DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n. 251

Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/1/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
Testo in vigore dal: 22-3-2014
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 19. 
                        Disposizioni generali 
  1. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano i  diritti
stabiliti dalla Convenzione di Ginevra. 
  2. Nell'attuazione delle disposizioni del presente capo,  si  tiene
conto, sulla base di una  valutazione  individuale,  della  specifica
situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i disabili, gli
anziani, le donne in stato di  gravidanza,  i  genitori  singoli  con
figli minori ((i minori non accompagnati, le vittime della tratta  di
esseri umani, le persone con disturbi  psichici,)),  le  persone  che
hanno  subito  torture,  stupri  o  altre  forme  gravi  di  violenza
psicologica, fisica o sessuale. 
  ((2-bis. Nell'attuazione delle disposizioni del presente decreto e'
preso in considerazione  con  carattere  di  priorita'  il  superiore
interesse del minore.))