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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 ottobre 2008, n. 191

Regolamento concernente: «Disciplina del diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private».

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/2008
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Testo in vigore dal:  24-12-2008

Art. 2

Ambito di applicazione
1. I contraenti, gli assicurati ed i danneggiati hanno diritto di accesso agli atti nei confronti delle imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
2. Sono soggette all'accesso tutte le tipologie di atti, inerenti i procedimenti di cui al comma 1, contenuti nel fascicolo di sinistro, ivi compresi:
a) le denunce di sinistro dei soggetti coinvolti;
b) le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti;
c) il rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;
d) le dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro con esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni;
e) le perizie dei danni materiali;
f) le perizie medico-legali relative al richiedente;
g) i preventivi e le fatture riguardanti i veicoli e/o le cose danneggiate;
h) le quietanze di liquidazione.
3. Sono escluse dall'accesso le perizie medico-legali relative a persone diverse dal richiedente, salvo che nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e solo laddove la situazione giuridicamente rilevante, che si intende tutelare con la richiesta, sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato ovvero consista in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
4. Fatto salvo quanto disposto per l'accesso agli atti contenenti dati di carattere non oggettivo dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il diritto di accesso agli atti, di cui al presente articolo, può essere esercitato con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative alla parte istante ed è escluso con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative a terzi, salva la possibilità di prendere visione di tali parti dei documenti, qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici del medesimo richiedente. Per le parti di documenti contenenti dati sensibili o giudiziari riguardanti persone diverse dal richiedente tale possibilità è concessa nei limiti in cui essa sia strettamente indispensabile e, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, solo nei limiti di cui al comma 3.
5. Per l'accesso agli atti riguardanti persone decedute si osservano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Note all'art. 2:
- L'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così dispone:
«4. L'esercizio dei diritti di cui all'art. 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.»
- L'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così dispone:
«3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.».