DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n. 251

Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/1/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
Testo in vigore dal: 6-5-2023
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 15. 
                             Cessazione 
  1.  La  cessazione  dello  status  di  protezione  sussidiaria   e'
dichiarata su  base  individuale  quando  le  circostanze  che  hanno
indotto al riconoscimento sono venute meno o sono  mutate  in  misura
tale che la protezione non e' piu' necessaria. 
  2. Per produrre gli effetti di cui al comma 1, e' necessario che le
mutate  circostanze  abbiano  natura  cosi'   significativa   e   non
temporanea che la  persona  ammessa  al  beneficio  della  protezione
sussidiaria non sia piu' esposta al rischio effettivo di danno  grave
di cui all'articolo 14 e non devono sussistere gravi motivi umanitari
che impediscono il ritorno nel Paese di origine. 
  2-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica  quando  il
titolare di protezione sussidiaria  puo'  addurre  motivi  imperativi
derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare  di  avvalersi
della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza  ovvero,  se  si
tratta di apolide, del Paese nel quale aveva la dimora abituale. 
  ((2-ter. Ai fini di cui al comma  2,  e'  rilevante  ogni  rientro,
anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato  da
gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario)).