DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102

Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. (13G00145)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/08/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124 (in S.O. n. 73, relativo alla G.U. 29/10/2013, n. 254).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/10/2014)
Testo in vigore dal: 29-3-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
 
(Misure  di  sostegno  all'accesso  all'abitazione   e   al   settore
                            immobiliare) 
 
  1. All'articolo 5 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma  7,  e'  aggiunto  il  seguente:  "7-bis.  Fermo
restando quanto stabilito al comma 7, la Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.A., ai sensi del comma  7,  lettera  a),  secondo  periodo,  puo'
altresi' fornire alle banche italiane e  alle  succursali  di  banche
estere  comunitarie  ed  extracomunitarie,  operanti  in   Italia   e
autorizzate  all'esercizio  dell'attivita'   bancaria   ,   provvista
attraverso finanziamenti, sotto la forma  tecnica  individuata  nella
convenzione di cui al periodo seguente,  per  l'erogazione  di  mutui
garantiti  da  ipoteca  su   immobili   residenziali   da   destinare
prioritariamente     all'acquisto     dell'abitazione     principale,
preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A,  B  o
C,   e   ad   interventi   di   ristrutturazione   e    accrescimento
dell'efficienza energetica, con priorita' per le giovani coppie,  per
i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e  per
le famiglie numerose. A tal fine le predette banche possono contrarre
finanziamenti  secondo   contratti   tipo   definiti   con   apposita
convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e  l'Associazione
Bancaria Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresi'  definite
le modalita' con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in
favore delle banche si trasferiscono sul costo del mutuo a  vantaggio
dei mutuatari. Ai finanziamenti di cui alla presente lettera concessi
dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche, da  destinare  in
via esclusiva alle predette finalita', si applica il  regime  fiscale
di cui al comma 24."; 
    b) dopo il comma 8-bis, e' aggiunto il  seguente:  "8-ter.  Fermo
restando quanto previsto dai commi precedenti, la  Cassa  depositi  e
prestiti  S.p.A.  puo'  acquistare  obbligazioni  bancarie  garantite
emesse a fronte di  portafogli  di  mutui  garantiti  da  ipoteca  su
immobili residenziali e/o titoli  emessi  ai  sensi  della  legge  30
aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni  di  cartolarizzazione
aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca  su
immobili residenziali." 
  2.  La  dotazione  del  Fondo  di  solidarieta'  per  i  mutui  per
l'acquisto della prima casa, istituito dall'art. 2, comma  475  della
Legge n. 244 del 2007, e' incrementata di  20  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2014 e 2015. Senza pregiudizio per la continuita'
dell'operativita' del Fondo, con il regolamento di  cui  all'articolo
2, comma 480, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  possono  essere
introdotte particolari forme di intervento con riguardo alle famiglie
numerose. 
  3. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25  giugno  2008
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, come modificato  dall'articolo  2,  comma  39,  della  legge  23
dicembre 2008,  n.  191,  concernente  l'istituzione  del  Fondo  per
l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da  parte  delle
giovani coppie o  dei  nuclei  familiari  monogenitoriali  con  figli
minori, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  "A  decorrere
dall'anno 2014, l'accesso al Fondo e' altresi'  consentito  anche  ai
giovani di  eta'  inferiore  ai  trentacinque  anni  titolari  di  un
rapporto di lavoro atipico di  cui  all'articolo  1  della  legge  28
giugno 2012, n. 92; a tal fine si applica la disciplina prevista  dal
decreto interministeriale di cui al precedente periodo. La  dotazione
del Fondo e' incrementata di 10 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni 2014 e 2015.". 
  ((4. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni
in locazione, istituito dalla legge  9  dicembre  1998,  n.  431,  e'
assegnata una dotazione di 100 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2014 e 2015.)) 
  5. E' istituito presso il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi  incolpevoli,  con
una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni  2014
e 2015. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni  ad
alta tensione abitativa che abbiano avviato, entro la data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  bandi  o
altre procedure amministrative  per  l'erogazione  di  contributi  in
favore di inquilini morosi  incolpevoli.  Con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano, le risorse assegnate al Fondo di cui al primo  periodo  sono
ripartite tra le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. Con il medesimo  decreto  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
priorita' da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le
condizioni di  morosita'  incolpevole  che  consentono  l'accesso  ai
contributi. Le risorse  di  cui  al  presente  comma  sono  assegnate
prioritariamente alle  regioni  che  abbiano  emanato  norme  per  la
riduzione  del  disagio  abitativo,   che   prevedano   percorsi   di
accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti  a  sfratto,  anche
attraverso organismi  comunali.  A  tal  fine,  le  prefetture-uffici
territoriali del Governo adottano misure di  graduazione  programmata
dell'intervento   della   forza    pubblica    nell'esecuzione    dei
provvedimenti di sfratto.((5)) 
  6. All'articolo 2, comma 23, primo periodo, del  decreto  legge  29
dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni  dalla  legge  26
febbraio 2011, n. 10, le parole: "tre  anni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "sei anni". 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L.
23 maggio 2014, n. 80, ha disposto (con l'art. 1, comma  2)  che  "La
dotazione del Fondo  destinato  agli  inquilini  morosi  incolpevoli,
istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  ottobre  2013,
n. 124, e' incrementata di 15,73 milioni di euro per l'anno 2014,  di
12,73 milioni di euro per l'anno 2015, di 59,73 milioni di  euro  per
l'anno 2016, di 36,03 milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  di  46,1
milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 9,5  milioni
di euro per l'anno 2020".