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DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014, n. 18

Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonchè sul contenuto della protezione riconosciuta. (14G00028)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/2014
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Testo in vigore dal: 22-3-2014
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2011/95/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 13 dicembre 2011, recante  norme  sull'attribuzione,  a
cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica  di  beneficiario
di protezione internazionale, su uno status uniforme per i  rifugiati
o per  le  persone  aventi  titolo  a  beneficiare  della  protezione
sussidiaria, nonche'  sul  contenuto  della  protezione  riconosciuta
(rifusione); 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea -  legge  di  delegazione  europea  2013,  ed  in
particolare gli articoli 1 e  7  che  hanno  delegato  il  Governo  a
recepire la direttiva 2011/95/UE; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto legislativo 19  novembre  2007,  n.  251,  recante
attuazione  della   direttiva   2004/83/CE   recante   norme   minime
sull'attribuzione, a  cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi,  della
qualifica  di  rifugiato  o  di  persona  altrimenti   bisognosa   di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul  contenuto  della
protezione riconosciuta; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 21 novembre 2013; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 14 febbraio 2014; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro  degli  affari  esteri,  il
Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle  finanze,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e  il  Ministro  per
l'integrazione; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                      19 novembre 2007, n. 251 
 
  1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n.  251,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, le parole: "della qualifica di rifugiato o  di
protezione sussidiaria, nonche'  norme  sul  contenuto  degli  status
riconosciuti" sono sostituite dalle  seguenti:  "della  qualifica  di
beneficiario di protezione internazionale nonche' norme sul contenuto
dello status riconosciuto"; 
    b) all'articolo 2: 
      1)  dopo  la  lettera  a)  e'  inserita  la  seguente:  "a-bis)
'beneficiario di protezione internazionale': cittadino straniero  cui
e'  stato  riconosciuto  lo  status  di  rifugiato  o  lo  status  di
protezione sussidiaria come definito alle lettere f) e h);"; 
      2) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) 'domanda  di
protezione  internazionale':  la  domanda  di  protezione  presentata
secondo le procedure previste  dal  decreto  legislativo  28  gennaio
2008, n. 25, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o  lo  status
di protezione sussidiaria;"; 
      3)  dopo  la  lettera  i)  e'  inserita  la  seguente:  "i-bis)
'richiedente':  lo  straniero  che  ha  presentato  una  domanda   di
protezione internazionale sulla quale non e'  ancora  stata  adottata
una decisione definitiva;"; 
      4) alla lettera l), il punto b), e'  sostituito  dal  seguente:
"b) i figli minori del beneficiario dello status di rifugiato o dello
status di protezione sussidiaria, anche adottati  o  nati  fuori  dal
matrimonio, a condizione che non siano sposati. I minori  affidati  o
sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;"; 
      5) alla lettera l), dopo il punto b) e' aggiunto  il  seguente:
"b-bis) il genitore o altro adulto legalmente responsabile, ai  sensi
degli  articoli  343  e  seguenti  del  codice  civile,  del   minore
beneficiario dello status di rifugiato o dello status  di  protezione
sussidiaria;"; 
    c) all'articolo 3, comma 5, lettera e), e' aggiunto, in fine,  il
seguente periodo: "Nel valutare l'attendibilita' del minore, si tiene
conto anche del suo grado di maturita' e di sviluppo personale."; 
    d) all'articolo 6: 
      1) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: ", a condizione che abbiano la volonta'  e  la  capacita'  di
offrire protezione conformemente al comma 2."; 
      2) al comma 2, dopo le parole: "La protezione di cui  al  comma
1" sono inserite le seguenti: "e' effettiva e non temporanea e"; 
    e) all'articolo 7, al comma 2, dopo la lettera e), e' inserita la
seguente: 
    "e-bis) azioni giudiziarie o  sanzioni  penali  sproporzionate  o
discriminatorie che comportano  gravi  violazioni  di  diritti  umani
fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare
per motivi di natura morale, religiosa, politica  o  di  appartenenza
etnica o nazionale;"; 
    f) all'articolo 8: 
      1)  al  comma  1,  alinea,  dopo  le  parole:  "gli   atti   di
persecuzione di cui all'articolo 7" sono inserite le seguenti: "o  la
mancanza di protezione contro tali atti"; 
      2) al comma 1, lettera d), dopo  le  parole:  "ai  sensi  della
legislazione italiana;" sono aggiunte le  seguenti:  "ai  fini  della
determinazione dell'appartenenza a un determinato  gruppo  sociale  o
dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo,  si
tiene  debito  conto  delle  considerazioni   di   genere,   compresa
l'identita' di genere;"; 
    g) all'articolo 9, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  "2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere e) e f) del comma 1 non
si applicano quando  il  rifugiato  puo'  addurre  motivi  imperativi
derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare  di  avvalersi
della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza  ovvero,  se  si
tratta di apolide, del Paese nel quale aveva la dimora abituale."; 
    h) all'articolo 10, comma 2, lettera b), le  parole:  "prima  del
rilascio del permesso di soggiorno in qualita'  di  rifugiato,"  sono
sostituite dalle seguenti: "prima di esservi ammesso in  qualita'  di
richiedente,"; 
    i) all'articolo 15, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
  "2-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando  il
titolare di protezione sussidiaria  puo'  addurre  motivi  imperativi
derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare  di  avvalersi
della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza  ovvero,  se  si
tratta di apolide, del Paese nel quale aveva la dimora abituale."; 
    l) all'articolo 16, comma 1: 
      1) alla lettera b), le  parole:  "nel  territorio  nazionale  o
all'estero"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "al  di  fuori   del
territorio  nazionale,  prima  di  esservi  ammesso  in  qualita'  di
richiedente"; 
      2) alla lettera d), le parole: "o per l'ordine e  la  sicurezza
pubblica" sono soppresse; 
      3) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
  "d-bis)  costituisca  un  pericolo  per  l'ordine  e  la  sicurezza
pubblica, essendo stato condannato  con  sentenza  definitiva  per  i
reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice  di
procedura penale."; 
    m) all'articolo 19: 
      1) al comma 2, dopo le  parole:  "genitori  singoli  con  figli
minori" sono inserite le seguenti: "i  minori  non  accompagnati,  le
vittime della  tratta  di  esseri  umani,  le  persone  con  disturbi
psichici,"; 
      2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
  "2-bis. Nell'attuazione delle disposizioni del presente decreto  e'
preso in considerazione  con  carattere  di  priorita'  il  superiore
interesse del minore."; 
    n) all'articolo 20, al comma 1, alinea, dopo le parole:  "decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286," sono inserite le  seguenti:  "ed
in   conformita'    degli    obblighi    internazionali    ratificati
dall'Italia,"; 
    o) all'articolo 22: 
      1) al comma 3, le parole: "status  di  protezione  sussidiaria"
sono   sostituite   dalle    seguenti:    "status    di    protezione
internazionale"; 
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  "4. Lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto  al
ricongiungimento  familiare  ai  sensi  e  alle  condizioni  previste
dall'articolo 29-bis del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.
286."; 
    p) all'articolo 23, comma 2, le parole: "con validita' triennale"
sono sostituite dalle seguenti: "con validita' quinquennale"; 
    q) all'articolo 25,  comma  1,  le  parole:  "per  la  formazione
professionale e per il tirocinio sul luogo di lavoro" sono sostituite
dalle seguenti: "per la formazione professionale, compresi i corsi di
aggiornamento, per il tirocinio sul luogo di lavoro e per  i  servizi
resi dai centri per l'impiego  di  cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469."; 
    r) all'articolo 26, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
  "3-bis. Per il riconoscimento delle qualifiche  professionali,  dei
diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero  dai
titolari dello status di  rifugiato  o  dello  status  di  protezione
sussidiaria,  le  amministrazioni  competenti   individuano   sistemi
appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono
il riconoscimento dei titoli ai sensi dell'articolo  49  del  decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,  n.  394,  anche  in
assenza di certificazione da  parte  dello  Stato  in  cui  e'  stato
ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire
detta certificazione."; 
    s) all'articolo 27, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  "1-bis. Il  Ministero  della  salute  adotta  linee  guida  per  la
programmazione  degli  interventi  di  assistenza  e   riabilitazione
nonche' per il trattamento dei disturbi psichici dei  titolari  dello
status di rifugiato e dello  status  di  protezione  sussidiaria  che
hanno  subito  torture,  stupri  o  altre  forme  gravi  di  violenza
psicologica, fisica  o  sessuale,  compresi  eventuali  programmi  di
formazione e aggiornamento specifici rivolti al  personale  sanitario
da realizzarsi nell'ambito delle risorse  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente."; 
    t) all'articolo 28, comma 3, dopo le parole: "sono assunte"  sono
inserite le seguenti: ", quanto prima, a seguito  del  riconoscimento
della protezione ove non avviate in precedenza,"; 
    u) all'articolo 29, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
  "2. Nell'attuazione delle misure e dei servizi di cui  all'articolo
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39,  all'articolo  5
del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140,  ed  all'articolo  42
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si tiene conto  anche
delle  esigenze  di  integrazione  dei  beneficiari   di   protezione
internazionale, promuovendo, nei limiti  delle  risorse  disponibili,
ogni iniziativa adeguata  a  superare  la  condizione  di  svantaggio
determinata dalla perdita della protezione del Paese di origine  e  a
rimuovere  gli  ostacoli  che  di  fatto  ne  impediscono  la   piena
integrazione. 
  3. Ai fini della programmazione degli  interventi  e  delle  misure
volte  a  favorire  l'integrazione  dei  beneficiari  di   protezione
internazionale, il Tavolo di coordinamento nazionale insediato presso
il Ministero dell'interno - Dipartimento per  le  liberta'  civili  e
l'immigrazione  con  l'obiettivo  di   ottimizzare   i   sistemi   di
accoglienza dei richiedenti e/o titolari di protezione internazionale
secondo gli indirizzi sanciti d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
predispone, altresi', ogni  due  anni,  salva  la  necessita'  di  un
termine piu' breve, un Piano nazionale  che  individua  le  linee  di
intervento per realizzare l'effettiva integrazione dei beneficiari di
protezione internazionale, con particolare  riguardo  all'inserimento
socio-lavorativo, anche promuovendo specifici programmi  di  incontro
tra domanda e offerta di lavoro, all'accesso all'assistenza sanitaria
e sociale, all'alloggio, alla formazione linguistica e all'istruzione
nonche' al contrasto delle discriminazioni. Il Piano indica una stima
dei destinatari  delle  misure  di  integrazione  nonche'  specifiche
misure attuative della programmazione dei  pertinenti  fondi  europei
predisposta  dall'autorita'  responsabile.  Il  predetto  Tavolo   e'
composto da rappresentanti del Ministero  dell'interno,  dell'Ufficio
del Ministro per l'integrazione, del Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, delle Regioni, dell'Unione delle province d'Italia
(UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), ed e'
integrato, in  sede  di  programmazione  delle  misure  di  cui  alla
presente disposizione, con un rappresentante  del  Ministro  delegato
alle pari opportunita',  un  rappresentante  dell'Alto  Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), un rappresentante, della
Commissione nazionale per il diritto di  asilo  e,  a  seconda  delle
materie trattate, con rappresentanti delle  altre  amministrazioni  o
altri soggetti interessati. 
  3-bis. All'attuazione delle disposizioni di  cui  al  comma  3,  le
Amministrazioni  interessate  provvedono  con   le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente.  La
partecipazione  alle  sedute  del   Tavolo   non   da'   luogo   alla
corresponsione  di  compensi,  gettoni,  emolumenti,   indennita'   o
rimborsi spese comunque denominati. 
  3-ter.  L'accesso  ai  benefici  relativi   all'alloggio   previsti
dall'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e' consentito  ai  titolari  dello  status  di  rifugiato  e  di
protezione sussidiaria, in condizioni  di  parita'  con  i  cittadini
italiani.". 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - La Direttiva 2011/95 UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 13 dicembre 2011 (Norme sull'attribuzione,  a
          cittadini di Paesi terzi  o  apolidi,  della  qualifica  di
          beneficiario di protezione internazionale,  su  uno  status
          uniforme per i rifugiati o per le persone aventi  titolo  a
          beneficiare  della  protezione  sussidiaria,  nonche'   sul
          contenuto della protezione riconosciuta),epubblicata  nella
          G.U.U.E. 20 dicembre 2011, n. L 337. 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 7 della  legge
          6 agosto 2013 n. 96 (Delega al Governo per  il  recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione europea - Legge di delegazione  europea  2013),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194. 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive  europee).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato   ad
          adottare, secondo le procedure,  i  principi  e  i  criteri
          direttivi di cui agli articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  234,   i   decreti   legislativi   per
          l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e  B
          alla presente legge. 
              2. I termini per l'esercizio delle deleghe  di  cui  al
          comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo  31,  comma
          1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
              4. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate negli allegati A e B nei  soli  limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16  aprile
          1987, n. 183.» 
              «Art. 7 (Principi e criteri direttivi per  l'attuazione
          della direttiva 2011/95/UE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,   del   13   dicembre   2011,   recante    norme
          sull'attribuzione, a cittadini di paesi  terzi  o  apolidi,
          della   qualifica    di    beneficiario    di    protezione
          internazionale, su uno status uniforme per  i  rifugiati  o
          per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione
          sussidiaria,  nonche'  sul   contenuto   della   protezione
          riconosciuta).  -  1.  Nell'esercizio  della   delega   per
          l'attuazione  della  direttiva  2011/95/UE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio,  del  13  dicembre  2011,  recante
          norme sull'attribuzione,  a  cittadini  di  paesi  terzi  o
          apolidi, della  qualifica  di  beneficiario  di  protezione
          internazionale, su uno status uniforme per  i  rifugiati  o
          per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione
          sussidiaria,  nonche'  sul   contenuto   della   protezione
          riconosciuta, il Governo e'  tenuto  a  seguire,  oltre  ai
          principi e criteri direttivi di cui all'articolo  1,  comma
          1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                a)  mantenere  in  tutti  i  casi  il  livello  degli
          standard di garanzia previsti dalla normativa in vigore; 
                b) in coerenza con quanto stabilito  dall'articolo  1
          della direttiva 2011/95/UE, uniformare gli status giuridici
          del rifugiato e del beneficiario di protezione  sussidiaria
          con particolare riferimento ai presupposti per ottenere  il
          ricongiungimento familiare; 
                c)   disciplinare   gli   istituti    del    diniego,
          dell'esclusione e  della  revoca,  in  conformita'  con  il
          dettato  della  Convenzione  relativa  allo   statuto   dei
          rifugiati, di cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722,  anche
          con riferimento ai beneficiari di protezione sussidiaria; 
                d) introdurre uno strumento di  programmazione  delle
          attivita' e delle misure  a  favore  dell'integrazione  dei
          beneficiari di protezione internazionale.». 
              -  La  legge  23   agosto   1988,   n.   400(Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri), e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214. 
              - Il decreto  legislativo  19  novembre  2007,  n.  251
          (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
          sull'attribuzione, a cittadini di Paesi  terzi  o  apolidi,
          della qualifica  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti
          bisognosa  di  protezione  internazionale,  nonche'   norme
          minime sul contenuto  della  protezione  riconosciuta),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2008, n. 3. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo integrale degli articoli  1  e  2
          del citato decreto legislativo 19 novembre  2007,  n.  251,
          come modificato dal presente decreto: 
 
                                    "Capo I 
 
                             DISPOSIZIONI GENERALI 
 
                                    Art. 1 
 
                                  (Finalita') 
 
              1.   Il   presente   decreto   stabilisce   le    norme
          sull'attribuzione a cittadini  di  Paesi  non  appartenenti
          all'Unione europea o ad  apolidi,  di  seguito  denominati:
          «stranieri», della qualifica di beneficiario di  protezione
          internazionale nonche' norme  sul  contenuto  dello  status
          riconosciuto. 
 
                                    Art. 2 
 
                                 (Definizioni) 
 
              1. Ai fini del presente decreto s'intende per: 
              a) «protezione internazionale»: lo status di  rifugiato
          e di protezione sussidiaria di cui alle lettere f) e h); 
              a-bis)  "beneficiario  di  protezione  internazionale":
          cittadino straniero cui e' stato riconosciuto lo status  di
          rifugiato  o  lo  status  di  protezione  sussidiaria  come
          definito alle lettere f) e h); 
              b) «Convenzione di Ginevra»:  la  Convenzione  relativa
          allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il  28  luglio
          1951, ratificata con  legge  24  luglio  1954,  n.  722,  e
          modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio  1967,
          ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95; 
              c) «Carta delle Nazioni Unite»: Statuto  delle  Nazioni
          Unite,  firmato  a  S.  Francisco  il  26  giugno  1945   e
          ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 848; 
              d) «Convenzione sui diritti dell'Uomo»: la  Convenzione
          europea di  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
          liberta' fondamentali, ratificata con legge 4 agosto  1955,
          n. 848; 
              e) «rifugiato»: cittadino straniero il  quale,  per  il
          timore fondato di essere perseguitato per motivi di  razza,
          religione, nazionalita',  appartenenza  ad  un  determinato
          gruppo sociale o opinione  politica,  si  trova  fuori  dal
          territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e  non  puo'
          o, a causa  di  tale  timore,  non  vuole  avvalersi  della
          protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori
          dal territorio nel quale aveva  precedentemente  la  dimora
          abituale per le stesse ragioni succitate e non  puo'  o,  a
          causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le
          cause di esclusione di cui all'articolo 10; 
              f) «status di rifugiato»: il  riconoscimento  da  parte
          dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato; 
              g) «persona ammissibile alla  protezione  sussidiaria»:
          cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere
          riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono
          fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese  di
          origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese
          nel  quale  aveva  precedentemente  la   dimora   abituale,
          correrebbe un rischio effettivo di subire  un  grave  danno
          come definito dal presente decreto e il quale non puo' o, a
          causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione
          di detto Paese; 
              h)   «status    di    protezione    sussidiaria»:    il
          riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero  quale
          persona ammissibile alla protezione sussidiaria; 
              i) "domanda di protezione internazionale":  la  domanda
          di protezione presentata secondo le procedure previste  dal
          decreto legislativo 28 gennaio  2008,  n.  25,  diretta  ad
          ottenere lo status di rifugiato o lo status  di  protezione
          sussidiaria; 
              i-bis) "richiedente": lo straniero  che  ha  presentato
          una domanda di protezione internazionale sulla quale non e'
          ancora stata adottata una decisione definitiva; 
              l) «familiari»: i  seguenti  soggetti  appartenenti  al
          nucleo familiare, gia'  costituito  prima  dell'arrivo  nel
          territorio nazionale,  del  beneficiario  dello  status  di
          rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, i quali
          si trovano nel territorio nazionale,  in  connessione  alla
          domanda di protezione internazionale: 
              a)  il  coniuge  del  beneficiario  dello   status   di
          rifugiato o dello status di protezione sussidiaria; 
              b) i figli minori  del  beneficiario  dello  status  di
          rifugiato o dello status di protezione  sussidiaria,  anche
          adottati o nati fuori dal matrimonio, a condizione che  non
          siano sposati. I minori affidati o sottoposti a tutela sono
          equiparati ai figli; 
              b-bis)  il   genitore   o   altro   adulto   legalmente
          responsabile, ai sensi degli articoli 343 e ss. del  codice
          civile, del minore beneficiario dello status di rifugiato o
          dello status di protezione sussidiaria; 
              m) «minore non  accompagnato»:  lo  straniero  di  eta'
          inferiore agli anni diciotto che si  trova,  per  qualsiasi
          causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza  e  di
          rappresentanza legale; 
              n) «Paese di origine»: il Paese o i  Paesi  di  cui  il
          richiedente e' cittadino o, per un apolide, il Paese in cui
          aveva precedentemente la dimora abituale.". 
              -  Il  decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25
          (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime
          per le procedure applicate negli Stati membri ai  fini  del
          riconoscimento e della revoca dello status  di  rifugiato),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2008, n.
          40. 
              - Gli articoli 343 e seguenti del codice  civile  fanno
          parte del Titolo X - Capo I del citato  codice  concernente
          la tutela e l'emancipazione. 
              - Per completezza d'informazione, si riporta  il  testo
          degli articoli 3, 6, 7, 8, 9,  10,  15  e  16  del  decreto
          legislativo 19 novembre 2007, n. 251, come  modificati  dal
          presente decreto: 
 
                                   "Capo II 
 
                           VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
                         DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 
 
                                    Art. 3 
 
                     (Esame dei fatti e delle circostanze) 
 
              1. Il richiedente e' tenuto  a  presentare,  unitamente
          alla domanda di protezione internazionale o comunque appena
          disponibili,  tutti  gli  elementi  e   la   documentazione
          necessari a motivare la medesima domanda. L'esame e' svolto
          in cooperazione con il richiedente  e  riguarda  tutti  gli
          elementi significativi della domanda. 
              2. Gli elementi di cui al comma 1 che il richiedente e'
          tenuto a produrre comprendono le dichiarazioni e  tutta  la
          documentazione in possesso del richiedente in  merito  alla
          sua eta',  condizione  sociale,  anche  dei  congiunti,  se
          rilevante   ai   fini   del   riconoscimento,    identita',
          cittadinanza, paesi e  luoghi  in  cui  ha  soggiornato  in
          precedenza,  domande  d'asilo   pregresse,   itinerari   di
          viaggio, documenti di identita' e  di  viaggio,  nonche'  i
          motivi della sua domanda di protezione internazionale. 
              3. L'esame della domanda di  protezione  internazionale
          e' effettuato su base individuale e prevede la valutazione: 
              a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il  Paese
          d'origine  al  momento  dell'adozione  della  decisione  in
          merito  alla   domanda,   comprese,   ove   possibile,   le
          disposizioni  legislative   e   regolamentari   del   Paese
          d'origine e relative modalita' di applicazione; 
              b)   della   dichiarazione   e   della   documentazione
          pertinenti  presentate  dal  richiedente,  che  deve  anche
          rendere  noto  se  ha  gia'  subito  o  rischia  di  subire
          persecuzioni o danni gravi; 
              c) della situazione  individuale  e  delle  circostanze
          personali del richiedente,  in  particolare  la  condizione
          sociale, il sesso e l'eta', al fine di valutare se, in base
          alle circostanze personali del richiedente, gli atti a  cui
          e' stato o potrebbe  essere  esposto  si  configurino  come
          persecuzione o danno grave; 
              d)  dell'eventualita'  che  le  attivita'  svolte   dal
          richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano
          mirato,  esclusivamente  o  principalmente,  a  creare   le
          condizioni necessarie alla presentazione di una domanda  di
          protezione internazionale, al fine di  stabilire  se  dette
          attivita' espongano il richiedente a persecuzione  o  danno
          grave in caso di rientro nel Paese; 
              e)  dell'eventualita'  che,  in  considerazione   della
          documentazione prodotta o raccolta  o  delle  dichiarazioni
          rese o, comunque, sulla base di altre circostanze, si possa
          presumere che il  richiedente  potrebbe  far  ricorso  alla
          protezione di un altro Paese, di cui  potrebbe  dichiararsi
          cittadino. 
              4. Il  fatto  che  il  richiedente  abbia  gia'  subito
          persecuzioni  o  danni   gravi   o   minacce   dirette   di
          persecuzioni o danni costituisce  un  serio  indizio  della
          fondatezza   del   timore   del   richiedente   di   subire
          persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi,
          salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che
          le persecuzioni o  i  danni  gravi  non  si  ripeteranno  e
          purche'  non  sussistono   gravi   motivi   umanitari   che
          impediscono il ritorno nel Paese di origine. 
              5.   Qualora   taluni   elementi   o   aspetti    delle
          dichiarazioni del richiedente la protezione  internazionale
          non  siano  suffragati  da  prove,  essi  sono  considerati
          veritieri  se  l'autorita'  competente  a  decidere   sulla
          domanda ritiene che: 
              a) il richiedente ha compiuto ogni  ragionevole  sforzo
          per circostanziare la domanda; 
              b) tutti gli elementi pertinenti in suo  possesso  sono
          stati prodotti ed e' stata fornita una  idonea  motivazione
          dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; 
              c)  le  dichiarazioni  del  richiedente  sono  ritenute
          coerenti e plausibili e non sono in contraddizione  con  le
          informazioni generali e specifiche pertinenti al suo  caso,
          di cui si dispone; 
              d)  il  richiedente  ha  presentato   la   domanda   di
          protezione internazionale il prima possibile,  a  meno  che
          egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo  per
          ritardarla; 
              e) dai  riscontri  effettuati  il  richiedente  e',  in
          generale, attendibile. Nel  valutare  l'attendibilita'  del
          minore, si tiene conto anche del suo grado di  maturita'  e
          di sviluppo personale.". 
 
                                    "Art. 6 
 
                       (Soggetti che offrono protezione) 
 
              1. Ai  fini  dell'esame  della  domanda  di  protezione
          internazionale, e' valutata la possibilita'  di  protezione
          da parte: 
              a) dello Stato, 
              b)  dei   partiti   o   organizzazioni,   comprese   le
          organizzazioni internazionali, che controllano lo  Stato  o
          una parte consistente del suo territorio, a condizione  che
          abbiano la volonta' e la capacita'  di  offrire  protezione
          conformemente al comma 2; 
              2. La protezione di cui al comma 1 e' effettiva  e  non
          temporanea e consiste nell'adozione di adeguate misure  per
          impedire che possano essere  inflitti  atti  persecutori  o
          danni  gravi,  avvalendosi  tra  l'altro  di   un   sistema
          giuridico  effettivo  che  permetta  di   individuare,   di
          perseguire  penalmente   e   di   punire   gli   atti   che
          costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da
          parte del richiedente a tali misure. 
              3. Per stabilire  se  un'organizzazione  internazionale
          controlla  uno  Stato  o  una  parte  consistente  del  suo
          territorio e se fornisce protezione, ai sensi del comma  2,
          si tiene conto degli eventuali orientamenti contenuti negli
          atti emanati  dal  Consiglio  dell'Unione  europea  e,  ove
          ritenuto opportuno, delle valutazioni di  altre  competenti
          organizzazioni internazionali e  in  particolare  dell'Alto
          Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.". 
 
                                   "Capo III 
 
                              STATUS DI RIFUGIATO 
 
                                    Art. 7 
 
                            (Atti di persecuzione) 
 
              1. Ai fini della valutazione del  riconoscimento  dello
          status di rifugiato, gli atti  di  persecuzione,  ai  sensi
          dell'articolo 1 A  della  Convenzione  di  Ginevra,  devono
          alternativamente: 
              a) essere sufficientemente gravi,  per  loro  natura  o
          frequenza,  da  rappresentare  una  violazione  grave   dei
          diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti  per
          cui qualsiasi deroga e' esclusa, ai sensi dell'articolo 15,
          paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; 
              b) costituire la  somma  di  diverse  misure,  tra  cui
          violazioni  dei  diritti  umani,   il   cui   impatto   sia
          sufficientemente  grave  da  esercitare  sulla  persona  un
          effetto analogo a quello di cui alla lettera a). 
              2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1  possono,
          tra l'altro, assumere la forma di: 
              a) atti di violenza  fisica  o  psichica,  compresa  la
          violenza sessuale; 
              b)  provvedimenti   legislativi,   amministrativi,   di
          polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura
          o attuati in modo discriminatorio; 
              c) azioni giudiziarie o sanzioni penali  sproporzionate
          o discriminatorie; 
              d) rifiuto di accesso ai mezzi di  tutela  giuridici  e
          conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; 
              e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in  conseguenza
          del rifiuto di prestare servizio militare in un  conflitto,
          quando  questo  potrebbe  comportare  la   commissione   di
          crimini, reati o  atti  che  rientrano  nelle  clausole  di
          esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; 
              e-bis)   azioni   giudiziarie   o    sanzioni    penali
          sproporzionate  o  discriminatorie  che  comportano   gravi
          violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del
          rifiuto di prestare servizio militare per motivi di  natura
          morale, religiosa, politica  o  di  appartenenza  etnica  o
          nazionale; 
              f)  atti  specificamente  diretti  contro   un   genere
          sessuale o contro l'infanzia.". 
 
                                    "Art. 8 
 
                           (Motivi di persecuzione) 
 
              1.  Al  fine  del  riconoscimento   dello   status   di
          rifugiato, gli atti di persecuzione di cui all'articolo 7 o
          la mancanza di protezione contro tali  atti  devono  essere
          riconducibili ai motivi, di seguito definiti: 
              a)   «razza»:   si   riferisce,   in   particolare,   a
          considerazioni  inerenti  al  colore  della   pelle,   alla
          discendenza o all'appartenenza  ad  un  determinato  gruppo
          etnico; 
              b) «religione»: include, in particolare, le convinzioni
          teiste, non  teiste  e  ateiste,  la  partecipazione  a,  o
          l'astensione da, riti di culto celebrati in  privato  o  in
          pubblico, sia singolarmente sia in  comunita',  altri  atti
          religiosi o  professioni  di  fede,  nonche'  le  forme  di
          comportamento personale  o  sociale  fondate  su  un  credo
          religioso o da esso prescritte; 
              c) «nazionalita'»: non si riferisce esclusivamente alla
          cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in
          particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato  da
          un'identita'  culturale,  etnica  o   linguistica,   comuni
          origini geografiche o politiche o la sua affinita'  con  la
          popolazione di un altro Stato; 
              d) «particolare gruppo sociale»: e'  quello  costituito
          da membri che condividono una caratteristica innata  o  una
          storia  comune,  che  non   puo'   essere   mutata   oppure
          condividono una caratteristica o  una  fede  che  e'  cosi'
          fondamentale per l'identita' o la coscienza che una persona
          non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero  quello
          che possiede un'identita' distinta nel  Paese  di  origine,
          perche'  vi  e'  percepito  come  diverso  dalla   societa'
          circostante.  In  funzione  della  situazione   nel   Paese
          d'origine,  un  particolare  gruppo  sociale  puo'   essere
          individuato   in   base    alla    caratteristica    comune
          dell'orientamento  sessuale,  fermo   restando   che   tale
          orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi
          della legislazione italiana. Ai fini  della  determinazione
          dell'appartenenza  a  un  determinato  gruppo   sociale   o
          dell'individuazione delle caratteristiche proprie  di  tale
          gruppo, si  tiene  debito  conto  delle  considerazioni  di
          genere, compresa l'identita' di genere; 
              e) «opinione politica»: si riferisce,  in  particolare,
          alla  professione  di  un'opinione,  un  pensiero   o   una
          convinzione  su  una  questione  inerente   ai   potenziali
          persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro  politiche  o
          ai  loro  metodi,  indipendentemente  dal  fatto   che   il
          richiedente  abbia  tradotto  tale  opinione,  pensiero   o
          convinzione in atti concreti. 
              2. Nell'esaminare se un  richiedente  abbia  un  timore
          fondato di  essere  perseguitato,  e'  irrilevante  che  il
          richiedente  possegga  effettivamente  le   caratteristiche
          razziali, religiose, nazionali,  sociali  o  politiche  che
          provocano gli atti di persecuzione,  purche'  una  siffatta
          caratteristica  gli  venga  attribuita  dall'autore   delle
          persecuzioni." 
 
                                    "Art. 9 
 
                                 (Cessazione) 
 
              1. Uno straniero cessa di essere rifugiato quando: 
              a)  si  sia  volontariamente  avvalso  di  nuovo  della
          protezione del Paese di cui ha la cittadinanza; 
              b)    avendo    perso    la    cittadinanza,    l'abbia
          volontariamente riacquistata; 
              c) abbia acquistato  la  cittadinanza  italiana  ovvero
          altra cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui
          ha acquistato la cittadinanza; 
              d) si sia volontariamente ristabilito nel Paese che  ha
          lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere
          perseguitato; 
              e) non possa piu' rinunciare alla protezione del  Paese
          di cui ha la cittadinanza,  perche'  sono  venute  meno  le
          circostanze che hanno determinato il  riconoscimento  dello
          status di rifugiato; 
              f) se trattasi di un apolide, sia in grado  di  tornare
          nel Paese nel quale aveva la dimora abituale, perche'  sono
          venute  meno  le  circostanze  che  hanno  determinato   il
          riconoscimento dello status di rifugiato. 
              2. Per l'applicazione delle lettere e) ed f) del  comma
          1, il cambiamento delle circostanze deve avere  una  natura
          non temporanea e tale da eliminare  il  fondato  timore  di
          persecuzioni e non devono sussistere gravi motivi umanitari
          che impediscono il ritorno nel Paese di origine. 
              2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere e) e f)  del
          comma 1 non si applicano quando il rifugiato  puo'  addurre
          motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali
          da rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui
          ha la cittadinanza ovvero, se si  tratta  di  apolide,  del
          Paese nel quale aveva la dimora abituale. 
              3. La  cessazione  e'  dichiarata  sulla  base  di  una
          valutazione individuale della  situazione  personale  dello
          straniero.". 
 
                                   "Art. 10 
 
                                 (Esclusione) 
 
              1. Lo straniero e' escluso dallo status di rifugiato se
          rientra nel campo d'applicazione dell'articolo  1  D  della
          Convenzione  di  Ginevra,  relativo   alla   protezione   o
          assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite
          diversi dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite  per  i
          rifugiati. Quando tale protezione o  assistenza  cessa  per
          qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali  stranieri
          sia stata definitivamente stabilita  in  conformita'  delle
          pertinenti  risoluzioni  adottate  dall'assemblea  generale
          delle Nazioni Unite, essi hanno pieno accesso alle forme di
          protezione previste dal presente decreto. 
              2. Lo straniero e' altresi'  escluso  dallo  status  di
          rifugiato ove sussistono fondati motivi per ritenere: 
              a) che abbia commesso un crimine  contro  la  pace,  un
          crimine di guerra o un  crimine  contro  l'umanita',  quali
          definiti dagli strumenti  internazionali  relativi  a  tali
          crimini; 
              b) che  abbia  commesso  al  di  fuori  del  territorio
          italiano,  prima  di  esservi  ammesso   in   qualita'   di
          richiedente, un reato grave ovvero che abbia commesso  atti
          particolarmente  crudeli,  anche  se  perpetrati   con   un
          dichiarato   obiettivo   politico,   che   possano   essere
          classificati quali reati gravi. La gravita'  del  reato  e'
          valutata anche tenendo  conto  della  pena  prevista  dalla
          legge italiana per il reato  non  inferiore  nel  minimo  a
          quattro anni o nel massimo a dieci anni; 
              c) che si sia reso  colpevole  di  atti  contrari  alle
          finalita'  e  ai  principi  delle  Nazioni   Unite,   quali
          stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della  Carta
          delle Nazioni Unite. 
              3. Il  comma  2  si  applica  anche  alle  persone  che
          istigano  o  altrimenti  concorrono  alla  commissione  dei
          crimini, reati o atti in esso previsti." 
 
                                   "Art. 15 
 
                                 (Cessazione) 
 
              1. La cessazione dello status di protezione sussidiaria
          e' dichiarata su base individuale quando le circostanze che
          hanno indotto al riconoscimento sono  venute  meno  o  sono
          mutate in  misura  tale  che  la  protezione  non  e'  piu'
          necessaria. 
              2. Per produrre gli effetti  di  cui  al  comma  1,  e'
          necessario che le mutate circostanze abbiano  natura  cosi'
          significativa e non temporanea che la  persona  ammessa  al
          beneficio della protezione sussidiaria non sia piu' esposta
          al rischio effettivo di danno grave di cui all'articolo  14
          e  non  devono  sussistere  gravi  motivi   umanitari   che
          impediscono il ritorno nel Paese di origine. 
              2-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
          quando il titolare di protezione sussidiaria  puo'  addurre
          motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali
          da rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui
          ha la cittadinanza ovvero, se si  tratta  di  apolide,  del
          Paese nel quale aveva la dimora abituale. 
 
                                   "Art. 16 
 
                                 (Esclusione) 
 
              1. Lo  status  di  protezione  sussidiaria  e'  escluso
          quando  sussistono  fondati  motivi  per  ritenere  che  lo
          straniero: 
              a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine
          di guerra o un crimine contro  l'umanita',  quali  definiti
          dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini; 
              b)  abbia  commesso,  al  di   fuori   del   territorio
          nazionale,  prima  di  esservi  ammesso  in   qualita'   di
          richiedente, un reato  grave.  La  gravita'  del  reato  e'
          valutata anche tenendo conto della pena, non inferiore  nel
          minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni,  prevista
          dalla legge italiana per il reato; 
              c)  si  sia  reso  colpevole  di  atti  contrari   alle
          finalita'  e  ai  principi  delle  Nazioni   Unite,   quali
          stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della  Carta
          delle Nazioni Unite; 
              d) costituisca  un  pericolo  per  la  sicurezza  dello
          Stato; 
              d-bis)  costituisca  un  pericolo  per  l'ordine  e  la
          sicurezza pubblica, essendo stato condannato  con  sentenza
          definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2,
          lettera a), del codice di procedura penale. 
              2. Il  comma  1  si  applica  anche  alle  persone  che
          istigano  o  altrimenti  concorrono  alla  commissione  dei
          crimini, reati o atti in esso menzionati.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo, 407, comma 2,  del
          codice di procedura penale: 
 
                                   "Art. 407 
 
            (Termini di durata massima delle indagini preliminari) 
 
              1. Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma  4,  la
          durata  delle  indagini  preliminari  non   puo'   comunque
          superare diciotto mesi. 
              2. La durata massima e' tuttavia  di  due  anni  se  le
          indagini preliminari riguardano: 
              a) i delitti appresso indicati: 
              1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422
          del codice  penale,  291-ter,  limitatamente  alle  ipotesi
          aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma  2,
          e 291-quater,  comma  4,  del  testo  unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43; 
              2) delitti consumati o tentati  di  cui  agli  articoli
          575, 628, terzo comma, 629,  secondo  comma,  e  630  dello
          stesso codice penale; 
              3)  delitti  commessi  avvalendosi   delle   condizioni
          previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero  al
          fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  previste
          dallo stesso articolo; 
              4) delitti commessi per finalita' di  terrorismo  o  di
          eversione dell'ordinamento costituzionale per  i  quali  la
          legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
          minimo a cinque anni o nel massimo a  dieci  anni,  nonche'
          delitti di cui  agli  articoli  270,  terzo  comma  e  306,
          secondo comma, del codice penale; 
              5)  delitti  di  illegale  fabbricazione,  introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra  o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine nonche' di piu' armi comuni  da  sparo  escluse
          quelle previste dall'articolo 2, comma terzo,  della  legge
          18 aprile 1975, n. 110; 
              6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente  alle
          ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e  74
          del testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; 
              7) delitto di cui all'articolo 416  del  codice  penale
          nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza; 
              7-bis)  dei  delitti  previsto  dagli   articoli   600,
          600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,  601,
          602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo
          609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale,  nonche'
          dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3,  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
          e successive modificazioni; 
              b)  notizie  di  reato  che   rendono   particolarmente
          complesse le investigazioni per la molteplicita'  di  fatti
          tra loro collegati ovvero per l'elevato numero  di  persone
          sottoposte alle indagini o di persone offese; 
              c)  indagini  che  richiedono  il  compimento  di  atti
          all'estero; 
              d) procedimenti in cui e' indispensabile  mantenere  il
          collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
          dell'articolo 371. 
              3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora
          il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione  penale
          o richiesto l'archiviazione  nel  termine  stabilito  dalla
          legge  o  prorogato  dal  giudice,  gli  atti  di  indagine
          compiuti dopo la scadenza del termine  non  possono  essere
          utilizzati.". 
              - Si riporta il testo degli articoli 19, 20  e  22  del
          decreto  legislativo  19  novembre  2007,  n.   251,   come
          modificati dal presente decreto. 
 
                                    "Capo V 
 
                   CONTENUTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE 
 
                                    Art. 19 
 
                            (Disposizioni generali) 
 
              1.   Le   disposizioni   del   presente   decreto   non
          pregiudicano  i  diritti  stabiliti  dalla  Convenzione  di
          Ginevra. 
              2.  Nell'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          capo,  si  tiene  conto,  sulla  base  di  una  valutazione
          individuale,  della  specifica  situazione  delle   persone
          vulnerabili, quali i minori, i disabili,  gli  anziani,  le
          donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con  figli
          minori, i minori non accompagnati, le vittime della  tratta
          di esseri umani,  le  persone  con  disturbi  psichici,  le
          persone che hanno subito  torture,  stupri  o  altre  forme
          gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. 
              2-bis. Nell'attuazione delle disposizioni del  presente
          decreto  e'  preso  in  considerazione  con  carattere   di
          priorita' il superiore interesse del minore." 
 
                                   "Art. 20 
 
                         (Protezione dall'espulsione) 
 
              1. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  19,
          comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti  la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
          286,  ed  in  conformita'  degli  obblighi   internazionali
          ratificati dall'Italia,il rifugiato o lo straniero  ammesso
          alla protezione sussidiaria e' espulso quando: 
              a) sussistono motivi per ritenere  che  rappresenti  un
          pericolo per la sicurezza dello Stato; 
              b) rappresenta un pericolo per l'ordine e la  sicurezza
          pubblica, essendo stato condannato con sentenza  definitiva
          per un reato  per  il  quale  e'  prevista  la  pena  della
          reclusione non inferiore nel minimo a quattro  anni  o  nel
          massimo a dieci anni." 
 
                                   "Art. 22 
 
                      (Mantenimento del nucleo familiare) 
 
              1.  E'  tutelata  l'unita'  del  nucleo  familiare  dei
          beneficiari dello status di rifugiato  e  dello  status  di
          protezione sussidiaria. 
              2. I familiari che non  hanno  individualmente  diritto
          allo status di protezione internazionale hanno  i  medesimi
          diritti riconosciuti al familiare titolare dello status. 
              3. Ai familiari del titolare dello status di protezione
          internazionalepresenti   sul   territorio   nazionale   che
          individualmente  non  hanno  diritto  a  tale   status   e'
          rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari ai
          sensi dell'articolo 30 del testo unico  delle  disposizioni
          concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla
          condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo
          25 luglio 1998, n. 286. 
              4. Lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria  ha
          diritto al  ricongiungimento  familiare  ai  sensi  e  alle
          condizioni  previste  dall'articolo  29-bis   del   decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
              5. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  si
          applicano ai familiari che sono o sarebbero  esclusi  dallo
          status di rifugiato o dalla protezione sussidiaria ai sensi
          degli articoli 10, 12 e 16.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 29-bis del  decreto
          legislativo  25  luglio  1998,  n.  286(Testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191: 
 
                                 "Art. 29-bis 
 
                  (Ricongiungimento familiare dei rifugiati) 
 
              1. Lo straniero  al  quale  e'  stato  riconosciuto  lo
          status di rifugiato  puo'  richiedere  il  ricongiungimento
          familiare per le medesime categorie di familiari e  con  la
          stessa procedura di cui all'articolo 29. Non si  applicano,
          in tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 29,  comma
          3. 
              2. Qualora un rifugiato  non  possa  fornire  documenti
          ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in  ragione
          del suo  status,  ovvero  della  mancanza  di  un'autorita'
          riconosciuta o della presunta inaffidabilita' dei documenti
          rilasciati dall'autorita' locale, rilevata anche in sede di
          cooperazione consolare  Schengen  locale,  ai  sensi  della
          decisione del Consiglio europeo del 22  dicembre  2003,  le
          rappresentanze  diplomatiche  o  consolari  provvedono   al
          rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo  49  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          200,  sulla  base  delle  verifiche  ritenute   necessarie,
          effettuate a spese degli  interessati.  Puo'  essere  fatto
          ricorso,  altresi',  ad  altri   mezzi   atti   a   provare
          l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi  tratti
          da  documenti  rilasciati  dagli  organismi  internazionali
          ritenuti idonei  dal  Ministero  degli  affari  esteri.  Il
          rigetto della domanda non puo' essere  motivato  unicamente
          dall'assenza di documenti probatori. 
              3. Se il rifugiato e' un minore  non  accompagnato,  e'
          consentito  l'ingresso  ed  il  soggiorno,  ai   fini   del
          ricongiungimento,  degli  ascendenti   diretti   di   primo
          grado.". 
              - Si riporta il testo degli articoli 23 e 25 del citato
          decreto  legislativo  19  novembre  2007,  n.   251,   come
          modificato dal presente decreto: 
 
                                   "Art. 23 
 
                            (Permesso di soggiorno) 
 
              1. Il permesso di soggiorno  per  asilo  rilasciato  ai
          titolari   dello   status   di   rifugiato   ha   validita'
          quinquennale ed e' rinnovabile. 
              2. Ai titolari dello status di  protezione  sussidiaria
          e' rilasciato  un  permesso  di  soggiorno  per  protezione
          sussidiaria con  validita'  quinquennalerinnovabile  previa
          verifica  della  permanenza  delle  condizioni  che   hanno
          consentito il riconoscimento della protezione  sussidiaria.
          Tale permesso di soggiorno consente l'accesso al  lavoro  e
          allo studio  ed  e'  convertibile  per  motivi  di  lavoro,
          sussistendone i requisiti." 
 
                                   "Art. 25 
 
                           (Accesso all'occupazione) 
 
              1. I titolari dello status di rifugiato e dello  status
          di protezione  sussidiaria  hanno  diritto  di  godere  del
          medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano  in
          materia  di  lavoro  subordinato,  lavoro   autonomo,   per
          l'iscrizione agli albi  professionali,  per  la  formazione
          professionale, compresi i corsi di  aggiornamento,  per  il
          tirocinio sul luogo di lavoro e  per  i  servizi  resi  dai
          centri per l'impiego di  cui  all'articolo  4  del  decreto
          legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. 
              2. E' consentito al titolare dello status di  rifugiato
          e dello  status  di  protezione  sussidiaria  l'accesso  al
          pubblico  impiego,  con  le  modalita'  e  le   limitazioni
          previste per i cittadini dell'Unione europee.". 
              - Si riporta il testo  integrale  dell'articolo  4  del
          decreto legislativo 23 dicembre 1997,  n.  469(Conferimento
          alle regioni e agli enti locali di funzioni  e  compiti  in
          materia di mercato del  lavoro,  a  norma  dell'articolo  1
          della Legge 15 marzo 1997,  n.  59),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5: 
 
                                   "Capo II 
 
                        SERVIZI REGIONALI PER L'IMPIEGO 
 
                                    Art. 4 
 
          (Criteri per l'organizzazione  del  sistema  regionale  per
                                  l'impiego) 
 
              1. L'organizzazione amministrativa e  le  modalita'  di
          esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti  ai  sensi
          del presente decreto sono disciplinati, anche  al  fine  di
          assicurare l'integrazione tra i servizi per  l'impiego,  le
          politiche attive del lavoro e le politiche  formative,  con
          legge regionale da emanarsi entro sei mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, secondo i  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              a) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere f), g)  e
          h), della legge 15 marzo 1997, n. 59  ,  attribuzione  alle
          province delle funzioni e dei compiti di  cui  all'articolo
          2, comma 1, ai fini della  realizzazione  dell'integrazione
          di cui al comma 1; 
              b) costituzione di una commissione regionale permanente
          tripartita  quale  sede  concertativa   di   progettazione,
          proposta,  valutazione  e  verifica  rispetto  alle   linee
          programmatiche e alle politiche del  lavoro  di  competenza
          regionale; la composizione di tale organo  collegiale  deve
          prevedere  la   presenza   del   rappresentante   regionale
          competente per materia di cui alla lettera c), delle  parti
          sociali sulla  base  della  rappresentativita'  determinata
          secondo i criteri previsti dall'ordinamento, rispettando la
          pariteticita' delle posizioni delle parti  sociali  stesse,
          nonche' quella del consigliere di parita' nominato ai sensi
          della legge 10 aprile 1991, n. 125; 
              c)   costituzione   di   un   organismo   istituzionale
          finalizzato   a   rendere   effettiva,   sul    territorio,
          l'integrazione tra  i  servizi  all'impiego,  le  politiche
          attive del lavoro e le  politiche  formative,  composto  da
          rappresentanti istituzionali della regione, delle  province
          e degli altri enti locali; 
              d) affidamento delle funzioni di assistenza  tecnica  e
          monitoraggio nelle materie di cui all'articolo 2, comma  2,
          ad apposita  struttura  regionale  dotata  di  personalita'
          giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile avente il
          compito di collaborare al raggiungimento  dell'integrazione
          di cui al comma 1 nel rispetto delle  attribuzioni  di  cui
          alle  lettere  a)  e  b).  Tale  struttura  garantisce   il
          collegamento con il sistema informativo del lavoro  di  cui
          all'articolo 11; 
              e) gestione ed erogazione da parte delle  province  dei
          servizi connessi alle funzioni e ai compiti  attribuiti  ai
          sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate
          «centri per l'impiego»; 
              f) distribuzione territoriale dei centri per  l'impiego
          sulla base di bacini provinciali con utenza non inferiore a
          100.000  abitanti,  fatte  salve  motivate  esigenze  socio
          geografiche; 
              g) possibilita' di  attribuzione  alle  province  della
          gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i  centri
          per l'impiego, connessi alle funzioni e  compiti  conferiti
          alla regione ai sensi dell'articolo 2, comma 2; 
              h) possibilita' di  attribuzione  all'ente  di  cui  al
          comma  1,  lettera  d),  funzioni  ed  attivita'  ulteriori
          rispetto a quelle conferite ai sensi del presente  decreto,
          anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi
          sia  a  titolo  oneroso  per  i  privati  che  ne  facciano
          richiesta. 
              2.  Le  province  individuano  adeguati  strumenti   di
          raccordo  con  gli  altri  enti   locali,   prevedendo   la
          partecipazione  degli  stessi  alla  individuazione   degli
          obiettivi e all'organizzazione dei  servizi  connessi  alle
          funzioni e ai compiti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1.
          L'articolo 3, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
          si applica anche ai Centri per  l'impiego  istituiti  dalle
          amministrazioni provinciali. 
              3. I servizi per l'impiego di cui  al  comma  1  devono
          essere organizzati entro il 31 dicembre 1998.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  26  del  citato
          decreto  legislativo  19  novembre  2007,  n.   251,   come
          modificato dal presente decreto. 
 
                                   "Art. 26 
 
                           (Accesso all'istruzione) 
 
              1. I minori titolari dello status di rifugiato o  dello
          status di protezione sussidiaria hanno accesso  agli  studi
          di ogni ordine e grado, secondo le modalita'  previste  per
          il cittadino italiano. 
              2. I maggiorenni, titolari dello status di rifugiato  o
          dello status di protezione sussidiaria,  hanno  diritto  di
          accedere  al  sistema   di   istruzione   generale   e   di
          aggiornamento e perfezionamento professionale nei limiti  e
          nei  modi  stabiliti   per   gli   stranieri   regolarmente
          soggiornanti. 
              3. Si applicano ai titolari dello status di rifugiato o
          di protezione sussidiaria le  disposizioni  concernenti  il
          riconoscimento di  diplomi,  certificati  ed  altri  titoli
          stranieri per i cittadini italiani. 
              3-bis   Per   il   riconoscimento   delle    qualifiche
          professionali, dei diplomi,  dei  certificati  e  di  altri
          titoli conseguiti all'estero dai titolari dello  status  di
          rifugiato o dello  status  di  protezione  sussidiaria,  le
          amministrazioni competenti individuano sistemi  appropriati
          di valutazione, convalida e accreditamento  che  consentono
          il riconoscimento dei titoli ai sensi dell'articolo 49  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.
          394, anche in assenza  di  certificazione  da  parte  dello
          Stato in cui e' stato ottenuto il titolo, ove l'interessato
          dimostra di non poter acquisire detta certificazione.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 49 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1999,   n.   394
          (Regolamento recante norme di attuazione  del  testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          a norma dell'articolo 1, comma 6, del  decreto  legislativo
          25  luglio  1998,  n.  286),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 3 novembre 1999, n. 258: 
 
                                   "Art. 49 
 
          (Riconoscimento  titoli  abilitanti   all'esercizio   delle
                                 professioni) 
 
              1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti  in
          Italia che intendono iscriversi  agli  ordini,  collegi  ed
          elenchi  speciali  istituiti  presso   le   amministrazioni
          competenti,  nell'ambito  delle  quote  definite  a   norma
          dell'articolo 3, comma 4, del testo unico  e  del  presente
          regolamento,  se  in  possesso  di  un  titolo   abilitante
          all'esercizio di una professione, conseguito  in  un  Paese
          non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il
          riconoscimento  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia,  come
          lavoratori  autonomi   o   dipendenti   delle   professioni
          corrispondenti. 
              1-bis.  Il  riconoscimento  del  titolo   puo'   essere
          richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia.
          Le  amministrazioni  interessate,  ricevuta   la   domanda,
          provvedono a  quanto  di  loro  competenza.  L'ingresso  in
          Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel  campo
          delle professioni sanitarie e', comunque,  condizionato  al
          riconoscimento  del  titolo  di   studio   effettuato   dal
          Ministero competente. 
              2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui
          al  comma  1  si  applicano  le  disposizioni  dei  decreti
          legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2  maggio  1994,  n.
          319, compatibilmente con la natura, la  composizione  e  la
          durata della formazione professionale conseguita. 
              3. Ove ricorrano le  condizioni  previste  dai  decreti
          legislativi di cui al comma  2,  per  l'applicazione  delle
          misure  compensative,  il  Ministro  competente,   cui   e'
          presentata  la  domanda  di  riconoscimento,   sentite   le
          conferenze dei servizi di cui all'articolo 12  del  decreto
          legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14  del  decreto
          legislativo n. 319 del 1994, puo'  stabilire,  con  proprio
          decreto, che  il  riconoscimento  sia  subordinato  ad  una
          misura compensativa, consistente  nel  superamento  di  una
          prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il
          medesimo decreto sono definite le modalita' di  svolgimento
          della predetta misura  compensativa,  nonche'  i  contenuti
          della formazione e le sedi presso le quali la  stessa  deve
          essere acquisita, per  la  cui  realizzazione  ci  si  puo'
          avvalere delle regioni e delle province autonome. 
              3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento e' subordinato
          al superamento di una misura compensativa ed il richiedente
          si trova all'estero, viene rilasciato un  visto  d'ingresso
          per studio,  per  il  periodo  necessario  all'espletamento
          della suddetta misura compensativa. 
              4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si  applicano  anche
          ai fini del riconoscimento di titoli  rilasciati  da  Paesi
          terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate  da
          specifiche direttive della Unione europea.". 
              - Si riporta il testo degli articoli 27, 28  e  29  del
          decreto  legislativo  19   novembre   2007,   n.   251,come
          modificato dal presente decreto: 
 
                                   "Art. 27 
 
                       (Assistenza sanitaria e sociale) 
 
              1. I titolari dello status di rifugiato e dello  status
          di  protezione  sussidiaria  hanno  diritto   al   medesimo
          trattamento riconosciuto al cittadino italiano  in  materia
          di assistenza sociale e sanitaria. 
              1-bis. Il Ministero della salute adotta linee guida per
          la  programmazione  degli  interventi   di   assistenza   e
          riabilitazione nonche'  per  il  trattamento  dei  disturbi
          psichici dei titolari dello status  di  rifugiato  e  dello
          status di protezione sussidiaria che hanno subito  torture,
          stupri o altre forme gravi di violenza psicologica,  fisica
          o sessuale, compresi eventuali programmi  di  formazione  e
          aggiornamento specifici rivolti al personale  sanitario  da
          realizzarsi   nell'ambito   delle    risorse    finanziarie
          disponibili a legislazione vigente. 
 
                                    Art. 28 
 
                           (Minori non accompagnati) 
 
              1. Quando  e'  accertata  la  presenza  sul  territorio
          nazionale  di  minori  non  accompagnati   richiedenti   la
          protezione internazionale si applicano gli articoli 343,  e
          seguenti, del codice civile. Nelle more  dell'adozione  dei
          provvedimenti conseguenti, il minore che abbia espresso  la
          volonta' di richiedere la  protezione  internazionale  puo'
          anche beneficiare  dei  servizi  erogati  dall'ente  locale
          nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo
          e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del  decreto-legge
          30 dicembre 1989, n. 416,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 febbraio  1990,  n.  39,  nell'ambito  delle
          risorse del Fondo nazionale per le politiche  e  i  servizi
          dell'asilo,  di  cui  all'articolo  1-septies  del   citato
          decreto-legge n. 416 del 30 dicembre 1989. 
              2. Ferma la possibilita' di beneficiare degli specifici
          programmi di accoglienza, riservati a categorie di soggetti
          vulnerabili  ai   sensi   dell'articolo   8   del   decreto
          legislativo  30  maggio  2005,  n.  140,  il   minore   non
          accompagnato richiedente la  protezione  internazionale  e'
          affidato  dalla  competente  autorita'  giudiziaria  a   un
          familiare,  adulto  e  regolarmente  soggiornante,  qualora
          questi sia stato rintracciato sul territorio nazionale; ove
          non sia possibile, si provvede ai  sensi  dell'articolo  2,
          commi 1  e  2,  della  legge  4  maggio  1983,  n.  184,  e
          successive  modificazioni.  I  provvedimenti  di   cui   al
          presente comma sono adottati nell'interesse prevalente  del
          minore, avendo comunque cura di non  separare  il  medesimo
          dai  fratelli,  eventualmente   presenti   sul   territorio
          nazionale, e di limitarne al  minimo  gli  spostamenti  sul
          territorio stesso. 
              3. Le iniziative per l'individuazione dei familiari del
          minore  non  accompagnato,   titolare   dello   status   di
          protezione internazionale, sono assunte,  quanto  prima,  a
          seguito del riconoscimento della protezione ove non avviate
          in  precedenza,  nell'ambito  delle  convenzioni   di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio  2005,  n.
          140,  da  stipulare  anche  con  organismi  o  associazioni
          umanitarie  a  carattere  nazionale  o  internazionale.   I
          relativi programmi sono attuati nel superiore interesse del
          minore e con l'obbligo della assoluta riservatezza in  modo
          da tutelare la  sicurezza  del  titolare  della  protezione
          internazionale e dei suoi familiari. 
 
                                    Art. 29 
 
 
                (Libera circolazione, integrazione e alloggio) 
 
              1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6,  comma
          6,  del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
          286, i titolari dello status di rifugiato e  di  protezione
          sussidiaria possono circolare  liberamente  sul  territorio
          nazionale. 
              2. Nell'attuazione delle misure e dei  servizi  di  cui
          all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30  dicembre  1989,
          n. 416,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          febbraio    1990,    n.    39,    all'articolo    5     del
          decreto-legislativo 30 maggio 2005, n. 140 ed  all'articolo
          42 del decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si tiene
          conto anche delle esigenze di integrazione dei  beneficiari
          di protezione internazionale, promuovendo, nei limiti delle
          risorse disponibili, ogni iniziativa adeguata a superare la
          condizione di svantaggio determinata  dalla  perdita  della
          protezione del Paese di origine e a rimuovere gli  ostacoli
          che di fatto ne impediscono la piena integrazione. 
              3. Ai fini  della  programmazione  degli  interventi  e
          delle  misure   volte   a   favorire   l'integrazione   dei
          beneficiari di  protezione  internazionale,  il  Tavolo  di
          coordinamento  nazionale  insediato  presso  il   Ministero
          dell'interno-Dipartimento  per   le   liberta'   civili   e
          l'immigrazione con l'obiettivo di ottimizzare i sistemi  di
          accoglienza dei  richiedenti  e/o  titolari  di  protezione
          internazionale secondo gli indirizzi sanciti  d'intesa  con
          la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  predispone,  altresi',
          ogni due anni, salva  la  necessita'  di  un  termine  piu'
          breve,  un  Piano  nazionale  che  individua  le  linee  di
          intervento  per  realizzare  l'effettiva  integrazione  dei
          beneficiari di protezione internazionale,  con  particolare
          riguardo    all'inserimento     socio-lavorativo,     anche
          promuovendo specifici programmi di incontro tra  domanda  e
          offerta di lavoro, all'accesso all'assistenza  sanitaria  e
          sociale,  all'alloggio,  alla  formazione   linguistica   e
          all'istruzione nonche' al contrasto delle  discriminazioni.
          Il piano indica una stima dei destinatari delle  misure  di
          integrazione  nonche'  specifiche  misure  attuative  della
          programmazione dei  pertinenti  fondi  europei  predisposta
          dall'autorita' responsabile. Il predetto Tavolo composto da
          rappresentanti del Ministero dell'interno, dell'Ufficio del
          Ministro per l'integrazione, del  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali, delle Regioni,  dell'Unione  delle
          province d'Italia (UPI) e dell'Associazione  nazionale  dei
          comuni  italiani  (ANCI),  ed  e'  integrato,  in  sede  di
          programmazione  delle   misure   di   cui   alla   presente
          disposizione, con un rappresentante del  Ministro  delegato
          alle  pari  opportunita',   un   rappresentante   dell'Alto
          Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati  (UNHCR),
          un  rappresentante,  della  Commissione  nazionale  per  il
          diritto di asilo e, a seconda delle materie  trattate,  con
          rappresentanti delle altre amministrazioni o altri soggetti
          interessati. 
              3-bis. All'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          comma 3, le Amministrazioni interessate provvedono  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente. La  partecipazione  alle  sedute  del
          Tavolo non  da'  luogo  alla  corresponsione  di  compensi,
          gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi  spese  comunque
          denominati. 
              3-ter.  L'accesso  ai  benefici  relativi  all'alloggio
          previsti dall'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo
          25 luglio 1998, n. 286, e'  consentito  ai  titolari  dello
          status  di  rifugiato  e  di  protezione  sussidiaria,   in
          condizioni di parita' con i cittadini italiani. ". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1-sexies  del
          decreto legge 30 dicembre 1989,  n.  416(Norme  urgenti  in
          materia di asilo politico,  di  ingresso  e  soggiorno  dei
          cittadini  extracomunitari  e   di   regolarizzazione   dei
          cittadini extracomunitari  ed  apolidi  gia'  presenti  nel
          territorio  dello   Stato),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 1989, n. 303: 
 
                                "Art. 1-sexies 
 
           (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) 
 
              1. Gli enti locali  che  prestano  servizi  finalizzati
          all'accoglienza dei richiedenti asilo  e  alla  tutela  dei
          rifugiati e degli stranieri destinatari di altre  forme  di
          protezione umanitaria possono  accogliere  nell'ambito  dei
          servizi medesimi il richiedente asilo  privo  di  mezzi  di
          sussistenza nel  caso  in  cui  non  ricorrano  le  ipotesi
          previste dagli articoli 1-bis e 1-ter. 
              2.  Il  Ministro  dell'interno,  con  proprio  decreto,
          sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  provvede
          annualmente, e nei limiti delle risorse del  Fondo  di  cui
          all'articolo 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi
          di accoglienza di cui al comma 1, in misura  non  superiore
          all'80 per cento del  costo  complessivo  di  ogni  singola
          iniziativa territoriale. 
              3. In fase di prima attuazione, il decreto  di  cui  al
          comma 2: 
              a) stabilisce le linee guida e  il  formulario  per  la
          presentazione delle domande di contributo, i criteri per la
          verifica  della  corretta  gestione  dello  stesso   e   le
          modalita' per la sua eventuale revoca; 
              b) assicura, nei limiti delle risorse  finanziarie  del
          Fondo di cui all'articolo 1-septies, la  continuita'  degli
          interventi e dei servizi gia' in atto,  come  previsti  dal
          Fondo europeo per i rifugiati; 
              c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie  del
          Fondo di cui all'articolo  1-septies,  le  modalita'  e  la
          misura dell'erogazione di un contributo economico di  prima
          assistenza in favore del richiedente asilo che non  rientra
          nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non e'
          accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza  di  cui  al
          comma 1. 
              4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare  il  sistema
          di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e  dello
          straniero con permesso umanitario di  cui  all'articolo  18
          del  testo  unico   delle   disposizioni   concernenti   la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
          286, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale,
          dei  servizi  di  accoglienza  territoriali,  il  Ministero
          dell'interno attiva, sentiti l'Associazione  nazionale  dei
          comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio  centrale  di
          informazione,  promozione,   consulenza,   monitoraggio   e
          supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di
          accoglienza di cui al comma  1.  Il  servizio  centrale  e'
          affidato, con apposita convenzione, all'ANCI. 
              5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a: 
              a)  monitorare   la   presenza   sul   territorio   dei
          richiedenti asilo, dei  rifugiati  e  degli  stranieri  con
          permesso umanitario; 
              b) creare una banca dati degli interventi realizzati  a
          livello locale  in  favore  dei  richiedenti  asilo  e  dei
          rifugiati; 
              c) favorire  la  diffusione  delle  informazioni  sugli
          interventi; 
              d) fornire assistenza tecnica agli enti  locali,  anche
          nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1; 
              e) promuovere e  attuare,  d'intesa  con  il  Ministero
          degli affari  esteri,  programmi  di  rimpatrio  attraverso
          l'Organizzazione internazionale per le migrazioni  o  altri
          organismi,  nazionali   o   internazionali,   a   carattere
          umanitario. 
              6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio
          centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo
          di cui all'articolo 1-septies.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  decreto
          legislativo  30  maggio  2005,  n.   140(Attuazione   della
          direttiva 2003/9/CE che stabilisce  norme  minime  relative
          all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati  membri),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2005, n. 168: 
 
                                    "Art. 5 
 
                            (Misure di accoglienza) 
 
              1.  Il  richiedente  asilo  inviato   nel   centro   di
          identificazione ovvero nel  centro  di  identificazione  ed
          espulsione ai sensi dell'articolo 1-bis del  decreto-legge,
          ha accoglienza nelle strutture in cui e' ospitato,  per  il
          tempo stabilito e secondo le disposizioni del regolamento. 
              2. Il richiedente asilo, cui e' rilasciato il  permesso
          di soggiorno, che risulta  privo  di  mezzi  sufficienti  a
          garantire una qualita' di vita adeguata per la salute e per
          il  sostentamento  proprio  e  dei  propri  familiari,   ha
          accesso, con i suoi familiari, alle misure di  accoglienza,
          secondo le norme del presente decreto. 
              3.  La  valutazione  dell'insufficienza  dei  mezzi  di
          sussistenza, di cui al comma 2, da riferirsi ad un  periodo
          non superiore a sei mesi, e' effettuata dalla Prefettura  -
          Ufficio  territoriale  del  Governo,  in  base  ai  criteri
          relativi al soggiorno per motivi di turismo, definiti dalla
          direttiva del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 4,
          comma 3, del testo unico. 
              4. L'accesso alle misure di accoglienza di cui al comma
          2 e' garantito a condizione che il richiedente dimostri che
          ha  presentato  la  domanda  di  asilo,  entro  il  termine
          previsto  dall'articolo  5,  comma  2,  del  testo   unico,
          decorrente dall'ingresso nel territorio nazionale. Nel caso
          in cui  il  richiedente  sia  soggiornante  legalmente  nel
          territorio nazionale ad altro titolo, il  suddetto  termine
          decorre dal verificarsi dei motivi di persecuzione  addotti
          nella domanda. 
              5. L'accesso alle misure di accoglienza e' disposto dal
          momento  della  presentazione  della  domanda   di   asilo.
          Eventuali   interventi   assistenziali   e   di   soccorso,
          precedenti alla presentazione della domanda di asilo,  sono
          attuati a norma delle  disposizioni  del  decreto-legge  30
          ottobre 1995, n. 451, convertito dalla  legge  29  dicembre
          1995, n. 563, e del  relativo  regolamento  di  attuazione,
          adottato con decreto ministeriale 2 gennaio  1996,  n.  233
          del Ministro dell'interno. 
              6. Le misure di accoglienza hanno  termine  al  momento
          della comunicazione della decisione sulla domanda di asilo,
          ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del regolamento. 
              7. Fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  17  del
          regolamento, in caso di ricorso giurisdizionale avverso  la
          decisione di rigetto della domanda d'asilo,  il  ricorrente
          autorizzato  a  soggiornare  sul  territorio  nazionale  ha
          accesso all'accoglienza solo per il periodo in cui non  gli
          e' consentito il lavoro, ai sensi dell'articolo  11,  comma
          1, ovvero nel caso in cui le  condizioni  fisiche  non  gli
          consentano il lavoro.". 
              - Si riporta il testo degli articoli 40, comma 6, e  42
          del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: 
 
                                   "Capo III 
 
                      DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO 
                             E ASSISTENZA SOCIALE 
 
                                    Art. 40 
 
                (Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione) 
 
          (Omissis). 
              6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno  e  gli
          stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso
          di soggiorno almeno biennale e che esercitano una  regolare
          attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo  hanno
          diritto  di  accedere,  in  condizioni  di  parita'  con  i
          cittadini italiani, agli alloggi di  edilizia  residenziale
          pubblica e ai  servizi  di  intermediazione  delle  agenzie
          sociali eventualmente predisposte da ogni regione  o  dagli
          enti  locali  per  agevolare   l'accesso   alle   locazioni
          abitative e al credito agevolato in  materia  di  edilizia,
          recupero,  acquisto  e  locazione  della  prima   casa   di
          abitazione.". 
 
                                   "Capo IV 
 
                    DIPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE, 
                 SULLE DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO 
                          PER LE POLITICHE MIGRATORIE 
 
                                    Art. 42 
 
                       (Misure di integrazione sociale) 
 
              1. Lo Stato,  le  regioni,  le  province  e  i  comuni,
          nell'ambito   delle   proprie    competenze,    anche    in
          collaborazione con le associazioni di stranieri  e  con  le
          organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonche'
          in collaborazione con le autorita' o con  enti  pubblici  e
          privati dei Paesi di origine, favoriscono: 
              a) le attivita' intraprese in  favore  degli  stranieri
          regolarmente soggiornanti  in  Italia,  anche  al  fine  di
          effettuare corsi della lingua e della cultura  di  origine,
          dalle  scuole  e  dalle  istituzioni  culturali   straniere
          legalmente  funzionanti  nella  Repubblica  ai  sensi   del
          decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,  n.
          389, e successive modificazioni ed integrazioni; 
              b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo
          inserimento degli  stranieri  nella  societa'  italiana  in
          particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri,  le
          diverse opportunita' di integrazione e crescita personale e
          comunitaria  offerte  dalle  amministrazioni  pubbliche   e
          dall'associazionismo,  nonche'  alle  possibilita'  di   un
          positivo reinserimento nel Paese di origine; 
              c) la conoscenza e la valorizzazione delle  espressioni
          culturali,  ricreative,  sociali,  economiche  e  religiose
          degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e  ogni
          iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione  e
          di  prevenzione  delle  discriminazioni  razziali  o  della
          xenofobia  anche   attraverso   la   raccolta   presso   le
          biblioteche  scolastiche   e   universitarie,   di   libri,
          periodici e materiale  audiovisivo  prodotti  nella  lingua
          originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in
          Italia o provenienti da essi; 
              d) la realizzazione  di  convenzioni  con  associazioni
          regolarmente iscritte nel registro di cui al  comma  2  per
          l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri,
          titolari di carta di soggiorno o di permesso  di  soggiorno
          di  durata  non  inferiore  a  due  anni,  in  qualita'  di
          mediatori interculturali al fine di  agevolare  i  rapporti
          tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti
          ai  diversi  gruppi  etnici,   nazionali,   linguistici   e
          religiosi; 
              e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati  a
          criteri di convivenza in una societa' multiculturale  e  di
          prevenzione di  comportamenti  discriminatori,  xenofobi  o
          razzisti, destinati agli operatori degli  organi  e  uffici
          pubblici e degli enti privati che hanno  rapporti  abituali
          con stranieri o  che  esercitano  competenze  rilevanti  in
          materia di immigrazione. 
              2. Per i fini indicati nel comma 1 e' istituito  presso
          la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
          gli  affari  sociali   un   registro   delle   associazioni
          selezionate  secondo  criteri  e  requisiti  previsti   nel
          regolamento di attuazione. 
              3. Ferme restando le iniziative promosse dalle  regioni
          e dagli enti locali, allo  scopo  di  individuare,  con  la
          partecipazione  dei  cittadini  stranieri,  le   iniziative
          idonee  alla  rimozione  degli  ostacoli  che   impediscono
          l'effettivo  esercizio  dei  diritti  e  dei  doveri  dello
          straniero,  e'  istituito  presso  il  Consiglio  nazionale
          dell'economia e  del  lavoro,  un  organismo  nazionale  di
          coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia  e  del
          lavoro,  nell'ambito  delle  proprie  attribuzioni,  svolge
          inoltre compiti di studio e promozione di attivita' volte a
          favorire  la  partecipazione  degli  stranieri  alla   vita
          pubblica  e  la  circolazione  delle   informazioni   sulla
          applicazione del presente testo unico. 
              4. Ai fini dell'acquisizione delle  osservazioni  degli
          enti e delle  associazioni  nazionali  maggiormente  attivi
          nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di  cui
          all'articolo 3, comma 1, e del collegamento con i  Consigli
          territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonche' dell'esame
          delle  problematiche   relative   alla   condizione   degli
          stranieri immigrati, e' istituita presso la Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, la Consulta per  i  problemi  degli
          stranieri immigrati e delle loro famiglie,  presieduta  dal
          Presidente del Consiglio dei Ministri o da un  Ministro  da
          lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: 
              a)  rappresentanti  delle  associazioni  e  degli  enti
          presenti nell'organismo di cui al comma 3 e  rappresentanti
          delle associazioni che svolgono  attivita'  particolarmente
          significative nel settore dell'immigrazione in  numero  non
          inferiore a dieci; 
              b)  rappresentanti  degli  stranieri  designati   dalle
          associazioni piu' rappresentative operanti  in  Italia,  in
          numero non inferiore a sei; 
              c)  rappresentanti   designati   dalle   confederazioni
          sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore
          a quattro; 
              d)  rappresentanti   designati   dalle   organizzazioni
          sindacali  nazionali  dei  datori  di  lavoro  dei  diversi
          settori economici, in numero non inferiore a tre; 
              e) otto esperti designati rispettivamente dai Ministeri
          del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  della  pubblica
          istruzione, dell'interno,  di  grazia  e  giustizia,  degli
          affari esteri,  delle  finanze  e  dai  Dipartimenti  della
          solidarieta' sociale e delle pari opportunita'; 
              f) otto rappresentanti delle autonomie locali,  di  cui
          due  designati   dalle   regioni,   uno   dall'Associazione
          nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle
          province  italiane  (UPI)  e   quattro   dalla   Conferenza
          unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281; 
              g)   due   rappresentanti   del   Consiglio   nazionale
          dell'economia e del lavoro (CNEL); 
              g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero
          non superiore a dieci. 
              5. Per ogni membro effettivo della Consulta e' nominato
          un supplente. 
              6. Resta ferma la facolta' delle regioni di  istituire,
          in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere a), b),
          c), d) e g), con competenza nelle materie  loro  attribuite
          dalla Costituzione e  dalle  leggi  dello  Stato,  consulte
          regionali per i problemi dei lavoratori  extracomunitari  e
          delle loro famiglie. 
              7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita'
          di costituzione e funzionamento della Consulta  di  cui  al
          comma 4 e dei consigli territoriali. 
              8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4  e
          6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti e'
          gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese
          di viaggio  per  coloro  che  non  siano  dipendenti  dalla
          pubblica amministrazione e non  risiedano  nel  comune  nel
          quale hanno sede i predetti organi.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202: 
 
                                   "Capo III 
 
                             CONFERENZA UNIFICATA 
 
                                    Art. 8 
 
          (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e  Conferenza
                                  unificata) 
 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".