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DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 1990, n. 374

Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/6/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/2013)
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Testo in vigore dal:  12-6-1991 al: 24-4-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante delega al Governo a dare compiuta attuazione alle direttive n. 79/695/CEE del Consiglio del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE della Commissione del 17 dicembre 1981, relative alla armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci, ed alle direttive n. 81/177/CEE del Consiglio del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE della Commissione del 23 aprile 1982, relative alla armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie, ed a provvedere al riordinamento degli istituti doganali ed alla revisione delle procedure di accertamento e controllo;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previsto dall'art.
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 1990;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Orario degli uffici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette
1. Ferme restando le disposizioni vigenti sull'orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello Stato, l'orario ordinario di apertura degli uffici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette è fissato dalle ore 8.00 alle ore 18.00 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nella giornata di sabato, con esclusione dei giorni festivi.
2. Presso gli uffici doganali di confine, di mare e aeroportuali è assicurato, per tutti i giorni, compresi i festivi, e per l'intero arco delle ventiquattro ore giornaliere, il passaggio delle frontiere, con l'espletamento dei corrispondenti controlli e formalità, alle persone, ai mezzi di trasporto che circolano vuoti o che trasportano merci in regime doganale di transito.
3. Nei centri di elaborazione dati delle direzioni compartimentali è stabilito un orario di funzionamento di ventiquattro ore al giorno.
4. I direttori degli uffici possono disporre una diversa articolazione ovvero una riduzione dell'orario di apertura degli uffici qualora le esigenze di servizio lo consentano.
5. Per le operazioni doganali eseguite nel periodo di apertura degli uffici di cui al comma 1 e per i controlli e le formalità di cui al comma 2 non è addebitato agli operatori il costo del servizio.
6. I servizi del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, secondo gli orari previsti nel presente articolo, sono assicurati, mediante le forme di articolazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa, da stabilirsi, per i rispettivi uffici, dal direttore centrale degli affari generali, del personale e dei servizi informatici e tecnici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, dai direttori compartimentali, dai direttori circoscrizionali, dai direttori degli uffici tecnici di finanza e dai direttori dei laboratori chimici d'intesa con le organizzazioni sindacali secondo la normativa vigente.
7. Qualora l'intesa non venga raggiunta entro giorni quindici dall'apertura delle trattative, i direttori degli uffici indicati nel comma 6 formalizzano una ipotesi di articolazione dell'orario di lavoro e la inviano al direttore centrale degli affari generali, del personale e dei servizi informatici e tecnici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette ed anche alle locali organizzazioni sindacali. In attesa della definizione della vertenza il predetto direttore può disporre, in via provvisoria, l'entrata in vigore del provvedimento di articolazione dell'orario di lavoro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del settore.
8. I capi degli uffici possono consentire, su richiesta motivata degli operatori, il compimento delle operazioni doganali oltre l'orario ordinario di apertura di ufficio o fuori del circuito doganale, di cui all'art. 18 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, verso il pagamento del costo del servizio.
9. In attesa dell'espletamento dei concorsi di cui all'art. 34 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, o qualora per mancanza di personale non sia possibile assicurare il servizio con le modalità di cui al comma 6, i capi degli uffici potranno disporre prestazioni di lavoro straordinario, entro i limiti previsti dall'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, per il completamento dell'orario di servizio quando sussistano effettive esigenze, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- La direttiva n. 79/695/CEE, concernente l'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 205 del 13 agosto 1979. Le rettifiche alla direttiva predetta sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 279 dell'8 novembre 1979. In particolare, la direttiva suddetta reca la disciplina in materia di: 1) regime generale; 2) regimi particolari (ossia: a) dispensa dalla dichiarazione scritta; b) dichiarazioni globali, periodiche o riepilogative; c) svincolo delle merci prima della presentazione della dichiarazione ad essa relativa; d) sostituzione totale o parziale delle indicazioni della dichiarazione con dati codificati; e) tassazione delle spedizioni composite).
- La direttiva n. 82/57/CEE, che fissa talune disposizioni di applicazione della direttiva n. 79/695/CEE del Consiglio relativa all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 28 del 5 febbraio 1982. In particolare, la direttiva suddetta disciplina: 1) il contenuto della dichiarazione di immissione in libera pratica (ossia: a) indicazione della dichiarazione; b) documenti da allegare alla dichiarazione;
c) esame delle merci e prelievi di campioni effettuati preliminarmente al deposito della dichiarazione; d) dichiarazioni incomplete); 2) verifica della dichiarazione di immissione in libera pratica (ossia: a) verifica dei documenti; b) visita delle merci; c) prelievo di campioni;
d) attestazione del servizio doganale); 3) sorte delle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica (ossia:
a) svincolo delle merci per l'immissione in libera pratica;
b) abbandono delle merci; c) distruzione delle merci).
- La direttiva n. 81/177/CEE, concernente l'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 83 del 30 marzo 1981. In particolare, la direttiva suddetta reca la disciplina in materia di: 1) procedura generale; 2) procedure semplificate (ossia: a) dispensa dalla dichiarazione scritta; b) dichiarazioni globali periodiche o riepilogative; c) concessione dell'autorizzazione ad esportare prima della presentazione della dichiarazione scritta; d) sostituzione totale o parziale delle indicazioni della dichiarazione con dati codificati).
- La direttiva n. 82/347/CEE, che fissa talune disposizioni di applicazione della direttiva n. 81/177/CEE del Consiglio relativa all'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 156 del 7 giugno 1982. In particolare, la direttiva suddetta disciplina: 1) il contenuto della dichiarazione di esportazione; 2) la verifica della dichiarazione di esportazione (ossia: a) verifica dei documenti; b) visita delle merci; c) prelievo di campioni; d) attestazione del servizio doganale); 3) autorizzazione all'esportazione delle merci.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Per il titolo delle direttive numeri 79/695/CEE, 82/57/CEE, 81/177/CzEE e 82/347/CEE si veda in nota al titolo.
- Il testo dell'art. 7 della legge n. 349/1989 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 250 del 25 ottobre 1989) è il seguente:
"Art. 7 (Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi). 1. I decreti legislativi di cui all'art. 1 sono adottati a norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dei trasporti dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e della marina mercantile, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. Sugli schemi dei decreti delegati sarà richiesto il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che dovrà essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.
Decorso inutilmente il termine fissato, il Governo procede all'adozione dei decreti legislativi".
L'art. 14 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), soprarichiamato, così recita:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I deceti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di 'decreto legislativò e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".
Note all'art. 1:
- L'art. 18 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 28 marzo 1973) è così formulato:
"Art. 18 (Carico e scarico delle merci. Circuito doganale). - Il carico, lo scarico, l'imbarco, lo sbarco ed il trasbordo delle merci lungo la linea doganale e negli aeroporti debbono essere effettuati con il permesso della dogana e secondo le modalità dalla stessa stabilite.
Le aree e i locali destinati dalla dogana al compimento delle operazioni doganali costituiscono il circuito doganale, il quale di regola coincide con gli spazi doganali. Il Ministro delle finanze, su proposta del capo della circoscrizione doganale e sentita la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato competente per territorio, provvede nell'ambito degli spazi doganali alla delimitazione del circuito doganale con proprio decreto, copia del quale deve essere affisso presso ciascun ufficio doganale in luogo accessibile al pubblico.
Ogni operazione doganale deve essere effettuata nel circuito doganale o, fuori di esso, solo previa autorizzazione del capo della dogana".
- Il testo degli articoli 34 e 35 del D.L. n. 105/1990 (Organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 106 del 9 maggio 1990, è il seguente:
"Art. 34 (Copertura dei posti). - 1. Al fine di assicurare la immediata funzionalità del Dipartimento, i posti disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto nella qualifica di primo dirigente, compresi quelli derivanti dall'aumento di organico previsto dal medesimo decreto, sono assegnati, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto a mezzo di concorso speciale per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da un colloquio sulle
materie attinenti ai servizi del Dipartimento, al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati del Dipartimento con anzianità di servizio nella ex carriera direttiva di almeno 9 anni. Con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro tre mesi saranno determinate la composizione della commissione esaminatrice e, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, i criteri di valutazione dei titoli.
2. I posti disponibili nella qualifica di dirigente superiore, compresi quelli portati in aumento per effetto del presente decreto, sono attribuiti, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
3. In deroga all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato ed integrato per effetto dell'art. 4 del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, ed in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, una percentuale non inferiore al 50 per cento e non superiore all'80 per cento dei posti disponibili nelle qualifiche funzionali compresi quelli derivanti dall'aumento di organico previsto dal presente decreto, è conferita, con effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, mediante concorsi per titoli riservati al personale del Dipartimento. La restante parte dei posti disponibili è conferita a mezzo di concorsi speciali consistenti in una sola prova scritta ed un colloquio. Per la composizione delle commissioni esaminatrici si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 18 luglio 1984, n. 302. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data del decreto ministeriale di cui all'art. 23, comma 3, saranno determinate la composizione delle commissioni esaminatrici e, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, i criteri di valutazione dei titoli. Per i concorsi alle qualifiche funzionali II, III e IV il decreto ministeriale prevederà una riserva di posti a favore del personale di cui al regio decreto 4 dicembre 1864, n. 2046.
In caso di mancata copertura dei posti di tutte le qualifiche funzionali mediante i concorsi di cui al presente comma, i posti verranno attribuiti agli idonei dei concorsi pubblici per l'accesso nei ruoli della direzione generale delle dogane e imposte indirette, conclusisi nel triennio precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli idonei dei concorsi in fase di espletamento alla predetta data.
4. Alla copertura dei posti dirigenziali e delle qualifiche funzionali che risulteranno vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui al presente articolo si procederà sulla base delle procedure concorsuali previste dalle vigenti disposizioni.
Art. 35 (Istituzione di un compenso incentivante unico).
- 1. È istituito un unico compenso incentivante a favore del personale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, che assorbe i trattamenti accessori appresso indicati:
a) indennità di confine a favore del personale in servizio presso gli uffici doganali di confine ed aeroportuali posti in località disagiata (cap. 5321, e cap. 5305, parte);
b) compensi incentivanti la produttività al personale civile periferico (cap. 5323, quota parte per sportello, cassa e meccanografia);
c) fondo da ripartire per le finalità di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 (cap. 1383, parte);
d) indennità di rischio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 (cap. 5318, parte).
2. È istituito un unico capitolo di spesa per il lavoro straordinario, da erogare al personale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, che assorbe gli stanziamenti previsti per la erogazione dei seguenti compensi:
a) lavoro straordinario del personale dirigente centrale (cap. 1019, parte) e periferico (cap. 5303);
b) lavoro straordinario del personale centrale non dirigente (cap. 1019, parte);
c) somme da erogare al personale in servizio nelle dogane per compenso per lavoro straordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396 (cap. 5310);
d) somme da erogare a favore del personale in servizio nei laboratori chimici delle dogane per compenso per lavoro straordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396 (cap. 5311);
e) somme da erogare al personale in servizio negli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione per compenso per lavoro straordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396 (cap. 5312).
3. Lo stanziamento da iscrivere annualmente nel capitolo di cui al comma 2 è pari alla somma occorrente per corrispondere al personale del Dipartimento i compensi per il lavoro straordinario determinati nei limiti massimi individuali di ore autorizzate al 31 dicembre 1989 dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, e, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396.
4. Le economie risultanti dalla graduale riduzione dei limiti massimi individuali di ore di lavoro straordinario confluiscono nel fondo del compenso incentivante unico di cui al comma 1".
- Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 266/1987 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987, concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri), pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 1987, è il seguente:
"Art. 4 (Mobilità interna all'amministrazione). - 1.
Sarà cura delle amministrazioni di portare a conoscenza del personale la situazione delle vacanze dei posti di ogni singolo ufficio, verificata in sede di accordo decentrato per amministrazione a livello centrale, distinti per profilo professionale e relativa qualifica funzionale, al fine di mettere in grado il personale interessato di produrre domanda di trasferimento.
2. Gli avvisi di disponibilità dei posti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale, almeno una volta all'anno.
3. Le amministrazioni provvederanno all'espletamento della formalità di trasferimento entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso.
4. La graduatoria degli aspiranti sarà formata da una commissione paritetica, composta da rappresentanti dell'amministrazione e da un numero di rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione compreso tra cinque e sette in proporzione ai suffragi conseguiti nelle elezioni per la rappresentanza nei consigli di amministrazione, tenuto conto dei seguenti requisiti:
a) condizioni di famiglia;
b) eventuali necessità di studio del dipendente, del coniuge e dei figli;
c) servizio già prestato in sedi disagiate;
d) anzianità di servizio;
e) anzianità di sede di provenienza;
f) motivi di salute.
5. In sede di contrattazione decentrata per amministrazione a livello centrale saranno definiti i punteggi da attribuire a ciascuno dei suddetti requisiti, che saranno recepiti con decreto del Ministro competente da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale.
6. A parità di punteggio dovranno avere precedenza gli impiegati che provengano da uffici ove si sia costituita una posizione sovrannumeraria rispetto alle piante organiche ridefinite con la procedura indicata nell'art. 2, purché appartenenti al medesimo profilo professionale.
7. In mancanza di domande o nel caso che quelle prodotte non siano sufficienti a consentire il ripiano del personale negli uffici sottodimensionati, si procederà di ufficio, gradualmente, per eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ai necessari trasferimenti del personale esuberante che, comunque, dovrà essere destinato ad uffici della stessa provincia o di province limitrofe o della stessa regione tenendo conto anche delle opzioni individuali.
8. A tale scopo la commissione paritetica verifica l'applicazione dei criteri tenendo conto, oltre che dei requisiti indicati nel comma 4, della minore anzianità di qualifica ed, a parità di questa, della minore anzianità di servizio ed, eventualmente, della minore età.
9. È consentito il trasferimento di impiegati di identico profilo per scambio di sede, indipendentemente dalla verifica delle situazioni di esubero di personale, con modalità da stabilire con accordi decentrati a livello nazionale e previo esame da parte della commissione di cui al comma 4.
10. L'istituto della mobilità si estende ai segretari comunali con i criteri e le modalità che saranno stabiliti negli accordi decentrati, sulla base dei principi recati dal presente decreto, ove applicabili, e nel rispetto delle norme vigenti in materia di trasferimenti".