LEGGE 18 aprile 1975, n. 110

Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/09/2023)
Testo in vigore dal: 1-2-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
                  Armi e munizioni comuni da sparo 
 
  Agli  stessi  effetti  indicati  nel  primo  comma  del  precedente
articolo 1 e salvo quanto disposto dal  secondo  comma  dell'articolo
stesso sono armi comuni da sparo: 
    a) i fucili anche semiautomatici con una o piu'  canne  ad  anima
liscia; 
    b) i  fucili  con  due  canne  ad  anima  rigata,  a  caricamento
successivo con azione manuale; 
    c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a
caricamento successivo con azione manuale; 
    d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad  una  canna  ad  anima
rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico; 
    e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni  a  percussione
anulare, purche' non a funzionamento automatico; 
    f) le rivoltelle a rotazione; 
    g) le pistole a funzionamento semiautomatico; 
    h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori
al 1890 fatta eccezione per quelle a colpo singolo. (17) 
  Sono altresi' armi comuni da sparo i fucili e le carabine che,  pur
potendosi prestare all'utilizzazione del  munizionamento  da  guerra,
presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso
di caccia o sportivo,  abbiano  limitato  volume  di  fuoco  e  siano
destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.
Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi  armati  dello
Stato, ovvero all'esportazione, non e' consentita  la  fabbricazione,
l'introduzione nel territorio dello Stato e  la  vendita  di  ((...))
armi comuni da sparo,  salvo  quanto  previsto  per  quelle  per  uso
sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche,  con
caricatori o  serbatoi,  fissi  o  amovibili,  contenenti  un  numero
superiore a 10 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore  a  20
colpi per le armi  corte,  nonche'  di  tali  caricatori  e  di  ogni
dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato  da
uno sparo. Per le repliche di armi antiche e' ammesso  un  numero  di
colpi non superiore a 10. Nei casi consentiti e' richiesta la licenza
di cui all'articolo 31  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. (17) 
  Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate  'da
bersaglio da sala', o ad emissione di gas, nonche' le  armi  ad  aria
compressa o gas compressi, sia lunghe  sia  corte  i  cui  proiettili
erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule,  e  gli  strumenti
lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca  ovvero
di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova  escluda,
in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine  a  recare
offesa alla persona. Non sono armi gli strumenti ad aria compressa  o
gas compresso a  canna  liscia  e  a  funzionamento  non  automatico,
destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici prive di  sostanze
o  miscele  classificate  come   pericolose   dall'articolo   3   del
regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 16 dicembre 2008, che erogano una energia cinetica non  superiore
a 12,7 joule, purche' di calibro non inferiore a  12,7  millimetri  e
non superiore a 17,27 millimetri. Il  Banco  nazionale  di  prova,  a
spese  dell'interessato,  procede  a  verifica  di  conformita'   dei
prototipi dei medesimi  strumenti.  Gli  strumenti  che  erogano  una
energia cinetica superiore a  7,5  joule  possono  essere  utilizzati
esclusivamente per attivita'  agonistica.  In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni di cui al presente comma, si applica  la  sanzione
amministrativa di cui all'articolo 17-bis,  primo  comma,  del  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno
sono definite le  disposizioni  per  l'acquisto,  la  detenzione,  il
trasporto, il porto e l'utilizzo degli  strumenti  da  impiegare  per
l'attivita' amatoriale e per quella agonistica. 
  Le munizioni a palla  destinate  alle  armi  da  sparo  comuni  non
possono  comunque  essere  costituite   con   pallottole   a   nucleo
perforante,  traccianti,  incendiarie,   a   carica   esplosiva,   ad
espansione, autopropellenti, ne'  possono  essere  tali  da  emettere
sostanze stupefacenti,  tossiche  o  corrosive,  o  capsule  sferiche
marcatrici, diverse da quelle consentite a norma del terzo  comma  ed
eccettuate  le   cartucce   che   lanciano   sostanze   e   strumenti
narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali
venga rilasciata apposita licenza del questore. 
  Le disposizioni del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza
18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,  con
le  successive  rispettive  modificazioni,  e  della  presente  legge
relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano  nei
riguardi degli  strumenti  lanciarazzi  e  delle  relative  munizioni
quando il loro impiego e'  previsto  da  disposizioni  legislative  o
regolamentari ovvero quando sono  comunque  detenuti  o  portati  per
essere  utilizzati  come  strumenti  di  segnalazione  per  soccorso,
salvataggio o attivita' di protezione civile.((Gli strumenti  di  cui
al presente comma, se muniti di camera di  cartuccia,  devono  essere
conformi alle specifiche tecniche di cui  all'allegato  annesso  alla
direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/69  della  Commissione,  del  16
gennaio 2019, che stabilisce le  specifiche  tecniche  relative  alle
armi  d'allarme  o  da  segnalazione  a  norma  della  direttiva   n.
91/477/CEE del Consiglio relativa al  controllo  dell'acquisizione  e
della detenzione di armi)). 
 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159  ha  disposto  (con  l'art.  72,
comma 1) che "Le pene stabilite  per  i  reati  concernenti  le  armi
alterate nonche' le armi e le munizioni di cui all'articolo  1  della
legge 18 aprile 1975, n. 110, sono triplicate e quelle stabilite  per
i reati concernenti le armi e le munizioni  di  cui  all'articolo  2,
commi primo e secondo, della stessa legge sono aumentate nella misura
in cui al terzo comma dell'articolo 99 del codice penale, se i  fatti
sono commessi da persona sottoposta con provvedimento  definitivo  ad
una misura di prevenzione personale durante il  periodo  previsto  di
applicazione e sino a tre anni dal  momento  in  cui  ne  e'  cessata
l'esecuzione".