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DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133

Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. (14G00149)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2014
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n.85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n.262).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  1-1-2022
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Art. 30

(Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti)
1.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234))
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2.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234))
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3.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234))
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3-bis.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234))
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4.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234))
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5.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234))
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6. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, svolge l'attività di attrazione degli investimenti all'estero attraverso la propria rete estera che opera nell'ambito delle Rappresentanze Diplomatiche e consolari Italiane.
7. Presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito un Comitato con il compito di coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri, nonché di favorire, ove necessario, la sinergia tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante dl Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato può essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d'investimento. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.
8.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234))
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9.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234))
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