DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n. 251

Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/1/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/12/2018)
Testo in vigore dal: 22-3-2014
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 27. 
                   Assistenza sanitaria e sociale 
  1.  I  titolari  dello  status  di  rifugiato  e  dello  status  di
protezione  sussidiaria  hanno  diritto   al   medesimo   trattamento
riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e
sanitaria. 
  ((1-bis. Il Ministero  della  salute  adotta  linee  guida  per  la
programmazione  degli  interventi  di  assistenza  e   riabilitazione
nonche' per il trattamento dei disturbi psichici dei  titolari  dello
status di rifugiato e dello  status  di  protezione  sussidiaria  che
hanno  subito  torture,  stupri  o  altre  forme  gravi  di  violenza
psicologica, fisica  o  sessuale,  compresi  eventuali  programmi  di
formazione e aggiornamento specifici rivolti al  personale  sanitario
da realizzarsi nell'ambito delle risorse  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.))