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LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
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Testo in vigore dal:  1-1-2018
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Art. 7


(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette e per l'emersione di base imponibile).

1. Ferme restando le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate, fino alla data del 30 settembre 2003 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:
a) le prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;
b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b),
c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni. (23) (29) (30) (32) (33) (35)
((41))
2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alle operazioni fatturate a decorrere dal 1 gennaio 2000.
3. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 14, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con riferimento all'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti di taluni ciclomotori motocicli, autovetture e autoveicoli, ai sensi dell'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.
4. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, da corrispondere per i trasferimenti a titolo oneroso aventi ad oggetto gli immobili individuati catastalmente ad uso abitativo e relative pertinenze, è ridotta di un quarto.
5. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma 13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 6, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000. (5) (7)
6. L'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è ridotta al 3 per cento.
7. Nella Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 1, comma 1, le parole: " i trasferimenti coattivi: 8 per cento "sono sostituite dalle seguenti: " i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo: 8 per cento. Se l'atto ha ad oggetto fabbricati e relative pertinenze: 7 per cento".
8. Le disposizioni dei commi 4, 6 e 7 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari, pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Gli esercenti attività d'impresa nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore approvati con decreti del Ministro delle finanze entro il mese di marzo 2000 o, in mancanza degli stessi, i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio del ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, e successive modificazioni, possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 59 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
10. L'adeguamento di cui al comma 9 può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
11. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento:
a) dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 1999 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale tenendo conto delle risultanze degli studi di settore e dei parametri. L'aliquota media tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali è quella risultante dal rapporto tra l'imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;
b) di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 30 per cento da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.
12. In caso di iscrizione di valori l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 30 per cento da applicare al valore iscritto.
13. L'adeguamento si perfeziona con il versamento delle imposte dovute con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione da presentare per il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999 e, in caso di rateazione, per i successivi. Qualora le imposte dovute non superino i dieci milioni di lire il versamento può essere effettuato in due rate la prima delle quali di ammontare non inferiore al 40 per cento delle somme complessivamente dovute. Per importi superiori a dieci milioni di lire è possibile effettuare per il primo anno un versamento di cinque milioni di lire e versare la rimanente parte in un massimo di cinque rate annuali di pari importo non inferiori, ad esclusione dell'ultima, a cinque milioni di lire. Gli importi delle singole rate sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il primo versamento. Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi interessi, nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.
14. L'adeguamento di cui al comma 9 non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 11 e 12 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta indicato al comma 9 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello indicato al comma 9. L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione redatti e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva è indeducibile. Per la sua liquidazione, riscossione e contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
15. La lettera e) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituita dalla seguente:
"e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;".
16. Le disposizioni di cui al comma 15 hanno effetto a decorrere dal 16 gennaio 1999.
17. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo le parole: "di vendita al dettaglio e all'ingrosso" sono inserite le seguenti: " , ivi comprese le rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i beni strumentali alle attività di impresa sopra indicate destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, ai quali si applicano le previsioni del comma 1 del presente articolo";
c) il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono posti a carico di una apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime finalità è conferita al Fondo la somma di lire 150 miliardi per l'anno 2001".
18. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è estesa anche alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2000. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei tre successivi.
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla L. 11 dicembre 2000, n. 365 ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 3) che in conseguenza delle calamità idrogeologiche dei mesi di ottobre e di novembre 2000, per le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e per la provincia autonoma di Trento, il termine del 31 dicembre 2000, previsto dal comma 5 del presente articolo, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.
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AGGIORNAMENTO (7)

La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 64, comma 7) che il termine del 31 dicembre 2000 previsto dal comma 5 del presente articolo, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.
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AGGIORNAMENTO (23)

Il D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, ha disposto (con l'art. 23-bis, comma 1, lettera c)) che "Sono prorogate per gli anni 2004 e 2005, nella misura e alle condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative [...] alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2004."
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AGGIORNAMENTO (29)

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 35, comma 35-ter) che "È prorogata per l'anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° ottobre 2006."
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AGGIORNAMENTO (30)

La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 387, lettera b)) che "Sono prorogate per l'anno 2007, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative [...] alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n.
488, fatturate dal l° gennaio 2007."
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AGGIORNAMENTO (32)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 18) che è prorogata, per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di al comma 1, lettera b) del presente articolo fatturate dal 1° gennaio 2008.
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AGGIORNAMENTO (33)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244, come modificata dalla L. 22 dicembre 2008, n. 203, ha disposto (con l'art. 1, comma 18) che è prorogata, per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di al comma 1, lettera b) del presente articolo fatturate dal 1° gennaio 2008.
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AGGIORNAMENTO (35)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244, come modificata dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191 ha disposto (con l'art. 1, comma 18) che è prorogata, per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e successivi, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di al comma 1, lettera b) del presente articolo fatturate dal 1° gennaio 2008.
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AGGIORNAMENTO (41)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 19) che "Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché il decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, si interpretano nel senso che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi".