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DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 1990, n. 374

Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/6/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/2013)
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Testo in vigore dal:  12-6-1991

Art. 8

Accettazione e controllo della dichiarazione
Visita delle merci. Bolletta doganale
1. La dichiarazione presentata all'ufficio doganale, qualora redatta conformemente a quanto previsto nei commi 1 e 2 dell'art. 4, viene accettata ed iscritta nel registro corrispondente alla destinazione doganale richiesta, munendola del numero e della data di registrazione; tale registrazione dà al documento valore di bolletta doganale. Sulla base degli elementi dichiarati l'ufficio provvede alla riscossione dei diritti ovvero all'assunzione delle relative cauzioni.
2. Con le modalità di cui al comma 1 può essere accettata la dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 5, semprechè il capo dell'ufficio doganale abbia ritenuto fondati i motivi addotti dalla parte.
3. Successivamente l'ufficio procede all'esame della dichiarazione presentata e della relativa documentazione, allo scopo di accertare la qualità, la quantità, il valore e l'origine delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti.
4. L'ufficio può, altresì, procedere, ai fini dell'accertamento, alla visita totale o parziale delle merci, facendo ricorso, ove occorra, anche alle analisi ed all'esame tecnico con l'osservanza della modalità di cui all'art. 61 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
5. La visita totale o parziale deve essere sempre eseguita quando sia prescritta da norme di legge o di regolamento, da disposizioni ministeriali e nei casi e secondo i programmi ed i criteri selettivi, stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, ivi compresi quelli della pericolosità fiscale e della casualità.
6. Tra i criteri selettivi di cui al comma 5 può essere incluso quello della non coincidenza dell'ufficio prescelto per l'espletamento delle formalità doganali con l'ufficio territorialmente competente sulla località di immissione in consumo o di produzione delle merci.
7. Di regola, l'attività di controllo di cui al comma 3 e la visita fisica delle merci sono eseguite da funzionari diversi.
8. Il mancato esercizio della facoltà di cui al comma 4 non comporta responsabilità del funzionario incaricato, salvo i casi di dolo, di colpa grave o di inosservanza di legge, di regolamenti o delle prescrizioni amministrative di cui al comma 5.
9. Il dichiarante, qualora l'ufficio non ne esiga la presenza, può rinunciare al diritto di assistere alla visita delle merci, da effettuarsi nei luoghi designati dall'ufficio o negli altri luoghi di cui al comma 2 dell'art. 1; il dichiarante è, comunque, tenuto a prestare direttamente o a mezzo di altre persone da lui incaricate, di gradimento dell'amministrazione, ed a proprie spese, ogni collaborazione per l'espletamento delle relative operazioni ed a curare l'apertura dei colli ed il successivo ricondizionamento.
10. I risultati dei predetti controlli devono essere annotati sulla bolletta doganale; ciascuna annotazione deve essere firmata dal funzionario che ha eseguito il relativo controllo.
11. Quando l'ufficio non procede alla visita delle merci, quest'ultime si considerano conformi al dichiarato.
12. I risultati della verifica parziale sono estesi all'insieme delle merci che formano oggetto della dichiarazione, semprechè il risultato parziale sia conforme al dichiarato.
13. Se il dichiarante non provvede al pagamento dei diritti dovuti in base alla dichiarazione o non presta la cauzione a garanzia dei diritti medesimi, ovvero non ottempera all'invito di presenziare e collaborare alle operazioni di controllo, l'ufficio, decorsi inutilmente otto giorni dall'accettazione della dichiarazione, procede all'accertamento; in tal caso, l'eventuale visita delle merci viene eseguita alla presenza di due testimoni estranei all'amministrazione ed a spese del dichiarante. Le operazioni di visita ed il relativo risultato sono fatti constare in apposito processo verbale che, sottoscritto dai rappresentanti dell'amministrazione doganale e dai testimoni, viene allegato alla dichiarazione.
14. Nelle ipotesi di cui al comma 13 non si rende esperibile il rimedio dell'impugnativa previsto dagli articoli 65 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
Note all'art. 8:
- L'art. 61 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1973, è così formulato:
"Art. 61 (Analisi ed esame tecnico delle merci). - Qualora per esigenze tecniche ovvero per disposizioni legislative od amministrative la dogana non possa determinare i caratteri, la natura o la composizione delle merci che le vengono presentate, si procede, fatta salva la facoltà prevista nel terzo comma dell'art. 59, all'invio dei campioni o, quando occorra, delle merci stesse al Laboratorio chimico delle dogane e delle imposte indirette ovvero ad altro laboratorio di Stato od organo tecnico al quale sia devoluta la specifica competenza in materia. I campioni o le merci devono, in presenza dell'operatore, essere identificati con i sigilli della dogana e dell'interessato; per la spedizione e la restituzione dei campioni si applicano le disposizioni dell'art. 72.
In attesa del risultato di analisi o di esame tecnico dei campioni e semprechè non vi ostino motivi di carattere economico e valutario od altre cause, la dogana liquida provvisoriamente i diritti sulla base della dichiarazione e consente il rilascio della merce, verso prestazione di cauzione per i maggiori diritti ai quali le merci possono andare soggette, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 83; se si tratta di operazione doganale diversa dall'importazione definitiva o dall'esportazione definitiva, sarà prestata cauzione per l'intero ammontare dei diritti ai quali le merci possono andare soggette.
Prima di autorizzare il rilascio della merce, la dogana procede, con le modalità indicate nel precedente comma, al prelevamento di altri campioni, dei quali dovrà curare la conservazione in previsione della eventuale instaurazione di procedimenti amministrativi di controversia o di procedimenti giurisdizionali.
Il risultato di analisi o di esame tecnico deve essere notificato all'operatore. Ove questi non richieda, entro trenta giorni dalla notifica, la ripresa del contraddittorio, il risultato predetto si intende accettato e su tale base la dogana procede alla riliquidazione dei diritti ed agli altri adempimenti di cui al quarto comma dell'art. 59, se i diritti liquidati provvisoriamente in base alla dichiarazione risultano maggiori di quelli dovuti, la dogana promuove d'ufficio la procedura per il relativo rimborso".
- Gli articoli da 65 a 76 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1973, così dispongono:
"Art. 65 (Risoluzione delle contestazioni presso gli uffici doganali). - Qualora, nel corso dell'accertamento sorga contestazione circa la qualificazione, il valore o l'origine della merce dichiarata ovvero circa il regime di tara od il trattamento degli imballaggi, il proprietario può chiedere che si proceda a visita di controllo a norma dell'art. 63. Ove non richieda tale visita o non ne accetti il risultato, può chiedere che sia sentito il parere di due periti, uno dei quali da lui scelto fra quelli compresi nelle liste approvate dalla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, e l'altro designato dal capo della dogana. Il parere dei periti, anche se concorde, non è tuttavia vincolante per la dogana. Ciascuna delle due parti è tenuta a sostenere la spesa per il proprio perito; al perito designato dalla dogana la spesa è liquidata in base alla tariffa delle spese di perizia, approvata dal Ministro per le finanze. Su richiesta della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato ed a spese della medesima può essere designato da ciascuna delle due parti un numero maggiore di periti.
Sulla contestazione decide, con provvedimento motivato, il capo della dogana; la decisione deve essere subito notificata all'interessato.
Se il proprietario della merce non intende accettare la decisione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica deve chiedere che si proceda alla redazione di apposito verbale.
Il verbale, redatto in duplice esemplare entro un termine all'uopo fissato dalla dogana, è sottoscritto da entrambe le parti; uno degli esemplari è consegnato all'operatore interessato. Se questi per qualsiasi motivo non sottoscrive il verbale, si fa menzione di tale circostanza nel verbale stesso e si procede alla relativa notifica.
Qualora per la risoluzione della insorta contestazione l'operatore non ne richieda il deferimento all'esame dei periti, il verbale viene redatto nel momento stesso in cui la contestazione è sorta.
Contemporaneamente alla redazione del verbale e semprechè non si sia già provveduto in precedenza in applicazione del primo comma dell'art. 61, si procede al prelevamento dei campioni con l'osservanza delle modalità indicate nell'articolo medesimo; ove non sia possibile, attesa la qualità della merce, prelevare i campioni, si supplisce con disegni, con fotografie o con una dettagliata descrizione fatta d'accordo fra le due parti ovvero da due periti da esse a ciò delegati.
Dopo la redazione del verbale può essere autorizzato il rilascio della merce con l'osservanza della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 61; in tal caso, la cauzione è commisurata alla differenza fra i diritti che sarebbero dovuti secondo l'accertamento della dogana e quelli calcolati in base alla dichiarazione.
Art. 66 (Procedimento amministrativo di prima istanza per la risoluzione delle controversie). - Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del verbale di cui al precedente articolo a pena di decadenza, l'operatore può chiedere al capo del compartimento doganale di provvedere alla risoluzione della controversia. A tal fine deve presentare apposita istanza alla competente dogana, producendo i documenti ed indicando i mezzi di prova ritenuti utili.
L'istanza, unitamente al verbale, alle eventuali relazioni dei periti di cui al primo comma del precedente articolo ed alle proprie controdeduzioni, è trasmessa dalla dogana entro i successivi dieci giorni dal capo del compartimento doganale, che decide sulla controversia con provvedimento motivato dopo aver sentito il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali, costituito in ciascun compartimento doganale a norma dell'art. 67.
Copia delle controdeduzioni della dogana deve essere fatta pervenire all'operatore interessato.
Decorso inutilmente il termine indicato nel primo comma, si intende accettata la pretesa della dogana, la quale procede ai sensi dell'art. 61, ultimo comma.
Art. 67 (Collegi consultivi compartimentali dei periti doganali). Il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali si compone di un presidente, di quattro membri effettivi, di due membri supplenti e di un segretario.
Il presidente ed i membri effettivi e supplenti sono scelti fra esperti particolarmente qualificati in materia doganale e merceologica residenti nel compartimento, con esclusione di coloro che prestano servizio nell'amministrazione finanziaria e degli spedizionieri doganali. Esplica le funzioni di segretario un funzionario del compartimento doganale, di qualifica non inferiore ad ispettore.
I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro per le finanze; la scelta di almeno tre dei membri effettivi e di un membro supplente deve essere fatta su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio del compartimento.
Ciascun collegio è costituito per quattro anni; alla scadenza i componenti possono essere confermati.
Ove se ne ravvisi la necessità, può essere nominato un numero maggiore di membri effettivi e supplenti, in modo da consentire la suddivisione del collegio in due o più sezioni, ciascuna composta di quattro membri effettivi e due supplenti. Le sezioni possono essere presiedute da vice presidenti designati dal presidente fra i membri effettivi delle sezioni stesse; per ciascuna sezione oltre la prima è nominato un segretario aggiunto.
Art. 68 (Procedimento amministrativo di seconda istanza per la risoluzione di controversie). - La decisione del capo del compartimento doganale deve essere emessa nel termine di quattro mesi dalla data di presentazione della formale istanza di cui all'art. 66 e deve essere subito notificata all'interessato dalla competente dogana.
Avverso la decisione del capo del compartimento doganale è ammesso ricorso al Ministro per le finanze; il ricorso deve essere presentato alla dogana competente, a pena di decadenza, entro quaranta giorni dalla notifica della decisione medesima.
Il ricorso di cui al secondo comma, unitamente a tutti gli atti della controversia, è dalla dogana trasmesso al Ministero delle finanze. Il Ministro decide con provvedimento motivato dopo aver sentito il collegio consultivo centrale dei periti doganali, costituito a norma del successivo articolo.
Decorso inutilmente il termine indicato nel secondo comma, si intende accettata la decisione di prima istanza.
In tal caso la dogana procede ai sensi dell'art. 61, ultimo comma.
Art. 69 (Collegio consultivo centrale dei periti doganali). - Il collegio consultivo centrale dei periti si compone di un presidente, di diciotto membri effettivi, di quattro membri supplenti, di un segretario e di un segretario aggiunto.
Il presidente è scelto fra i docenti universitari di materie tecnico-scientifiche.
I membri effettivi e supplenti sono ripartiti come segue:
a) tre membri effettivi, dei quali due scelti dal Ministro per le finanze ed uno dal Ministro per il commercio con l'estero, non appartenenti alle rispettive amministrazioni, che abbiano speciale competenza tecnico-merceologica in materia industriale, agricola e commerciale;
b) nove membri effettivi e quattro supplenti scelti dal Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per l'agricoltura e le foreste, fra le persone aventi diversa competenza in materia industriale, agricola e commerciale che saranno proposte al detto Ministro, due per ciascuna, da tredici camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato designate per ogni triennio dal Ministro stesso;
c) sei membri effettivi designati due dal Ministero del commercio con l'estero, due dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e due dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste fra funzionari dei Ministeri stessi di qualifica non inferiore a dirigente superiore.
Esplicano le funzioni di segretario e di segretario aggiunto funzionari del Ministero delle finanze di qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata.
Il collegio è articolato su due sezioni di un numero uguale di membri, ciascuna delle quali elegge nel suo seno un vice presidente. Il presidente provvede all'assegnazione dei membri alle sezioni; egli può assumere la presidenza di qualunque sezione e può altresì stabilire che gli affari più importanti vengano deferiti all'esame delle due sezioni in seduta congiunta sotto la sua presidenza.
I componenti del collegio consultivo centrale sono nominati con decreto del Ministro per le finanze. Il collegio è costituito per tre anni; alla scadenza del triennio i componenti possono essere confermati.
La qualità del presidente o membro del collegio consultivo centrale non è compatibile con quella di presidente o membro di un collegio consultivo compartimentale dei periti doganali.
Art. 70 (Decisioni del Ministro). - La decisione del Ministro per le finanze deve essere emessa nel termine di sei mesi dalla data di presentazione del ricorso di cui all'art. 68, secondo comma, e deve essere subito notificata all'interessato per il tramite della competente dogana.
Con la decisione del Ministro l'accertamento si intende definito. Entro dieci giorni dalla notifica la dogana procede ai sensi dell'art. 61, ultimo comma.
Art. 71 (Disposizioni sul funzionamento dei collegi consultivi). Per la validità delle riunioni dei collegi consultivi compartimentali e di quello centrale, ovvero delle relative sezioni, è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei rispettivi membri, compreso nel computo il presidente.
I pareri sono adottati col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.
I pareri dei collegi non sono vincolati per l'autorità chiamata a decidere la controversia; tuttavia, nel caso che la decisione sia difforme dal parere, l'autorità stessa deve precisare nel proprio provvedimento i motivi del dissenso. In ogni caso la decisione va notificata all'operatore corredata dal parere del collegio.
Sia l'Amministrazione finanziaria sia il proprietario della merce possono presentare memorie aggiuntive e documenti di cui la controparte ha diritto di prendere visione, e possono essere sentiti dai collegi per chiarimenti; in tal caso il proprietario della merce può farsi assistere o rappresentare da uno spedizioniere doganale o da altro professionista. Prima della emissione del parere da parte del collegio, l'operatore ed i funzionari dell'amministrazione che siano stati invitati a presenziare alla discussione devono ritirarsi.
Ai componenti dei collegi consultivi spetta, per ciascuna seduta, il trattamento previsto dalle disposizioni concernenti i compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi operanti nelle amministrazioni statali, nonché il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio se provenienti da altre sedi. Ai fini del trattamento di missione o del rimborso delle spese di viaggio i componenti estranei alle amministrazioni dello Stato sono equiparati ai dipendenti civili dello Stato che rivestono la qualifica di dirigente superiore.
Art. 72 (Altre norme relative ai procedimenti di prima e seconda istanza). - Le spese per la spedizione dei campioni, comprese quelle per la restituzione agli interessati della parte di essi eventualmente residuata, sono a carico degli operatori.
La richiesta di restituzione dei campioni deve pervenire alla dogana entro centoventi giorni dalla definizione dell'accertamento. Decorso inutilmente tale termine, i campioni stessi, qualora non debbono essere tenuti a disposizione di organi giurisdizionali ai sensi dell'art. 76, sono considerati abbandonati e vengono assoggettati al trattamento previsto per le merci cadute in abbandono presso le dogane.
Sono anche a carico dell'operatore le spese per eventuali sopralluoghi del collegio consultivo e per l'esecuzione di analisi o di altri accertamenti tecnici da parte dei lavoratori od uffici non dipendenti dall'Amministrazione finanziaria, disposti su richiesta dell'operatore medesimo.
Art. 73 (Pareri preventivi del collegio consultivo centrale). Quando ne sia richiesto dal Ministro per le finanze o da una camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, il collegio consultivo centrale dei periti doganali può esprimere il proprio parere su questioni di massima nonché sulla classificazione, origine e valore imponibile, sul regime delle tare e sul trattamento degli imballaggi relativamente a merci per le quali non esiste controversia fra dogana e contribuenti.
Art. 74 (Revisione dell'accertamento). - La dogana può procedere alla revisione dell'accertamento divenuto definitivo, ancorché le merci che ne hanno formato l'oggetto siano state lasciate alla libera disponibilità dell'operatore. La revisione è eseguita d'ufficio ovvero quando l'operatore interessato ne abbia fatta richiesta con istanza presentata, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Art. 75 (Revisione dell'accertamento definito a seguito di controversia doganale). - La revisione dell'accertamento di cui al precedente articolo non è ammessa quando comporti il riesame di questioni già decise dal capo del compartimento o dal Ministro in sede di procedimento amministrativo per la risoluzione delle controversie, salvo che non risultino omissioni od errori riguardo agli elementi presi a base della decisione.
Art. 76 (Rimedi giurisdizionali). - Divenuti definitivi l'accertamento o la rettifica, possono essere esperimentati, entro il termine perentorio di sessanta giorni, i rimedi giurisdizionali in sede civile ed amministrativa previsti dalle norme vigenti, qualora la connessa contravvenzione per infedele dichiarazione sia stata estinta mediante oblazione. Ove non ricorra tale condizione, competente a decidere sulla vertenza è il tribunale a cui spetta la cognizione del reato, a norma dell'art. 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
Nei casi di esame della vertenza in sede giurisdizionale la merce o i campioni prelevati ai sensi degli articoli 61 e 65 devono essere tenuti a disposizione dell'organo giurisdizionale".
La parte del primo comma dell'art. 76 da "qualora la commessa contravvenzione" fino alla fine dello stesso comma, deve ritenersi non più applicabile per effetto della legge di depenalizzazione n. 706/1975 e della legge n. 689/1981. Si tenga presente comunque che il primo comma è stato abrogato dall'art. 24 del decreto qui pubblicato.