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DECRETO-LEGGE 11 novembre 2022, n. 173

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. (22G00185)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/11/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 dicembre 2022, n. 204 (in G.U. 04/01/2023, n. 3).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2023)
Testo in vigore dal:  5-1-2023
aggiornamenti all'articolo

Art. 11

Comitato interministeriale per la transizione ecologica - CITE
1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il CITE è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ovvero, qualora si tratti di materia concernente la politica industriale, il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il Comitato è composto dai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
((Alle riunioni del Comitato))
partecipano, altresì, gli altri Ministri
((, o loro delegati,))
aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.»;
b) al comma 3:
1) all'alinea, dopo le parole: «Piano per la transizione ecologica» sono inserite le seguenti: «e per la sicurezza energetica» e, dopo le parole: «coordinare le politiche» sono inserite le seguenti: «e le misure di incentivazione
((nazionali ed europee))
»;
2) dopo la lettera f-bis), sono aggiunte le seguenti:
«f-ter) sostegno e sviluppo delle imprese in materia di produzione energetica;
f-quater) utilizzo delle fonti rinnovabili e dell'idrogeno;
f-quinquies) sicurezza energetica.»;
c) al comma 4, le parole: «le fonti di finanziamento,» sono soppresse e dopo le parole: «singole misure» sono inserite le seguenti: «e indica altresì le relative fonti di finanziamento già previste dalla normativa e dagli atti vigenti»;
d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del made in Italy, è adottato il regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento.
((Le deliberazioni del CITE sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica))
».
2. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo, continua ad applicarsi il regolamento interno del CITE vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.