DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n. 251

Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/1/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
Testo in vigore dal: 22-3-2014
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 20. 
                     Protezione dall'espulsione 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19,  comma  1,  del
testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la    disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ((ed in conformita' degli
obblighi internazionali ratificati dall'Italia,)) il rifugiato  o  lo
straniero ammesso alla protezione sussidiaria e' espulso quando: 
    a) sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per
la sicurezza dello Stato; 
    b) rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza  pubblica,
essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per  il
quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a
quattro anni o nel massimo a dieci anni.