LEGGE 27 luglio 2000, n. 212

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

note: Entrata in vigore della legge: 1-8-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 10-bis 
       (Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale). 
 
  1. Configurano abuso del diritto una o  piu'  operazioni  prive  di
sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali,
realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali  operazioni
non  sono  opponibili   all'amministrazione   finanziaria,   che   ne
disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e
dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal  contribuente
per effetto di dette operazioni. 
  2. Ai fini del comma 1 si considerano: 
    a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti  e  i
contratti, anche tra loro  collegati,  inidonei  a  produrre  effetti
significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici  di  mancanza
di  sostanza  economica,  in  particolare,  la  non  coerenza   della
qualificazione delle singole operazioni con il  fondamento  giuridico
del loro insieme e la non conformita' dell'utilizzo  degli  strumenti
giuridici a normali logiche di mercato; 
    b) vantaggi fiscali indebiti i  benefici,  anche  non  immediati,
realizzati in contrasto con le finalita' delle norme fiscali o con  i
principi dell'ordinamento tributario. 
  3.  Non  si  considerano  abusive,  in  ogni  caso,  le  operazioni
giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche  di
ordine organizzativo o gestionale,  che  rispondono  a  finalita'  di
miglioramento   strutturale   o   funzionale   dell'impresa    ovvero
dell'attivita' professionale del contribuente. 
  4. Resta ferma la liberta' di scelta del  contribuente  tra  regimi
opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un
diverso carico fiscale. 
  ((5.  Il   contribuente   puo'   proporre   interpello   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera c), per conoscere se le operazioni
costituiscano fattispecie di abuso del diritto.)) 
  6. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini
stabiliti per i singoli tributi, l'abuso del diritto e' accertato con
apposito atto, preceduto, a  pena  di  nullita',  dalla  notifica  al
contribuente di una richiesta di  chiarimenti  da  fornire  entro  il
termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali
si ritiene configurabile un abuso del diritto. (23) 
  7. La richiesta di chiarimenti e'  notificata  dall'amministrazione
finanziaria ai sensi dell'articolo  60  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,   e   successive
modificazioni,  entro  il  termine  di  decadenza  previsto  per   la
notificazione dell'atto impositivo. Tra la data  di  ricevimento  dei
chiarimenti ovvero  di  inutile  decorso  del  termine  assegnato  al
contribuente per rispondere alla  richiesta  e  quella  di  decadenza
dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo
intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il  termine  di
decadenza   per   la   notificazione    dell'atto    impositivo    e'
automaticamente prorogato, in  deroga  a  quello  ordinario,  fino  a
concorrenza dei sessanta giorni. (23) 
  8. Fermo quanto disposto per i singoli tributi,  l'atto  impositivo
e' specificamente motivato, a pena di  nullita',  in  relazione  alla
condotta abusiva, alle norme  o  ai  principi  elusi,  agli  indebiti
vantaggi fiscali  realizzati,  nonche'  ai  chiarimenti  forniti  dal
contribuente nel termine di cui al comma 6. (23) 
  9.  L'amministrazione  finanziaria  ha  l'onere  di  dimostrare  la
sussistenza della condotta  abusiva,  non  rilevabile  d'ufficio,  in
relazione agli elementi di cui ai commi 1 e  2.  Il  contribuente  ha
l'onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali  di  cui
al comma 3. (23) 
  10. In caso di ricorso, i tributi o i maggiori  tributi  accertati,
unitamente ai relativi interessi, sono posti in riscossione, ai sensi
dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e,
successive modificazioni, e dell'articolo 19, comma  1,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. (23) 
  11. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni
del presente articolo possono  chiedere  il  rimborso  delle  imposte
pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono
stati disconosciuti dall'amministrazione  finanziaria,  inoltrando  a
tal fine, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento e'  divenuto
definitivo ovvero e' stato definito mediante adesione o conciliazione
giudiziale, istanza  all'Agenzia  delle  entrate,  che  provvede  nei
limiti dell'imposta  e  degli  interessi  effettivamente  riscossi  a
seguito di tali procedure. (23) 
  12. In  sede  di  accertamento  l'abuso  del  diritto  puo'  essere
configurato  solo  se  i  vantaggi   fiscali   non   possono   essere
disconosciuti contestando la violazione  di  specifiche  disposizioni
tributarie. 
  13. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi
delle leggi  penali  tributarie.  Resta  ferma  l'applicazione  delle
sanzioni amministrative tributarie. 
                                                                 (23) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 ha disposto (con l'art. 1, comma 4)
che i commi da 5 a 11 del presente articolo  non  si  applicano  agli
accertamenti e ai controlli aventi ad oggetto i diritti  doganali  di
cui all'articolo 34 del decreto del Presidente  della  Repubblica  23
gennaio 1973, n. 43,  che  restano  disciplinati  dalle  disposizioni
degli articoli 8 e 11 del decreto legislativo  8  novembre  1990,  n.
374, e successive modificazioni,  nonche'  dalla  normativa  doganale
dell'Unione europea. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 5) che le disposizioni del
presente articolo "hanno efficacia a decorrere dal primo  giorno  del
mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e
si applicano anche alle operazioni poste in essere in data  anteriore
alla loro efficacia per le quali, alla stessa  data,  non  sia  stato
notificato il relativo atto impositivo".