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DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1995, n. 451

Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-10-1995.
Decreto-Legge convertito dalla L. 29 dicembre 1995, n. 563 (in G.U. 30/12/1995, n.303).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2017)
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Testo in vigore dal:  31-10-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di utilizzare, ad integrazione delle Forze di polizia già dislocate sul territorio, contingenti di Forze armate in attività di controllo dell'immigrazione clandestina lungo le coste pugliesi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. A decorrere dal 1 luglio 1995 e fino al 31 ottobre 1995, i prefetti delle province della regione Puglia sono autorizzati ad avvalersi di contingenti di personale militare per lo svolgimento di attività di controllo della frontiera marittima per esigenze connesse con il fenomeno dell'immigrazione clandestina nelle medesime province. Al personale militare impiegato nelle predette attività sono attribuite le funzioni e le indennità rispettivamente previste dall'articolo 1 e dall'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, con l'osservanza delle modalità indicate dai medesimi articoli e dall'articolo 2 dello stesso decreto.