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LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2018, ad eccezione dei commi 756, 808, 816, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 1127 e 1168 dell'art. 1 e dei commi 16, 36 e 37 dell'art. 18 che entrano in vigore il 29/12/2017. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/10/2024)
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vigente al 14/11/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 9-10-2024
al: 31-12-2024
art. 1 (commi 1-100)
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in  termini  di
competenza e di cassa, e  del  ricorso  al  mercato  finanziario,  in
termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma  1-ter,  lettera
a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2018,  2019  e
2020, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I
livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni
effettuate  al  fine  di  rimborsare  prima  della  scadenza   o   di
ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato. 
  2. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera a), le parole: « di 1,14 punti percentuali  dal  1º
gennaio 2018 e di ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere dal 1º
gennaio 2019 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere  dal  1º
gennaio 2020 »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  di  1,5  punti
percentuali dal 1º gennaio 2019 e di ulteriori 1,5 punti  percentuali
a decorrere dal 1º gennaio 2020 »; 
  b) alla lettera b), le parole: « di tre punti  percentuali  dal  1º
gennaio 2018 e di ulteriori 0,4  punti  percentuali  dal  1º  gennaio
2019; la medesima aliquota e' ridotta  di  0,5  punti  percentuali  a
decorrere dal 1º gennaio 2020  rispetto  all'anno  precedente  ed  e'
fissata al 25 per cento a decorrere  dal  1º  gennaio  2021;  »  sono
sostituite dalle seguenti: « di 2,2 punti percentuali dal 1º  gennaio
2019, di ulteriori 0,7 punti percentuali a decorrere dal  1º  gennaio
2020 e di ulteriori 0,1 punti percentuali a decorrere dal 1º  gennaio
2021; »; 
    c) alla lettera c), le parole: « 10 milioni di  euro  per  l'anno
2019 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi »  sono
sostituite dalle seguenti: « 350 milioni di euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2020 ». 
  3.  Al  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi
di efficienza energetica: 
  1) le parole:  «  31  dicembre  2017  »,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; 
  2) ai commi 1 e 2, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i  seguenti:
« La detrazione di cui al presente comma e' ridotta al 50  per  cento
per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018, relative agli interventi
di acquisto e posa in opera di finestre comprensive  di  infissi,  di
schermature solari e di sostituzione di impianti  di  climatizzazione
invernale  con  impianti  dotati  di  caldaie  a  condensazione   con
efficienza almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto  prevista  dal
regolamento delegato (UE)  n.  811/2013  della  Commissione,  del  18
febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma
gli  interventi  di  sostituzione  di  impianti  di   climatizzazione
invernale  con  impianti  dotati  di  caldaie  a  condensazione   con
efficienza inferiore alla classe di cui  al  periodo  precedente.  La
detrazione  si  applica  nella  misura  del  65  per  cento  per  gli
interventi di sostituzione di impianti di  climatizzazione  invernale
con impianti dotati di caldaie a condensazione di  efficienza  almeno
pari alla classe  A  di  prodotto  prevista  dal  citato  regolamento
delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di  sistemi  di
termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure  VIII
della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o  con  impianti
dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore  integrata
con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed  espressamente
concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra  loro,  o
per le spese sostenute all'acquisto e posa  in  opera  di  generatori
d'aria calda a condensazione »; 
  3) al comma 2, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
        «  b-bis)  per   l'acquisto   e   la   posa   in   opera   di
micro-cogeneratori in sostituzione di impianti  esistenti,  sostenute
dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino  a  un  valore  massimo
della  detrazione  di  100.000  euro.  Per  poter  beneficiare  della
suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono  condurre  a  un
risparmio di energia primaria (PES), come definito  all'allegato  III
del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  4  agosto  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218  del  19  settembre  2011,
pari almeno al 20 per cento »; 
      4) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
        « 2-bis. La detrazione nella  misura  del  50  per  cento  si
applica altresi' alle spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e
la posa  in  opera  di  impianti  di  climatizzazione  invernale  con
impianti dotati  di  generatori  di  calore  alimentati  da  biomasse
combustibili, fino a un valore massimo  della  detrazione  di  30.000
euro »; 
  5) al comma 2-ter, le parole: «  Per  le  spese  sostenute  dal  1º
gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi  di  riqualificazione
energetica di parti comuni degli edifici condominiali,  ivi  compresi
quelli di cui al comma 2-quater » sono sostituite dalle  seguenti:  «
Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione  energetica
di cui al presente articolo »; 
  6) al comma 2-quater, ultimo  periodo,  le  parole:  «  di  cui  al
presente articolo » sono sostituite  dalle  seguenti:  «  di  cui  al
presente comma »; 
  7) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente: 
        « 2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su  parti
comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3
finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e  alla
riqualificazione energetica spetta, in  alternativa  alle  detrazioni
previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente  articolo  e
dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione  nella  misura
dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una
classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli
interventi  determinino  il  passaggio  a  due  classi   di   rischio
inferiori. La predetta detrazione e' ripartita in dieci quote annuali
di pari importo  e  si  applica  su  un  ammontare  delle  spese  non
superiore a euro 136.000 moltiplicato  per  il  numero  delle  unita'
immobiliari di ciascun edificio »; 
  8) al comma 2-quinquies, dopo  le  parole:  «  effettua  controlli,
anche a campione, su tali attestazioni, » sono inserite le  seguenti:
« nonche' su tutte le agevolazioni spettanti ai  sensi  del  presente
articolo, » e le parole: « il 30 settembre  2017  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
delle presenti disposizioni »; 
  9) al comma 2-sexies, le parole: « Per gli  interventi  di  cui  al
comma 2-quater, a decorrere dal 1º gennaio  2017  »  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «  Per  le  spese  sostenute  per   interventi   di
riqualificazione energetica di cui al presente articolo »; 
  10) il comma 2-septies e' sostituito dal seguente: 
        « 2-septies. Le detrazioni di cui al presente  articolo  sono
usufruibili anche dagli  Istituti  autonomi  per  le  case  popolari,
comunque denominati, nonche' dagli enti aventi  le  stesse  finalita'
sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di societa'  che
rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia  di  in
house providing e che siano costituiti e operanti alla  data  del  31
dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati  su
immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti  per  conto  dei  comuni,
adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonche' dalle  cooperative
di abitazione a proprieta'  indivisa  per  interventi  realizzati  su
immobili dalle stesse posseduti e assegnati in  godimento  ai  propri
soci »; 
      11) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti: 
        « 3-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  e
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da  adottare  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare
gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al  presente
articolo, ivi compresi i massimali di  costo  specifici  per  singola
tipologia di intervento, nonche'  le  procedure  e  le  modalita'  di
esecuzione di controlli a campione,  sia  documentali  che  in  situ,
eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che
determinano l'accesso al beneficio. Nelle  more  dell'emanazione  dei
decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi il decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  19  febbraio   2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, e  il
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  11  marzo   2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.  L'ENEA,
ai fini di assicurare coerenza con la  legislazione  e  la  normativa
vigente  in  materia  di  efficienza  energetica,  limitatamente   ai
relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e
la relativa modulistica per la  trasmissione  dei  dati  a  cura  dei
soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente articolo. 
  3-quater. Al fine di agevolare  l'esecuzione  degli  interventi  di
efficienza energetica di cui  al  presente  articolo,  e'  istituita,
nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 15 del decreto  legislativo
4 luglio 2014, n. 102, una sezione dedicata al rilascio  di  garanzie
su operazioni di finanziamento degli stessi. A tal fine, la dotazione
del Fondo suddetto puo' essere integrata fino a 25  milioni  di  euro
annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dello  sviluppo
economico e fino a 25 milioni di euro annui per il periodo  2018-2020
a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare, a valere sui proventi  annui  delle  aste  delle  quote  di
emissione di CO2 destinati ai progetti energetico-ambientali  di  cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,  previa
verifica dell'entita' dei proventi disponibili  annualmente,  con  le
modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6  dello  stesso  articolo
19. Per il perseguimento delle finalita' di cui  al  presente  comma,
con uno o piu' decreti di natura non regolamentare da adottare  entro
novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione dal Ministro dello sviluppo  economico  e  dal  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito  il  parere
della Conferenza unificata,  sono  individuati,  nel  rispetto  degli
equilibri di finanza pubblica, le priorita', i criteri, le condizioni
e le modalita' di funzionamento, di gestione e  di  intervento  della
sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della sezione  stessa
»; 
    b) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi
di ristrutturazione edilizia: 
  1) al comma 1, le parole: « 31  dicembre  2017  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; 
  2) dopo il comma 1-sexies e' inserito il seguente: 
        «  1-sexies.1.  Le  detrazioni  di  cui  ai  commi  da  1-bis
a1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le  case
popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti  aventi  le  stesse
finalita' sociali dei predetti istituti,  istituiti  nella  forma  di
societa' che rispondono ai requisiti della  legislazione  europea  in
materia di in house providing e che siano costituiti e operanti  alla
data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili,  di
loro proprieta' ovvero gestiti  per  conto  dei  comuni,  adibiti  ad
edilizia  residenziale  pubblica,  nonche'   dalle   cooperative   di
abitazione  a  proprieta'  indivisa  per  interventi  realizzati   su
immobili dalle stesse posseduti e assegnati in  godimento  ai  propri
soci »; 
  3) al comma 2, le parole: « 1º gennaio 2016 » sono sostituite dalle
seguenti: «1º  gennaio  2017  »,  le  parole:  «  anno  2017  »  sono
sostituite dalle seguenti: « anno 2018 », le parole: « anno  2016  »,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « anno 2017 » e le
parole: « nel 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2018 »; 
  4) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        «  2-bis.  Al  fine  di  effettuare  il  monitoraggio  e   la
valutazione del  risparmio  energetico  conseguito  a  seguito  della
realizzazione degli  interventi  di  cui  al  presente  articolo,  in
analogia a quanto gia' previsto in materia di detrazioni fiscali  per
la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per  via
telematica all'ENEA  le  informazioni  sugli  interventi  effettuati.
L'ENEA elabora le informazioni pervenute e  trasmette  una  relazione
sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico,
al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  alle  regioni  e  alle
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,   nell'ambito   delle
rispettive competenze territoriali ». 
  4. Nei contratti di  fornitura  di  energia  elettrica  e  gas,  il
diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia  nei  rapporti
tra gli utenti domestici  o  le  microimprese,  come  definite  dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i
professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1,  lettera  c),
del codice del consumo, di cui al  decreto  legislativo  6  settembre
2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore  e
il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e  con  gli
altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio
idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo,  il  diritto
al corrispettivo si prescrive in due anni. L'Autorita' per  l'energia
elettrica, il gas e il sistema  idrico,  ridenominata  ai  sensi  del
comma 528, entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, definisce le misure in materia  di  tempistiche
di  fatturazione  tra  gli   operatori   della   filiera   necessarie
all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo.  Nei
contratti di cui al primo e al secondo periodo, in caso di  emissione
di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a
periodi maggiori di  due  anni,  qualora  l'Autorita'  garante  della
concorrenza  e  del  mercato  abbia  aperto   un   procedimento   per
l'accertamento di violazioni  del  codice  del  consumo,  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalita'
di  rilevazione  dei  consumi,  di  esecuzione  dei  conguagli  e  di
fatturazione adottate dall'operatore  interessato,  l'utente  che  ha
presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme  previste
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il  sistema  idrico,
ridenominata ai sensi del comma 528, ha diritto alla sospensione  del
pagamento finche' non sia  stata  verificata  la  legittimita'  della
condotta dell'operatore. Il  venditore  ha  l'obbligo  di  comunicare
all'utente l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente e di
informarlo  dei  conseguenti  diritti.  E'  in  ogni   caso   diritto
dell'utente, all'esito della  verifica  di  cui  al  quarto  periodo,
ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo
di indebito conguaglio. 
  5. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160. 
  6. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
ridenominata ai sensi del comma 528, con propria deliberazione, entro
tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
definisce misure a  tutela  dei  consumatori  determinando  le  forme
attraverso le quali  i  distributori  garantiscono  l'accertamento  e
l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi. 
  7. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
ridenominata ai sensi del  comma  528,  puo'  definire,  con  propria
deliberazione, misure atte a incentivare l'autolettura senza oneri  a
carico dell'utente. 
  8. Entro il  1°  luglio  2019,  il  soggetto  gestore  del  Sistema
informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi
ai mercati dell'energia elettrica e  del  gas,  di  cui  all'articolo
1-bis del decreto-legge  8  luglio  2010,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 agosto  2010,  n.  129,  provvede  agli
adeguamenti necessari per permettere ai clienti  finali  di  accedere
attraverso il Sistema medesimo ai dati riguardanti i propri  consumi,
senza oneri a loro carico. Le disposizioni per l'attuazione del primo
periodo sono adottate con deliberazione dell'Autorita' per  l'energia
elettrica, il gas e il sistema  idrico,  ridenominata  ai  sensi  del
comma 528, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati
personali, sentito il parere del Garante per la protezione  dei  dati
personali. 
  9. L'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  stabilisce  le
modalita' tecniche e operative che il servizio postale deve osservare
per assicurare la certezza della data  di  spedizione  delle  fatture
agli utenti da parte dei soggetti  gestori  di  servizi  di  pubblica
utilita'. 
  10. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture
la cui scadenza e' successiva: 
  a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; 
  b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; 
  c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020. 
  11. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da  adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
sentita l'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il  sistema
idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, sono individuati criteri
e modalita' volti  a  favorire  la  diffusione  della  tecnologia  di
integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata vehicle to
grid,  anche  prevedendo  la  definizione   delle   regole   per   la
partecipazione  ai  mercati  elettrici  e  di  specifiche  misure  di
riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di  rivendita
dell'energia. 
  12. Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, ai fini delle imposte sui
redditi delle  persone  fisiche,  dall'imposta  lorda  si  detrae  un
importo pari al 36 per cento delle  spese  documentate,  fino  ad  un
ammontare complessivo delle stesse non superiore  a  5.000  euro  per
unita' immobiliare ad  uso  abitativo,  sostenute  ed  effettivamente
rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o  detengono,  sulla
base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale  sono  effettuati  gli
interventi relativi alla: 
  a) « sistemazione a verde » di aree  scoperte  private  di  edifici
esistenti, unita' immobiliari, pertinenze o recinzioni,  impianti  di
irrigazione e realizzazione pozzi; 
  b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 
  13. La detrazione di cui al comma 12  spetta  anche  per  le  spese
sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne  degli
edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del  codice
civile, fino ad un importo massimo  complessivo  di  5.000  euro  per
unita' immobiliare ad uso abitativo. In tale  ipotesi  la  detrazione
spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a
condizione  che  la  stessa  sia  stata  effettivamente  versata   al
condominio entro i termini di presentazione della  dichiarazione  dei
redditi. 
  14. Trale spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle  di
progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi
ivi indicati. 
  15. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14  spetta  a  condizione
che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la
tracciabilita' delle  operazioni  ed  e'  ripartita  in  dieci  quote
annuali costanti e di pari importo nell'anno  di  sostenimento  delle
spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8  dell'articolo  16-bis  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  16. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28  marzo  2014,  n.
47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80,
le parole: « Per il quadriennio 2014-2017, »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « Per gli anni dal 2014 al 2019, ». 
  17. All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n.  232,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonche' le  strutture
di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre  2000,  n.  323,  queste
ultime  anche  per  la  realizzazione  di  piscine  termali   e   per
l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature  necessarie  per  lo
svolgimento delle attivita' termali ». 
  18. I soggetti di cui al comma 17 accedono al credito d'imposta  di
cui  all'articolo  10  del  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,  n.  106,
secondo le modalita' previste dal decreto adottato ai sensi del comma
4 del medesimo articolo 10. 
  19. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio  2000,
n. 212, l'articolo 7, comma 1, lettera b), della  legge  23  dicembre
1999, n. 488, nonche'  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  29
dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  306  del  31
dicembre 1999, si interpretano nel  senso  che  l'individuazione  dei
beni che costituiscono  una  parte  significativa  del  valore  delle
forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto
interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate
si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto  al
manufatto   principale,   come   individuato   nel   citato   decreto
ministeriale; come valore  dei  predetti  beni  deve  essere  assunto
quello risultante dall'accordo  contrattuale  stipulato  dalle  parti
contraenti, che deve  tenere  conto  solo  di  tutti  gli  oneri  che
concorrono alla produzione dei  beni  stessi  e,  dunque,  sia  delle
materie prime che della manodopera impiegata per la produzione  degli
stessi e che, comunque,  non  puo'  essere  inferiore  al  prezzo  di
acquisto dei beni stessi. La fattura emessa ai sensi dell'articolo 21
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
dal prestatore che realizza l'intervento di recupero  agevolato  deve
indicare,  oltre  al  servizio  che   costituisce   l'oggetto   della
prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il
predetto decreto del Ministro delle finanze  29  dicembre  1999,  che
sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso. Sono fatti  salvi  i
comportamenti difformi tenuti fino alla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. Non si fa luogo al  rimborso  dell'imposta  sul
valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate. 
  20. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle  abitazioni
in locazione, istituito dalla legge  9  dicembre  1998,  n.  431,  e'
assegnata una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020. 
  21. In attuazione di quanto previsto  dall'articolo  11,  comma  6,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le regioni possono destinare  le
somme non spese della dotazione del Fondo  destinato  agli  inquilini
morosi  incolpevoli,  istituito  dall'articolo  6,   comma   5,   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con  modificazioni,
dalla legge  28  ottobre  2013,  n.  124,  all'incremento  del  Fondo
nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. 
  22. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
da emanare entro il 30 giugno di ciascuno degli  anni  2019  e  2020,
sono stabilite le modalita' di trasferimento delle risorse tra i  due
Fondi in relazione alle annualita' pregresse. 
  23. All'articolo 15, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera i-sexies), primo periodo,  le  parole:  «  ,  o  50
chilometri per gli studenti residenti in zone montane o  disagiate  »
sono sostituite dalle seguenti: « e comunque in una provincia diversa
» e il secondo periodo e' soppresso; 
  b) dopo la lettera i-sexies) e' inserita la seguente: 
      « i-sexies.01) limitatamente ai periodi d'imposta in  corso  al
31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito  della  distanza
di cui alla lettera i-sexies) si intende rispettato anche all'interno
della stessa provincia ed e' ridotto a 50 chilometri per gli studenti
residenti in zone montane o disagiate ». 
  24. All'articolo 20 del decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
il comma 8-bis e' abrogato. 
  25. All'articolo 36, comma 1-ter, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: « sottoscritti con firma digitale »  sono  sostituite
dalle seguenti: « stipulati con atto pubblico informatico »; 
  b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e  fatti  salvi  i
requisiti formali per l'iscrizione nel registro  delle  imprese  come
prescritti dagli articoli 2436, primo comma, e 2556,  secondo  comma,
del codice civile ». 
  26. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti e' istituito un  fondo  finalizzato  all'erogazione  di
contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli
interventi di demolizione di opere abusive, con una  dotazione  di  5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Con decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  con
il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e  con
il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sono definiti i criteri per l'utilizzazione  e  per  la
ripartizione del fondo. I contributi sono erogati  sulla  base  delle
richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa
e contabile  relativa  alle  demolizioni  da  eseguire  ovvero  delle
risultanze   delle   attivita'   di   accertamento   tecnico   e   di
predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti
abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni. (40) 
  27. Al fine dell'attuazione del comma 26  e'  istituita  presso  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente  legge,  la  banca  di  dati
nazionale  sull'abusivismo  edilizio,  di   cui   si   avvalgono   le
amministrazioni statali, regionali  e  comunali  nonche'  gli  uffici
giudiziari competenti. A tal fine e' autorizzata la spesa di  500.000
euro a decorrere dall'anno 2019. Gli enti, le amministrazioni  e  gli
organi  a  qualunque  titolo  competenti  in  materia  di  abusivismo
edilizio sono tenuti a  condividere  e  trasmettere  le  informazioni
relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi.  In  caso
di tardivo inserimento dei dati nella  banca  di  dati  nazionale  si
applica una sanzione pecuniaria  fino  a  euro  1.000  a  carico  del
dirigente o del funzionario inadempiente. Con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sono definite  le  modalita'  di
funzionamento, di accesso e di gestione della banca di dati. 
  28. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 15: 
      1) al comma  1,  dopo  la  lettera  i-novies)  e'  aggiunta  la
seguente: 
        «  i-decies)  le  spese  sostenute   per   l'acquisto   degli
abbonamenti ai servizi di  trasporto  pubblico  locale,  regionale  e
interregionale per un importo non superiore a 250 euro »; 
      2) al comma 2, primo periodo, le parole: « e i-sexies)  »  sono
sostituite dalle seguenti: « , i-sexies) e i-decies) » e le parole: «
per gli oneri di cui alla  lettera  f),  il  limite  complessivo  ivi
stabilito » sono sostituite dalle seguenti: « per gli  oneri  di  cui
alle lettere f) e i-decies), i limiti complessivi ivi stabiliti »; 
    b) all'articolo 51, comma 2, dopo la lettera d)  e'  inserita  la
seguente: 
      « d-bis) le somme erogate o rimborsate  alla  generalita'  o  a
categorie  di  dipendenti  dal  datore  di  lavoro  o  le  spese   da
quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformita'
a disposizioni di contratto, di accordo o di  regolamento  aziendale,
per l'acquisto degli abbonamenti per il  trasporto  pubblico  locale,
regionale e interregionale del dipendente e  dei  familiari  indicati
nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2
del medesimo articolo 12; ». 
  29. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti  titolari  di
reddito  d'impresa  e  per  gli  esercenti  arti  e  professioni  che
effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi,  esclusi
i veicoli e gli altri mezzi di trasporto  di  cui  all'articolo  164,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  dal  1º
gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno  2019,  a
condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo  ordine
risulti accettato dal  venditore  e  sia  avvenuto  il  pagamento  di
acconti  in  misura  almeno  pari  al  20  per  cento  del  costo  di
acquisizione, con esclusivo  riferimento  alla  determinazione  delle
quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo
di acquisizione e' maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione  non
si applica agli investimenti che beneficiano  delle  disposizioni  di
cui all'articolo 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  30. Le disposizioni  dell'articolo  1,  comma  9,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, si applicano anche agli investimenti  in  beni
materiali strumentali nuovi effettuati entro  il  31  dicembre  2018,
ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data  del
31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20  per
cento del costo di acquisizione. 
  31. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione  di  cui  al
comma 30, le disposizioni dell'articolo 1, comma 10, della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, si applicano anche agli investimenti  in  beni
immateriali strumentali effettuati nel periodo di cui al comma 30. 
  32. All'allegato B annesso alla legge 11  dicembre  2016,  n.  232,
sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: 
  « sistemi di  gestione  della  supply  chain  finalizzata  al  drop
shipping nell'e-commerce; 
  software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva
e partecipativa, ricostruzioni 3D, realta' aumentata; 
  software,  piattaforme  e  applicazioni  per  la  gestione   e   il
coordinamento  della  logistica  con   elevate   caratteristiche   di
integrazione   delle    attivita'    di    servizio    (comunicazione
intra-fabbrica,  fabbrica-campo  con  integrazione   telematica   dei
dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica
di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field)». 
  33. Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi 30  e  31,
l'impresa e' tenuta a produrre la documentazione di cui  all'articolo
1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  34.  Resta  ferma  l'applicazione   delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  35. Ai soli effetti della disciplina di cui al comma 30  e  di  cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, se nel
corso del periodo di  fruizione  della  maggiorazione  del  costo  si
verifica  il   realizzo   a   titolo   oneroso   del   bene   oggetto
dell'agevolazione, non viene meno la fruizione  delle  residue  quote
del beneficio, cosi' come originariamente determinate,  a  condizione
che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa: 
  a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale
nuovo avente caratteristiche  tecnologiche  analoghe  o  superiori  a
quelle previste dall'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
  b)  attesti  l'effettuazione  dell'investimento   sostitutivo,   le
caratteristiche del nuovo bene e il  requisito  dell'interconnessione
secondo le regole previste dall'articolo 1, comma 11, della legge  11
dicembre 2016, n. 232. 
  36. Nel caso in cui  il  costo  di  acquisizione  dell'investimento
sostitutivo di cui al comma 35 sia inferiore al costo di acquisizione
del bene sostituito  e  sempre  che  ricorrano  le  altre  condizioni
previste alle lettere  a)  e  b)  del  comma  35,  la  fruizione  del
beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del  costo
del nuovo investimento. 
  37. All'articolo 1 della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 26, le  parole:  «  e  2017  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « , 2017 e 2018 » e dopo il primo periodo  e'  aggiunto  il
seguente: « Per l'anno 2018 la sospensione di cui  al  primo  periodo
non si applica ai comuni istituiti a  seguito  di  fusione  ai  sensi
degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parita' di  gettito,
l'armonizzazione delle diverse aliquote »; 
  b) al comma 28 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «  Per
l'anno 2018, i comuni che  hanno  deliberato  ai  sensi  del  periodo
precedente possono continuare a mantenere con espressa  deliberazione
del consiglio comunale la stessa  maggiorazione  confermata  per  gli
anni 2016 e 2017 ». 
  38. All'articolo 1,  comma  652,  terzo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, le parole: « e 2017 »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « , 2017 e 2018 ». 
  39. All'articolo 1, comma 11,del decreto-legge 16 ottobre 2017,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172, il secondo periodo e' soppresso. 
  40. Per far fronte  agli  oneri  derivanti  dalla  concessione  dei
contributi previsti dall'articolo 2, comma 4,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, nonche' dall'articolo 1, comma 56, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, e dai commi 41 e 42, l'autorizzazione di spesa
di cui al comma 8 del predetto articolo 2 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, e' integrata di 33 milioni di euro per l'anno  2018,  di
66 milioni di euro per l'anno 2019, di 66 milioni di euro per  l'anno
2020, di 66 milioni di euro per l'anno 2021, di 66  milioni  di  euro
per l'anno 2022 e di 33 milioni di euro per l'anno 2023.(13) 
  41. Una quota pari al 30 per cento delle risorse di cui al comma 40
e' riservata alla concessione dei contributi di cui  all'articolo  1,
comma 56, della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  a  fronte  degli
investimenti di cui al comma 55 del medesimo articolo 1.  Le  risorse
che, alla data del 30 settembre 2018, non risultano utilizzate per la
predetta riserva rientrano  nelle  disponibilita'  complessive  della
misura. 
  42.  Il  termine  per  la  concessione  dei  finanziamenti  di  cui
all'articolo 1, comma 52, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  e'
prorogato fino alla  data  dell'avvenuto  esaurimento  delle  risorse
disponibili,  comunicato  con  avviso   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto  legislativo
31 marzo 1998, n. 123. 
  43. All'articolo 44, comma 1, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
  « d-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di
piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori  non  professionali
(piattaforme di Peer to Peer  Lending)gestite  da  societa'  iscritte
all'albo degli intermediari finanziari di cui  all'articolo  106  del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui  al
decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  o  da  istituti  di
pagamento rientranti nell'ambito di  applicazione  dell'articolo  114
del medesimo testo unico di cui al decreto  legislativo  n.  385  del
1993, autorizzati dalla Banca d'Italia ». 
  44. I gestori di cui alla lettera d-bis) del comma 1  dell'articolo
44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta  dal
comma 43, operano una ritenuta alla fonte a  titolo  di  imposta  sui
redditi di capitale corrisposti  a  persone  fisiche  con  l'aliquota
prevista dall'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  45. All'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le parole: « ,  salvo  per  gli
atti o negozi di cui alla lettera g-quinquies) » sono soppresse. 
  46. A tutte le imprese, indipendentemente  dalla  forma  giuridica,
dal settore economico in cui operano  nonche'  dal  regime  contabile
adottato, che effettuano spese in attivita' di formazione nel periodo
d'imposta successivo a quello  in  corso  al  31  dicembre  2017,  e'
attribuito un credito d'imposta nella misura del 40 per  cento  delle
spese relative al solo costo aziendale del personale  dipendente  per
il periodo in cui e' occupato in attivita' di formazione negli ambiti
di cui al comma 48.(13)(30) (45) 
  47. Il credito d'imposta di cui al comma 46 e'  riconosciuto,  fino
ad  un  importo  massimo  annuale  di  euro   300.000   per   ciascun
beneficiario, per le attivita' di formazione, negli ambiti richiamati
al comma 48, pattuite attraverso  contratti  collettivi  aziendali  o
territoriali.(13)(30) (45) 
  48. Sono ammissibili al credito  d'imposta  solo  le  attivita'  di
formazione svolte per acquisire o  consolidare  le  conoscenze  delle
tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big  data
e analisi dei dati, cloud e fog computing,  cyber  security,  sistemi
cyber-fisici, prototipazione rapida,  sistemi  di  visualizzazione  e
realta' aumentata, robotica  avanzata  e  collaborativa,  interfaccia
uomo macchina, manifattura additiva,  internet  delle  cose  e  delle
macchine e integrazione digitale dei  processi  aziendali,  applicate
negli ambiti elencati nell'allegato A.(13)(30) (45) 
  49. Non si  considerano  attivita'  di  formazione  ammissibili  la
formazione  ordinaria  o  periodica  organizzata   dall'impresa   per
conformarsi alla normativa vigente in materia di salute  e  sicurezza
sul luogo di lavoro, di protezione  dell'ambiente  e  ad  ogni  altra
normativa obbligatoria in materia di formazione.(13)(30) (45) 
  50. Il credito d'imposta deve essere indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute
le spese di cui al comma 46 e in quelle relative ai periodi d'imposta
successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, non concorre alla
formazione  del  reddito  ne'  della  base  imponibile   dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  ed
e' utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello
in cui i costi sono  sostenuti  esclusivamente  in  compensazione  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.
241.(13)(30) (45) 
  51. Al credito d'imposta di  cui  ai  commi  da  46  a  56  non  si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e  di  cui  all'articolo  34  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388.(13)(30) (45) 
  52.  L'incentivo  si  applica  nel  rispetto  dei  limiti  e  delle
condizioni  previsti  dal  regolamento   (UE)   n.   651/2014   della
Commissione, del 17 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di
aiuti compatibili  con  il  mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo  regolamento,
che disciplina gli aiuti alla formazione.  Agli  adempimenti  europei
provvede il Ministero dello sviluppo economico.(13)(30) (45) 
  53. Ai fini dell'ammissibilita' al credito d'imposta, i costi  sono
certificati dal soggetto incaricato della revisione legale  o  da  un
professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di  cui  al
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione  deve
essere allegata al bilancio. Le  imprese  non  soggette  a  revisione
legale dei conti devono comunque avvalersi delle  prestazioni  di  un
revisore legale dei conti o di una societa' di revisione  legale  dei
conti. Il revisore legale dei conti o il professionista  responsabile
della revisione  legale  dei  conti,  nell'assunzione  dell'incarico,
osserva i principi di indipendenza elaborati ai  sensi  dell'articolo
10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in  attesa  della
loro emanazione, quelli previsti dal codice etico  dell'International
Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per  l'attivita'
di certificazione contabile da parte delle imprese di  cui  al  terzo
periodo sono ammissibili entro il limite massimo di  euro  5.000.  Le
imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi  previsti
dal presente comma.(13)(30) (45) 
  54.  Nei  confronti  del  revisore   legale   dei   conti   o   del
professionista responsabile della  revisione  legale  dei  conti  che
incorre in colpa  grave  nell'esecuzione  degli  atti  che  gli  sono
richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 53  si
applicano le disposizioni dell'articolo 64 del  codice  di  procedura
civile.(13)(30) (45) 
  55. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni
applicative necessarie, con particolare riguardo alla  documentazione
richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di  decadenza
dal beneficio.(13)(30) (45) 
  56. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi da  46  a  55  e'
autorizzata la spesa di 250 milioni  di  euro  per  l'anno  2019.  Il
Ministero dell'economia e  delle  finanze  effettua  il  monitoraggio
delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 46 a 55,  ai
fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196.(30) (45) 
  57. Nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno  2018  e  di  un
milione di euro  per  ciascuno  degli  anni  2019  e  2020,  fino  ad
esaurimento delle  risorse  disponibili,  alle  imprese  culturali  e
creative, come  definite  al  secondo  periodo,  e'  riconosciuto  un
credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei  costi  sostenuti
per attivita' di sviluppo, produzione  e  promozione  di  prodotti  e
servizi culturali e creativi secondo le modalita'  stabilite  con  il
decreto di cui al comma 58. Sono  imprese  culturali  e  creative  le
imprese o i soggetti che svolgono attivita' stabile  e  continuativa,
con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea  o
in uno  degli  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio  economico
europeo, purche' siano soggetti passivi di  imposta  in  Italia,  che
hanno  quale  oggetto  sociale,  in  via  esclusiva   o   prevalente,
l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione,
la conservazione, la ricerca e la valorizzazione  o  la  gestione  di
prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e  opere  dell'ingegno
inerenti alla letteratura, alla musica, alle  arti  figurative,  alle
arti applicate, allo  spettacolo  dal  vivo,  alla  cinematografia  e
all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonche' al
patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati. 
  58. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari,
che si pronunciano entro trenta  giorni  dalla  richiesta,  e  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  tenendo
conto delle necessita'  di  coordinamento  con  le  disposizioni  del
codice del Terzo settore, di cui  al  decreto  legislativo  3  luglio
2017, n. 117, e' disciplinata, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica e nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, la procedura  per  il
riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e  per
la definizione di prodotti e servizi  culturali  e  creativi  e  sono
previste adeguate forme di pubblicita'. 
  59. Le imprese di cui al  comma  57  possono  accedere  al  credito
d'imposta ivi previsto nel rispetto dei limiti di cui al  regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo
agli aiuti « de minimis ». Il credito d'imposta di cui  al  comma  57
non concorre alla formazione del reddito ai fini  delle  imposte  sui
redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del  rapporto  di  cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917,  ed  e'  utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241. 
  60. Le disposizioni per l'applicazione  dei  commi  57  e  59,  con
riferimento, in particolare, al monitoraggio e al rispetto dei limiti
di spesa ivi indicati, alle  tipologie  di  spesa  ammissibili,  alle
procedure per l'ammissione al  beneficio,  ai  limiti  massimi  della
spesa ammissibile,  ai  criteri  per  la  verifica  e  l'accertamento
dell'effettivita' delle  spese  sostenute,  ai  criteri  relativi  al
cumulo con altre agevolazioni aventi ad  oggetto  gli  stessi  costi,
alle cause di decadenza e revoca del beneficio nonche' alle procedure
di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del  credito  d'imposta,
secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6,  del  decreto-legge
25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
maggio 2010, n. 73, sono stabilite con decreto del Ministro dei  beni
e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  sentito  il  Ministro  dello
sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  61. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli  allo
sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni piu'
sviluppate, e in transizione  non  ricomprese  nella  Zona  economica
speciale  per  il  Mezzogiorno  -  ZES  unica,  di  cui  al  comma  2
dell'articolo  9  del  decreto-legge  19  settembre  2023,  n.   124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.  162,
cosi' come individuate  dalla  normativa  europea,  ammissibili  alle
deroghe previste dall'articolo 107  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, e' prevista l'istituzione della  Zona  logistica
semplificata. 
  62. La Zona logistica  semplificata  puo'  essere  istituita  nelle
regioni di cui al comma 61, nel numero massimo di  una  per  ciascuna
regione, qualora nelle suddette regioni sia presente  almeno  un'area
portuale con le caratteristiche stabilite  dal  regolamento  (UE)  n.
1315/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11  dicembre
2013, sugli orientamenti  dell'Unione  per  lo  sviluppo  della  rete
transeuropea dei trasporti, o un'Autorita' di sistema portuale di cui
alla legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  come  modificata  dal  decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 169. Qualora in  una  regione  ricadano
piu' Autorita' di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994,
n. 84, e nell'ambito di una delle  dette  Autorita'  rientrino  scali
siti in regioni differenti, la regione e'  autorizzata  ad  istituire
una seconda Zona logistica semplificata, il cui  ambito  ricomprenda,
tra le altre, le zone portuali e retroportuali relative all'Autorita'
di sistema portuale che abbia scali in regioni differenti. 
  63. La Zona logistica semplificata e'  istituita  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare  su  proposta  del
Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di  concerto  con  il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta della regione interessata,
per una durata massima di sette anni, rinnovabile fino a  un  massimo
di ulteriori sette anni. La proposta e'  corredata  di  un  piano  di
sviluppo  strategico,  specificando  la  delimitazione   delle   zone
interessate in coerenza con le zone portuali. 
  64. Le nuove imprese e quelle gia' esistenti che operano nella Zona
logistica semplificata fruiscono delle agevolazioni e semplificazioni
di cui all'articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili
agli aiuti a finalita' regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo
3, lettera c), del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
2-bis, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2017,  n.  123.  Nelle  Zone
logistiche semplificate istituite ai sensi del  secondo  periodo  del
comma 62 non trovano applicazione le agevolazioni di cui all'articolo
5, comma 2, del predetto decreto-legge n. 91 del 2017. 
  65. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Ministro per il sud e la  coesione  territoriale,  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con  il
Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione, sono disciplinate le  procedure  di  istituzione  delle
Zone logistiche semplificate, le  modalita'  di  funzionamento  e  di
organizzazione,   nonche'   sono   definite   le    condizioni    per
l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo
5 e dall'articolo 5-bis, commi 1 e 2,  del  decreto-legge  20  giugno
2017, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2017, n. 123, nella formulazione vigente  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Fino alla data  di  entrata
in vigore del predetto decreto, si applicano, in quanto  compatibili,
le disposizioni relative alla procedura  di  istituzione  delle  Zone
economiche speciali previste dal decreto del Presidente del Consiglio
dei  ministri  adottato  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  3,  del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. 
  65-bis. Agli oneri derivanti dal comma 64, valutati in  20  milioni
di  euro  negli  anni  2020,  2021  e  2022,  si  provvede   mediante
corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   lo   sviluppo   e   la
coesione-programmazione 2014-2020 di cui  all'articolo  1,  comma  6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle
aree interne, presso il Dipartimento per  le  politiche  di  coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un fondo  di
sostegno alle attivita' economiche, artigianali e commerciali con una
dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021  e
2022. Il fondo e' ripartito tra i comuni presenti nelle aree  interne
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce
termini e modalita' di accesso e rendicontazione. (45) 
  65-quater. Agli  oneri  derivanti  dal  comma  65-ter  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1,  comma  6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter  e'  incrementato  di
euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e
di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine  di  consentire  ai
Comuni presenti nelle  aree  interne  di  far  fronte  alle  maggiori
necessita'  di  sostegno  del  settore  artigianale   e   commerciale
conseguenti al manifestarsi dell'epidemia  da  Covid-19.  Agli  oneri
derivanti dal presente  comma  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per lo sviluppo e la  coesione  -  programmazione
2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6,  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147. 
  65-sexies. Il fondo di cui al comma 65-ter e'  incrementato  di  30
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di
realizzare interventi di  sostegno  alle  popolazioni  residenti  nei
comuni svantaggiati. Agli  oneri  derivanti  dal  presente  comma  si
provvede mediante corrispondente riduzione delle  risorse  del  Fondo
per lo sviluppo e la  coesione  -  programmazione  2014-2020  di  cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147.  Con
apposito decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro per il Sud e  la  coesione  territoriale,  sono
individuati gli  enti  beneficiari,  in  base  ai  seguenti  criteri:
spopolamento, deprivazione  sociale,  indicatori  del  reddito  delle
persone fisiche inferiori alle medie di riferimento. Con il  medesimo
decreto il Fondo e'  ripartito  tra  i  comuni  svantaggiati  e  sono
stabiliti i termini e le modalita' di accesso e di rendicontazione al
fine di realizzare i seguenti interventi: a) adeguamento di  immobili
appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso
gratuito a persone fisiche o  giuridiche,  con  bando  pubblico,  per
l'apertura di attivita' commerciali, artigianali o professionali  per
un periodo di cinque anni dalla data risultante  dalla  dichiarazione
di inizio attivita'; b) concessione di contributi per  l'avvio  delle
attivita' commerciali, artigianali  e  agricole;  c)  concessione  di
contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria  residenza
e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso
per le spese  di  acquisto  e  di  ristrutturazione  di  immobili  da
destinare ad abitazione principale del beneficiario. Per le finalita'
di cui al presente comma,  i  comuni  svantaggiati,  individuati  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  secondo
periodo  del  presente  comma,   sono   altresi'   autorizzati   alla
concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al
loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad
abitazione principale, nonche' alla concessione in  uso  gratuito  di
locali appartenenti al patrimonio pubblico,  al  fine  di  esercitare
forme di lavoro  agile,  con  oneri  di  manutenzione  a  carico  dei
concessionari. 
  65-septies. In coerenza con la strategia nazionale per lo  sviluppo
delle aree interne, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la  coesione
- programmazione 2014-2020 di cui  all'articolo  1,  comma  6,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, un importo pari a 3 milioni  di  euro
per  ciascuno  degli  anni  2021,  2022  e  2023  e'   destinato   al
finanziamento, in via sperimentale,  da  parte  dei  comuni  presenti
nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio  per
dottorati denominati, ai soli fini  del  presente  comma,  "dottorati
comunali". I dottorati comunali sono  finalizzati  alla  definizione,
all'attuazione, allo studio e al  monitoraggio  di  strategie  locali
volte  allo  sviluppo  sostenibile  in  coerenza  con  l'Agenda  2030
dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite,  e  in  particolare  alla
transizione ecologica, alla transizione digitale, al contrasto  delle
diseguaglianze sociali ed educative, al rafforzamento delle attivita'
economiche e  al  potenziamento  delle  capacita'  amministrative.  I
dottorati comunali sono  soggetti  all'accreditamento  da  parte  del
Ministero dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'articolo  4,
comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento di  cui
al decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca 8 febbraio 2013, n. 45. Entro trenta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della   presente   disposizione,   il   Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per  il
Sud e la coesione  territoriale,  stabilisce,  con  proprio  decreto,
criteri e modalita' per la stipula delle convenzioni tra i  comuni  e
le universita' per l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma,
nonche'  i  contenuti  scientifici  e  disciplinari   dei   dottorati
comunali. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma  sono
ripartite  con  decreto  del  Ministro  per  il  Sud  e  la  coesione
territoriale tra i comuni delle aree interne selezionati con apposito
bando. 
  66. All'articolo 1, comma 618, della legge  23  dicembre  2014,  n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: « Il Commissario di  governo  per  il  Friuli-Venezia
Giulia  »  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «   Il   presidente
dell'Autorita' di sistema portuale del Mare Adriatico orientale »; 
  b) dopo le parole: « di punto franco » sono inserite le seguenti: «
ai sensi dell'allegato VIII del Trattato di pace fra  l'Italia  e  le
Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10  febbraio  1947,
reso esecutivo dal decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato ai sensi della  legge  25
novembre 1952, n. 3054, ». 
  67. Per consentire al sistema  degli  Istituti  tecnici  superiori,
scuole  per  le  tecnologie  applicate  del  sistema  di   istruzione
nazionale, di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
86  dell'11  aprile  2008,  di  incrementare  l'offerta  formativa  e
conseguentemente i soggetti  in  possesso  di  competenze  abilitanti
all'utilizzo degli strumenti avanzati di  innovazione  tecnologica  e
organizzativa correlati anche al processo  Industria  4.0,  il  Fondo
previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, tenuto conto di quanto  previsto  dall'articolo  12  del  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, e'
incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2018, 20 milioni di euro
nell'anno 2019 e 35 milioni di euro a decorrere dall'anno  2020.  Con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, sono definiti i programmi di sviluppo  a
livello nazionale che beneficiano delle risorse del primo periodo. 
  68. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 SETTEMBRE 2021, N.  130,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 NOVEMBRE 2021, N. 171. 
  69. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 SETTEMBRE 2021, N.  130,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 NOVEMBRE 2021, N. 171. 
  70. Per l'esercizio delle funzioni di  cui  all'articolo  1,  comma
947,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  e'  attribuito  un
contributo di 75 milioni di euro per l'anno 2018 da ripartire con  le
modalita' ivi previste. 
  71. Le risorse di cui all'articolo 1, comma  613,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, finalizzate al Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo  fino
a 100 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2019  al  2033,
possono essere destinate al finanziamento di progetti sperimentali  e
innovativi di mobilita' sostenibile,  coerenti  con  i  Piani  urbani
della mobilita'  sostenibile  (PUMS)  ove  previsti  dalla  normativa
vigente, per l'introduzione di  mezzi  su  gomma  o  imbarcazioni  ad
alimentazione alternativa  e  relative  infrastrutture  di  supporto,
presentati  dai  comuni  e  dalle  citta'   metropolitane.   In   via
sperimentale, in sede di prima applicazione, un terzo  delle  risorse
del  Fondo  e'  attribuito   ai   comuni   capoluogo   delle   citta'
metropolitane, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56,  e  ai  comuni
capoluogo delle province ad alto inquinamento di particolato  PM10  e
di biossido di azoto, chiamati ad adottare azioni strutturali per  la
riduzione dell'inquinamento atmosferico al fine  del  rispetto  della
direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  21
maggio  2008,  relativa  alla  qualita'  dell'aria.   Alle   medesime
finalita' di cui al primo periodo possono essere destinate le risorse
di cui all'articolo 1, comma 613,  ultimo  periodo,  della  legge  11
dicembre  2016,  n.  232,  finalizzate  al  programma  di  interventi
finalizzati ad aumentare la competitivita' delle imprese  produttrici
di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su
gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto.  Con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono stabilite le modalita' di utilizzo delle  risorse
di cui al presente comma. (19) 
  72. Al  fine  di  sostenere  la  diffusione  delle  buone  pratiche
tecnologiche nel  processo  di  trasformazione  digitale  della  rete
stradale nazionale (Smart Road) nonche' allo scopo di  promuovere  lo
sviluppo, la realizzazione in via prototipale, la  sperimentazione  e
la validazione di soluzioni applicative dinamicamente aggiornate alle
specifiche funzionali, di  valutare  e  aggiornare  dinamicamente  le
specifiche funzionali per le  Smart  Road  e  di  facilitare  un'equa
possibilita' di  accesso  del  mondo  produttivo  ed  economico  alla
sperimentazione, e' autorizzata la sperimentazione  su  strada  delle
soluzioni di Smart Road e di guida  connessa  e  automatica.  A  tale
fine, entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti,  sentito  il  Ministro  dell'interno,  sono  definiti   le
modalita' attuative e gli strumenti operativi della  sperimentazione.
Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa  di
un milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. 
  73. All'articolo 1, comma 89, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
    « b-bis) quote di prestiti, di fondi  di  credito  cartolarizzati
erogati od originati per il tramite di piattaforme  di  prestiti  per
soggetti finanziatori non professionali, gestite da societa' iscritte
nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla  Banca  d'Italia
di cui all'articolo 106  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, da  istituti  di  pagamento  rientranti  nel  campo  di
applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 385 del 1993 o da soggetti  vigilati  operanti
nel  territorio  italiano  in  quanto  autorizzati  in  altri   Stati
dell'Unione europea ». 
  74. All'articolo 27  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: 
      «  e-bis)  destinazione   annuale   dello   0,025   per   cento
dell'ammontare del Fondo alla copertura dei  costi  di  funzionamento
dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244 »; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      « 2-bis. Ai fini dell'applicazione  di  quanto  previsto  dalle
lettere a), b) ed e) del comma 2 e dal comma 8 del presente articolo,
le percentuali di riparto di cui alla tabella allegata al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre  2014  sono
modificate con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, previa intesa con la Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, a decorrere dall'esercizio 2018, in  ragione  dell'incidenza
che  sulle  stesse  hanno  le  variazioni  del  canone   di   accesso
all'infrastruttura  ferroviaria  introdotte   dalla   societa'   Rete
ferroviaria italiana Spa, con decorrenza  dal  1°  gennaio  2018,  in
ottemperanza ai criteri stabiliti dall'Autorita' di  regolazione  dei
trasporti ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214 ». 
  75. All'articolo  62-quater  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, riguardante l'imposta di consumo
sui prodotti succedanei dei  prodotti  da  fumo,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al comma 5, le parole da: « La  vendita  »  fino  a:  «  in  via
esclusiva » sono sostituite dalle seguenti: « La vendita dei prodotti
di cui ai commi 1 e 1-bis, contenenti o meno nicotina,  ad  eccezione
dei dispositivi  meccanici  ed  elettronici,  comprese  le  parti  di
ricambio, e' effettuata in via esclusiva »; 
  b) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
      « 5-bis. Con decreto direttoriale dell'Agenzia delle  dogane  e
dei monopoli, area monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, sono
stabiliti,  per  gli  esercizi  di  vicinato,  le   farmacie   e   le
parafarmacie, le modalita' e i requisiti  per  l'autorizzazione  alla
vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da  inalazione  senza
combustione  costituiti  da  sostanze  liquide,  contenenti  o   meno
nicotina, di cui ai commi 1 e 1-bis,  ad  eccezione  dei  dispositivi
meccanici ed  elettronici  e  delle  parti  di  ricambio,  secondo  i
seguenti criteri:  a)  prevalenza,  per  gli  esercizi  di  vicinato,
escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attivita' di vendita  dei
prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis e  dei  dispositivi  meccanici  ed
elettronici, comprese le parti di ricambio; b) effettiva capacita' di
garantire il rispetto del  divieto  di  vendita  ai  minori;  c)  non
discriminazione  tra  i  canali  di  approvvigionamento.  Nelle  more
dell'adozione del decreto previsto al primo periodo, agli esercizi di
cui al presente comma e' consentita la prosecuzione dell'attivita' »; 
    c) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
      « 7-bis. Le disposizioni  degli  articoli  291-bis,  291-ter  e
291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in  materia
doganale, di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento  ai  prodotti
di cui ai commi 1 e 1-bis del presente  articolo,  ad  eccezione  dei
dispositivi meccanici ed  elettronici  e  delle  parti  di  ricambio,
secondo il meccanismo di  equivalenza  di  cui  al  comma  1-bis.  Si
applicano altresi' ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e 5-bis del
presente articolo le disposizioni degli articoli 96  della  legge  17
luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50». 
  76. Il comma 11 dell'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio
2016, n. 6, e' sostituito dal seguente: 
    « 11. E' vietata la vendita a distanza di prodotti da  inalazione
senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti  o  meno
nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato ». 
  77. I treni adibiti al  trasporto  di  passeggeri  sono  dotati  di
adeguate misure atte a garantire il primo soccorso ai  passeggeri  in
caso di emergenza. 
  78. Con decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  da  emanare  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
previo parere della Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  di
cui all'articolo  12  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono
individuati le dotazioni minime di primo soccorso, in relazione  alle
specifiche caratteristiche dei servizi ferroviari, nonche' i tempi  e
le modalita' di  attuazione  della  disposizione  del  comma  77.  Le
dotazioni di primo soccorso potranno essere acquisite dalle  societa'
di trasporto ferroviario anche tramite convenzioni o sponsorizzazioni
da parte di soggetti privati. Il decreto di  cui  al  presente  comma
individua altresi' le modalita' e i criteri  per  la  formazione  del
personale viaggiante. 
  79. A titolo di contributo per la realizzazione delle misure di cui
al comma 78,  la  dotazione  del  Fondo  nazionale  per  il  concorso
finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale,  di
cui all'articolo 16-bis del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e'
incrementata di 500.000 euro per l'anno 2018, di 2  milioni  di  euro
per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020. 
  80. All'articolo 1, comma 102, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: « che svolgono attivita' diverse da
quella immobiliare, » sono soppresse; 
  b) i periodi: « Ai fini  dei  commi  da  100  a  113  del  presente
articolo si presume, senza possibilita' di prova  contraria,  impresa
che  svolge  attivita'  immobiliare  quella  il  cui  patrimonio   e'
prevalentemente costituito da beni immobili diversi  da  quelli  alla
cui produzione o al cui scambio e' effettivamente diretta l'attivita'
di impresa, dagli impianti e dai fabbricati  utilizzati  direttamente
nell'esercizio di impresa.  Si  considerano  direttamente  utilizzati
nell'esercizio  di  impresa  gli  immobili  concessi   in   locazione
finanziaria e i terreni su cui l'impresa svolge l'attivita'  agricola
» sono soppressi. 
  81. All'articolo 15 del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 10-bis, dopo le parole: « Le previsioni  del  comma  10
sono applicabili anche ai maggiori  valori  delle  partecipazioni  di
controllo » sono inserite le seguenti: « in societa' residenti e  non
residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia »; 
  b) al comma 10-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in
societa'  residenti  e  non  residenti   anche   prive   di   stabile
organizzazione in Italia ». 
  82. Le disposizioni di cui al comma 81 si applicano con riferimento
agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionati  a  partire
dal periodo di imposta anteriore a  quello  in  corso  alla  data  di
entrata  in   vigore   della   presente   legge,   nei   limiti   dei
disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo. 
  83. Al fine di evitare fenomeni di  doppia  deduzione  fiscale  dei
valori delle attivita' immateriali oggetto di riallineamento ai sensi
dell'articolo 1, comma 151, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da  emanare
entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione  delle
disposizioni di cui al comma 81. 
  84. All'articolo 1 della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 65, dopo le parole: «  fondi  comuni  d'investimento  »
sono inserite  le  seguenti:  «  e  le  societa'  di  intermediazione
mobiliare »; 
  b) il comma 67 e' sostituito dal seguente: 
  « 67. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:
"Gli interessi passivi sostenuti dalle  imprese  di  assicurazione  e
dalle societa'  capogruppo  di  gruppi  assicurativi,  nonche'  dalle
societa' di gestione dei fondi comuni d'investimento e dalle societa'
di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni
in  materia  di  intermediazione  finanziaria,  di  cui  al   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nei  limiti  del
96 per cento del loro ammontare" ». 
  85. All'articolo 6, comma 8, del decreto  legislativo  15  dicembre
1997, n. 446, dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:«Per  le
societa' di intermediazione mobiliare di cui  al  testo  unico  delle
disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  gli  interessi  passivi
concorrono alla formazione del valore della produzione  nella  misura
del 96 per cento del loro ammontare ». 
  86. Le disposizioni di  cui  ai  commi  84  e  85  si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31
dicembre 2016. 
  87. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 20, comma 1: 
  1) le parole: « degli  atti  presentati  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « dell'atto presentato »; 
  2) dopo la parola: « apparente » sono aggiunte  le  seguenti:  «  ,
sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo
da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo  quanto
disposto dagli articoli successivi »;(13) 
    b) all'articolo 53-bis, comma 1, le parole: « Le attribuzioni e i
poteri » sono sostituite dalle  seguenti:  «  Fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212,  le
attribuzioni e i poteri ». 
  88. All'articolo 20 della legge 28 gennaio 1977,  n.  10,  dopo  il
primo comma sono inseriti i seguenti: 
  « Il trattamento tributario di cui al primo comma si applica  anche
a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti
in  essere  mediante  accordi  o  convenzioni  tra  privati  ed  enti
pubblici, nonche' a tutti gli  atti  attuativi  posti  in  essere  in
esecuzione dei primi. 
  La disposizione di cui al secondo  comma  si  applica  a  tutte  le
convenzioni e atti di cui all'articolo 40-bis della legge provinciale
di Bolzano 11 agosto 1997, n.  13,  per  i  quali  non  siano  ancora
scaduti i termini di accertamento e di  riscossione  ai  sensi  della
normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata  emessa  sentenza
passata in giudicato ». 
  89.  Alle  piccole   e   medie   imprese,   come   definite   dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che
successivamente alla data di entrata in vigore della  presente  legge
iniziano una procedura di ammissione alla quotazione  in  un  mercato
regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato
membro dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico  europeo  e'
riconosciuto,  nel   caso   di   ottenimento   dell'ammissione   alla
quotazione, un credito d'imposta, fino ad un  importo  massimo  nella
misura di 500.000 euro, del 50 per  cento  dei  costi  di  consulenza
sostenuti fino al 31 dicembre 2024, per la predetta finalita'. 
  90. Il credito d'imposta di cui al comma 89  e'  utilizzabile,  nel
limite complessivo di 20 milioni di  euro  per  l'anno  2019,  di  30
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 35 milioni di
euro per l'anno 2022, di 10 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2023 e 2024 e di 6 milioni di euro per l'anno 2025, esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta  successivo  a
quello in cui e' stata ottenuta la quotazione e deve essere  indicato
nella dichiarazione dei redditi  relativa  al  periodo  d'imposta  di
maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai
periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se  ne  conclude
l'utilizzo. Il credito d'imposta non  concorre  alla  formazione  del
reddito, ne'  della  base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive, e non rileva ai fini del rapporto di  cui  agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917.  Al  credito
d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34  della  legge
23 dicembre 2000, n. 388. 
  91. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, sono stabiliti le modalita' e i criteri per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 89 a  92,  con  particolare  riguardo
all'individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio, ai
casi di esclusione, alle procedure di concessione e di  utilizzo  del
beneficio,  alla  documentazione  richiesta,  all'effettuazione   dei
controlli e delle  revoche  nonche'  alle  modalita'  finalizzate  ad
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 90. 
  92. L'incentivo  e'  concesso  nel  rispetto  dei  limiti  e  delle
condizioni  previsti  dal  regolamento   (UE)   n.   651/2014   della
Commissione, del 17 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di
aiuti compatibili  con  il  mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea, e in particolare dall'articolo 18 del medesimo  regolamento,
che disciplina gli aiuti alle PMI per  servizi  di  consulenza.  Agli
adempimenti europei, nonche' a quelli relativi al Registro  nazionale
degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico. 
  93.  L'Agenzia  delle  entrate  e  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli, mediante i rispettivi regolamenti di amministrazione di cui
all'articolo 71 del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
possono: 
  a)  istituire  posizioni  organizzative  per  lo   svolgimento   di
incarichi  di  elevata  responsabilita',  alta   professionalita'   o
particolare specializzazione,  ivi  compresa  la  responsabilita'  di
uffici  operativi  di  livello  non  dirigenziale,  nei  limiti   del
risparmio  di  spesa  conseguente   alla   riduzione   di   posizioni
dirigenziali; tale riduzione non  rileva  ai  fini  del  calcolo  del
rapporto tra personale dirigenziale di livello generale  e  personale
dirigenziale  di  livello   non   generale,   di   cui   all'articolo
23-quinquies, comma 1, lettera a), numero  2),  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
  b) disciplinare il conferimento delle posizioni  a  funzionari  con
almeno cinque anni  di  esperienza  nella  terza  area  mediante  una
selezione interna che tiene  conto  delle  conoscenze  professionali,
delle capacita' tecniche  e  gestionali  degli  interessati  e  delle
valutazioni dagli stessi conseguite negli anni precedenti; 
  c) attribuire ai titolari delle posizioni  il  potere  di  adottare
atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che  impegnano
l'Agenzia verso l'esterno, i poteri di spesa e quelli di acquisizione
delle entrate rientranti  nella  competenza  dei  propri  uffici,  di
livello  non  dirigenziale,  e  la   responsabilita'   dell'attivita'
amministrativa, della gestione e dei relativi  risultati  nonche'  la
gestione finanziaria,  tecnica  e  amministrativa  mediante  autonomi
poteri di organizzazione delle  risorse  umane  e  strumentali  e  di
controllo; 
  d)  prevedere  l'articolazione  delle  posizioni  secondo   diversi
livelli  di  responsabilita',  con  conseguente   graduazione   della
retribuzione  di  posizione  e,  in  caso  di  valutazione  positiva,
l'attribuzione della retribuzione di risultato sulla base del livello
di valutazione annuale riportata; 
  e)  disciplinare  l'accesso   alla   qualifica   dirigenziale   dei
rispettivi ruoli mediante procedura concorsuale pubblica  per  titoli
ed esami. Gli esami consistono in una  prova  scritta,  di  carattere
tecnico-pratico, e in una orale, finalizzate a  individuare,  secondo
modalita' e descrizione dei contenuti  specificate  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
per la semplificazione e la pubblica  amministrazione,  le  capacita'
cognitive  e  le  competenze  manageriali  attinenti   alle   diverse
tipologie di  compiti  istituzionali  dell'Agenzia  che  bandisce  il
concorso, con la possibilita' di prevedere una prova preselettiva con
quesiti a risposta chiusa qualora il numero di  candidati  superi  il
limite indicato nel bando. Sono esonerati dalla prova preselettiva  i
candidati dipendenti dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli che abbiano svolto per almeno  due  anni,  alla
data  di  pubblicazione  del  bando,  funzioni  dirigenziali   ovvero
incarichi di responsabilita' relativi a  posizioni  organizzative  di
elevata  responsabilita',   alta   professionalita'   o   particolare
specializzazione, di cui alla lettera a)  del  presente  comma,  o  a
quelle di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a),  numero
2),  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  e  all'articolo
4-bis del decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 nonche' il personale
assunto mediante pubblico concorso e  in  servizio  presso  l'Agenzia
delle entrate o l'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli,  con  almeno
dieci anni  di  anzianita'  nella  terza  area,  senza  demerito.  Le
commissioni di valutazione  sono  composte  da  magistrati  ordinari,
amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di prima
fascia di universita' pubbliche o private, dirigenti di prima  fascia
dell'Agenzia che bandisce il concorso  anche  in  quiescenza  da  non
oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i  quali  e'
scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle  aree
tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali delle agenzie  fiscali
e  da  esperti  di  comprovata  qualificazione  ed  esperienza  nella
selezione delle professionalita'  manageriali.  La  commissione  puo'
avvalersi dell'ausilio di soggetti specializzati, anche esterni  alla
pubblica amministrazione, per la predisposizione e l'esecuzione delle
prove preselettive e  scritte.  Sono  valutati  i  titoli  secondo  i
criteri definiti nei  bandi,  dando  rilievo  anche  alle  esperienze
lavorative pregresse. Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso
puo' essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso
e in servizio presso l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane
e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianita' nella terza area,
senza demerito. 
  94.  Al  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: 
  a) all'articolo 23-quater, comma 7,  le  parole:  «  due  posti  di
vicedirettore », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «
uno o piu' posti di vicedirettore, fino  al  massimo  di  tre  »;  le
parole: « , per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni
riconducibili all'area di attivita' dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato » sono soppresse; 
  b) il secondo periodo dell'articolo 23-quinquies, comma 1,  lettera
a), numero 2), e' soppresso a decorrere dalla  data  di  operativita'
delle posizioni organizzative di cui al comma 93 e comunque non oltre
il 30 aprile 2019. Entro la predetta data le posizioni  organizzative
di cui al citato articolo 23-quinquies, comma 1, lettera  a),  numero
2), sono ridefinite in coerenza con i criteri di individuazione delle
posizioni organizzative di cui al comma  93  del  presente  articolo,
rideterminandone conseguentemente il trattamento retributivo.(13) 
  95. All'articolo 4-bis del decreto-legge 19  giugno  2015,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, primo periodo, le parole: « 30 giugno  2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »; 
  b) al comma 2, primo periodo, le parole: « 30 giugno  2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ». 
  96. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste  e
degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale  e
della lavorazione di selezione  e  di  recupero  dei  rifiuti  solidi
urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, a  tutte  le
imprese, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da
plastiche  miste,  provenienti  dalla  raccolta  differenziata  degli
imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani  residui,  e'
riconosciuto, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020,  un  credito
d'imposta nella misura del 36  per  cento  delle  spese  sostenute  e
documentate per i predetti acquisti. 
  97. Il credito d'imposta di cui al comma 96 e' riconosciuto fino ad
un importo massimo annuale di euro 20.000 per  ciascun  beneficiario,
nel limite massimo complessivo  di  un  milione  di  euro  annui  per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. A tal fine  e'  autorizzata  la
spesa di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al
2021. (13) 
  98. Il credito d'imposta di cui  al  comma  96  e'  indicato  nella
dichiarazione  dei  redditi  relativa   al   periodo   d'imposta   di
riconoscimento del credito. Esso non  concorre  alla  formazione  del
reddito  ne'  della  base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui  agli
articoli 61 e 109,  comma  5,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917.  Il  credito  d'imposta   e'   utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non e' soggetto al limite di cui
al comma 53 dell'articolo1 della legge 24 dicembre 2007, n.  244.  Il
credito e' utilizzabile  a  decorrere  dal  1°  gennaio  del  periodo
d'imposta successivo a  quello  in  cui  sono  stati  effettuati  gli
acquisti dei prodotti di cui al comma 96. Ai fini della fruizione del
credito  d'imposta,  il  modello  F24  e'  presentato  esclusivamente
attraverso i servizi telematici  messi  a  disposizione  dall'Agenzia
delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi
occorrenti  per  la   regolazione   contabile   delle   compensazioni
esercitate ai sensi del presente comma  sono  stanziati  su  apposito
capitolo  di  spesa  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, per il successivo  trasferimento  alla
contabilita' speciale « Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio ». 
  99. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, sono definiti i criteri e le modalita' di  applicazione  e  di
fruizione del credito d'imposta di cui ai commi 96, 97 e 98, anche al
fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui  di  cui  al
comma 97. 
  100. Al fine di  promuovere  l'occupazione  giovanile  stabile,  ai
datori di lavoro privati  che,  a  decorrere  dal  1º  gennaio  2018,
assumono lavoratori con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato a tutele crescenti, di cui  al  decreto  legislativo  4
marzo 2015, n.  23,  e'  riconosciuto,  per  un  periodo  massimo  di
trentasei mesi,  l'esonero  dal  versamento  del  50  per  cento  dei
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori  di  lavoro,
con esclusione dei premi e contributi dovuti  all'Istituto  nazionale
per l'assicurazione contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  nel
limite  massimo  di  importo  pari  a  3.000  euro  su  base   annua,
riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota  di
computo delle prestazioni pensionistiche. (30)