DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n. 91

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. (17G00110)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12/08/2017, n. 188).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2024
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
 
                 Benefici fiscali e semplificazioni 
 
  1. Le nuove  imprese  e  quelle  gia'  esistenti,  che  avviano  un
programma di attivita' economiche imprenditoriali o  di  investimenti
di natura incrementale nella ZES, possono  usufruire  delle  seguenti
tipologie di agevolazioni: 
    a) l'attivita' economica nella ZES unica e' libera, nel  rispetto
delle  norme  nazionali  ed  europee  sull'esercizio   dell'attivita'
d'impresa. Al fine di semplificare ed accelerare  l'insediamento,  la
realizzazione e lo svolgimento  dell'attivita'  economica  nella  ZES
unica sono disciplinati i seguenti criteri derogatori alla  normativa
vigente, procedure  semplificate  e  regimi  procedimentali  speciali
applicabili.   Per   la   celere   definizione    dei    procedimenti
amministrativi, sono ridotti di un  terzo  i  termini  di  cui:  agli
articoli 2 e 19 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241;  al  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  materia  di  valutazione
d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e
autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 13  marzo  2013,  n.  59,  in
materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017,  n.  31,
in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  in
materia edilizia; alla legge 28 gennaio 1994, n. 84,  in  materia  di
concessioni demaniali portuali; (33) 
    a-bis) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 19 SETTEMBRE 2023, N. 124)); 
    a-ter) presso ogni Commissario straordinario di cui  all'articolo
4, comma 6, opera uno sportello unico  digitale  presso  il  quale  i
soggetti  interessati  ad  avviare  una  nuova   attivita'   soggetta
all'autorizzazione unica di cui  all'articolo  5-bis,  presentano  il
proprio progetto. Lo sportello unico e'  reso  disponibile  anche  in
lingua inglese e opera secondo i migliori standard  tecnologici,  con
carattere di interoperabilita' rispetto ai sistemi e alle piattaforme
digitali in  uso  presso  gli  enti  coinvolti  nell'istruttoria  del
procedimento. Ciascun Commissario rende noto, con  avviso  pubblicato
nel proprio sito internet istituzionale, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente  disposizione,  la  data  a  partire
dalla quale lo sportello e' reso disponibile. Nelle more della  piena
operativita'  dello  sportello  unico   digitale,   le   domande   di
autorizzazione unica sono presentate  allo  sportello  unico  per  le
attivita'  produttive  (SUAP)  territorialmente  competente  di   cui
all'articolo 38 comma 3 del decreto legge 25  giugno  2008,  n.  112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  che
le trasmette al Commissario con  le  modalita'  determinate  mediante
accordo tra questo e gli enti titolari dei SUAP; 
    a-quater) ((LETTERA SOPPRESSA DAL  D.L.  19  SETTEMBRE  2023,  N.
124)); 
    a-quinquies) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 19 SETTEMBRE  2023,  N.
124)); 
    a-sexies) nella ZES unica possono essere istituite  zone  franche
doganali intercluse ai sensi del regolamento  (UE)  n.  952/2013  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  9  ottobre  2013,   che
istituisce il codice doganale dell'Unione, e  dei  relativi  atti  di
delega e di esecuzione.  La  perimetrazione  di  dette  zone  franche
doganali, il cui Piano di Sviluppo Strategico  sia  stato  presentato
dalle regioni proponenti entro l'anno 2019, e'  proposta  da  ciascun
Comitato di indirizzo entro il 31 dicembre 2023 ed e'  approvata  con
determinazione  del  direttore  dell'Agenzia  delle  dogane   e   dei
monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta; (33) 
    a-septies) al fine di incentivare il recupero delle potenzialita'
nell'Area portuale di Taranto e sostenere l'occupazione, e' istituita
la Zona franca doganale interclusa ai sensi del regolamento  (UE)  n.
952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre  2013,
la cui perimetrazione e' definita dall'Autorita' di sistema  portuale
del  Mare  Ionio  ed  approvata  con  determinazione  del   direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
    b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano  di
sviluppo strategico della ZES di cui all'articolo 4,  comma  5,  alle
condizioni definite dal  soggetto  per  l'amministrazione,  ai  sensi
della legge 28 gennaio 1994, n.  84,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, nel rispetto della  normativa  europea  e  delle  norme
vigenti in materia di sicurezza, nonche' delle  disposizioni  vigenti
in materia di semplificazione previste dagli articoli  18  e  20  del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. 
  1-bis. I termini di cui al comma 1  previsti  per  il  rilascio  di
autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti, pareri,  concessioni,
accertamenti di conformita' alle prescrizioni delle norme e dei piani
urbanistici ed edilizi, nulla  osta  ed  atti  di  assenso,  comunque
denominati,  degli  enti  locali,  regionali,  delle  amministrazioni
centrali nonche' di tutti gli altri competenti enti e agenzie sono da
considerarsi perentori. Decorsi inutilmente tali termini, gli atti si
intendono resi in senso favorevole. 
  2. ((PERIODO SOPPRESSO  DAL  D.L.  19  SETTEMBRE  2023,  N.  124)).
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 19 SETTEMBRE 2023, N.  124)).  ((PERIODO
SOPPRESSO DAL D.L. 19 SETTEMBRE 2023, N.  124)).  Per  rafforzare  la
struttura produttiva delle Zone economiche speciali (ZES) mediante lo
strumento agevolativo denominato  'contratto  di  sviluppo',  di  cui
all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' stanziata la
somma complessiva di 250 milioni di euro, a valere sul Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione programmazione 2021-2027, di  cui  50  milioni
per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni  2023  e  2024.  Le
predette  risorse  sono   assegnate   con   delibera   del   Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile al Ministero dello sviluppo  economico,  nell'ambito  del
Piano di sviluppo e coesione, programmazione 2021-2027, di competenza
del predetto Ministero, con specifica destinazione  al  finanziamento
addizionale delle iniziative  imprenditoriali  nella  ZES  unica.  Il
Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Dipartimento  per
le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri,
definisce con apposite direttive le aree tematiche  e  gli  indirizzi
operativi per la gestione degli interventi, nonche' le  modalita'  di
vigilanza e monitoraggio sull'attuazione degli interventi  finanziati
e sui risultati conseguiti. La valutazione delle  singole  iniziative
segue criteri di  massima  semplificazione  e  riduzione  dei  tempi,
secondo quanto gia' previsto dai decreti di cui all'articolo 3, comma
4,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. (33) 
  2-bis.  Gli  interventi  relativi  agli  oneri  di   urbanizzazione
primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le
imprese  beneficiarie   delle   agevolazioni   che   effettuano   gli
investimenti ammessi al credito d'imposta di cui  al  comma  2,  sono
realizzati entro  il  termine  perentorio  di  novanta  giorni  dalla
presentazione della  relativa  istanza  da  parte  delle  imprese  ai
gestori dei servizi di pubblica  utilita'.  In  caso  di  ritardo  si
applica l'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 SETTEMBRE 2023, N. 124)). 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 SETTEMBRE 2023, N. 124)). 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 SETTEMBRE 2023, N. 124)). 
  6. L'Agenzia per la coesione  territoriale  assicura,  con  cadenza
almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi
concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei  ministri,  o  al
Ministro delegato per la  coesione  territoriale  e  il  Mezzogiorno,
sull'andamento delle  attivita'  e  sull'efficacia  delle  misure  di
incentivazione concesse, avvalendosi  di  un  piano  di  monitoraggio
concordato con il soggetto per l'amministrazione di cui  all'articolo
4,  comma  6,  sulla  base  di  indicatori  di  avanzamento   fisico,
finanziario e procedurale definiti con il decreto di cui all'articolo
4, comma 3. L'Agenzia per la coesione affida  i  servizi  tecnologici
per la realizzazione dello sportello unico  digitale  e  per  la  sua
messa in funzione, mediante procedura di evidenza pubblica, ovvero si
avvale, mediante convenzione, di piattaforme gia'  in  uso  ad  altri
enti o amministrazioni.  Gli  oneri,  nella  misura  massima  di  2,5
milioni di euro, sono posti a carico del PON Governance  2014/2020  e
in particolare sulla quota React  UE  assegnata  al  programma  nello
specifico Asse di Assistenza Tecnica e  Capacita'  amministrativa  di
cui alla Decisione della Commissione  Europea  C(2021)  7145  del  29
settembre 2021. 
 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  Il D.L. 19 settembre 2023, n. 124 ha disposto (con l'art. 22, comma
1, alinea) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal  1
gennaio 2024.