DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-4-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 19. 
                      Esecuzione delle sanzioni 
  1. In caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche  nei  casi
in cui  non  e'  prevista  riscossione  frazionata  si  applicano  le
disposizioni dettate dall'articolo 68,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo 31  dicembre  1992,  n.  546,  recante  disposizioni  sul
processo tributario. 
  2. La commissione tributaria regionale puo' sospendere l'esecuzione
applicando, in quanto compatibili, le previsioni ((dell'articolo 52))
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, ne 546. 
 3. La sospensione  deve  essere  concessa  se  viene  prestata  ((la
garanzia di cui all'articolo 69 del decreto legislativo  31  dicembre
1992, n. 546.)) 
  4.  Quando  non  sussiste  la   giurisdizione   delle   commissioni
tributarie;  la  sanzione  e'  riscossa  provvisoriamente   dopo   la
decisione dell'organo al quale e'  proposto  ricorso  amministrativo,
nei  limiti  della  meta'   dell'ammontare   da   questo   stabilito.
L'autorita'   giudiziaria   ordinaria   successivamente   adita,   se
dall'esecuzione puo' derivare un danno grave  ed  irreparabile,  puo'
disporre la sospensione e  deve  disporla  se  viene  offerta  idonea
garanzia. 
  5. Se l'azione  viene  iniziata  avanti  all'autorita'  giudiziaria
ordinaria ovvero se questa viene adita dopo la decisione  dell'organo
amministrativo, la sanzione pecuniaria e' riscossa per intero  o  per
il suo residuo ammontare dopo  la  sentenza  di  primo  grado,  salva
l'eventuale sospensione disposta dal  giudice  d'appello  secondo  le
previsioni dei commi 2, 3 e 4. 
  6. Se in esito alla sentenza di primo o di secondo grado  la  somma
corrisposta  eccede  quella  che  risulta  dovuta,   l'ufficio   deve
provvedere al rimborso ((ai sensi  dell'articolo  68,  comma  2,  del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.)) 
  7. Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento  di
irrogazione e' divenuto definitivo. (1) (7) (8) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto  a  decorrere
dal 1 aprile 1998, salvo quelle  che  introducono  i  nuovi  illeciti
previsti negli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera
d), ovvero modificano il trattamento sanzionatorio in senso piu' 
sfavorevole al contribuente." 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 24 novembre 2003,  n.  326,  come  modificato  dalla  L.  24
dicembre 2003, n. 350, ha disposto (con l'art. 33, comma 11) che  "La
sospensione dell'esercizio dell'attivita',  ovvero  della  licenza  o
dell'autorizzazione    all'esercizio     dell'attivita',     prevista
dall'articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 471  del
1997, e' disposta dal direttore regionale dell'Agenzia delle entrate,
per un periodo da quindici giorni a due mesi,  qualora  nei  riguardi
dei  contribuenti  che  non  hanno  aderito   al   concordato   siano
constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di
emettere la ricevuta fiscale  o  lo  scontrino  fiscale  compiute  in
giorni diversi nel corso di un quinquennio;  in  deroga  all'articolo
19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il 
provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo." 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471,  come  modificato  dal  D.L.  3
ottobre 2006, n. 262,  convertito,  con  modificazioni  dalla  L.  24
novembre 2006, n. 286, ha disposto  (con  l'art.  12,  comma  2)  che
"Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso  di  un  quinquennio,
tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta  fiscale
o lo scontrino fiscale, anche se non  sono  state  irrogate  sanzioni
accessorie in applicazione  delle  disposizioni  del  citato  decreto
legislativo n. 472 del 1997, e' disposta la sospensione della licenza
o    dell'autorizzazione    all'esercizio    dell'attivita'    ovvero
dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da  tre  giorni
ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo  decreto
legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione e' 
immediatamente esecutivo."