.  Il  presente  regolamento   disciplina   l'organizzazione   del
Ministero delle imprese e del made in Italy. 
  2. Il Ministero delle imprese e  del  made  in  Italy,  di  seguito
denominato  «Ministero»,  persegue  le  finalita'  ed   esercita   le
attribuzioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo  30
luglio  1999,  n.  300,  e  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. 
  3. Il  Ministero,  per  il  perseguimento  delle  finalita'  e  per
l'espletamento delle attribuzioni ad esso conferite, si articola  nei
seguenti quattro Dipartimenti che assicurano l'esercizio  organico  e
integrato delle funzioni del Ministero: 
    a) Dipartimento per le politiche per le imprese; 
    b) Dipartimento per il digitale,  la  connettivita'  e  le  nuove
tecnologie; 
    c) Dipartimento mercato e tutela; 
    d) Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e
di vigilanza. 
  4. Ciascun Dipartimento  e'  articolato  negli  uffici  di  livello
dirigenziale generale di cui al Capo II. 
  5. I  Capi  Dipartimento,  a  norma  dell'articolo  5  del  decreto
legislativo  30  luglio   1999,   n.   300,   svolgono   compiti   di
coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di   livello
dirigenziale generale compresi nel proprio Dipartimento, al  fine  di
assicurare la continuita' delle funzioni dell'Amministrazione. I Capi
Dipartimento  sono  responsabili   dei   risultati   complessivamente
raggiunti dagli  uffici  da  essi  dipendenti,  in  attuazione  degli
indirizzi del Ministro. Presso ciascun Dipartimento, a supporto delle
attivita' trasversali del Capo di Dipartimento, sono istituiti Uffici
di supporto cui sono preposti dirigenti di livello non generale,  nei
limiti della dotazione organica dirigenziale del Ministero. 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti del Presidente della Repubblica  italiana  e  sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
          settembre 1988, n. 214,  supplemento  ordinario),  recante:
          «Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri»: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; (29) 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e) 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza elle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              -  Si  riportano  gli  articoli  2,  9,  10  e  11  del
          decreto-legge   11   novembre   2022,   n.   173,   recante
          Disposizioni  urgenti  in   materia   di   riordino   delle
          attribuzioni dei Ministeri. 
              Articolo 2 (Ministero  delle  imprese  e  del  made  in
          Italy). - 1. Il Ministero dello sviluppo  economico  assume
          la denominazione di Ministero delle imprese e del  made  in
          Italy. 
              2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a)  all'articolo  12,  le  parole:  «Ministero  dello
          sviluppo  economico»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
          «Ministero delle imprese e del made in Italy»; 
                b) all'articolo 27: 
                  1) il comma 1 e' abrogato; 
                  2) al comma  2,  le  parole:  «Il  Ministero»  sono
          sostituite dalle seguenti: «Il Ministero  delle  imprese  e
          del made in Italy»; 
                  3) al comma 2-bis, dopo la lettera d)  e'  inserita
          la seguente: 
                    «d-bis) contribuisce a definire  le  strategie  e
          gli  indirizzi  per  la  valorizzazione,  la  tutela  e  la
          promozione del made in Italy in Italia e nel  mondo,  ferme
          restando le competenze del Ministero degli affari esteri  e
          della   cooperazione    internazionale,    del    Ministero
          dell'economia    e    delle    finanze,    del    Ministero
          dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
          foreste e del Ministero del turismo»; (5) 
                  4)  la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:
          «(Attribuzioni)»; 
                c) all'articolo 29, comma 2,  le  parole:  «Ministero
          delle attivita' produttive» sono sostituite dalle seguenti:
          «Ministero delle imprese e del made in Italy»; 
                d) la rubrica del Capo VI del Titolo IV e' sostituita
          dalla seguente: «Ministero delle  imprese  e  del  made  in
          Italy»; 
                e) all'articolo 35, comma 2, lettera h),  le  parole:
          «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite  dalle
          seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy». 
              3. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1°  marzo
          2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
          aprile 2021, n. 55, le parole da  «dal  Ministro  delegato»
          sino a  «ove  nominato»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «dalla Autorita' delegata per l'innovazione  tecnologica  e
          la transizione digitale, ove nominata» e le parole:  «dello
          sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti:  «delle
          imprese e del made in Italy». 
              4. Le denominazioni «Ministro delle imprese e del  made
          in Italy» e «Ministero delle imprese e del made  in  Italy»
          sostituiscono,  a  ogni  effetto  e  ovunque  presenti,  le
          denominazioni  «Ministro  dello   sviluppo   economico»   e
          «Ministero dello sviluppo economico». 
              Articolo 9 (Istituzione del Comitato  interministeriale
          per il made in Italy nel mondo - CIMIM). - 1.  All'articolo
          14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 18, le parole: «d'intesa» sono sostituite
          dalle seguenti: «di concerto»; 
                b) al comma 18-bis, secondo periodo, dopo le  parole:
          «delle imprese,» sono inserite le seguenti: «elaborate  dal
          Comitato interministeriale per il made in Italy  nel  mondo
          di cui al comma 18-ter,»; 
                c) dopo il comma 18-bis, sono inseriti i seguenti: 
                  «18-ter. E' istituito il Comitato interministeriale
          per il made in Italy nel mondo (CIMIM), con il  compito  di
          indirizzare  e  coordinare  le  strategie  in  materia   di
          promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane,
          al fine di valorizzare il made in Italy nel mondo. 
                  18-quater. Il CIMIM e' composto dal Ministro  degli
          affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  dal
          Ministro  delle  imprese  e  del  made  in  Italy,  che  lo
          co-presiedono,  e  dai  Ministri  dell'economia   e   delle
          finanze, dell'agricoltura, della  sovranita'  alimentare  e
          delle foreste e del turismo.  Alle  riunioni  del  Comitato
          possono partecipare altri Ministri aventi competenza  nelle
          materie poste all'ordine  del  giorno  nonche',  quando  si
          trattano argomenti che interessano le regioni e le province
          autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  il  presidente  della
          Conferenza delle regioni e delle  province  autonome  o  un
          presidente di  regione  o  di  provincia  autonoma  da  lui
          delegato. 
                  18-quinquies. I presidenti convocano il  CIMIM  con
          cadenza almeno quadrimestrale, ne determinano l'ordine  del
          giorno e ne definiscono le modalita' di funzionamento. 
                  18-sexies. Il CIMIM svolge i seguenti compiti: 
                    a) coordinamento delle strategie e  dei  progetti
          per la valorizzazione, la tutela e la promozione  del  made
          in Italy nel mondo; 
                    b)  esame  delle  modalita'  esecutive  idonee  a
          rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei  mercati
          esteri; 
                    c) individuazione dei meccanismi di  salvaguardia
          del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle
          imprese nazionali, anche in  relazione  all'imposizione  di
          nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori  o  alla
          presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui  mercati
          internazionali, al fine di  prevedere  misure  compensative
          per le imprese coinvolte; 
                    d) valutazione delle iniziative necessarie per lo
          sviluppo tecnologico e per la diffusione  dell'utilizzo  di
          nuove tecnologie  da  parte  delle  imprese  nazionali  nei
          processi di internazionalizzazione; 
                    e) monitoraggio dell'attuazione delle  misure  da
          parte delle amministrazioni competenti; 
                    f)  adozione  di  iniziative  idonee  a  superare
          eventuali ostacoli  e  ritardi  nella  realizzazione  degli
          obiettivi  e  delle  priorita'  indicati  anche   in   sede
          europea.». 
              2. All'articolo 2, comma 1, della legge 24 aprile 1990,
          n. 100, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Il
          Ministero  delle  imprese  e   del   made   in   Italy   e'
          periodicamente sentito sulle linee di indirizzo  strategico
          dell'attivita' della societa' Simest S.p.a., anche ai  fini
          dell'esercizio dei compiti di indirizzo e di  coordinamento
          attribuiti al Comitato interministeriale  per  il  made  in
          Italy nel mondo, di cui all'articolo 14, comma 18-ter,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.». 
              3.  All'articolo  3,  al  comma  2,  lettera  e),   del
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40,  dopo  le
          parole:  «il  Ministero  degli  affari   esteri   e   della
          cooperazione internazionale»  sono  inserite  le  seguenti:
          «nonche' il Ministero delle imprese e del made in Italy». 
              Articolo 10 (Struttura di supporto e tutela dei diritti
          delle imprese). - 1. All'articolo 30 del  decreto-legge  17
          maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2022, n. 91,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                a)  al  comma  1,  al  primo  periodo,   le   parole:
          «superiore ai 50 milioni di  euro»  sono  sostituite  dalle
          seguenti:  «superiore  a  25  milioni   di   euro   e   con
          significative  ricadute   occupazionali»   e   le   parole:
          «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite  dalle
          seguenti: «Ministero delle imprese e del made in  Italy»  e
          il  secondo  periodo  e'  sostituito  dai   seguenti:   «Il
          procedimento   finalizzato   all'esercizio    dei    poteri
          sostitutivi di cui al presente comma e' avviato su  istanza
          dell'impresa, dell'ente o  della  pubblica  amministrazione
          interessati.  Ove  eserciti  il  potere   sostitutivo,   il
          Ministero delle imprese e del made in Italy resta  estraneo
          ad ogni rapporto contrattuale  e  obbligatorio  discendente
          dall'adozione di atti, provvedimenti e  comportamenti,  che
          restano imputati all'amministrazione sostituita,  la  quale
          risponde, in via esclusiva e con risorse proprie, di  tutte
          le obbligazioni anche nei confronti dei terzi»; 
                b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
                  «1-bis. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  e'
          istituita presso il Ministero delle imprese e del  made  in
          Italy una struttura di supporto e tutela dei diritti  delle
          imprese, a cui e' assegnato personale amministrativo dotato
          delle necessarie competenze  ed  esperienze.  La  struttura
          raccoglie le segnalazioni da parte delle imprese e svolge i
          seguenti compiti: 
                    a)    istruttoria    delle    richieste,    anche
          confrontandosi  con  i  soggetti  rilevanti,  nazionali   e
          locali, coinvolti nell'investimento; 
                    b) sostegno alle imprese al fine  di  individuare
          iniziative idonee a superare  eventuali  ritardi  ovvero  a
          rimuovere   eventuali   ostacoli   alla   conclusione   del
          procedimento; 
                    c)  in  caso  di   inerzia   dell'amministrazione
          competente,  assegnazione   di   un   termine   entro   cui
          provvedere; 
                    d) in caso  di  ulteriore  inerzia,  trasmissione
          della proposta di provvedimento al  dirigente  responsabile
          per l'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 1. 
                  1-ter. La struttura di cui al comma 1-bis  monitora
          il  raggiungimento  degli   obiettivi   perseguiti,   anche
          avvalendosi   delle   camere   di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura, e garantisce la pubblicita' e la
          trasparenza dei  propri  lavori,  anche  attraverso  idonee
          misure informatiche.»; 
                c) al comma 2, le parole: «Ministero  dello  sviluppo
          economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle
          imprese  e  del  made  in  Italy»   e   dopo   le   parole:
          «provvedimenti  di  cui  al  comma  1»  sono  inserite   le
          seguenti: «a causa di  inerzia  o  ritardo  ascrivibili  al
          medesimo». 
              Articolo  11   (Comitato   interministeriale   per   la
          transizione ecologica - CITE). - 1. All'articolo 57-bis del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
                a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
                  «2.  Il  CITE  e'  presieduto  dal  Presidente  del
          Consiglio dei  ministri,  che  puo'  delegare  il  Ministro
          dell'ambiente e della sicurezza energetica ovvero,  qualora
          si tratti di materia concernente la  politica  industriale,
          il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il  Comitato
          e' composto dai Ministri dell'ambiente  e  della  sicurezza
          energetica,  delle   imprese   e   del   made   in   Italy,
          dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture  e  dei
          trasporti,  del  lavoro  e  delle   politiche   sociali   e
          dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
          foreste. Alle riunioni del Comitato partecipano,  altresi',
          gli altri Ministri,  o  loro  delegati,  aventi  competenza
          nelle materie oggetto dei provvedimenti e  delle  tematiche
          poste all'ordine del giorno.»; 
                b) al comma 3: 
                  1)  all'alinea,  dopo  le  parole:  «Piano  per  la
          transizione ecologica» sono inserite le seguenti: «e per la
          sicurezza energetica» e, dopo  le  parole:  «coordinare  le
          politiche» sono inserite  le  seguenti:  «e  le  misure  di
          incentivazione nazionali ed europee»; 
                  2)  dopo  la  lettera  f-bis),  sono  aggiunte   le
          seguenti: 
                    «f-ter) sostegno  e  sviluppo  delle  imprese  in
          materia di produzione energetica; 
                    f-quater)  utilizzo  delle  fonti  rinnovabili  e
          dell'idrogeno; 
                    f-quinquies) sicurezza energetica.»; 
                c)  al   comma   4,   le   parole:   «le   fonti   di
          finanziamento,» sono soppresse e dopo le  parole:  «singole
          misure» sono inserite le seguenti: «e  indica  altresi'  le
          relative  fonti  di  finanziamento  gia'   previste   dalla
          normativa e dagli atti vigenti»; 
                d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
                  «8. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della
          sicurezza energetica e del Ministro  delle  imprese  e  del
          made in Italy, e' adottato il regolamento interno del CITE,
          che ne disciplina il funzionamento.  Le  deliberazioni  del
          CITE sono pubblicate nel sito  internet  istituzionale  del
          Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» 
              2. Fino all'adozione del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri di cui all'articolo 57-bis, comma 8,
          del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  come
          modificato dal presente articolo, continua ad applicarsi il
          regolamento interno del CITE vigente alla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni  in  materia  di
          giurisdizione e controllo della Corte dei conti». 
              Articolo 3 (Norme in materia di controllo  della  Corte
          dei conti). - 1. Il controllo  preventivo  di  legittimita'
          della  Corte  dei  conti  si  esercita  esclusivamente  sui
          seguenti atti non aventi forza di legge: 
                a) provvedimenti emanati a seguito  di  deliberazione
          del Consiglio dei Ministri; 
                b) atti del Presidente del Consiglio dei  ministri  e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                c)  atti  normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                [c-bis) i  provvedimenti  commissariali  adottati  in
          attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
          Ministri emanate ai sensi dell' articolo 5, comma 2,  della
          legge 24 febbraio 1992, n. 225;] 
                d) provvedimenti dei  comitati  interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
                [e) autorizzazioni alla sottoscrizione dei  contratti
          collettivi, secondo quanto previsto  dall'articolo  51  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;] 
                f) provvedimenti di disposizione del  demanio  e  del
          patrimonio immobiliare; 
                f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7,  comma
          6, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          successive modificazioni; 
                f-ter)  atti  e   contratti   concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
                g)   decreti   che    approvano    contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'articolo 19 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
          2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
          in  ECU   stabilito   dalla   normativa   comunitaria   per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
                h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
                i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
          scritto del Ministro; 
                l) atti che il Presidente del Consiglio dei  Ministri
          richieda  di   sottoporre   temporaneamente   a   controllo
          preventivo  o  che,  la  Corte  dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
              1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)  e
          f-ter) del comma 1 e' competente in ogni  caso  la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
              2. I provvedimenti sottoposti al  controllo  preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. 
              3. Le sezioni riunite della Corte  dei  conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
              4. La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modo e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico. 
              5. Nei confronti delle  amministrazioni  regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
              6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
          Parlamento  ed  ai  consigli   regionali   sull'esito   del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente
          adottate. 
              7. Restano ferme, relativamente agli  enti  locali,  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958, n. 259. Le relazioni  della  Corte  contengono  anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
              8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
          articolo,  la  Corte  dei  conti   puo'   richiedere   alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
          n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche  non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  e  dal
          decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. (35) 
              9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,  si
          applicano, in quanto compatibili con le disposizioni  della
          presente legge, le norme procedurali di cui al testo  unico
          delle leggi sulla Corte  dei  conti,  approvato  con  regio
          decreto   12   luglio   1934,   n.   1214,   e   successive
          modificazioni. 
              10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
          della Corte dei conti che la presiede,  dai  presidenti  di
          sezione preposti al coordinamento e da tutti  i  magistrati
          assegnati a funzioni di controllo. La sezione e'  ripartita
          annualmente in quattro collegi dei quali  fanno  parte,  in
          ogni  caso,  il  presidente  della  Corte  dei  conti  e  i
          presidenti di sezione preposti al coordinamento. I  collegi
          hanno distinta competenza per tipologia di controllo o  per
          materia  e  deliberano  con  un  numero  minimo  di  undici
          votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta  dal  presidente
          della Corte dei conti ed  e'  composta  dai  presidenti  di
          sezione  preposti  al  coordinamento  e   da   trentacinque
          magistrati assegnati a funzioni di  controllo,  individuati
          annualmente dal  Consiglio  di  presidenza  in  ragione  di
          almeno tre per ciascun collegio della  sezione  e  uno  per
          ciascuna delle sezioni di controllo  sulle  amministrazioni
          delle regioni a statuto speciale e delle province  autonome
          di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
          numero minimo di ventuno votanti. 
              10-bis. La sezione del controllo in  adunanza  plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 
              11. Ferme restando le ipotesi di  deferimento  previste
          dall'articolo 24 del citato testo unico delle  leggi  sulla
          Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
          21  marzo  1953,  n.  161,  la  sezione  del  controllo  si
          pronuncia in ogni caso in cui insorge  il  dissenso  tra  i
          componenti magistrati circa la legittimita'  di  atti.  Del
          collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
          il magistrato che deferisce la questione alla sezione. 
              12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
          al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
          da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
          ragioni, in relazione  a  situazioni  e  provvedimenti  che
          richiedono tempestivi  accertamenti  e  verifiche,  dandone
          notizia alla sezione del controllo. 
              13. Le disposizioni del comma 1 non si  applicano  agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria. 
              - Si riportano gli articoli 4, 27, 28, 29  del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante  «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59» 
              Articolo  4 (Disposizioni  sull'organizzazione).  -  1.
          L'organizzazione, la dotazione  organica,  l'individuazione
          degli uffici di livello dirigenziale generale  ed  il  loro
          numero, le relative funzioni e la distribuzione  dei  posti
          di    funzione    dirigenziale,    l'individuazione     dei
          dipartimenti,  nei  casi  e  nei   limiti   fissati   dalle
          disposizioni  del  presente  decreto  legislativo,   e   la
          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
          regolamenti o con decreti del  ministro  emanati  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto  1988,
          n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59. I regolamenti prevedono la  soppressione  dei  ruoli
          esistenti e l'istituzione di un ruolo unico  del  personale
          non dirigenziale di ciascun ministero, articolato  in  aree
          dipartimentali   e    per    direzioni    generali.    Fino
          all'istituzione  del  ruolo   unico   del   personale   non
          dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
          forme ordinarie di mobilita' tra i diversi  dipartimenti  e
          le diverse direzioni generali, nel rispetto  dei  requisiti
          di  professionalita'  richiesti   per   l'esercizio   delle
          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
          del personale non devono comunque comportare incrementi  di
          spesa. 
              2. I ministeri  che  si  avvalgono  di  propri  sistemi
          informativi  automatizzati  sono  tenuti   ad   assicurarne
          l'interconnessione con i sistemi informativi  automatizzati
          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
          tramite    della    rete    unitaria    delle     pubbliche
          amministrazioni. 
              3. Il regolamento di  cui  al  precedente  comma  1  si
          attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2  del  decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni. 
              4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare. 
              4-bis. La disposizione di cui al  comma  4  si  applica
          anche in deroga alla eventuale distribuzione  degli  uffici
          di  livello  dirigenziale  non   generale   stabilita   nel
          regolamento di organizzazione del singolo Ministero. 
              5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
          1 si procede alla revisione  periodica  dell'organizzazione
          ministeriale, con cadenza almeno biennale. 
              6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte  le
          disposizioni normative relative  a  ciascun  ministero.  Le
          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi. 
              Articolo 27  (Attribuzioni).  -  [1.  E'  istituito  il
          ministero delle attivita' produttive.] 
              2. Il Ministero delle imprese  e  del  made  in  Italy,
          ferme restando le competenze del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri, ha lo scopo di formulare e attuare  politiche
          e strategie per lo sviluppo  del  sistema  produttivo,  ivi
          inclusi   gli   interventi    in    favore    delle    aree
          sottoutilizzate, secondo il principio di  sussidiarieta'  e
          di  leale  collaborazione   con   gli   enti   territoriali
          interessati e in coerenza con  gli  obiettivi  generali  di
          politica industriale e, in particolare, di: 
                a) promuovere  le  politiche  per  la  competitivita'
          internazionale,  in  coerenza  con  le  linee  generali  di
          politica  estera  e  lo  sviluppo  economico  del   sistema
          produttivo  nazionale  e   di   realizzarle   o   favorirne
          l'attuazione a livello  settoriale  e  territoriale,  anche
          mediante la partecipazione, fatte salve le  competenze  del
          Ministero dell'economia e delle finanze e  per  il  tramite
          dei rappresentanti  italiani  presso  tali  organizzazioni,
          alle attivita' delle competenti istituzioni internazionali; 
                b)  sostenere  e  integrare  l'attivita'  degli  enti
          territoriali per assicurare l'unita' economica del Paese; 
                c) promuovere la concorrenza; 
                d) coordinare  le  istituzioni  pubbliche  e  private
          interessate allo sviluppo della competitivita'; 
                d-bis) contribuisce a definire  le  strategie  e  gli
          indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la  promozione
          del made in Italy in Italia e nel mondo, ferme restando  le
          competenze  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale, del Ministero dell'economia  e
          delle  finanze,  del  Ministero   dell'agricoltura,   della
          sovranita' alimentare e delle foreste e del  Ministero  del
          turismo; 
                e) monitorare  l'impatto  delle  misure  di  politica
          economica,   industriale,   infrastrutturale,   sociale   e
          ambientale sulla competitivita' del sistema produttivo. 
              2-bis. Per realizzare gli obiettivi indicati  al  comma
          2, il Ministero, secondo il principio di  sussidiarieta'  e
          di  leale  collaborazione   con   gli   enti   territoriali
          interessati: 
                a)  definisce,  anche  in  concorso  con   le   altre
          amministrazioni   interessate,   le   strategie   per    il
          miglioramento  della  competitivita',   anche   a   livello
          internazionale,  del  Paese  e  per  la  promozione   della
          trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei  settori
          produttivi,    collaborando    all'attuazione    di    tali
          orientamenti; 
                b) promuove, in coordinamento con il Dipartimento  di
          cui all'articolo 3, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 303, gli interessi del  sistema  produttivo
          del  Paese   presso   le   istituzioni   internazionali   e
          comunitarie di settore e facendo salve  le  competenze  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e  del  Ministero
          degli affari esteri e per  il  tramite  dei  rappresentanti
          italiani presso tali organismi; 
                c) definisce le politiche per lo sviluppo economico e
          per favorire  l'assunzione,  da  parte  delle  imprese,  di
          responsabilita' relative alle  modalita'  produttive,  alla
          qualita' e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi,  alle
          relazioni con il consumatore; 
                d) studia la struttura  e  l'andamento  dell'economia
          industriale e aziendale; 
                [e) definisce le strategie  e  gli  interventi  della
          politica commerciale e  promozionale  con  l'estero,  ferme
          restando le competenze del Ministero degli  affari  esteri,
          del Ministero dell'economia e delle finanze e del  Ministro
          per gli italiani nel Mondo] 
              2-ter. Il Ministero elabora ogni triennio,  sentite  le
          amministrazioni interessate ed  aggiornandolo  con  cadenza
          annuale, un piano degli obiettivi,  delle  azioni  e  delle
          risorse  necessarie  per  il  loro  raggiungimento,   delle
          modalita' di attuazione, delle procedure di verifica  e  di
          monitoraggio. 
              2-quater. Restano in ogni caso  ferme  le  attribuzioni
          degli altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri. 
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse, le  funzioni  del  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, del Ministero  del  commercio
          con l'estero, fatte salve le risorse  e  il  personale  che
          siano attribuiti con il  presente  decreto  legislativo  ad
          altri Ministeri, Agenzie o Autorita',  perche'  concernenti
          funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in  ogni
          caso salve, ai sensi e per gli effetti  degli  articoli  1,
          comma 2, e 3, comma 1, lettere a)  e  b),  della  legge  15
          marzo 1997, n. 59,  le  funzioni  conferite  dalla  vigente
          legislazione alle  regioni  ed  agli  enti  locali  e  alle
          autonomie funzionali. 
              4.  Spettano  inoltre  al  Ministero  delle   attivita'
          produttive le risorse e  il  personale  del  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica,  del
          Ministero della sanita', del Ministero del lavoro  e  della
          previdenza sociale, concernenti le  funzioni  assegnate  al
          Ministero delle attivita' produttive dal  presente  decreto
          legislativo. 
              5. Restano ferme le competenze spettanti  al  Ministero
          della difesa. 
              Articolo 28 (Aree funzionali). - 1. Nel rispetto  delle
          finalita'  e  delle  azioni  di  cui  all'articolo  27,  il
          Ministero, ferme restando le competenze del Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, svolge per quanto di competenza, in
          particolare le funzioni e i compiti  di  spettanza  statale
          nelle seguenti aree funzionali: 
                a) competitivita': politiche per  lo  sviluppo  della
          competitivita' del sistema produttivo nazionale;  politiche
          di promozione degli investimenti delle imprese al fine  del
          superamento  degli  squilibri  di  sviluppo   economico   e
          tecnologico, ivi compresi gli interventi a  sostegno  delle
          attivita' produttive e gli strumenti  della  programmazione
          negoziata,  denominati  contratti  di  programma,   inclusi
          quelli   ricompresi   nell'ambito    dei    contratti    di
          localizzazione,  patti  territoriali,  contratti  d'area  e
          contratti di  distretto,  nonche'  la  partecipazione,  per
          quanto   di   competenza   ed   al   pari    delle    altre
          amministrazioni, agli accordi di programma  quadro,  ed  il
          raccordo  con  gli  interventi  degli  enti   territoriali,
          rispondenti alle stesse finalita'; politiche per le piccole
          e medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il
          sostegno alle imprese ad alto tasso  di  crescita,  tenendo
          conto  anche  delle  competenze  regionali;  politiche   di
          supporto  alla  competitivita'  delle  grandi  imprese  nei
          settori strategici; collaborazione  pubblico-privato  nella
          realizzazione di iniziative  di  interesse  nazionale,  nei
          settori  di   competenza;   politiche   per   i   distretti
          industriali; sviluppo di reti  nazionali  e  internazionali
          per l'innovazione di processo e  di  prodotto  nei  settori
          produttivi; attivita' di regolazione delle crisi  aziendali
          e delle procedure conservative delle imprese; attivita'  di
          coordinamento con le societa' e gli  istituti  operanti  in
          materia  di   promozione   industriale   e   di   vigilanza
          sull'Istituto  per  la  promozione  industriale;   politica
          industriale relativa alla partecipazione italiana al  Patto
          atlantico e all'Unione europea; collaborazione  industriale
          internazionale nei settori  aerospaziali  e  della  difesa,
          congiuntamente   agli    altri    Ministeri    interessati;
          monitoraggio sullo  stato  dei  settori  merceologici,  ivi
          compreso,   per   quanto   di   competenza,   il    settore
          agro-industriale,  ed  elaborazione  di  politiche  per  lo
          sviluppo    degli    stessi;     iniziative     finalizzate
          all'ammodernamento di comparti produttivi e di aree colpite
          dalla crisi di particolari settori  industriali;  politiche
          per l'integrazione degli  strumenti  di  agevolazione  alle
          imprese  nel  sistema   produttivo   nazionale;   vigilanza
          ordinaria e straordinaria sulle cooperative; politiche  per
          la  promozione  e  lo   sviluppo   della   cooperazione   e
          mutualita'; 
                [b)  internazionalizzazione:  indirizzi  di  politica
          commerciale con l'estero,  in  concorso  con  il  Ministero
          degli affari esteri e del Ministero dell'economia  e  delle
          finanze; elaborazione di proposte, negoziazione e  gestione
          degli  accordi  bilaterali  e  multilaterali   in   materia
          commerciale;  tutela  degli  interessi   della   produzione
          italiana all'estero; valorizzazione e promozione  del  made
          in  Italy,  anche   potenziando   le   relative   attivita'
          informative  e  di  comunicazione,  in  concorso   con   le
          amministrazioni interessate; disciplina  del  regime  degli
          scambi  e  gestione  delle  attivita'  di   autorizzazione;
          collaborazione all'attivita' di cooperazione internazionale
          e di aiuto allo sviluppo, di competenza del Ministero degli
          affari  esteri  e  del  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze,  e  concorso  al  relativo  coordinamento  con  le
          politiche commerciali e promozionali;  coordinamento  delle
          attivita'  della   commissione   CIPE   per   la   politica
          commerciale   con   l'estero,   disciplina   del    credito
          all'esportazione   e   dell'assicurazione    del    credito
          all'esportazione e  partecipazione  nelle  competenti  sedi
          internazionali e comunitarie ferme restando  le  competenze
          del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero
          degli affari esteri;  attivita'  di  semplificazione  degli
          scambi,  congiuntamente  con  il  Ministero  degli   affari
          esteri,   e   partecipazione    nelle    competenti    sedi
          internazionali; coordinamento, per  quanto  di  competenza,
          dell'attivita' svolta  dagli  enti  pubblici  nazionali  di
          supporto all'internazionalizzazione del sistema  produttivo
          ed  esercizio  dei  poteri  di  indirizzo  e  vigilanza  di
          competenza  del  Ministero  delle   attivita'   produttive;
          sviluppo    dell'internazionalizzazione    attraverso    il
          coordinamento e la gestione  degli  strumenti  commerciali,
          promozionali e finanziari a sostegno di imprese, settori  e
          distretti  produttivi,  con  la  partecipazione   di   enti
          territoriali, sistema  camerale,  sistema  universitario  e
          parchi tecnico-scientifici, ferme  restando  le  competenze
          dei   Ministeri   interessati;   politiche   e    strategie
          promozionali e rapporti con istituzioni pubbliche e private
          che   svolgono   attivita'    di    internazionalizzazione;
          promozione integrata all'estero del sistema  economico,  in
          collaborazione con il Ministero degli affari esteri  e  con
          gli  altri  Dicasteri   ed   enti   interessati;   rapporti
          internazionali  in  materia  fieristica,  ivi  comprese  le
          esposizioni universali e coordinamento della promozione del
          sistema fieristico di rilievo internazionale, d'intesa  con
          il   Ministero   degli   affari   esteri;    coordinamento,
          avvalendosi  anche   degli   sportelli   regionali,   delle
          attivita' promozionali nazionali, raccordandole con  quelle
          regionali e locali, nonche'  coordinamento,  congiuntamente
          al  Ministero  degli  affari   esteri   ed   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, secondo le modalita'  e  gli
          strumenti previsti dalla normativa vigente, delle attivita'
          promozionali  in  ambito  internazionale;   sostegno   agli
          investimenti produttivi delle imprese italiane  all'estero,
          ferme restando le competenze del Ministero dell'economia  e
          delle  finanze  e  del  Ministero  degli   affari   esteri;
          promozione   degli   investimenti   esteri    in    Italia,
          congiuntamente con le altre  amministrazioni  competenti  e
          con gli  enti  preposti;  promozione  della  formazione  in
          materia    di    internazionalizzazione;     sviluppo     e
          valorizzazione del  sistema  turistico  per  la  promozione
          unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero;] 
                c)  sviluppo  economico:  organizzazione   articolata
          delle attivita' per i brevetti, i modelli industriali e per
          marchi di impresa e  relativi  rapporti  con  le  autorita'
          internazionali,  congiuntamente  con  il  Ministero   degli
          affari esteri per la  parte  di  competenza;  politiche  di
          sviluppo  per   l'innovazione   tecnologica   nei   settori
          produttivi; politiche  di  incentivazione  per  la  ricerca
          applicata e l'alta tecnologia; politiche per la  promozione
          e lo sviluppo del commercio elettronico; partecipazione  ai
          procedimenti  di  definizione  delle  migliori   tecnologie
          disponibili per i settori produttivi; politiche nel settore
          delle assicurazioni e rapporti con l'ISVAP, per  quanto  di
          competenza;  promozione  della  concorrenza   nel   settore
          commerciale, attivita' di sperimentazione,  monitoraggio  e
          sviluppo delle nuove forme di commercializzazione, al  fine
          di assicurare il loro svolgimento  unitario;  coordinamento
          tecnico per la valorizzazione e armonizzazione del  sistema
          fieristico nazionale; disciplina ed attuazione dei rapporti
          commerciali  e  della   loro   evoluzione,   nel   rispetto
          dell'ordinamento civile e della tutela  della  concorrenza;
          sostegno  allo  sviluppo  della   responsabilita'   sociale
          dell'impresa, con  particolare  riguardo  ai  rapporti  con
          fornitori e consumatori e  nel  rispetto  delle  competenze
          delle  altre  amministrazioni;  sicurezza  e  qualita'  dei
          prodotti e degli impianti  industriali  ad  esclusione  dei
          profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro e di vigilanza
          sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento  degli
          organismi di certificazione di qualita' e dei laboratori di
          prova per quanto di competenza; partecipazione  al  sistema
          di certificazione ambientale, in particolare in materia  di
          ecolabel e ecoaudit; qualita' dei prodotti,  ad  esclusione
          di  quelli  agricoli  e  di  prima  trasformazione  di  cui
          all'allegato I  del  Trattato  istitutivo  della  Comunita'
          economica europea, sicurezza dei prodotti, etichettatura  e
          qualita' dei servizi destinati  al  consumatore,  ferme  le
          competenze  delle  regioni   in   materia   di   commercio;
          metrologia legale e determinazione del tempo; politiche per
          i consumatori e connessi  rapporti  con  l'Unione  europea,
          ferme restando le competenze del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri,  gli  organismi  internazionali  e  gli  enti
          locali;    attivita'    di    supporto     e     segreteria
          tecnico-organizzativa   del   Consiglio    nazionale    dei
          consumatori e degli utenti (CNCU); attivita' di tutela  dei
          consumatori nel  settore  turistico  a  livello  nazionale;
          monitoraggio dei prezzi liberi e  controllati  nelle  varie
          fasi di scambio ed indagini sulle normative,  sui  processi
          di formazione dei prezzi e delle condizioni di  offerta  di
          beni e servizi; controllo e vigilanza delle  manifestazioni
          a premio, ferme le attribuzioni del Ministero dell'economia
          e finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato
          -  in  materia  di  giochi,  nonche'   di   prevenzione   e
          repressione dei fenomeni  elusivi  del  relativo  monopolio
          statale; vigilanza sul sistema delle camere  di  commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura,   secondo   quanto
          disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e
          sulla tenuta del registro delle imprese; politiche  per  lo
          sviluppo dei servizi nei settori di  competenza;  vigilanza
          sulle societa' fiduciarie e di  revisione  nei  settori  di
          competenza. 
              2. Il Ministero  svolge  altresi'  compiti  di  studio,
          consistenti  in  particolare  nelle   seguenti   attivita':
          redazione  del  piano  triennale  di  cui  al  comma  2-ter
          dell'articolo  27;   ricerca   e   rilevazioni   economiche
          riguardanti  i  settori  produttivi  ed   elaborazione   di
          iniziative,  ivi  compresa  la  definizione  di  forme   di
          incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate
          a incrementare la  competitivita'  del  sistema  produttivo
          nazionale;   valutazione   delle    ricadute    industriali
          conseguenti  agli  investimenti   pubblici;   coordinamento
          informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di
          agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e
          regionale,  anche  ai  fini  del   monitoraggio   e   della
          valutazione degli effetti sulla competitivita' del  sistema
          produttivo nazionale; ricerca  in  materia  di  tutela  dei
          consumatori e  degli  utenti;  monitoraggio  dell'attivita'
          assicurativa anche ai fini delle iniziative legislative  in
          materia; ricerche,  raccolta  ed  elaborazione  di  dati  e
          rilevazioni economiche riguardanti  il  sistema  turistico;
          rilevazione    degli    aspetti    socio-economici    della
          cooperazione. 
              3. Restano in ogni caso ferme le competenze degli altri
          Ministeri. 
              Articolo  29  (Ordinamento).  -  1.  Il  Ministero   si
          articola in non piu' di quattro dipartimenti e in non  piu'
          di nove  direzioni  generali,  alla  cui  individuazione  e
          organizzazione  si  provvede  ai  sensi  dell'articolo   4,
          sentite   le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
          rappresentative,  e  in  modo   che   sia   assicurato   il
          coordinamento delle aree funzionali  previste  all'articolo
          28. 
              2. Il Ministero delle imprese e del made  in  Italy  si
          avvale degli uffici territoriali di Governo, nonche', sulla
          base di apposite convenzioni, delle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura. 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 16
          maggio  2008,  n.  85  recante  «Disposizioni  urgenti  per
          l'adeguamento delle strutture di  Governo  in  applicazione
          dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge  24  dicembre
          2007, n. 244», convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          14 luglio 2008, n. 121: 
                Articolo 1, comma 7. 
                  7. Le funzioni del Ministero  delle  comunicazioni,
          con le  inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di
          personale, sono  trasferite  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico. 
              - Si riporta l'articolo 25 del decreto-legge 17  maggio
          2022,  n.  50,  recante  «Misure  urgenti  in  materia   di
          politiche  energetiche   nazionali,   produttivita'   delle
          imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia
          di politiche  sociali  e  di  crisi  ucraina»,  convertito,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2022,
          n. 91: 
                Articolo    25 (Fondo    per     il     potenziamento
          dell'attivita' di attrazione degli investimenti esteri).  -
          1. Nello stato di previsione del Ministero  dello  sviluppo
          economico  e'  istituito  un  fondo  per  il  potenziamento
          dell'attivita' di attrazione degli investimenti esteri, con
          una dotazione di  5  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2022. Il fondo e' finalizzato alla  realizzazione
          di iniziative volte alla  ricognizione,  anche  sulla  base
          delle  migliori  pratiche  a  livello  internazionale,   di
          potenziali  investitori  strategici  esteri,   secondo   le
          caratteristiche e le diverse  propensioni  all'investimento
          di ciascuna tipologia di investitori, per favorire l'avvio,
          la  crescita  ovvero  la  ricollocazione   nel   territorio
          nazionale    di    insediamenti     produttivi,     nonche'
          l'elaborazione di  proposte  di  investimento  strutturate,
          comprensive di tutti gli elementi utili ad  un'approfondita
          valutazione delle opportunita'  prospettate,  in  relazione
          alle diverse tipologie di investitori. 
              2. Per le finalita' di cui al comma  1  e  al  fine  di
          garantire  il  supporto   tecnico-operativo   al   Comitato
          interministeriale  per  l'attrazione   degli   investimenti
          esteri  di  cui  all'articolo  30  del   decreto-legge   12
          settembre 2014,  n.  133,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,  e'  costituita  una
          segreteria tecnica coordinata da un  dirigente  di  livello
          generale in servizio presso  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico e composta da personale  in  servizio  presso  il
          predetto Ministero,  nei  limiti  della  vigente  dotazione
          organica e senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. Alla  segreteria  tecnica  sono  attribuiti,  tra
          l'altro, i compiti inerenti alla ricognizione di potenziali
          investitori strategici esteri, all'elaborazione di proposte
          di investimento strutturate,  all'adozione  di  metodologie
          uniformi, alla definizione di  indicatori  di  performance,
          all'implementazione di banche dati, alla creazione, in  via
          sperimentale, di uno «sportello  unico»  che  accompagni  e
          supporti gli investitori esteri con riferimento a tutti gli
          adempimenti   e   alle   pratiche   utili   alla   concreta
          realizzazione dell'investimento, nonche' all'attivazione di
          un sito web unitario, che raccolga e organizzi  in  maniera
          razionale tutte le informazioni utili  sulle  iniziative  e
          sugli  strumenti  attivabili  a  supporto  dei   potenziali
          investitori esteri. Per le medesime finalita' il  Ministero
          dello  sviluppo  economico   puo'   avvalersi,   ai   sensi
          dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, di un contingente massimo  di  dieci  esperti
          con elevate competenze e  qualificazioni  professionali  in
          materia, nel limite di  spesa  di  40.000  euro  annui  per
          singolo  incarico  al   lordo   degli   oneri   fiscali   e
          contributivi a carico  dell'amministrazione,  con  oneri  a
          valere sul fondo di cui al comma 1. (93) 
              3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a  5  milioni  di
          euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2022-2024, nell'ambito del  programma  «Fondi  di
          riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2022,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero  dello
          sviluppo economico. 
              - Si riporta  l'articolo  3-ter  del  decreto-legge  22
          giugno  2023,  n.  75,  recante  «Disposizioni  urgenti  in
          materia di organizzazione delle pubbliche  amministrazioni,
          di agricoltura, di sport, di lavoro e per  l'organizzazione
          del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025»: 
              Articolo   3-ter   (Disposizioni    in    materia    di
          organizzazione del Ministero delle imprese e  del  made  in
          Italy).  -  1.  All'articolo  29,  comma  1,  del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  dopo  le  parole:  «si
          articola» sono  inserite  le  seguenti:  «in  non  piu'  di
          quattro dipartimenti e». 
              2. Agli oneri di cui al comma 1, pari  a  210.000  euro
          annui a decorrere  dall'anno  2024,  si  provvede  mediante
          corrispondente    riduzione    delle    proiezioni    dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2023,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 27  e  28  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante  «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59» 
              Articolo  27 (Attribuzioni).  -  [1.  E'  istituito  il
          ministero delle attivita' produttive.] 
              2. Il Ministero delle imprese  e  del  made  in  Italy,
          ferme restando le competenze del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri, ha lo scopo di formulare e attuare  politiche
          e strategie per lo sviluppo  del  sistema  produttivo,  ivi
          inclusi   gli   interventi    in    favore    delle    aree
          sottoutilizzate, secondo il principio di  sussidiarieta'  e
          di  leale  collaborazione   con   gli   enti   territoriali
          interessati e in coerenza con  gli  obiettivi  generali  di
          politica industriale e, in particolare, di: 
                a) promuovere  le  politiche  per  la  competitivita'
          internazionale,  in  coerenza  con  le  linee  generali  di
          politica  estera  e  lo  sviluppo  economico  del   sistema
          produttivo  nazionale  e   di   realizzarle   o   favorirne
          l'attuazione a livello  settoriale  e  territoriale,  anche
          mediante la partecipazione, fatte salve le  competenze  del
          Ministero dell'economia e delle finanze e  per  il  tramite
          dei rappresentanti  italiani  presso  tali  organizzazioni,
          alle attivita' delle competenti istituzioni internazionali; 
                b)  sostenere  e  integrare  l'attivita'  degli  enti
          territoriali per assicurare l'unita' economica del Paese; 
                c) promuovere la concorrenza; 
                d) coordinare  le  istituzioni  pubbliche  e  private
          interessate allo sviluppo della competitivita'; 
                d-bis) contribuisce a definire  le  strategie  e  gli
          indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la  promozione
          del made in Italy in Italia e nel mondo, ferme restando  le
          competenze  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale, del Ministero dell'economia  e
          delle  finanze,  del  Ministero   dell'agricoltura,   della
          sovranita' alimentare e delle foreste e del  Ministero  del
          turismo; 
                e) monitorare  l'impatto  delle  misure  di  politica
          economica,   industriale,   infrastrutturale,   sociale   e
          ambientale sulla competitivita' del sistema produttivo. 
              2-bis. Per realizzare gli obiettivi indicati  al  comma
          2, il Ministero, secondo il principio di  sussidiarieta'  e
          di  leale  collaborazione   con   gli   enti   territoriali
          interessati: 
                a)  definisce,  anche  in  concorso  con   le   altre
          amministrazioni   interessate,   le   strategie   per    il
          miglioramento  della  competitivita',   anche   a   livello
          internazionale,  del  Paese  e  per  la  promozione   della
          trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei  settori
          produttivi,    collaborando    all'attuazione    di    tali
          orientamenti; 
                b) promuove, in coordinamento con il Dipartimento  di
          cui all'articolo 3, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 303, gli interessi del  sistema  produttivo
          del  Paese   presso   le   istituzioni   internazionali   e
          comunitarie di settore e facendo salve  le  competenze  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e  del  Ministero
          degli affari esteri e per  il  tramite  dei  rappresentanti
          italiani presso tali organismi; 
                c) definisce le politiche per lo sviluppo economico e
          per favorire  l'assunzione,  da  parte  delle  imprese,  di
          responsabilita' relative alle  modalita'  produttive,  alla
          qualita' e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi,  alle
          relazioni con il consumatore; 
                d) studia la struttura  e  l'andamento  dell'economia
          industriale e aziendale; 
                [e) definisce le strategie  e  gli  interventi  della
          politica commerciale e  promozionale  con  l'estero,  ferme
          restando le competenze del Ministero degli  affari  esteri,
          del Ministero dell'economia e delle finanze e del  Ministro
          per gli italiani nel Mondo.] 
              2-ter. Il Ministero elabora ogni triennio,  sentite  le
          amministrazioni interessate ed  aggiornandolo  con  cadenza
          annuale, un piano degli obiettivi,  delle  azioni  e  delle
          risorse  necessarie  per  il  loro  raggiungimento,   delle
          modalita' di attuazione, delle procedure di verifica  e  di
          monitoraggio. 
              2-quater. Restano in ogni caso  ferme  le  attribuzioni
          degli altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri. 
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse, le  funzioni  del  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, del Ministero  del  commercio
          con l'estero, fatte salve le risorse  e  il  personale  che
          siano attribuiti con il  presente  decreto  legislativo  ad
          altri Ministeri, Agenzie o Autorita',  perche'  concernenti
          funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in  ogni
          caso salve, ai sensi e per gli effetti  degli  articoli  1,
          comma 2, e 3, comma 1, lettere a)  e  b),  della  legge  15
          marzo 1997, n. 59,  le  funzioni  conferite  dalla  vigente
          legislazione alle  regioni  ed  agli  enti  locali  e  alle
          autonomie funzionali. 
              4.  Spettano  inoltre  al  Ministero  delle   attivita'
          produttive le risorse e  il  personale  del  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica,  del
          Ministero della sanita', del Ministero del lavoro  e  della
          previdenza sociale, concernenti le  funzioni  assegnate  al
          Ministero delle attivita' produttive dal  presente  decreto
          legislativo. 
              5. Restano ferme le competenze spettanti  al  Ministero
          della difesa. 
              Articolo 28 (Aree funzionali). - 1. Nel rispetto  delle
          finalita'  e  delle  azioni  di  cui  all'articolo  27,  il
          Ministero, ferme restando le competenze del Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, svolge per quanto di competenza, in
          particolare le funzioni e i compiti  di  spettanza  statale
          nelle seguenti aree funzionali: 
                a) competitivita': politiche per  lo  sviluppo  della
          competitivita' del sistema produttivo nazionale;  politiche
          di promozione degli investimenti delle imprese al fine  del
          superamento  degli  squilibri  di  sviluppo   economico   e
          tecnologico, ivi compresi gli interventi a  sostegno  delle
          attivita' produttive e gli strumenti  della  programmazione
          negoziata,  denominati  contratti  di  programma,   inclusi
          quelli   ricompresi   nell'ambito    dei    contratti    di
          localizzazione,  patti  territoriali,  contratti  d'area  e
          contratti di  distretto,  nonche'  la  partecipazione,  per
          quanto   di   competenza   ed   al   pari    delle    altre
          amministrazioni, agli accordi di programma  quadro,  ed  il
          raccordo  con  gli  interventi  degli  enti   territoriali,
          rispondenti alle stesse finalita'; politiche per le piccole
          e medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il
          sostegno alle imprese ad alto tasso  di  crescita,  tenendo
          conto  anche  delle  competenze  regionali;  politiche   di
          supporto  alla  competitivita'  delle  grandi  imprese  nei
          settori strategici; collaborazione  pubblico-privato  nella
          realizzazione di iniziative  di  interesse  nazionale,  nei
          settori  di   competenza;   politiche   per   i   distretti
          industriali; sviluppo di reti  nazionali  e  internazionali
          per l'innovazione di processo e  di  prodotto  nei  settori
          produttivi; attivita' di regolazione delle crisi  aziendali
          e delle procedure conservative delle imprese; attivita'  di
          coordinamento con le societa' e gli  istituti  operanti  in
          materia  di   promozione   industriale   e   di   vigilanza
          sull'Istituto  per  la  promozione  industriale;   politica
          industriale relativa alla partecipazione italiana al  Patto
          atlantico e all'Unione europea; collaborazione  industriale
          internazionale nei settori  aerospaziali  e  della  difesa,
          congiuntamente   agli    altri    Ministeri    interessati;
          monitoraggio sullo  stato  dei  settori  merceologici,  ivi
          compreso,   per   quanto   di   competenza,   il    settore
          agro-industriale,  ed  elaborazione  di  politiche  per  lo
          sviluppo    degli    stessi;     iniziative     finalizzate
          all'ammodernamento di comparti produttivi e di aree colpite
          dalla crisi di particolari settori  industriali;  politiche
          per l'integrazione degli  strumenti  di  agevolazione  alle
          imprese  nel  sistema   produttivo   nazionale;   vigilanza
          ordinaria e straordinaria sulle cooperative; politiche  per
          la  promozione  e  lo   sviluppo   della   cooperazione   e
          mutualita'; 
                [b)  internazionalizzazione:  indirizzi  di  politica
          commerciale con l'estero,  in  concorso  con  il  Ministero
          degli affari esteri e del Ministero dell'economia  e  delle
          finanze; elaborazione di proposte, negoziazione e  gestione
          degli  accordi  bilaterali  e  multilaterali   in   materia
          commerciale;  tutela  degli  interessi   della   produzione
          italiana all'estero; valorizzazione e promozione  del  made
          in  Italy,  anche   potenziando   le   relative   attivita'
          informative  e  di  comunicazione,  in  concorso   con   le
          amministrazioni interessate; disciplina  del  regime  degli
          scambi  e  gestione  delle  attivita'  di   autorizzazione;
          collaborazione all'attivita' di cooperazione internazionale
          e di aiuto allo sviluppo, di competenza del Ministero degli
          affari  esteri  e  del  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze,  e  concorso  al  relativo  coordinamento  con  le
          politiche commerciali e promozionali;  coordinamento  delle
          attivita'  della   commissione   CIPE   per   la   politica
          commerciale   con   l'estero,   disciplina   del    credito
          all'esportazione   e   dell'assicurazione    del    credito
          all'esportazione e  partecipazione  nelle  competenti  sedi
          internazionali e comunitarie ferme restando  le  competenze
          del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero
          degli affari esteri;  attivita'  di  semplificazione  degli
          scambi,  congiuntamente  con  il  Ministero  degli   affari
          esteri,   e   partecipazione    nelle    competenti    sedi
          internazionali; coordinamento, per  quanto  di  competenza,
          dell'attivita' svolta  dagli  enti  pubblici  nazionali  di
          supporto all'internazionalizzazione del sistema  produttivo
          ed  esercizio  dei  poteri  di  indirizzo  e  vigilanza  di
          competenza  del  Ministero  delle   attivita'   produttive;
          sviluppo    dell'internazionalizzazione    attraverso    il
          coordinamento e la gestione  degli  strumenti  commerciali,
          promozionali e finanziari a sostegno di imprese, settori  e
          distretti  produttivi,  con  la  partecipazione   di   enti
          territoriali, sistema  camerale,  sistema  universitario  e
          parchi tecnico-scientifici, ferme  restando  le  competenze
          dei   Ministeri   interessati;   politiche   e    strategie
          promozionali e rapporti con istituzioni pubbliche e private
          che   svolgono   attivita'    di    internazionalizzazione;
          promozione integrata all'estero del sistema  economico,  in
          collaborazione con il Ministero degli affari esteri  e  con
          gli  altri  Dicasteri   ed   enti   interessati;   rapporti
          internazionali  in  materia  fieristica,  ivi  comprese  le
          esposizioni universali e coordinamento della promozione del
          sistema fieristico di rilievo internazionale, d'intesa  con
          il   Ministero   degli   affari   esteri;    coordinamento,
          avvalendosi  anche   degli   sportelli   regionali,   delle
          attivita' promozionali nazionali, raccordandole con  quelle
          regionali e locali, nonche'  coordinamento,  congiuntamente
          al  Ministero  degli  affari   esteri   ed   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, secondo le modalita'  e  gli
          strumenti previsti dalla normativa vigente, delle attivita'
          promozionali  in  ambito  internazionale;   sostegno   agli
          investimenti produttivi delle imprese italiane  all'estero,
          ferme restando le competenze del Ministero dell'economia  e
          delle  finanze  e  del  Ministero  degli   affari   esteri;
          promozione   degli   investimenti   esteri    in    Italia,
          congiuntamente con le altre  amministrazioni  competenti  e
          con gli  enti  preposti;  promozione  della  formazione  in
          materia    di    internazionalizzazione;     sviluppo     e
          valorizzazione del  sistema  turistico  per  la  promozione
          unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero;] 
                c)  sviluppo  economico:  organizzazione   articolata
          delle attivita' per i brevetti, i modelli industriali e per
          marchi di impresa e  relativi  rapporti  con  le  autorita'
          internazionali,  congiuntamente  con  il  Ministero   degli
          affari esteri per la  parte  di  competenza;  politiche  di
          sviluppo  per   l'innovazione   tecnologica   nei   settori
          produttivi; politiche  di  incentivazione  per  la  ricerca
          applicata e l'alta tecnologia; politiche per la  promozione
          e lo sviluppo del commercio elettronico; partecipazione  ai
          procedimenti  di  definizione  delle  migliori   tecnologie
          disponibili per i settori produttivi; politiche nel settore
          delle assicurazioni e rapporti con l'ISVAP, per  quanto  di
          competenza;  promozione  della  concorrenza   nel   settore
          commerciale, attivita' di sperimentazione,  monitoraggio  e
          sviluppo delle nuove forme di commercializzazione, al  fine
          di assicurare il loro svolgimento  unitario;  coordinamento
          tecnico per la valorizzazione e armonizzazione del  sistema
          fieristico nazionale; disciplina ed attuazione dei rapporti
          commerciali  e  della   loro   evoluzione,   nel   rispetto
          dell'ordinamento civile e della tutela  della  concorrenza;
          sostegno  allo  sviluppo  della   responsabilita'   sociale
          dell'impresa, con  particolare  riguardo  ai  rapporti  con
          fornitori e consumatori e  nel  rispetto  delle  competenze
          delle  altre  amministrazioni;  sicurezza  e  qualita'  dei
          prodotti e degli impianti  industriali  ad  esclusione  dei
          profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro e di vigilanza
          sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento  degli
          organismi di certificazione di qualita' e dei laboratori di
          prova per quanto di competenza; partecipazione  al  sistema
          di certificazione ambientale, in particolare in materia  di
          ecolabel e ecoaudit; qualita' dei prodotti,  ad  esclusione
          di  quelli  agricoli  e  di  prima  trasformazione  di  cui
          all'allegato I  del  Trattato  istitutivo  della  Comunita'
          economica europea, sicurezza dei prodotti, etichettatura  e
          qualita' dei servizi destinati  al  consumatore,  ferme  le
          competenze  delle  regioni   in   materia   di   commercio;
          metrologia legale e determinazione del tempo; politiche per
          i consumatori e connessi  rapporti  con  l'Unione  europea,
          ferme restando le competenze del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri,  gli  organismi  internazionali  e  gli  enti
          locali;    attivita'    di    supporto     e     segreteria
          tecnico-organizzativa   del   Consiglio    nazionale    dei
          consumatori e degli utenti (CNCU); attivita' di tutela  dei
          consumatori nel  settore  turistico  a  livello  nazionale;
          monitoraggio dei prezzi liberi e  controllati  nelle  varie
          fasi di scambio ed indagini sulle normative,  sui  processi
          di formazione dei prezzi e delle condizioni di  offerta  di
          beni e servizi; controllo e vigilanza delle  manifestazioni
          a premio, ferme le attribuzioni del Ministero dell'economia
          e finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato
          -  in  materia  di  giochi,  nonche'   di   prevenzione   e
          repressione dei fenomeni  elusivi  del  relativo  monopolio
          statale; vigilanza sul sistema delle camere  di  commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura,   secondo   quanto
          disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e
          sulla tenuta del registro delle imprese; politiche  per  lo
          sviluppo dei servizi nei settori di  competenza;  vigilanza
          sulle societa' fiduciarie e di  revisione  nei  settori  di
          competenza. 
              2. Il Ministero  svolge  altresi'  compiti  di  studio,
          consistenti  in  particolare  nelle   seguenti   attivita':
          redazione  del  piano  triennale  di  cui  al  comma  2-ter
          dell'articolo  27;   ricerca   e   rilevazioni   economiche
          riguardanti  i  settori  produttivi  ed   elaborazione   di
          iniziative,  ivi  compresa  la  definizione  di  forme   di
          incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate
          a incrementare la  competitivita'  del  sistema  produttivo
          nazionale;   valutazione   delle    ricadute    industriali
          conseguenti  agli  investimenti   pubblici;   coordinamento
          informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di
          agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e
          regionale,  anche  ai  fini  del   monitoraggio   e   della
          valutazione degli effetti sulla competitivita' del  sistema
          produttivo nazionale; ricerca  in  materia  di  tutela  dei
          consumatori e  degli  utenti;  monitoraggio  dell'attivita'
          assicurativa anche ai fini delle iniziative legislative  in
          materia; ricerche,  raccolta  ed  elaborazione  di  dati  e
          rilevazioni economiche riguardanti  il  sistema  turistico;
          rilevazione    degli    aspetti    socio-economici    della
          cooperazione. 
              3. Restano in ogni caso ferme le competenze degli altri
          Ministeri. 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 7,  del  decreto-legge
          16 maggio 2008, n. 85  recante  «Disposizioni  urgenti  per
          l'adeguamento delle strutture di  Governo  in  applicazione
          dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge  24  dicembre
          2007, n. 244», convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          14 luglio 2008, n. 121: 
                Articolo 1, comma 7 
                  7. Le funzioni del Ministero  delle  comunicazioni,
          con le  inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di
          personale, sono  trasferite  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico. 
              - Si riporta l'articolo 5 del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, recante  "riforma  dell'organizzazione
          del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15  marzo
          1997, n. 59". 
              Articolo 5 (I dipartimenti). - 1. I  dipartimenti  sono
          costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
          delle  funzioni  del  ministero.   Ai   dipartimenti   sono
          attribuiti  compiti  finali  concernenti  grandi  aree   di
          materie omogenee e  i  relativi  compiti  strumentali,  ivi
          compresi quelli di indirizzo e coordinamento  delle  unita'
          di gestione in cui si  articolano  i  dipartimenti  stessi,
          quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
          strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. 
              2. L'incarico di capo del dipartimento viene  conferito
          in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 19 del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29  e  successive
          modificazioni ed integrazioni. 
              3.  Il  capo  del  dipartimento   svolge   compiti   di
          coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di
          livello dirigenziale  generale  compresi  nel  dipartimento
          stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
          dell'amministrazione  ed  e'  responsabile  dei   risultati
          complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
          in attuazione degli indirizzi del ministro. 
              4. Dal capo del dipartimento  dipendono  funzionalmente
          gli uffici di livello dirigenziale  generale  compresi  nel
          dipartimento stesso. 
              5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi
          3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento: 
                a) determina i programmi  per  dare  attuazione  agli
          indirizzi del ministro; 
                b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali
          disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
          di  economicita',  efficacia  ed  efficienza,  nonche'   di
          rispondenza del servizio al pubblico interesse; 
                c) svolge funzioni di propulsione, di  coordinamento,
          di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici  del
          dipartimento; 
                d) promuove  e  mantiene  relazioni  con  gli  organi
          competenti  dell'Unione  europea  per  la  trattazione   di
          questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento; 
                e) adotta gli atti per l'utilizzazione  ottimale  del
          personale secondo criteri  di  efficienza,  disponendo  gli
          opportuni  trasferimenti  di  personale   all'interno   del
          dipartimento; 
                f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del
          potere di proposta per il conferimento degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
          sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29; 
                g)  puo'  proporre   al   ministro   l'adozione   dei
          provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione  degli
          uffici  di  livello   dirigenziale   generale,   ai   sensi
          dell'articolo  19,  comma  7,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.  29  e,  comunque,  viene  sentito  nel
          relativo procedimento; 
                h) e' sentito  dal  ministro  per  l'esercizio  delle
          attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma  1,
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
              6. Con le modalita' di cui all'articolo  16,  comma  5,
          del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,  possono
          essere   definiti   ulteriori   compiti   del   capo    del
          dipartimento.