LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196

Legge di contabilita' e finanza pubblica. (09G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-4-2011
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 49. 
 
(Delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei
controlli di ragioneria e del  programma  di  analisi  e  valutazione
                            della spesa) 
 
    1. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  ((diciotto  mesi))
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  uno  o  piu'
decreti legislativi per il potenziamento dell'attivita' di analisi  e
valutazione della spesa e per la riforma del controllo di regolarita'
amministrativa e contabile di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettera
a), e all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  286:
secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e
monitoraggio della Ragioneria generale  dello  Stato  ai  fini  della
realizzazione periodica di un  programma  di  analisi  e  valutazione
della spesa delle amministrazioni centrali  di  cui  all'articolo  3,
comma 67, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  come  modificato
dall'articolo 41, comma 5, della presente legge, da svolgere anche in
collaborazione con le amministrazioni e  istituzioni  interessate  ai
sensi del comma 69 del medesimo articolo 3 della  legge  n.  244  del
2007,  nonche'  ai  fini  della  elaborazione  del  Rapporto  di  cui
all'articolo 41; 
    b) condivisione tra il Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,  gli  organismi
indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo  14
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  e  gli  uffici  di
statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche  dati,  anche
attraverso l'acquisizione, per via  telematica,  di  tutte  le  altre
informazioni necessarie alla realizzazione dell'attivita' di  analisi
e valutazione della spesa; 
    c) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie  in  caso  di
mancata comunicazione dei dati di cui alla lettera b)  da  parte  dei
dirigenti responsabili delle amministrazioni interessate, commisurate
ad una percentuale della loro retribuzione di risultato compresa  tra
un minimo del 2 per cento e un massimo del 7 per cento; 
    d) graduale estensione del programma  di  analisi  e  valutazione
della spesa alle altre amministrazioni pubbliche; 
    e) riordino del sistema dei controlli preventivi e dei  controlli
successivi,  loro  semplificazione   e   razionalizzazione,   nonche'
revisione dei termini attualmente  previsti  per  il  controllo,  con
previsione di programmi annuali basati sulla complessita' degli atti,
sulla loro rilevanza ai fini della finanza pubblica e  sull'efficacia
dell'esercizio del controllo. 
    2. Gli schemi dei decreti legislativi di  cui  al  comma  1  sono
trasmessi alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
affinche' su  di  essi  sia  espresso  il  parere  delle  Commissioni
parlamentari  competenti.  I  decreti  legislativi   che   comportino
riflessi  di  ordine  finanziario  devono  essere   corredati   della
relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.