DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/09/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
Testo in vigore dal: 29-7-2003
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 71
                             (Personale)

  1.  Il  rapporto  di  lavoro del personale dipendente delle agenzie
   fiscali  e'  disciplinato  dalla contrattazione collettiva e dalle
   leggi  che  regolano il rapporto di lavoro privata, in conformita'
   delle  norme  del  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, e
   successive modificazioni ed integrazioni, anche per quanto attiene
   alla  definizione  del  comparto  di contrattazione per le agenzie
   fiscali;  ciascuna agenzia definisce la contrattazione integrativa
   aziendale di secondo livello.
  2.  Al  fine  di  garantire  l'imparzialita'  e  il  buon andamento
   nell'esercizio  della  funzione  pubblica  assegnata  alle agenzie
   fiscali, con regolamento da emanare entro sei mesi dall'entrata in
   vigore  del  presente  decreto legislativo, ai sensi dell'articolo
   17,  comma  2,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, sono emanate
   disposizioni  idonee  a  garantire  l'indipendenza  e  l'autonomia
   tecnica del personale.
  3. Il regolamento di amministrazione e' deliberato, su proposta del
   direttore   dell'agenzia,  dal  ((comitato  di  gestione))  ed  e'
   sottoposto   al   ministro   vigilante   secondo  le  disposizioni
   dell'articolo  60 del presente decreto legislativo. In particolare
   esso,   in  conformita'  con  i  principi  contenuti  nel  decreto
   legislativo  3  febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed
   integrazioni:
    a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia;
    b)  detta  le  norme per l'assunzione del personale dell'agenzia,
   per l'aggiornamento e per la formazione professionale;
    c)   fissa  le  dotazioni  organiche  complessive  del  personale
   dipendente dall'agenzia;
    d) determina le regole per l'accesso alla dirigenza.