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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2011, n. 173

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (11G0215)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/11/2011
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 12-11-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30  gennaio  2008,
n.  43,  recante  regolamento  di  riorganizzazione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo  1,  comma  404,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Visto l'articolo 1, comma 359, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244; 
  Visto l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3  giugno  2008,  n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 45, che prevede
la soppressione del Servizio consultivo  ed  ispettivo  tributario  e
della Commissione tecnica di finanza pubblica; 
  Visto altresi' l'articolo 74 del citato decreto-legge  n.  112  del
2008, che prevede il ridimensionamento  degli  assetti  organizzativi
esistenti nelle amministrazioni dello Stato; 
  Visto l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3  giugno  2008,  n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129,
che prevede, tra l'altro,  la  destinazione  in  misura  omogenea  ai
quattro Dipartimenti del Ministero delle risorse di cui  all'articolo
1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
28 novembre 2008, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile  2009,
registro n. 4, foglio n. 376, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
140  del  19  giugno  2009,  concernente  la  rideterminazione  della
dotazione  organica  del  personale   appartenente   alla   qualifica
dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
28 novembre 2008, registrato alla Corte dei conti il 25  marzo  2009,
registro n. 3, foglio n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
99  del  30  aprile  2009,  concernente  la  rideterminazione   delle
dotazioni organiche  del  personale  dirigenziale  non  generale  del
Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
2 aprile 2009, registrato alla Corte dei conti  il  22  maggio  2009,
registro n. 5, foglio n. 240, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
139  del  18  giugno  2009,  concernente  la  rideterminazione  delle
dotazioni organiche del  personale  non  dirigenziale  del  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'articolo 1, comma 2,  del  citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 43 del 2008, che prevede l'emanazione di  decreti
ministeriali di natura non regolamentare ai sensi  dell'articolo  17,
comma 4-bis, lettera e), della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  per
procedere alla individuazione dei compiti  degli  uffici  di  livello
dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative  ai
corpi ispettivi ed agli incarichi di studio e ricerca; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n.  207,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2009, n. 14,  recante  proroga
di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative  e  disposizioni
finanziarie urgenti, ed in particolare l'articolo 41, comma  10,  che
attribuisce a decreti del Ministro, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.  400,  il
compito  di  distribuire  gli  uffici  di  livello  dirigenziale  non
generale del Ministero  tra  le  strutture  di  livello  dirigenziale
generale anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di
livello  dirigenziale  non  generale  stabilita  nel  regolamento  di
organizzazione del singolo Ministero; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data
28 gennaio 2009, registrato alla Corte dei conti il 26  maggio  2009,
registro n. 3, foglio n. 127, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
150 del 1° luglio 2009, di individuazione e attribuzioni degli Uffici
di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti; 
  Visto l'articolo 2, comma  8-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 25, recante proroga  di  termini  previsti  da  disposizioni
legislative, che prevede la riduzione degli  uffici  dirigenziali  di
livello non generale e delle relative dotazioni organiche, in  misura
non inferiore  al  10  per  cento  di  quelli  risultanti  a  seguito
dell'applicazione del citato articolo 74, del  decreto-legge  n.  112
del 2008; 
  Visto l'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2010, n. 73, che prevede la soppressione delle direzioni territoriali
dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122,  che  prevede  che  i  posti  corrispondenti   all'incarico   di
componente di collegio  dei  sindaci  in  posizione  di  fuori  ruolo
istituzionale soppressi ai sensi dei commi  precedenti  del  medesimo
articolo siano trasformati in posti di livello dirigenziale  generale
per le  esigenze  di  consulenza,  studio  e  ricerca  del  Ministero
dell'economia e delle  finanze  nell'ambito  del  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
27 luglio 2010, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2010,
registro n. 14, foglio n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
238  dell'11  ottobre  2010,   concernente   l'individuazione   delle
strutture e  dei  posti  di  funzione  di  livello  dirigenziale  non
generale, nonche' la rideterminazione del personale appartenente alle
qualifiche dirigenziali di seconda fascia  e  di  quello  delle  aree
prima, seconda e terza del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2010; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'Adunanza  del  20  settembre
2010; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 marzo 2011; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Riorganizzazione del Ministero 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio  2008,  n.
43, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 2: 
      1) al secondo periodo,  il  numero:  «945»  e'  sostituito  dal
seguente: «789»; 
      2)  al  terzo  periodo,  il  numero:  «17»  e'  sostituito  dal
seguente: «16» e il numero: «36» e' sostituito dal seguente: «34»; 
    b) all'articolo 3, comma 3,  secondo  periodo,  le  parole:  «dal
Direttore del Secit,» sono soppresse; 
    c) all'articolo 4, comma 1, la lettera d) e' abrogata; 
    d) all'articolo 5: 
      1) al comma 1, lettera i), le parole: «relazioni sindacali  con
la rappresentanza dipartimentale nell'ambito degli indirizzi generali
definiti  dal   Dipartimento   dell'amministrazione   generale,   del
personale e dei servizi;» sono soppresse; 
      2) al comma  6,  primo  periodo,  le  parole:  «per  un  numero
complessivo di 14 posizioni dirigenziali» sono soppresse; 
    e) all'articolo 6: 
      1) al comma 1, il numero: «8» e' soppresso; 
      2) al comma 2, il numero: «13» e' soppresso; 
      3) al comma 3, il numero: «13» e' soppresso; 
      4) al comma 4, il numero: «9» e' soppresso; 
      5) al comma 5, il numero: «8» e' soppresso; 
      6) al comma 6, il numero: «12» e' soppresso; 
      7) al comma 7, il numero: «5» e' soppresso; 
      8) al comma 8, il numero: «4» e' soppresso. 
    f) all'articolo 8: 
      1) al comma 1: 
        1.1) alla lettera c) le parole: «e raccordo operativo con  la
Commissione tecnica per la finanza pubblica di  cui  all'articolo  1,
comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono soppresse; 
        1.2) dopo la lettera n)  e'  inserita  la  seguente:  «n-bis)
svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle
finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  in
materia di revisione legale dei conti;»; 
        1.3) alla lettera o) le parole: «relazioni sindacali  con  la
rappresentanza dipartimentale nell'ambito  degli  indirizzi  generali
definiti  dal   Dipartimento   dell'amministrazione   generale,   del
personale e dei servizi;» sono soppresse; 
      2) al comma 5: 
        2.1) la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «sei»; 
        2.2) le parole: «ed un altro per l'esercizio  delle  funzioni
di coordinamento con il Dipartimento  dell'amministrazione  generale,
del personale e dei servizi» sono soppresse; 
      3) al comma 6, il numero: «5» e' soppresso; 
    g) all'articolo 9: 
      1) al comma 1: 
        1.1) il numero: «22» e' soppresso; 
        1.2) le parole: «di  cui  due  con  funzioni  di  consulenza,
studio e ricerca» sono soppresse; 
        1.3) il numero: «152» e' soppresso; 
        1.4) dopo la lettera f), e'  inserita  la  seguente:  «f-bis)
svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle
finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  in
materia di revisione legale dei conti;»; 
      2) al comma 2, il numero: «16» e' soppresso; 
      3) al comma 3, il numero: «17» e' soppresso; 
      4) al comma 4, il numero: «12» e' soppresso; 
      5) al comma 5, il numero: «14» e' soppresso; 
      6) al comma 6, il numero: «14» e' soppresso; 
      7) al comma 7, il numero: «11» e' soppresso; 
      8) al comma 8, il numero: «11» e' soppresso; 
      9) al comma 9, il numero: «7» e' soppresso; 
      10) al comma 10, il numero: «11» e' soppresso; 
      11) il comma 11 e' abrogato; 
    h) all'articolo 11, comma 1: 
      1) alla lettera a), il numero: «6» e' soppresso; 
      2) alla lettera b), il numero: «8» e' soppresso; 
      3) alla lettera c), il numero: «6» e' soppresso; 
      4) alla lettera d), il numero: «8» e' soppresso; 
      5) alla lettera e), il numero: «13» e' soppresso; 
      6) alla lettera f), le  parole:  «i  Ministeri  dello  sviluppo
economico e del commercio internazionale e delle  comunicazioni,  che
si articola in 7» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dello
sviluppo economico, che si articola in»; 
      7) alla lettera g), il numero: «4» e' soppresso; 
      8) alla lettera h), il numero: «4» e' soppresso; 
      9) alla lettera i): 
        9.1) le parole: «i Ministeri» sono sostituite dalle seguenti:
«il Ministero»; 
        9.2) il numero: «7» e' soppresso; 
      10) alla lettera l), le parole: «i Ministeri del lavoro e della
previdenza sociale e della solidarieta' sociale, che si  articola  in
4» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali, che si articola in»; 
      1l) alla lettera m) il numero: «4» e' soppresso; 
      12) alla lettera n) le parole: «i Ministeri dell'universita'  e
della ricerca e della pubblica istruzione, che si articola in 8» sono
sostituite   dalle   seguenti:   «il    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, che si articola in»; 
      13) alla lettera o) il numero: «4» e' soppresso; 
    i) all'articolo 12, comma 1, le parole: «complessivamente» e: «3»
sono soppresse; 
    l) all'articolo 14: 
      1) al comma 1, lettera o), le parole: «relazioni sindacali  con
la rappresentanza dipartimentale nell'ambito degli indirizzi generali
definiti  dal   Dipartimento   dell'amministrazione   generale,   del
personale e dei servizi;» sono soppresse; 
      2) al comma 2, secondo periodo, il numero: «20» e' soppresso; 
      3) al comma 3: 
        3.1)  la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla  seguente:   «b)
Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale;»; 
        3.2) la lettera e) e' abrogata; 
      4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Con  decreto  del
Ministro  sono  stabilite  le  modalita'  attraverso  le  quali  sono
assicurati  il  collegamento  con  la  Guardia  di   Finanza   e   il
coordinamento dell'attivita' svolta dai  militari  della  Guardia  di
Finanza impiegati con funzioni di collegamento o di  supporto  presso
il Ministero. Fino alla emanazione del decreto previsto dal  presente
comma, il coordinamento  degli  appartenenti  al  Corpo  in  servizio
presso il Ministero e' assicurato da un ufficiale  della  Guardia  di
Finanza scelto dal Ministro.»; 
    m) all'articolo 15: 
      1) al comma 1, il numero: «12» e' soppresso; 
      2)  al  comma  2,  le  parole:   «La   Direzione   legislazione
tributaria»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «La   Direzione
legislazione tributaria e federalismo fiscale» ed il numero  «19»  e'
soppresso; 
      3) dopo il  comma  2,  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  La
Direzione  legislazione  tributaria  e  federalismo  fiscale  svolge,
inoltre, i compiti indicati al comma 5»; 
      4) al comma 3, il numero: «14» e' soppresso; 
      5) al comma 4, il numero: «10» e' soppresso; 
      6) al comma 5: 
        6.1) le parole: «La Direzione federalismo fiscale si articola
in 9 uffici  dirigenziali  non  generali  e»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «La  Direzione  legislazione  tributaria   e   federalismo
fiscale, oltre ai compiti di cui al comma 2,»; 
        6.2) alla lettera c), le parole: «, in collaborazione con  la
Direzione legislazione tributaria,» sono soppresse; 
        6.3) alla lettera d), le parole: «collabora con la  Direzione
legislazione tributaria» sono sostituite dalla seguente: «provvede»; 
      7) al comma 6, il numero: «9» e' soppresso; 
      8) al comma 7: 
        8.1) il numero: «9» e' soppresso; 
        8.2) dopo la lettera f)  e'  aggiunta  la  seguente:  «f-bis)
gestisce l'informatica dipartimentale.»; 
      9) al comma 8: 
        9.1) nell'alinea, il numero: «7» e' soppresso; 
        9.2) alla lettera d), le  parole:  «i  19»,  sono  sostituite
dalla seguente: «gli»; 
    n) all'articolo 16: 
      1) al comma 1, lettera b), le  parole:  «e  indirizzo  generale
della rappresentanza dei singoli dipartimenti» sono sostituite  dalle
seguenti: «e indirizzo  generale  della  rappresentanza  della  parte
pubblica nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata»; 
      2) al comma 3: 
        2.1) alla lettera a), dopo la parola: «per» sono inserite  le
seguenti: «gli affari generali,»; 
        2.2)  la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla  seguente:   «c)
Direzione centrale del personale» e la lettera d) e' abrogata; 
      3) al comma 4, le parole:  «E'  assegnato  al  dipartimento  un
posto»,  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «Sono   assegnati   al
Dipartimento due posti»; 
      4) al comma 5: 
        4.1) al primo periodo, le parole:  «per  le  verifiche  ed  i
controlli sulle articolazioni territoriali del  Dipartimento  per  un
numero complessivo di  28  posizioni  dirigenziali»  sono  sostituite
dalle seguenti: «aventi competenza anche in relazione alle verifiche,
da effettuarsi previa intesa con  il  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato,  sulle  attivita'  trasferite  alle  Ragionerie
territoriali, ai sensi dei decreti ministeriali emanati in attuazione
dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge  n.  40  del  2010  e
dell'articolo 7, comma 25, del decreto-legge n. 78 del 2010,  nonche'
sulle modalita' del  passaggio  di  consegne  conseguente  ai  citati
decreti ministeriali, sullo  scarto  di  atti  d'archivio  effettuato
sugli atti delle soppresse  Direzioni  territoriali  dell'economia  e
delle finanze e delle Commissioni mediche di verifica»; 
        4.2) al secondo periodo, le parole: «Dipartimento;  controllo
di gestione; sicurezza  sul  posto  di  lavoro;  coordinamento  degli
uffici territoriali e del corpo ispettivo;  analisi  dei  processi  e
comunicazione;» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento nonche'
comunicazione;  controllo  di  gestione  e  analisi   dei   processi;
relazioni sindacali; coordinamento del corpo ispettivo;»; 
      5) dopo il  comma  6,  e'  aggiunto  il  seguente:  «6-bis.  Il
responsabile dell'ufficio dirigenziale generale di cui  al  comma  3,
lettera a), svolge contestualmente le  funzioni  di  Direttore  della
Biblioteca storica.». 
    o) all'articolo l7: 
      1) al comma l: 
        1.1) dopo la parola: «per» sono inserite  le  seguenti:  «gli
affari generali,»; 
        1.2) il numero «12» e' soppresso; 
        1.3) prima delle parole: «gestione degli spazi» sono inserite
le seguenti: «sicurezza sui luoghi di lavoro;»; 
      2) al comma 2: 
        2.1) il numero «13» e' soppresso; 
        2.2) le parole:  «coordinamento  funzionale  delle  Direzioni
territoriali dell'economia e delle  finanze»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «definizione  di  specifiche  modalita'  operative  per  le
Ragionerie Territoriali dello Stato, da adottare,  nelle  materie  di
competenza  della  Direzione,  d'intesa  con  il  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato»; 
      3) il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «3.  La  Direzione
centrale del personale svolge le seguenti  funzioni:  elaborazione  e
definizione delle politiche del personale del  Ministero;  selezione,
reclutamento, formazione,  sviluppo  professionale,  valutazione  del
personale nonche'  organizzazione  delle  competenze;  mobilita'  del
personale interna ed esterna; trattamento giuridico, economico, anche
accessorio  e  pensionistico;  contratti  di  lavoro  del   personale
dirigenziale; istruttoria per l'assegnazione dei dirigenti e  per  il
conferimento di incarichi di direzione di  uffici;  comandi  e  fuori
ruolo del personale dirigenziale; gestione dei fondi della  dirigenza
e del fondo unico di Amministrazione; tenuta della  banca  dati,  del
ruolo unico e  dell'anagrafe  degli  incarichi;  mansioni  superiori;
rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione,  con
la Scuola superiore dell'economia e delle  finanze,  con  l'ARAN,  il
Dipartimento della funzione pubblica e le altre Amministrazioni nelle
materie  di  competenza;  programmazione  e   dimensionamento   degli
organici del Ministero sentiti gli altri  Dipartimenti;  procedimenti
disciplinari; contenzioso nelle materie di competenza.» e il comma  4
e' abrogato; 
      4) al comma 5: 
        4.1) il numero: «17» e' soppresso; 
        4.2) le parole: «, coordinamento delle direzioni territoriali
dell'economia e delle finanze in materia» sono soppresse; 
        4.3) le parole:  «coordinamento  funzionale  delle  Direzioni
territoriali  dell'economia  e  delle  finanze   nelle   materie   di
competenza»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «definizione   di
specifiche modalita' operative per le Ragionerie  Territoriali  dello
Stato, da adottare, nelle  materie  di  competenza  della  Direzione,
d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato»; 
    p) all'articolo 19: 
      1) al comma 2, la lettera b) e' abrogata; 
      2) al comma 3, le parole:  «ed  ai  direttori  delle  direzioni
territoriali dell'economia e delle finanze» sono soppresse; 
    q) all'articolo 20: 
      1) al comma 2, le parole: «nel numero complessivo di  63»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel numero complessivo  non  inferiore  a
63». Sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche', a  livello
territoriale,    quelle    di     pertinenza     del     Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi»; 
      2) al comma 3, il numero: «116» e' soppresso. E'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: «Svolgono altresi'  le  funzioni  che,  in
seguito all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, comma 1-ter
del  decreto-legge  25   marzo   2010,   n.   40,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  sono  espletate  a
livello territoriale»; 
    r) l'articolo 21 e' abrogato; 
    s) all'articolo 22 i commi 2, 3 e 4 sono abrogati; 
    t) all'articolo 23, comma 1,  dopo  le  parole:  «n.  296,»  sono
inserite le seguenti: «dell'articolo 74, del decreto-legge 25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133 e dell'articolo 2, comma  8-bis,  del  decreto-legge  30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2010, n. 25,»; 
    u) all'articolo 24, il comma 3 e' abrogato. 
  2. La tabella  relativa  alle  dotazioni  organiche  del  personale
dirigenziale del Ministero, richiamata dall'articolo 23, comma 1, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  43  del  2008,  come
modificata dal decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  in
data 28 novembre 2008 e dal decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri in data 27 luglio 2010, e' sostituita dalla tabella allegata
al presente regolamento. 
  3. Sono soppressi i quattro posti di funzione dirigenziale generale
previsti dall'articolo 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n.
244. 
  4. La soppressione dei  posti  di  funzione  dirigenziale  generale
derivante dal comma 3 dell'articolo 1  del  presente  regolamento  ha
effetto dalla scadenza degli incarichi attualmente  in  corso,  anche
per effetto del collocamento a riposo. La soppressione dei  posti  di
funzione dirigenziale generale derivante dal  comma  1,  lettera  l),
numero 3), punto 3.2), nonche' dal comma 1, lettera  n),  numero  2),
punto 2.2), dell'articolo 1 del presente regolamento ha effetto dalla
data di efficacia del decreto di cui al comma 6. 
  5. In applicazione della disposizione di cui all'articolo 1,  comma
1, lettera n), numero  5),  del  presente  regolamento,  il  titolare
dell'ufficio dirigenziale generale di cui al  comma  3,  lettera  a),
dell'articolo 16 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  43
del 2008 assume le funzioni di direzione della Biblioteca  storica  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 
  6. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare da emanare,
ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e),  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente regolamento, si provvede ad adeguare, in conformita' con
le previsioni dello stesso, l'individuazione degli uffici di  livello
dirigenziale non generale di ciascun Dipartimento del Ministero e  la
definizione  dei  relativi  compiti,  nonche'  la  distribuzione  dei
predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale. 
  7. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta  ufficiale,  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 18 luglio 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Berlusconi,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri 
 
                                  Tremonti, Ministro dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
                                  Bossi, Ministro per le riforme  per
                                  il federalismo 
 
                                  Brunetta, Ministro per la  pubblica
                                  amministrazione e l'innovazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2011 
Ufficio controllo Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  10,
Economia e finanze, foglio n. 194 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
                              Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo  del  comma  4-bis  dell'art.  17
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
              «4-bis. L'organizzazione e la disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali.». 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazz.  Uff.
          9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio
          2008, n. 43 (Regolamento di riorganizzazione del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, a norma dell'art.  1,  comma
          404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296),  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 18 marzo 2008, n. 66, S.O. 
              - Si riporta il testo del comma 404 dell'art.  1  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2007): 
              «404.  Al  fine   di   razionalizzare   e   ottimizzare
          l'organizzazione delle spese e dei costi  di  funzionamento
          dei Ministeri, con regolamenti  da  emanare,  entro  il  30
          aprile 2007, ai sensi  dell'art.  17,  comma  4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede: 
                a) alla  riorganizzazione  degli  uffici  di  livello
          dirigenziale  generale  e  non  generale,  procedendo  alla
          riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
          di livello dirigenziale generale  ed  al  5  per  cento  di
          quelli di livello dirigenziale non  generale  nonche'  alla
          eliminazione delle  duplicazioni  organizzative  esistenti,
          garantendo    comunque    nell'ambito    delle    procedure
          sull'autorizzazione alle assunzioni la  possibilita'  della
          immissione, nel quinquennio 2007-2011, di  nuovi  dirigenti
          assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, in misura non  inferiore  al  10  per  cento
          degli uffici dirigenziali; 
                b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
          comuni   anche   mediante    strumenti    di    innovazione
          amministrativa e tecnologica; 
                c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
          prevedendo  la  loro  riduzione  e,   ove   possibile,   la
          costituzione di  uffici  regionali  o  la  riorganizzazione
          presso le prefetture-uffici territoriali del  Governo,  ove
          risulti sostenibile e maggiormente  funzionale  sulla  base
          dei principi di efficienza ed  economicita'  a  seguito  di
          valutazione  congiunta  tra  il  Ministro  competente,   il
          Ministro dell'interno, il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e  le
          riforme istituzionali ed il Ministro per le  riforme  e  le
          innovazioni nella pubblica amministrazione,  attraverso  la
          realizzazione  dell'esercizio   unitario   delle   funzioni
          logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi  comuni
          e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni  immobili  di
          proprieta' pubblica; 
                d) alla riorganizzazione degli  uffici  con  funzioni
          ispettive e di controllo; 
                e)  alla  riduzione  degli  organismi   di   analisi,
          consulenza e studio di elevata specializzazione; 
                f) alla riduzione delle dotazioni organiche  in  modo
          da assicurare che il personale utilizzato per  funzioni  di
          supporto   (gestione   delle   risorse    umane,    sistemi
          informativi,  servizi  manutentivi  e   logistici,   affari
          generali,  provveditorati  e   contabilita')   non   ecceda
          comunque   il   15   per   cento   delle   risorse    umane
          complessivamente  utilizzate   da   ogni   amministrazione,
          mediante processi di riorganizzazione  e  di  formazione  e
          riconversione del personale addetto alle predette  funzioni
          che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore
          all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del  limite
          predetto; 
                g) all'avvio della  ristrutturazione,  da  parte  del
          Ministero degli  affari  esteri,  della  rete  diplomatica,
          consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
          mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa,  ed  in
          particolare all'unificazione dei  servizi  contabili  degli
          uffici della rete  diplomatica  aventi  sede  nella  stessa
          citta' estera, prevedendo che le funzioni  delineate  dagli
          articoli 3, 4 e 6 del regolamento di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 marzo 2000,  n.  120,  siano
          svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
          tutte le rappresentanze medesime.». 
              - Si riporta il testo del comma 359 dell'art.  1  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2008): 
              «359. Al  fine  di  potenziare  l'azione  di  contrasto
          dell'evasione e dell'elusione  fiscale  e  le  funzioni  di
          controllo, analisi e  monitoraggio  della  spesa  pubblica,
          possono  essere  conferiti,   nell'ambito   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, entro  il  30  giugno  2008,
          incarichi di livello dirigenziale  generale  a  persone  di
          particolare  e  comprovata  qualificazione   professionale,
          anche in deroga ai limiti  percentuali  previsti  dall'art.
          19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e successive modificazioni, e comunque per  un  numero  non
          superiore  a  quattro  unita'.  Ove  tale  facolta'   venga
          esercitata,   a   decorrere   dalla   data   dell'eventuale
          conferimento  di  ciascuno  degli  incarichi  previsti  dal
          presente  comma,  sono  soppressi  due  posti  di   livello
          dirigenziale  non  generale  effettivamente   coperti   per
          ciascun incarico conferito.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  4  del
          decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 (Disposizioni urgenti in
          materia di monitoraggio e  trasparenza  dei  meccanismi  di
          allocazione  della  spesa  pubblica,  nonche'  in   materia
          fiscale  e  di  proroga  di   termini),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129: 
              «1. Al fine di consentire da parte dell'amministrazione
          finanziaria  l'efficace  utilizzo   delle   risorse   umane
          previste ai sensi dell'art. 1, comma 359,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, da destinare, in misura omogenea, ai
          quattro dipartimenti, tenuto conto che sono ancora in corso
          le attivita' di verifica conoscitiva indispensabili per  la
          allocazione  delle  predette  risorse  in  funzione   delle
          finalita'  di  potenziamento   dell'azione   di   contrasto
          dell'evasione  e  dell'elusione  fiscale,   nonche'   delle
          funzioni di controllo, analisi e monitoraggio  della  spesa
          pubblica ivi previste,  il  termine  del  30  giugno  2008,
          stabilito nel citato comma 359, e' prorogato al 31  ottobre
          2008. Considerata l'impossibilita' di concludere  entro  il
          termine del 31 maggio 2008 le procedure di cui  al  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile  2007,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123  del  29  maggio
          2007, tenuto conto che sono ancora in corso le attivita' di
          verifica  conoscitiva  indispensabili  per  la  allocazione
          delle  risorse  umane  in  funzione  delle   finalita'   di
          potenziamento  dell'azione  di  contrasto  dell'evasione  e
          dell'elusione fiscale, nonche' delle funzioni di controllo,
          analisi   e   monitoraggio   della   spesa   pubblica,   e'
          autorizzato, altresi', il completamento  del  programma  di
          cui al quarto periodo dell'art. 1, comma 481,  della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, attuato  con  il  citato  decreto
          ministeriale, mediante integrale utilizzo della graduatoria
          entro  il  30  settembre  2008,  anche   a   valere   sulle
          disponibilita' del Fondo di  cui  all'art.  1,  comma  527,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296.». 
              - Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni
          urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O. 
              - Si riporta il testo degli articoli 45 e 74 del citato
          decreto-legge n. 112 del 2008: 
              «Art.  45  (Soppressione  del  Servizio  consultivo  ed
          ispettivo tributario e della  Commissione  tecnica  per  la
          finanza pubblica). - 1. A decorrere dalla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto, il Servizio  consultivo  ed
          ispettivo tributario e' soppresso e, dalla  medesima  data,
          le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento  delle
          finanze del Ministero dell'economia e delle finanze  ed  il
          relativo  personale  amministrativo  e'   restituito   alle
          amministrazioni di appartenenza ovvero, se  del  ruolo  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  assegnato  al
          Dipartimento delle finanze di tale Ministero. 
              2. A decorrere dalla data di cui al  comma  1,  sono  o
          restano abrogate tutte le  disposizioni  incompatibili  con
          quelle di cui al medesimo comma 1 e, in particolare: 
                a) gli articoli 9, 10, 11, 12 della legge  24  aprile
          1980, n. 146, e successive modificazioni; 
                b) l'art. 22 del regolamento emanato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107; 
                c) gli articoli 2, comma 1, lettera d), e 3, comma 1,
          lettere d) ed  e),  limitatamente  al  primo  periodo,  del
          decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173; 
                d) gli articoli 4, comma 1,  lettera  c),  e  18  del
          regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43; 
                e) gli articoli da 14 a 29  del  regolamento  emanato
          con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo  1992,
          n. 287, e successive modificazioni. 
              3. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, l'organismo previsto dall'art.  1,  comma
          474, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e'  soppresso.
          Conseguentemente, sono abrogati i commi 477, 478 e 479  del
          medesimo articolo. Le risorse  rivenienti  dall'abrogazione
          del comma 477 sono iscritte  in  un  apposito  fondo  dello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  sono  adottate   le   variazioni   degli   assetti
          organizzativi e funzionali  conseguenti  alla  soppressione
          del predetto organismo e si provvede anche con  riferimento
          al relativo personale, tenuto conto delle attivita' di  cui
          al comma 480 del medesimo art. 1.». 
              «Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). -  1.
          Le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad   ordinamento
          autonomo, le agenzie, incluse le  agenzie  fiscali  di  cui
          agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
          enti pubblici non economici, gli enti di  ricerca,  nonche'
          gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  provvedono  entro  il  30
          novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: 
                a)  a  ridimensionare   gli   assetti   organizzativi
          esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita'  ed
          economicita',   operando   la   riduzione   degli    uffici
          dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
          generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
          al 15  per  cento  di  quelli  esistenti.  A  tal  fine  le
          amministrazioni adottano misure volte: 
                  alla concentrazione dell'esercizio  delle  funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici; 
                  all'unificazione  delle  strutture   che   svolgono
          funzioni  logistiche  e   strumentali,   salvo   specifiche
          esigenze organizzative, derivanti anche  dalle  connessioni
          con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il  numero
          degli uffici dirigenziali di livello generale e  di  quelli
          di livello non generale adibiti allo  svolgimento  di  tali
          compiti. 
              Le dotazioni  organiche  del  personale  con  qualifica
          dirigenziale  sono   corrispondentemente   ridotte,   ferma
          restando   la   possibilita'   dell'immissione   di   nuovi
          dirigenti, nei termini previsti  dall'art.  1,  comma  404,
          lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
                b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
          svolgimento di compiti logistico-strumentali e di  supporto
          in misura non inferiore al dieci per cento con  contestuale
          riallocazione delle risorse  umane  eccedenti  tale  limite
          negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; 
                c) alla rideterminazione  delle  dotazioni  organiche
          del personale non dirigenziale,  ad  esclusione  di  quelle
          degli  enti  di  ricerca,  apportando  una  riduzione   non
          inferiore  al  dieci  per  cento  della  spesa  complessiva
          relativa al numero dei posti di organico di tale personale. 
              2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
          1,  le  amministrazioni  possono   disciplinare,   mediante
          appositi  accordi,  forme  di  esercizio   unitario   delle
          funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
          personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
          in servizio presso le strutture centrali e periferiche. 
              3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma  1,  le
          amministrazioni   dello   Stato   rideterminano   la   rete
          periferica su base regionale o interregionale,  oppure,  in
          alternativa,   provvedono   alla   riorganizzazione   delle
          esistenti   strutture   periferiche    nell'ambito    delle
          prefetture-uffici territoriali  del  Governo  nel  rispetto
          delle procedure previste dall'art. 1,  comma  404,  lettera
          c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              4. Ai fini dell'attuazione delle  misure  previste  dal
          comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono  essere
          computate altresi' le riduzioni derivanti  dai  regolamenti
          emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi  dell'art.
          1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006,  n.
          296,  avuto   riguardo   anche   ai   Ministeri   esistenti
          anteriormente  alla  data  di   entrata   in   vigore   del
          decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In  ogni
          caso per le  amministrazioni  che  hanno  gia'  adottato  i
          predetti  regolamenti  resta  salva  la   possibilita'   di
          provvedere   alla   copertura   dei   posti   di   funzione
          dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
          disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango  primario
          successive alla data di  entrata  in  vigore  della  citata
          legge n. 296 del 2006.  In  considerazione  delle  esigenze
          generali   di   compatibilita'   nonche'   degli    assetti
          istituzionali, la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
          assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti  a
          una riduzione degli organici dirigenziali  pari  al  7  per
          cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al
          15 per  cento  di  quella  di  livello  non  generale,  con
          l'adozione di provvedimenti specifici  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo  30
          luglio  1999,  n.  303,  e  successive  modificazioni,  che
          tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al
          presente articolo. 
              5. Sino all'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui  al
          comma  1  le  dotazioni  organiche  sono   provvisoriamente
          individuate in misura pari ai posti coperti alla  data  del
          30  settembre  2008.  Sono   fatte   salve   le   procedure
          concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              5-bis.  Al  fine  di  assicurare  il   rispetto   della
          disciplina   vigente   sul   bilinguismo   e   la   riserva
          proporzionale di posti nel  pubblico  impiego,  gli  uffici
          periferici delle amministrazioni dello Stato,  inclusi  gli
          enti previdenziali situati sul territorio  della  provincia
          autonoma di Bolzano, sono autorizzati per  l'anno  2008  ad
          assumere personale risultato vincitore o idoneo  a  seguito
          di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
          a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui  all'art.  1,
          comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              6. Alle amministrazioni che  non  abbiano  adempiuto  a
          quanto previsto dai  commi  1  e  4  e'  fatto  divieto  di
          procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi  titolo  e
          con qualsiasi contratto. 
              6-bis. Restano escluse dall'applicazione  del  presente
          articolo le strutture del comparto sicurezza,  delle  Forze
          Armate e del Corpo nazionale dei Vigili  del  Fuoco,  fermi
          restando  gli  obiettivi  fissati  ai  sensi  del  presente
          articolo   da   conseguire    da    parte    di    ciascuna
          amministrazione.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  1  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  43  del
          2008: 
              «2. Ciascun Dipartimento e' articolato negli uffici  di
          livello dirigenziale  generale  di  cui  al  Capo  II.  Con
          decreti  ministeriali  di  natura  non   regolamentare   si
          provvede, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis,  lettera  e),
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 60  giorni  dalla
          data  di   pubblicazione   del   presente   decreto,   alla
          individuazione  dei  compiti  degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non generale e  delle  posizioni  dirigenziali
          relative ai corpi ispettivi ed agli incarichi di  studio  e
          ricerca nel numero massimo di  945.  In  tale  numero  sono
          comprese 17 posizioni  dirigenziali  relative  alla  Scuola
          superiore  dell'economia  e  delle  finanze,  19  posizioni
          dirigenziali relative  alle  Segreterie  delle  Commissioni
          tributarie e del Consiglio di  Presidenza  della  giustizia
          tributaria, nonche' 36 posizioni dirigenziali relative agli
          Uffici di diretta collaborazione.». 
              - Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di
          termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
          finanziarie urgenti), convertito dalla  legge  28  febbraio
          2009, n. 14, e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.  31  dicembre
          2008, n. 304. 
              - Si riporta il testo del comma  10  dell'art.  41  del
          citato decreto-legge n. 207 del 2008: 
              «10. Il potere di adozione da parte dei Ministeri degli
          atti   applicativi   delle    riduzioni    degli    assetti
          organizzativi di  cui  all'art.  74  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  e'  differito  al  31  maggio
          2009,  ferma  la  facolta'  per  i  predetti  Ministeri  di
          provvedere alla riduzione  delle  dotazioni  organiche  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
          adottare entro il medesimo  termine.  Conseguentemente,  al
          fine di consentire il rispetto del termine di cui al  primo
          periodo, semplificando il  procedimento  di  organizzazione
          dei Ministeri, all'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 4, dopo le parole: "dei relativi compiti"
          sono inserite le seguenti: ", nonche' la distribuzione  dei
          predetti uffici tra le strutture  di  livello  dirigenziale
          generale,"; 
                b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:  "4-bis.
          La disposizione di cui al  comma  4  si  applica  anche  in
          deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello
          dirigenziale non  generale  stabilita  nel  regolamento  di
          organizzazione del singolo Ministero".». 
              - Si riporta il testo del comma 8-bis dell'art.  2  del
          decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di  termini
          previsti  da  disposizioni  legislative),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25: 
              «8-bis. In considerazione di quanto previsto  al  comma
          8, le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma  1,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, all'esito della  riduzione  degli
          assetti  organizzativi  prevista  dal  predetto  art.   74,
          provvedono, anche con le modalita' indicate  nell'art.  41,
          comma 10, del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2009, n. 14: 
                a)  ad  apportare,   entro   il   30   giugno   2010,
          un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello
          non generale, e  delle  relative  dotazioni  organiche,  in
          misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a
          seguito dell'applicazione del predetto art. 74; 
                b) alla rideterminazione  delle  dotazioni  organiche
          del personale non dirigenziale,  ad  esclusione  di  quelle
          degli enti di ricerca, apportando una  ulteriore  riduzione
          non inferiore al  10  per  cento  della  spesa  complessiva
          relativa al numero dei posti di organico di tale  personale
          risultante a seguito dell'applicazione  del  predetto  art.
          74.». 
              - Si riporta il testo dei commi 1-bis e 1-ter dell'art.
          2 del decreto-legge 25  marzo  2010,  n.  40  (Disposizioni
          urgenti tributarie e finanziarie in  materia  di  contrasto
          alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate,  tra
          l'altro,  nella  forma   dei   cosiddetti   «caroselli»   e
          «cartiere»,  di  potenziamento  e  razionalizzazione  della
          riscossione tributaria anche in adeguamento alla  normativa
          comunitaria, di  destinazione  dei  gettiti  recuperati  al
          finanziamento di un Fondo per incentivi  e  sostegno  della
          domanda in particolari settori), convertito dalla legge  22
          maggio 2010, n. 73: 
              «1-bis. Al fine di contribuire al  perseguimento  della
          maggiore efficienza  e  funzionalita'  dell'amministrazione
          economico-finanziaria,  fermo  restando   quanto   previsto
          dall'art. 21, comma 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
          78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
          2009, n. 102, e dall'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge
          30 dicembre 2009, n. 194,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26  febbraio  2010,  n.  25,  i  soggetti  gia'
          appartenenti   alle   diverse   categorie   di    personale
          dell'amministrazione  economico-finanziaria,  ivi  compreso
          quello di cui all'art. 3, comma 1, del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, in possesso di specifiche esperienze
          e professionalita', possono essere trasferiti,  a  domanda,
          nei ruoli del personale dell'Amministrazione  autonoma  dei
          monopoli di Stato, delle Agenzie fiscali  o  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, con  provvedimento  adottato
          dall'Agenzia   ovvero   dall'amministrazione   interessata,
          d'intesa  con  l'amministrazione  di  provenienza,   previa
          verifica della disponibilita' di  organico  e  valutate  le
          esigenze organizzative e funzionali sulla base di  apposita
          tabella di corrispondenza approvata con decreto  di  natura
          non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze. In ogni caso il passaggio di ruolo  avviene  senza
          maggiori  oneri   rispetto   alle   risorse   assegnate   a
          legislazione vigente ai predetti  organismi.  I  dipendenti
          trasferiti mantengono il trattamento economico  corrisposto
          all'atto dell'inquadramento. Per le finalita'  indicate  al
          presente comma, all'art. 83, comma 12, primo  periodo,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  dopo  le
          parole: "Agenzie fiscali" sono  inserite  le  seguenti:  ",
          nonche'  tra   le   predette   Agenzie   e   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze,"; nello stesso periodo, dopo
          le parole: "fascia in servizio" sono inserite le  seguenti:
          "presso il Ministero ovvero"; nel secondo periodo, dopo  le
          parole: "di lavoro  in  essere  presso"  sono  inserite  le
          seguenti:  "il  Ministero  ovvero  presso".   La   presente
          disposizione non si applica  al  personale  in  servizio  a
          tempo determinato. 
              1-ter.   Al   fine    di    razionalizzare    l'assetto
          organizzativo  dell'amministrazione  economico-finanziaria,
          potenziando  l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
          Stato in vista della sua trasformazione, ai sensi dell'art.
          40 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.  159,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in
          Agenzia fiscale disciplinata dalla sezione II del  capo  II
          del titolo V del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.
          300, e successive modificazioni, le direzioni  territoriali
          dell'economia e delle finanze sono soppresse. La  riduzione
          delle  dotazioni  organiche  di  livello  dirigenziale  non
          generale  e  di  livello  non  dirigenziale  derivante  dal
          presente comma concorre a realizzare gli obiettivi  fissati
          dall'art. 2, comma 8-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
          2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          febbraio 2010, n. 25. Le funzioni  svolte  dalle  direzioni
          territoriali dell'economia e delle finanze sono  riallocate
          prioritariamente   presso   gli   uffici    centrali    del
          Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
          dei servizi, ovvero presso le ragionerie territoriali dello
          Stato, con uno o piu' decreti di natura  non  regolamentare
          del Ministro dell'economia e delle finanze; con i  predetti
          decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle
          funzioni riallocate ai sensi  del  presente  comma  e  sono
          individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie  da
          trasferire. Il personale in servizio  presso  le  direzioni
          territoriali dell'economia e delle finanze e' trasferito, a
          domanda, prioritariamente all'Amministrazione autonoma  dei
          monopoli di Stato, anche in soprannumero con riassorbimento
          al  momento  della  cessazione  dal  servizio  a  qualunque
          titolo, ovvero e' assegnato  alle  ragionerie  territoriali
          dello Stato. Si applica il comma 5-bis dell'art.  4-septies
          del decreto-legge 3 giugno 2008,  n.  97,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  2  agosto  2008,  n.  129,  e
          successive       modificazioni.        Nei        confronti
          dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non  si
          applicano  le  disposizioni  di   cui   all'art.   74   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive  modificazioni.   Con   decreto   del   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanare   ai   sensi
          dell'art. 17, comma  4-bis,  lettera  e),  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, entro novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,   sono   apportate   le   modifiche    all'assetto
          organizzativo interno del Ministero.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  6  dell'art.  7  del
          decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
              «6. I posti corrispondenti all'incarico  di  componente
          dei Collegi  dei  sindaci,  in  posizione  di  fuori  ruolo
          istituzionale, soppressi ai  sensi  dei  commi  precedenti,
          sono trasformati in posti di livello dirigenziale  generale
          per  le  esigenze  di  consulenza,  studio  e  ricerca  del
          Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  nell'ambito  del
          Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello  Stato.  Gli
          incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso
          i collegi dei sindaci ai sensi dell'art. 3,  comma  7,  del
          decreto legislativo 30 giugno  1994,  n.  479,  riferiti  a
          posizioni  soppresse  per  effetto  dei  commi  precedenti,
          cessano dalla data di adozione dei  provvedimenti  previsti
          dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il
          medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti
          riordinati ai sensi  del  presente  articolo  e'  conferito
          dall'Amministrazione di appartenenza un incarico di livello
          dirigenziale generale.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          27 luglio 2010 (Individuazione delle strutture e dei  posti
          di funzione di livello dirigenziale non  generale,  nonche'
          rideterminazione delle dotazioni  organiche  del  personale
          appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia
          e di quello delle aree prima, seconda e terza del Ministero
          dell'economia e delle finanze), e' pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 11 ottobre 2010, n. 238. 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  1  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  43  del
          2008, come modificato dal presente decreto: 
              «2. Ciascun Dipartimento e' articolato negli uffici  di
          livello dirigenziale  generale  di  cui  al  Capo  II.  Con
          decreti  ministeriali  di  natura  non   regolamentare   si
          provvede, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis,  lettera  e),
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 60  giorni  dalla
          data  di   pubblicazione   del   presente   decreto,   alla
          individuazione  dei  compiti  degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non generale e  delle  posizioni  dirigenziali
          relative ai corpi ispettivi ed agli incarichi di  studio  e
          ricerca nel numero massimo di  789.  In  tale  numero  sono
          comprese 16 posizioni  dirigenziali  relative  alla  Scuola
          superiore  dell'economia  e  delle  finanze,  19  posizioni
          dirigenziali relative  alle  Segreterie  delle  Commissioni
          tributarie e del Consiglio di  Presidenza  della  giustizia
          tributaria, nonche' 34 posizioni dirigenziali relative agli
          Uffici di diretta collaborazione.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'art.  3  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  43  del
          2008, come modificato dal presente decreto: 
              «3. E' istituito il Comitato permanente di indirizzo  e
          coordinamento della fiscalita'. Il Comitato  e'  presieduto
          dal Ministro o dal Vice Ministro delegato  per  la  materia
          tributaria e fiscale, ove nominato, ed e' composto  in  via
          permanente dal Direttore generale  delle  finanze,  che  lo
          presiede in assenza del Ministro o del Vice Ministro, e dai
          direttori delle Agenzie fiscali, dal Rettore  della  Scuola
          superiore dell'economia e  delle  finanze,  dal  Comandante
          generale della Guardia di finanza, nonche',  ove  invitati,
          dai responsabili di Sogei S.p.A.,  Sose  S.p.A.,  Equitalia
          S.p.A. e di altri soggetti e organismi operanti nel settore
          fiscale.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  4  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  43  del
          2008, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  4  (Organi  collegiali,   altri   organismi   ed
          istituzioni). - 1. Operano nell'ambito del Ministero: 
                a) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato,
          fino al momento della istituzione dell'Agenzia  fiscale  di
          cui all'art. 40 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.  159,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  novembre
          2007, n. 222; 
                b) la Scuola superiore dell'economia e delle finanze; 
                c. 
                d (abrogata).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 5  del  citato  decreto
          del Presidente  della  Repubblica  n.  43  del  2008,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 5 (Competenze del Dipartimento del tesoro). -  1.
          Il Dipartimento del tesoro ha competenza nel settore  della
          politica economica e finanziaria. Provvede, in particolare,
          nelle seguenti materie: 
                a)  analisi  dei  problemi  economici,   monetari   e
          finanziari interni ed  internazionali;  elaborazione  delle
          linee  di  programmazione  economica  e   finanziaria,   in
          funzione anche dei vincoli di convergenza e  di  stabilita'
          derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
                b) copertura del fabbisogno finanziario, anche  sulla
          base dei dati forniti  dal  Dipartimento  della  ragioneria
          generale  dello  Stato,  ricorso  al  mercato  finanziario,
          gestione del  debito  pubblico  e  operazioni  finanziarie,
          nonche' analisi dei relativi andamenti e flussi; 
                c)  affari  economici  e  finanziari   comunitari   e
          internazionali, fatte salve  le  competenze  del  Ministero
          degli  affari  esteri,  del  Ministero  per  il   commercio
          internazionale, del Ministero dello  sviluppo  economico  e
          del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
          forestali; 
                d) vigilanza sui mercati  finanziari  e  sul  sistema
          creditizio  e  rapporti   con   le   competenti   Autorita'
          indipendenti; 
                e)  adempimenti  in  materia  valutaria  e   per   il
          contrasto  dei  fenomeni  del  riciclaggio  e   dell'usura;
          prevenzione delle frodi  sui  mezzi  di  pagamento  diversi
          dalla moneta e dell'utilizzazione del sistema finanziario a
          scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; 
                f) interventi finanziari del tesoro a favore di  enti
          pubblici e di  attivita'  produttive;  garanzie  pubbliche;
          monetazione; 
                g)   gestione   finanziaria   delle    partecipazioni
          azionarie    dello    Stato;    esercizio    dei    diritti
          dell'azionista;  cessione  e   collocamento   sul   mercato
          finanziario delle partecipazioni azionarie  dello  Stato  e
          relativa attivita' istruttoria e preparatoria; 
                h) valorizzazione dell'attivo e del patrimonio  dello
          Stato; 
                i) definizione delle  esigenze  del  Dipartimento  in
          materia di politiche delle risorse umane e  strumentali  in
          coerenza con le linee generali di attivita'  elaborate  dal
          Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
          dei servizi; definizione dei livelli  di  servizio  per  le
          attivita'  amministrative  in  materia  di  gestione  delle
          risorse umane,  acquisti  e  logistica  di  competenza  del
          Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
          dei servizi; 
                l)    informatica    dipartimentale;    comunicazione
          istituzionale e relazioni esterne. 
              2. Il dirigente  preposto  al  Dipartimento  assume  la
          denominazione di "Direttore generale del tesoro". 
              3. Il Dipartimento e' articolato nei seguenti uffici di
          livello dirigenziale generale: 
                a) Direzione I - analisi economico-finanziaria; 
                b) Direzione II - debito pubblico; 
                c)    Direzione    III    -    rapporti    finanziari
          internazionali; 
                d)   Direzione    IV    -    sistema    bancario    e
          finanziario-affari legali; 
                e)  Direzione  V  -  prevenzione  dell'utilizzo   del
          sistema finanziario per fini illegali; 
                f) Direzione VI - operazioni  finanziarie-contenzioso
          comunitario; 
                g) Direzione VII - finanza e privatizzazioni; 
                h) Direzione VIII - valorizzazione dell'attivo e  del
          patrimonio dello Stato. 
              4. Gli uffici dirigenziali generali di cui al  comma  3
          provvedono,   ciascuno   nell'ambito    delle    rispettive
          attribuzioni, per quanto riguarda i rapporti con  organismi
          internazionali   nelle   materie    di    competenza    del
          Dipartimento,  nel  rispetto,  in  particolare,  di  quanto
          previsto nel comma 1, lettere  a)  e  c),  nonche'  per  il
          supporto all'istruttoria nella predisposizione degli atti e
          nella  formulazione  delle  proposte   che   il   Ministero
          sottopone al CIPE. 
              5. Per le specifiche esigenze di  consulenza  studio  e
          ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui  al
          presente articolo sono assegnati al Dipartimento due  posti
          di funzione di livello dirigenziale generale,  di  cui  uno
          per l'esercizio delle  funzioni  di  coordinamento  con  il
          Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
          dei servizi. 
              6. Alle dirette dipendenze del direttore  generale  del
          tesoro operano uffici di livello dirigenziale non generale,
          nonche' un  corpo  di  ispettori  per  le  verifiche  nelle
          materie di competenza del Dipartimento. Le competenze degli
          uffici  di  livello   dirigenziale   non   generale   sono:
          coordinamento  dell'ufficio  del  direttore  generale   del
          tesoro, controllo di gestione  dipartimentale,  informatica
          dipartimentale, coordinamento e monitoraggio  dei  progetti
          trasversali, coordinamento  dell'attivita'  amministrativa,
          attivita' tecnica di  supporto  all'ufficio  del  direttore
          generale  del   tesoro,   comunicazione   istituzionale   e
          relazioni  esterne,  coordinamento  con   il   Dipartimento
          dell'amministrazione generale, del personale e dei  servizi
          nelle materie di cui al comma 1, lettera i).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 6  del  citato  decreto
          del Presidente  della  Repubblica  n.  43  del  2008,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 6 (Attribuzioni delle direzioni del  Dipartimento
          del   tesoro).   -   1.   La   Direzione   I   -    analisi
          economico-finanziaria - si articola in uffici  dirigenziali
          non generali e svolge le seguenti funzioni: 
                a)  elaborazione  dei  documenti  di   programmazione
          economica e finanziaria; 
                b)  analisi  dei  problemi  economici,   monetari   e
          finanziari interni ed internazionali; 
                c)  informazione  statistica  e  monitoraggio   sugli
          andamenti del sistema economico; 
                d) analisi degli andamenti dei flussi di cassa e  dei
          conti pubblici. 
              2. La Direzione II - debito pubblico - si  articola  in
          uffici dirigenziali  non  generali  e  svolge  le  seguenti
          funzioni: 
                a) emissione e gestione del debito  pubblico  interno
          ed estero; 
                b) gestione del fondo per l'ammortamento  dei  titoli
          di Stato istituito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432, del
          conto  "Disponibilita'  del  tesoro  per  il  servizio   di
          tesoreria" previsto dall'art. 4  della  legge  26  novembre
          1993, n. 483, del fondo previsto dall'art. 2, comma 5,  del
          decreto-legge 23 ottobre  1996,  n.  551,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23  dicembre  1996,  n.  651,  e
          delle altre giacenze liquide  connesse  alla  gestione  del
          debito pubblico; 
                c) analisi dei problemi inerenti  alla  gestione  del
          debito pubblico interno ed estero ed al  funzionamento  dei
          mercati finanziari; 
                d) coordinamento e vigilanza dell'accesso ai  mercati
          finanziari  di  enti  pubblici,  enti  locali  e   societa'
          controllate dallo Stato, con o senza garanzie dello Stato; 
                e) rapporti con  gli  organismi  internazionali,  ivi
          inclusi l'UE, l'OCSE, il FMI,  per  le  tematiche  relative
          alla gestione del debito pubblico e  per  la  procedura  di
          controllo dei disavanzi eccessivi; 
                f) rapporti con le agenzie di valutazione del  merito
          di credito. 
              3.   La   Direzione   III   -    rapporti    finanziari
          internazionali - si articola  in  uffici  dirigenziali  non
          generali e svolge le seguenti funzioni: 
                a)  affari   economici   e   finanziari   europei   e
          internazionali; 
                b)  analisi  del  sistema  economico,   monetario   e
          finanziario internazionale  e  delle  politiche  economiche
          delle principali aree; 
                c) partecipazione a gruppi governativi informali, ivi
          inclusi il G7, il G10, il G20; 
                d)  rapporti  con  gli   organi   delle   istituzioni
          internazionali   a   carattere   economico,   monetario   e
          finanziario, ivi inclusi l'UE, l'OCSE, il FMI, le Banche  e
          i Fondi di sviluppo, la BEI; 
                e) partecipazione  a  comitati  istituiti  presso  le
          organizzazioni  internazionali,   ivi   inclusi   il   CEF,
          l'Ecofin, l'Eurogruppo, il WP3; 
                f) partecipazione alla redazione e all'esecuzione  di
          accordi  e   trattati   internazionali   aventi   contenuto
          economico e finanziario; 
                g)  interventi  riguardanti  il   sostegno   pubblico
          all'esportazione e ai processi di internazionalizzazione  e
          i trasferimenti unilaterali e gli aiuti allo sviluppo; 
                h) prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento. 
              4.   La   Direzione   IV   -   sistema    bancario    e
          finanziario-affari  legali  -   si   articola   in   uffici
          dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni: 
                a) analisi, regolamentazione e vigilanza del  sistema
          bancario  e  finanziario,  e  dei  pagamenti  dei   mercati
          finanziari e dei relativi operatori, ivi  inclusi  i  fondi
          pensione,  gli  intermediari  finanziari  disciplinati  nel
          testo  unico  bancario  e  l'attivita'  finanziaria   delle
          imprese di assicurazione; 
                b)  rapporti  con  le  autorita'  indipendenti  e  di
          vigilanza; 
                c) vigilanza sulle fondazioni bancarie; 
                d)  vigilanza,  spettante  al  Ministero  in  base  a
          speciali disposizioni, sulla Banca d'Italia e su altri enti
          operanti nei settori di competenza del Dipartimento; 
                e) consulenza giuridica e legislativa  nelle  materie
          di competenza del Dipartimento, ivi comprese  le  questioni
          giuridiche riguardanti le  partecipazioni  azionarie  dello
          Stato, i  processi  di  dismissione  e  la  disciplina  dei
          mercati. Cooperazione giuridica internazionale. 
              5. La  Direzione  V  -  prevenzione  dell'utilizzo  del
          sistema finanziario per fini  illegali  -  si  articola  in
          uffici dirigenziali  non  generali  e  svolge  le  seguenti
          funzioni: 
                a)   analisi   delle   vulnerabilita'   del   sistema
          finanziario, rispetto a fenomeni di riciclaggio di  denaro,
          usura,  finanziamento  del  terrorismo,  in  funzione   del
          rafforzamento  della  rete  di  protezione   del   medesimo
          sistema.  Irrogazione  di  sanzioni  amministrative,  anche
          avvalendosi delle Direzioni  territoriali  dell'economia  e
          delle finanze, per violazioni  connesse  a  fattispecie  di
          riciclaggio, usura, mancata dichiarazione di  trasferimento
          all'estero  di  denaro  contante  e  titoli  al  portatore,
          finanziamento del terrorismo, embarghi finanziari; gestione
          del relativo contenzioso; 
                b) attivita' connesse alla prevenzione  del  fenomeno
          dell'usura: definizione  dei  tassi  soglia;  gestione  del
          fondo antiusura, rapporti con i soggetti destinatari; 
                c) attivita' funzionali e di supporto al comitato  di
          sicurezza finanziaria; 
                d) attivita'  concorrenti  alla  realizzazione  degli
          embarghi finanziari; 
                e) rapporti con gli  organismi  internazionali  nelle
          materie di competenza della direzione, ivi inclusi l'Unione
          europea, l'Organizzazione delle  Nazioni  Unite,  il  Fondo
          monetario internazionale e il Gruppo  d'azione  finanziaria
          internazionale. 
              6. La Direzione VI - operazioni finanziarie-contenzioso
          comunitario  -  si  articola  in  uffici  dirigenziali  non
          generali e svolge le seguenti funzioni: 
                a) interventi finanziari del tesoro a favore di  enti
          pubblici e attivita' produttive; 
                b) garanzie pubbliche; 
                c) concorrenza e aiuti di Stato; 
                d)   contenzioso   comunitario   nelle   materie   di
          competenza del Dipartimento; 
                e)  regolamento  delle  differenze  di   cambio   per
          pagamenti in valuta e vigilanza sulla  gestione  dei  conti
          correnti valuta tesoro; 
                f) monetazione; 
                g) vigilanza e controllo sulla  produzione  di  carte
          valori  e  stampati  a  rigoroso  rendiconto  dell'Istituto
          Poligrafico e Zecca dello Stato; 
                h) indennizzi per i beni perduti all'estero. 
              7. La Direzione VII - finanza e  privatizzazioni  -  si
          articola in uffici dirigenziali non generali  e  svolge  le
          seguenti funzioni: 
                a)  monitoraggio  e  gestione  delle   partecipazioni
          azionarie dello Stato; 
                b) esercizio dei diritti dell'azionista; 
                c)  gestione  dei  processi   di   societarizzazione,
          privatizzazione  e  dismissione,   compresa   la   relativa
          attivita' istruttoria e preparatoria; 
                d) regolamentazione dei settori  in  cui  operano  le
          societa' partecipate in  relazione  all'impatto  su  queste
          ultime. 
              8. La Direzione VIII - valorizzazione dell'attivo e del
          patrimonio pubblico - si articola  in  uffici  dirigenziali
          non generali e svolge le seguenti funzioni: 
                a)  razionalizzazione,  valorizzazione   e   cessione
          dell'attivo  dello  Stato  e  degli   enti   pubblici   non
          territoriali con  riferimento  a  crediti,  concessioni  ed
          altri attivi, ad esclusione delle partecipazioni  azionarie
          e dei beni immobili, nonche'  attivita'  di  indirizzo  nei
          confronti  delle  amministrazioni  dello   Stato   cui   e'
          attribuita la gestione diretta di porzioni dell'attivo; 
                b) definizione delle  linee  guida  generali  per  la
          valorizzazione  degli  immobili  degli  enti  pubblici  non
          territoriali; 
                c) definizione delle linee di indirizzo per  i  piani
          di  cessione  degli  immobili  degli  enti   pubblici   non
          territoriali; 
                d) gestione, attraverso convenzioni con  le  regioni,
          gli enti  locali  e  gli  enti  pubblici  interessati,  dei
          programmi di dismissione di immobili pubblici  non  statali
          da    realizzare,    anche    tramite     operazioni     di
          cartolarizzazione o di costituzione di  fondi  immobiliari,
          mediante predisposizione e realizzazione  delle  operazioni
          di cessione e di cartolarizzazione  e  delle  attivita'  ad
          esse collegate sui mercati, curando in relazione ad esse il
          rapporto con le societa' di rating e con le  altre  entita'
          coinvolte; 
                e) elaborazione  del  rendiconto  patrimoniale  dello
          Stato a prezzi  di  mercato  finalizzato  alla  gestione  e
          valorizzazione degli attivi.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8  del  citato  decreto
          del Presidente  della  Repubblica  n.  43  del  2008,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 8 (Competenze del Dipartimento  della  ragioneria
          generale  dello  Stato).  -  1.   Il   Dipartimento   della
          ragioneria generale dello Stato ha competenza  nel  settore
          delle politiche di bilancio e del coordinamento e  verifica
          degli andamenti di finanza pubblica, sulla  quale  esercita
          il  monitoraggio,  anche  ai  sensi  del  decreto-legge   6
          settembre 2002,  n.  194,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, di seguito  denominato
          "decreto-legge n. 194 del 2002", i controlli e le verifiche
          previsti  dall'ordinamento,  ivi   comprese   le   funzioni
          ispettive ed i controlli di  regolarita'  amministrativa  e
          contabile. Provvede alla valutazione della  fattibilita'  e
          della rilevanza economico-finanziaria dei  provvedimenti  e
          delle  iniziative  di  innovazione  normativa,   anche   di
          rilevanza comunitaria, nonche' alla relativa verifica della
          quantificazione degli oneri e della loro coerenza  con  gli
          obiettivi programmatici in  materia  di  finanza  pubblica.
          Nell'esercizio delle funzioni  istituzionali  provvede,  in
          particolare, nelle seguenti materie: 
                a) previsioni economiche e finanziarie;  elaborazione
          dei conti finanziari  ed  economici  delle  amministrazioni
          pubbliche;  monitoraggio  dei  relativi  saldi;   relazione
          trimestrale di  cassa;  predisposizione  dei  documenti  di
          programmazione   economico-finanziaria   per   quanto    di
          competenza;   verifica   delle   relazioni   tecniche   dei
          provvedimenti; copertura finanziaria della legislazione  di
          spesa e di minore entrata; 
                b) formazione e gestione del  bilancio  dello  Stato,
          definizione del rendiconto generale  dello  Stato,  nonche'
          predisposizione del budget e del consuntivo economico; 
                c) evoluzione normativa dei bilanci pubblici. Analisi
          studio e ricerca economica sugli  impatti  delle  politiche
          settoriali nelle materie di competenza del Dipartimento; 
                d) coordinamento dei servizi  di  tesoreria  statale;
          integrazione e consolidamento della gestione per cassa  del
          bilancio dello Stato con i relativi  flussi  di  tesoreria,
          previsione e calcolo del fabbisogno; 
                e)  rapporti  con  gli  organismi  e  le  istituzioni
          internazionali per quanto di competenza del Dipartimento  e
          con l'ISTAT per i raccordi tra la contabilita'  finanziaria
          e  la  contabilita'  economica  prevista  dalla  disciplina
          dell'Unione   europea   e   le   rilevazioni    statistiche
          d'interesse del Sistema statistico nazionale; 
                f) informatizzazione dei dati  di  finanza  pubblica;
          definizione  delle  esigenze  funzionali,   prestazioni   e
          modalita'  operative  dei  sistemi   informativi   per   lo
          svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento; 
                g) attivita' di indirizzo e  coordinamento  normativo
          in materia di contabilita' delle amministrazioni pubbliche; 
                h) definizione dei principi e delle metodologie della
          contabilita' economica, anche  analitica,  e  patrimoniale,
          anche ai fini del controllo  di  gestione  da  parte  delle
          amministrazioni   pubbliche    in    ordine    alla    loro
          armonizzazione con quelli previsti nell'ambito  dell'Unione
          europea; individuazione degli strumenti per il controllo di
          economicita' ed efficienza; analisi, verifica, monitoraggio
          e valutazione dei costi dei servizi e dell'attivita'  delle
          amministrazioni pubbliche; 
                i) monitoraggio delle leggi di spesa; monitoraggio  e
          valutazione degli andamenti generali della  spesa  sociale;
          monitoraggio  degli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dei
          contratti  collettivi  in  materia   di   personale   delle
          amministrazioni pubbliche; analisi e verifica del costo del
          lavoro pubblico; consulenza per l'attivita' predeliberativa
          del CIPE nonche' relativi adempimenti  di  attuazione,  per
          gli aspetti di competenza del Dipartimento;  partecipazione
          all'attivita' preparatoria del  Consiglio  dei  Ministri  e
          supporto tecnico in sede di Consiglio dei Ministri; 
                l) controllo e vigilanza dello Stato  in  materia  di
          gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso i  servizi
          ispettivi   del   dipartimento,    secondo    criteri    di
          programmazione e flessibilita' nonche'  in  relazione  allo
          svolgimento dei compiti di cui alle lettere g) e h); 
                m)  partecipazione   al   processo   di   formazione,
          esecuzione  e  certificazione  del   bilancio   dell'Unione
          europea e relativi adempimenti, compresa la quantificazione
          dei conseguenti oneri a  carico  della  finanza  nazionale;
          monitoraggio   complessivo   dei   corrispondenti    flussi
          finanziari ed esercizio dei controlli  comunitari  affidati
          dall'Unione europea; gestione del Fondo  di  rotazione  per
          l'attuazione delle politiche comunitarie istituito  con  la
          legge 16 aprile 1987, n. 183; 
                n) definizione delle  modalita'  e  dei  criteri  per
          l'introduzione nelle amministrazioni pubbliche di  principi
          di  contabilita'  economica,  e  per  la  trasmissione  dei
          bilanci in  via  telematica  da  parte  di  enti  pubblici,
          regioni ed enti locali; 
                n-bis)  svolgimento   dei   compiti   attribuiti   al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi  del
          decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in  materia  di
          revisione legale dei conti; 
                o) definizione delle  esigenze  del  Dipartimento  in
          materia di politiche delle risorse umane e  strumentali  in
          coerenza con le linee generali di attivita'  elaborate  dal
          Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
          dei servizi; definizione dei livelli  di  servizio  per  le
          attivita'  amministrative  in  materia  di  gestione  delle
          risorse umane,  acquisti  e  logistica  di  competenza  del
          Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
          dei servizi, rapporti con le articolazioni territoriali. 
              2. Il dirigente  preposto  al  Dipartimento  assume  la
          denominazione di "Ragioniere generale dello Stato". 
              3. Il  Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello
          Stato si articola in: 
                a) Uffici centrali di livello dirigenziale generale; 
                b) Uffici centrali di bilancio; 
                c) Ragionerie territoriali dello Stato. 
              4. Il Dipartimento  si  articola  nei  seguenti  uffici
          centrali di livello dirigenziale generale: 
                a) Ispettorato generale di finanza; 
                b) Ispettorato generale del bilancio; 
                c)  Ispettorato  generale  per  gli  ordinamenti  del
          personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico; 
                d) Ispettorato generale per gli affari economici; 
                e)  Ispettorato  generale  per   la   finanza   delle
          pubbliche amministrazioni; 
                f) Ispettorato generale per i rapporti finanziari con
          l'Unione europea; 
                g) Ispettorato generale per la spesa sociale; 
                h) Ispettorato generale per l'informatizzazione della
          Contabilita' di Stato; 
                i) Ispettorato generale  per  la  contabilita'  e  la
          finanza pubblica; 
                l) Servizio studi dipartimentale. 
              5. Per le specifiche esigenze di  consulenza  studio  e
          ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui  al
          presente articolo sono assegnati al Dipartimento sei  posti
          di funzione di livello dirigenziale generale,  di  cui  uno
          posto alle dirette dipendenze del Ragioniere  generale  per
          il coordinamento delle attivita' del suo ufficio. 
              6. Alle  dirette  dipendenze  del  Ragioniere  generale
          dello Stato operano  uffici  di  livello  dirigenziale  non
          generale, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1,
          comma   2,   con   competenze   nelle   seguenti   materie:
          coordinamento dell'Ufficio del  Ragioniere  generale  dello
          Stato, controllo di gestione dipartimentale,  coordinamento
          e  monitoraggio  dei  progetti  trasversali,  coordinamento
          dell'attivita'   amministrativa,   attivita'   tecnica   di
          supporto all'Ufficio del Ragioniere generale  dello  Stato,
          comunicazione istituzionale e relazioni esterne, per quanto
          di  competenza  del  Dipartimento,  coordinamento  con   il
          Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
          dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera o) del
          presente articolo.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 9  del  citato  decreto
          del Presidente  della  Repubblica  n.  43  del  2008,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.  9  (Attribuzioni   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale generale  del  Dipartimento  della  ragioneria
          generale dello  Stato).  -  1.  L'Ispettorato  generale  di
          finanza si articola in uffici dirigenziali non  generali  e
          posizioni  dirigenziali  destinati  allo   svolgimento   di
          servizi ispettivi di finanza pubblica, i cui  compiti  sono
          definiti ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  e  svolge  le
          seguenti funzioni: 
                a)   attivita'   ispettiva   sulla   regolarita'    e
          proficuita' della gestione  amministrativo-contabile  delle
          pubbliche  amministrazioni,  enti  ed  organismi  pubblici,
          tenuto conto anche della  Direttiva  annuale  per  l'azione
          amministrativa e la gestione  del  Ministero,  nonche'  sul
          sistema delle Ragionerie; 
                b)  coordinamento,  indirizzo   e   vigilanza   sulle
          attivita' del sistema delle Ragionerie; 
                c)  attivita'  di   vigilanza   istituzionale   sulle
          pubbliche  amministrazioni   in   materia   finanziaria   e
          contabile; 
                d) monitoraggio, analisi e valutazione dei  risultati
          finanziari, economici e patrimoniali di enti,  societa'  ed
          organismi  pubblici,  anche  ai  fini  del  rispetto  degli
          obiettivi di finanza pubblica; 
                e)  attivita'  concernente   la   designazione   alle
          funzioni sindacali, di revisione ed agli  incarichi  presso
          enti,  societa'  ed  organismi  pubblici,   nonche'   altri
          incarichi autorizzati; 
                f) controllo legale dei  conti  ed  accertamento  del
          regolare adempimento dei compiti svolti dai sindaci  e  dai
          revisori; 
                f-bis)  svolgimento   dei   compiti   attribuiti   al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi  del
          decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in  materia  di
          revisione legale dei conti; 
                g)  attivita'   diretta   ad   assicurare,   mediante
          opportune verifiche, la regolare ed uniforme  tenuta  delle
          scritture contabili e la puntuale resa dei conti  da  parte
          dei soggetti obbligati; 
                h) attivita' normativa, interpretativa, di  indirizzo
          e    coordinamento    in     materia     di     ordinamenti
          amministrativo-contabili delle  pubbliche  amministrazioni,
          al   fine   anche   di   curare   l'esatta   ed    uniforme
          interpretazione ed applicazione  delle  disposizioni  della
          contabilita'   pubblica;   esame   del    regolamento    di
          amministrazione e  contabilita'  degli  enti  ed  organismi
          pubblici; 
                i) vigilanza  sull'attivita'  di  liquidazione  degli
          enti e cura delle operazioni di dismissione del  patrimonio
          immobiliare degli enti soppressi; 
                l) istruttoria e  predisposizione,  d'intesa  con  il
          Dipartimento    del    tesoro,    degli    atti    relativi
          all'approvazione  delle  concessioni  di   costruzione   ed
          esercizio di autostrade. 
              2. L'Ispettorato generale del bilancio si  articola  in
          uffici  dirigenziali  non  generali,  i  cui  compiti  sono
          definiti ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  e  svolge  le
          seguenti funzioni: 
                a) predisposizione del bilancio di previsione annuale
          e pluriennale dello Stato e relative  note  di  variazioni,
          nonche' del budget economico; 
                b) predisposizione dei provvedimenti di  assestamento
          del bilancio,  della  revisione  del  budget,  nonche'  del
          rendiconto generale dello Stato e del consuntivo economico;
          predisposizione degli atti amministrativi di variazioni  al
          bilancio e coordinamento delle  variazioni  adottate  dalle
          amministrazioni interessate; 
                c) elaborazione e coordinamento degli schemi di legge
          finanziaria, dei provvedimenti ad essa  collegati  e  degli
          altri provvedimenti legislativi di finanza pubblica; 
                d)    coordinamento,    nell'ambito    dell'attivita'
          prelegislativa, in ordine al riscontro ed alla  valutazione
          della  congruita'   e   degli   effetti   delle   coperture
          finanziarie, alla verifica delle relazioni  tecniche,  alla
          valutazione della clausola di salvaguardia; 
                e)  stima,  analisi  e  monitoraggio  dei  flussi  di
          bilancio e dei dati economici; predisposizione, per  quanto
          di competenza del Dipartimento, di dati ed elementi ai fini
          dell'elaborazione  degli   altri   documenti   di   finanza
          pubblica; raccordo tra le classificazioni di bilancio  e  i
          conti nazionali; 
                f) analisi e monitoraggio degli andamenti della spesa
          e delle entrate; coordinamento delle attivita'  istruttorie
          e predisposizione delle relazioni e  dei  provvedimenti  da
          adottare; 
                g) definizione dei principi,  delle  regole  e  delle
          metodologie della contabilita'  economica  e  patrimoniale;
          attuazione    degli    strumenti    per    il     controllo
          dell'economicita' e dell'efficienza in particolare mediante
          analisi, verifica, valutazione  e  monitoraggio  dei  costi
          delle  funzioni,  dei  servizi  e  delle  attivita'   delle
          medesime amministrazioni pubbliche. 
              3.  L'Ispettorato  generale  per  gli  ordinamenti  del
          personale e l'analisi dei  costi  del  lavoro  pubblico  si
          articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti
          sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2,  e  svolge  le
          seguenti funzioni: 
                a) analisi, verifica e  monitoraggio  del  costo  del
          personale delle amministrazioni  pubbliche  ed  adempimenti
          attuativi del titolo V del decreto legislativo n.  165  del
          2001; 
                b) attivita' di supporto  per  la  definizione  delle
          politiche retributive ed occupazionali del personale  delle
          pubbliche amministrazioni; predisposizione dei documenti di
          finanza pubblica e per  la  verifica  della  compatibilita'
          economico-finanziaria  della   contrattazione   collettiva,
          anche  integrativa,  per  il  personale   delle   pubbliche
          amministrazioni, ai sensi della normativa vigente; 
                c) trattazione delle  questioni  e  degli  affari  di
          competenza del  Dipartimento  in  materia  di  ordinamenti,
          strutture ed organici delle amministrazioni  pubbliche,  di
          trattamenti  economici  fondamentali   ed   accessori   dei
          dipendenti pubblici, anche a status internazionale, nonche'
          di  quelle  relative  al  trasferimento  di  personale   in
          attuazione del federalismo. 
              4. L'Ispettorato generale per gli affari  economici  si
          articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti
          sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2,  e  svolge  le
          seguenti funzioni: 
                a)  attivita'   normativa,   di   consulenza   e   di
          coordinamento in materia di interventi pubblici nei diversi
          settori dell'economia e  di  politiche  degli  investimenti
          pubblici, ai  fini  della  valutazione  dell'impatto  sulle
          politiche   finanziarie   e   di   bilancio   e    relativo
          monitoraggio; 
                b)  consulenza  e  coordinamento  -  per  quanto   di
          competenza  del  Dipartimento  -  ai  fini   dell'attivita'
          pre-deliberativa  del  CIPE  e  connessi   adempimenti   di
          attuazione;   partecipazione    in    rappresentanza    del
          Dipartimento alle relative riunioni; 
                c) valutazione  degli  effetti  in  ambito  nazionale
          delle   norme   e   delle    politiche    comunitarie    ed
          extracomunitarie nelle materie di competenza; 
                d)  valutazione   della   fattibilita'   ed   impatto
          economico-finanziario dei provvedimenti e  della  normativa
          di attuazione delle materie di competenza; 
                e) rapporti con gli  organismi  internazionali  nelle
          materie di competenza; 
                f) attivita' di raccordo con le  altre  strutture  di
          livello dirigenziale generale  ai  fini  dello  svolgimento
          dell'attivita'    prelegislativa    di    competenza    del
          Dipartimento. 
              5.  L'Ispettorato  generale  per   la   finanza   delle
          pubbliche   amministrazioni   si   articola    in    uffici
          dirigenziali non generali, i cui compiti sono  definiti  ai
          sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: 
                a) analisi e tecniche della  previsione  finanziaria;
          rilevazione, previsione  e  consolidamento  dei  flussi  di
          cassa dei singoli comparti delle pubbliche  amministrazioni
          per la predisposizione dei documenti di  finanza  pubblica;
          coordinamento  del  Sistema  informativo  delle  operazioni
          degli enti pubblici (SIOPE) per gli enti  pubblici  diversi
          dallo Stato; 
                b) monitoraggio del patto di stabilita' interno e dei
          flussi  di  bilancio  e  di   tesoreria   delle   pubbliche
          amministrazioni; 
                c) coordinamento del servizio di tesoreria statale; 
                d) rapporti con la Banca d'Italia;  disciplina  della
          tesoreria unica; 
                e) gestione dei conti di tesoreria, con esclusione di
          quelli di cui al comma 6, lettera g) e di  quelli  affidati
          in gestione ad altri uffici del Ministero; elaborazione del
          conto riassuntivo del tesoro; 
                f) gestione dei  rapporti  finanziari  con  gli  enti
          decentrati di spesa; 
                g)  attivita'  di  supporto   alla   verifica   della
          legittimita' costituzionale delle leggi regionali; 
                h)   attivita'   normativa,   interpretativa   e   di
          coordinamento in materia di  rapporti  finanziari  con  gli
          enti   territoriali;    rapporti    con    la    Conferenza
          Stato-regioni, la  Conferenza  Unificata  e  la  Conferenza
          Stato-citta'; 
                i)   attivita'   di   supporto   all'attuazione   del
          federalismo. 
              6. L'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con
          l'Unione europea si articola  in  uffici  dirigenziali  non
          generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1,
          comma 2, e svolge le seguenti funzioni: 
                a)  partecipazione   al   processo   di   formazione,
          esecuzione  e  certificazione  del   bilancio   dell'Unione
          europea e relativi adempimenti; 
                b) analisi dei  riflessi  finanziari  e  di  bilancio
          derivante  dalla  partecipazione   dell'Italia   all'Unione
          europea  e  quantificazione  degli  oneri  a  carico  della
          finanza nazionale; 
                c) partecipazione al processo  di  definizione  della
          normativa  e  delle  politiche  in   sede   comunitaria   e
          coordinamento del processo di recepimento  della  normativa
          comunitaria  nell'ordinamento  interno,   per   quanto   di
          competenza del Dipartimento; 
                d) monitoraggio dei flussi  finanziari  intercorrenti
          tra   l'Italia    e    l'Unione    europea;    monitoraggio
          dell'attuazione finanziaria, fisica  e  procedurale,  degli
          interventi di politica comunitaria, ivi  compresi  i  Fondi
          strutturali; 
                e)  esercizio  dei  controlli  sull'attuazione  degli
          interventi di politica comunitaria  e  sull'utilizzo  delle
          relative risorse finanziarie,  ivi  comprese  le  quote  di
          cofinanziamento nazionale, anche attraverso l'ausilio delle
          Ragionerie territoriali dello Stato; 
                f) gestione del fondo di rotazione  per  l'attuazione
          delle politiche comunitarie, di cui all'art. 5 della  legge
          16 aprile 1987, n. 183; 
                g)  gestione  dei   conti   correnti   di   tesoreria
          riguardanti i flussi finanziari con l'Unione europea. 
              7. L'Ispettorato  generale  per  la  spesa  sociale  si
          articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti
          sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2,  e  svolge  le
          seguenti funzioni: 
                a) monitoraggio e previsione degli andamenti generali
          e delle  dinamiche  della  spesa  sociale,  ai  fini  della
          valutazione   del   relativo   impatto   sulle    politiche
          finanziarie e di bilancio; 
                b)  attivita'   normativa,   di   consulenza   e   di
          coordinamento in materia  di  protezione  sociale,  nonche'
          supporto  delle  delegazioni  italiane   presso   organismi
          internazionali; 
                c) attivita' di verifica, di gestione, ove  prevista,
          e di supporto nei procedimenti riguardanti il finanziamento
          del  Servizio  sanitario  nazionale  ed   in   materia   di
          assistenza sociale; 
                d) vigilanza sulle attivita' degli enti previdenziali
          in materia di contributi e prestazioni; 
                e)  attivita'   concernente   il   progetto   tessera
          sanitaria  e   verifica   degli   andamenti   della   spesa
          farmaceutica. 
              8. L'Ispettorato generale per l'informatizzazione della
          Contabilita' di Stato si articola  in  uffici  dirigenziali
          non  generali,  i  cui  compiti  sono  definiti  ai   sensi
          dell'art. 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: 
                a)  definizione  delle   strategie,   pianificazione,
          gestione,   monitoraggio   e   sviluppo   delle   attivita'
          informatiche del Dipartimento, realizzate anche  attraverso
          rapporti operativi con  la  societa'  dedicata  di  cui  al
          decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414; 
                b) gestione informatica dei dati sulle  spese  e  sui
          flussi  di  entrata  relativi  al  bilancio  dello   Stato.
          Realizzazione di sistemi per le amministrazioni finalizzati
          all'integrazione  dei  relativi  bilanci  con  il   Sistema
          informativo della ragioneria generale dello Stato,  nonche'
          di  sistemi  informativi   direzionali   a   supporto   del
          Dipartimento, delle amministrazioni e del Parlamento; 
                c)  programmazione  dei  fabbisogni  e   acquisizione
          diretta  e   indiretta   delle   risorse   informatiche   e
          strumentali del Dipartimento;  gestione  del  patrimonio  e
          dell'inventario dei beni  informatici  del  Dipartimento  e
          relativa logistica; 
                d) attivita' di consulenza in materia informatica. 
              9. L'Ispettorato generale  per  la  contabilita'  e  la
          finanza  pubblica,  che  assorbe  le  funzioni  del  Centro
          nazionale  di  contabilita'  pubblica,   il   quale   viene
          contestualmente   soppresso,   si   articola   in    uffici
          dirigenziali non generali, i cui compiti sono  definiti  ai
          sensi dell'art. 1, comma 2, e  svolge  compiti  di  finanza
          pubblica, di indirizzo e coordinamento normativo in materia
          di  sistemi  contabili  delle  amministrazioni   pubbliche;
          l'Ispettorato svolge, in particolare, le seguenti funzioni: 
                a)   iniziative   per   l'adeguamento   dei   sistemi
          contabili, fermo  restando  quanto  disposto  dall'art.  8,
          comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e  dei  bilanci
          pubblici  alle  disposizioni  contenute   nella   normativa
          nazionale  e  comunitaria  al   fine   di   consentire   il
          monitoraggio,  le  verifiche  e  il  consolidamento   delle
          risultanze dei bilanci dei vari enti e per  la  costruzione
          del  conto  economico  consolidato  delle   amministrazioni
          pubbliche; 
                b)  monitoraggio  e  consuntivo  del  fabbisogno  del
          settore statale e pubblico e dell'indebitamento netto delle
          pubbliche   amministrazioni,   monitoraggio   dei    flussi
          giornalieri di cassa; 
                c) predisposizione, d'intesa con  il  Servizio  studi
          dipartimentale, di banche dati  e  documentali  in  materia
          economica e finanziaria; 
                d) coordinamento,  d'intesa  con  il  Servizio  studi
          dipartimentale,  dell'area  modellistica  del  Dipartimento
          della  ragioneria  generale  dello  Stato  e  gestione  del
          modello disaggregato di  finanza  pubblica  e  del  modello
          integrato con le variabili macroeconomiche; 
                e)   coordinamento   nella   predisposizione    delle
          Relazioni trimestrali di cassa ed elaborazione degli  altri
          documenti  di  previsione  e   consuntivi   sulla   finanza
          pubblica. 
              10.  Il  Servizio  studi  dipartimentale,  posto   alle
          dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato,  si
          articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti
          sono definiti ai sensi  dell'art.  1,  comma  2,  e  svolge
          attivita' di  analisi  metodologica,  studio  e  ricerca  a
          supporto delle  attivita'  di  tutto  il  Dipartimento.  Il
          Servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni: 
                a)  ricerca  economica  e  analisi  metodologica   in
          materia di finanza pubblica e di impatto delle politiche di
          bilancio, anche per la verifica  del  raggiungimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica; 
                b) collaborazione con l'Ispettorato generale  per  la
          contabilita' e la finanza pubblica alla predisposizione  di
          banche  dati  e  documentali   in   materia   economica   e
          finanziaria; 
                c) collaborazione con l'Ispettorato generale  per  la
          contabilita'  e  la  finanza  pubblica   al   coordinamento
          dell'area modellistica del  Dipartimento  della  ragioneria
          generale  dello  Stato,  nonche'  all'elaborazione  e  allo
          sviluppo di nuovi modelli econometrici; 
                d) studi preliminari volti  alla  predisposizione  di
          banche dati e di modelli disaggregati in materia di finanza
          pubblica; 
                e) studio dell'evoluzione del bilancio dello Stato  e
          delle amministrazioni pubbliche ai fini del  supporto  alle
          iniziative  di  riforma  e  delle  relative  attivita'   di
          monitoraggio e controllo; studio e analisi comparata  delle
          discipline contabili adottate nei paesi dell'UE; 
                f) definizione di  procedure,  di  metodologie  e  di
          tecniche di rilevazione e di consolidamento dei  costi  dei
          servizi e delle attivita' delle amministrazioni  pubbliche.
          Identificazione di indicatori di economicita', efficacia ed
          efficienza.  Supporto  alla  realizzazione  del   programma
          straordinario di analisi e valutazione  della  spesa  delle
          amministrazioni centrali di cui al comma  480  dell'art.  1
          della legge n. 296 del 27 dicembre 2006; 
                g) studio sulla regionalizzazione della spesa statale
          e analisi dell'economia e della finanza  pubblica  su  base
          regionale; 
                h) analisi e  studi  in  materia  di  contabilita'  e
          bilancio ambientale. 
              11. (abrogato).». 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  11  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  43  del
          2008, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 11 (Uffici centrali di bilancio). - 1.  Ai  sensi
          dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3
          luglio 2003, n. 173, gli uffici centrali  del  bilancio  di
          seguito riportati,  sono  uffici  di  livello  dirigenziale
          generale: 
                a) Ufficio centrale di bilancio presso  il  Ministero
          degli affari esteri, che si articola in uffici dirigenziali
          non generali; 
                b) Ufficio centrale di bilancio presso  il  Ministero
          dell'interno, che si articola in  uffici  dirigenziali  non
          generali; 
                c) Ufficio centrale di bilancio presso  il  Ministero
          della giustizia, che si articola in uffici dirigenziali non
          generali; 
                d) Ufficio centrale di bilancio presso  il  Ministero
          della difesa, che si articola in  uffici  dirigenziali  non
          generali; 
                e) Ufficio centrale di bilancio presso  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze, che si  articola  in  uffici
          dirigenziali non generali; 
                f) Ufficio centrale di bilancio presso  il  Ministero
          dello  sviluppo  economico,  che  si  articola  in   uffici
          dirigenziali non generali; 
                g) Ufficio centrale di bilancio presso  il  Ministero
          delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  che  si
          articola in uffici dirigenziali non generali; 
                h) Ufficio centrale di bilancio presso  il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
          si articola in uffici dirigenziali non generali; 
                i) Ufficio centrale di bilancio presso  il  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti, che  si  articola  in
          uffici dirigenziali non generali; 
                l) Ufficio centrale di bilancio presso  il  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali, che  si  articola  in
          uffici dirigenziali non generali; 
                m) Ufficio centrale di bilancio presso  il  Ministero
          della salute, che si articola in  uffici  dirigenziali  non
          generali; 
                n) Ufficio centrale di bilancio presso  il  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  che  si
          articola in uffici dirigenziali non generali; 
                o) Ufficio centrale di bilancio presso  il  Ministero
          per i beni e le attivita' culturali,  che  si  articola  in
          uffici dirigenziali non generali.». 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  12  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  43  del
          2008, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  12  (Ufficio  centrale  di   ragioneria   presso
          l'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato).  -  1.
          Presso l'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato
          opera fino al momento dell'istituzione dell'Agenzia fiscale
          di cui all'art. 40 del decreto-legge 1°  ottobre  2007,  n.
          159, convertito in legge, con  modificazioni,  dall'art.  1
          della legge 29 novembre 2007, n. 222, un  Ufficio  centrale
          di  ragioneria  di  livello  dirigenziale   non   generale,
          costituito da uffici dirigenziali non generali e svolge nei
          confronti della stessa le funzioni attribuite  agli  Uffici
          centrali di bilancio.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 14 del  citato  decreto
          del Presidente  della  Repubblica  n.  43  del  2008,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 14 (Competenze del Dipartimento delle finanze). -
          1. Il  Dipartimento  delle  finanze,  nell'esercizio  delle
          competenze ad esso attribuite, svolge, in  particolare,  le
          seguenti funzioni statali: 
                a)  analisi,   elaborazione   e   valutazione   delle
          politiche  economico-fiscali,  in  relazione  alle   quali:
          assicura l'acquisizione sistematica di dati e informazioni;
          predispone  analisi,   studi,   indagini,   simulazioni   e
          previsioni per l'elaborazione di politiche e interventi  in
          materia  fiscale,  in  campo   nazionale,   comunitario   e
          internazionale;  valuta  gli  effetti  economico-finanziari
          generati dalle misure fiscali; 
                b)   monitoraggio   sull'andamento   delle    entrate
          tributarie e previsioni sul gettito; 
                c)  analisi,   elaborazione   e   valutazione   delle
          politiche e delle norme tributarie, in relazione alle quali
          predispone analisi, studi,  indagini,  simulazioni  per  la
          elaborazione della  normativa  in  materia  tributaria,  in
          campo  nazionale  e   comunitario;   effettua   valutazioni
          dell'impatto amministrativo della normativa,  anche  quanto
          all'incidenza sulle convenzioni con le Agenzie; 
                d)  valutazione   e   predisposizione   di   elementi
          amministrativi e  tecnici  sui  progetti  di  legge,  sugli
          emendamenti  parlamentari  e  sugli   atti   di   sindacato
          ispettivo,  anche  acquisendo  informazioni  dalle  agenzie
          fiscali e dagli altri enti della fiscalita'; 
                e)  emanazione  di  direttive  interpretative   della
          legislazione tributaria, al fine di assicurare la  coerenza
          nell'applicazione  delle  norme  da  parte   degli   uffici
          rispetto  alle   esigenze   di   equita',   semplicita'   e
          omogeneita' di trattamento,  con  particolare  riguardo  ai
          principi   fissati   dallo   Statuto   dei   diritti    del
          contribuente; 
                f)  verifica  della  congruita'   degli   adempimenti
          fiscali  dei  contribuenti  e  dei  relativi   modelli   di
          dichiarazione e modalita'  di  assolvimento  rispetto  alle
          esigenze di semplificazione nonche' di riduzione dei  costi
          di gestione degli adempimenti, sia per i  contribuenti  sia
          per l'amministrazione finanziaria; 
                g) relazioni con gli altri Stati e con gli  organismi
          comunitari e internazionali per le  materie  di  competenza
          del dipartimento, fatte salve le competenze  del  Ministero
          degli  affari  esteri  e  del  Ministero   dello   sviluppo
          economico; 
                h) pianificazione e coordinamento,  in  relazione  ai
          quali:   elabora    informazioni    necessarie    per    la
          programmazione  degli  obiettivi  per  la  gestione   delle
          funzioni fiscali da parte delle agenzie e degli altri  enti
          impositori; svolge attivita'  propedeutica  e  preparatoria
          per la stipula  delle  convenzioni;  assicura,  sulla  base
          degli indirizzi del Ministro, il coordinamento generale per
          preservare l'unitarieta' del sistema  nell'esercizio  delle
          funzioni della fiscalita' e promuove la collaborazione  tra
          i soggetti operanti in campo fiscale; 
                i) controllo e monitoraggio, in relazione  ai  quali:
          ferma rimanendo l'attivita' del Ministro di  valutazione  e
          controllo strategico nonche' di alta vigilanza, effettua la
          verifica  sui  risultati  di  gestione  delle  agenzie   in
          relazione  agli  obiettivi   fissati   dalle   convenzioni,
          individuando  le  cause  degli  scostamenti,  effettua   il
          monitoraggio  organizzato   e   sistematico   dei   fattori
          gestionali interni alle agenzie al  fine  di  acquisire  le
          conoscenze necessarie allo sviluppo dei rapporti  negoziali
          con le agenzie; svolge le attivita'  dirette  al  controllo
          delle deliberazioni dei comitati di gestione delle  agenzie
          di cui all'art. 60 del decreto legislativo 30 luglio  1999,
          n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni;  svolge
          le  attivita'  di  controllo  previste  dalla   legge   nei
          confronti degli  altri  organismi  di  settore,  inclusi  i
          consorzi e le societa' partecipate; 
                l) vigilanza, in relazione alla quale: valuta,  ferma
          restando l'attivita' del Ministro  di  alta  vigilanza,  le
          modalita' complessive dell'esercizio delle funzioni fiscali
          da parte delle agenzie, e degli altri soggetti operanti nel
          settore della fiscalita' di competenza dello  Stato,  sotto
          il profilo della trasparenza, imparzialita'  e  correttezza
          nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo  ai
          rapporti con i contribuenti nonche' a quanto previsto dalla
          legge 27 luglio 2000, n. 212; 
                m) comunicazione istituzionale della  fiscalita',  in
          relazione alla quale: svolge  le  attivita'  di  promozione
          della  conoscenza  del  sistema  fiscale,  della  normativa
          fiscale, della sua applicazione e dei suoi  effetti,  anche
          coordinando le funzioni di  informazione  e  assistenza  ai
          contribuenti svolte dalle  agenzie;  raccoglie  ed  elabora
          notizie  in  merito  alle  aspettative  e  al  livello   di
          soddisfazione dei contribuenti; 
                n)  coordinamento  del  sistema   informativo   della
          fiscalita', in relazione  al  quale:  svolge  attivita'  di
          supporto al Ministro per  la  definizione  degli  obiettivi
          strategici   e   delle   linee   guida    dello    sviluppo
          dell'informatica  e  delle  tecnologie  di   comunicazione;
          assicura,  sulla  base  degli   indirizzi   del   Ministro,
          l'attuazione,  l'integrazione  ed  il   coordinamento   del
          sistema informativo della fiscalita' e della rete  unitaria
          di  settore;  definizione   di   criteri   e   regole   per
          l'utilizzazione  delle  informazioni   e   dei   dati   che
          costituiscono il sistema informativo della fiscalita'; 
                o) definizione delle  esigenze  del  dipartimento  in
          materia di politiche delle risorse umane e  strumentali  in
          coerenza con le linee generali di attivita'  elaborate  dal
          Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
          dei servizi;  relazioni  sindacali  con  la  rappresentanza
          dipartimentale   nell'ambito   degli   indirizzi   generali
          definiti dal  Dipartimento  dell'amministrazione  generale,
          del personale e dei servizi;  definizione  dei  livelli  di
          servizio per le  attivita'  amministrative  in  materia  di
          gestione delle  risorse  umane,  acquisti  e  logistica  di
          competenza del Dipartimento dell'amministrazione  generale,
          del personale e  dei  servizi;  rapporti  con  il  Servizio
          statistico nazionale. 
              2. Il dirigente  preposto  al  Dipartimento  assume  la
          denominazione di "Direttore generale delle  finanze".  Alle
          dirette dipendenze del  direttore  generale  delle  finanze
          operano uffici di livello dirigenziale non generale, i  cui
          compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1,  comma  2,  con
          competenze   nelle    seguenti    materie:    coordinamento
          dell'ufficio  del   direttore   generale   delle   finanze;
          controllo  di  gestione  dipartimentale;  coordinamento   e
          monitoraggio  dei  progetti  dipartimentali;  coordinamento
          dell'attivita'   amministrativa;   attivita'   tecnica   di
          supporto all'ufficio del direttore generale delle  finanze;
          supporto nell'attivita' di studio, analisi  e  legislazione
          fiscali; servizio di vigilanza per le funzioni  di  cui  al
          comma 1, lettera l), del presente  articolo;  coordinamento
          con  il  Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del
          personale e dei servizi nelle materie di cui  al  comma  1,
          lettera o), del presente articolo. 
              3. Il Dipartimento si articola nei seguenti  uffici  di
          livello dirigenziale generale: 
                a) Direzione studi e ricerche economico-fiscali; 
                b) Direzione legislazione  tributaria  e  federalismo
          fiscale; 
                c) Direzione agenzie ed enti della fiscalita'; 
                d) Direzione relazioni internazionali; 
                e) (abrogata).; 
                f)  Direzione   comunicazione   istituzionale   della
          fiscalita'; 
                g) Direzione sistema informativo della fiscalita'; 
                h) Direzione della giustizia tributaria. 
              4. Per le specifiche esigenze di consulenza,  studio  e
          ricerca  sono  assegnati  al  dipartimento  due  posti   di
          funzione di livello dirigenziale generale  per  l'esercizio
          dei relativi compiti, di  cui  uno  per  l'esercizio  delle
          funzioni   di    coordinamento    con    il    Dipartimento
          dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. 
              5. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalita'
          attraverso le quali sono assicurati il collegamento con  la
          Guardia di finanza e il coordinamento dell'attivita' svolta
          dai  militari  della  Guardia  di  Finanza  impiegati   con
          funzioni di collegamento o di supporto presso il Ministero.
          Sino  all'emanazione  del  decreto  previsto  dal  presente
          comma, il coordinamento  degli  appartenenti  al  Corpo  in
          servizio presso il Ministero e' assicurato da un  ufficiale
          della Guardia di Finanza scelto dal Ministro.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 15 del  citato  decreto
          del Presidente  della  Repubblica  n.  43  del  2008,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.  15  (Attribuzioni  degli   uffici   di   livello
          dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze). - 1.
          La Direzione studi e ricerche economico-fiscali si articola
          in uffici dirigenziali non  generali  e  svolge,  anche  in
          collaborazione con gli altri uffici  del  dipartimento,  le
          funzioni di cui all'art. 15, comma 1, lettera  a).  A  tali
          fini, la direzione: 
                a) attiva, governa, aggiorna e  rende  disponibili  i
          flussi informativi  necessari  alle  funzioni  di  analisi,
          elaborazione     e     valutazione     delle      politiche
          economiche-fiscali; 
                b) predispone indagini e studi economici, di  analisi
          fiscale,  di  relazione  tra  politica  tributaria   e   di
          bilancio, delle  implicazioni  e  degli  effetti  derivanti
          dall'adozione e applicazione di politiche  e  provvedimenti
          fiscali; 
                c) fornisce al direttore  generale  delle  finanze  i
          dati sull'andamento delle entrate tributarie e gli elementi
          necessari per le previsioni di gettito; 
                d) fornisce gli elementi necessari alla  elaborazione
          del documento di  programmazione  economico  finanziaria  e
          alla definizione dell'atto di indirizzo  pluriennale  della
          politica fiscale; 
                e)  concorre  alla  elaborazione  delle  proposte  di
          politica fiscale; 
                f) definisce i requisiti delle banche  dati  relative
          alle entrate tributarie; 
                g)  predispone  schemi  di  relazioni  tecniche   sui
          disegni di legge e sugli emendamenti. 
              2. La Direzione legislazione tributaria  e  federalismo
          fiscale si articola in uffici dirigenziali non  generali  e
          svolge, anche in collaborazione con gli  altri  uffici  del
          dipartimento, le funzioni di  cui  all'art.  15,  comma  1,
          lettera c). A tali fini, salvo le attribuzioni degli uffici
          di diretta collaborazione del Ministro, la direzione: 
                a) effettua, anche attraverso la collaborazione degli
          uffici delle agenzie e degli altri enti  della  fiscalita',
          analisi, studi, indagini, simulazioni per  la  elaborazione
          della normativa in materia tributaria, in campo  nazionale,
          comunitario ed internazionale; 
                b) predispone schemi di atti normativi, di  relazioni
          illustrative, di relazioni tecnico-normative sui disegni di
          legge e sugli emendamenti e di  analisi  di  impatto  della
          regolazione, anche quanto all'incidenza  sulle  convenzioni
          con le agenzie; 
                c) predispone provvedimenti e atti  per  l'attuazione
          delle norme e per la loro interpretazione; 
                d) fornisce gli elementi amministrativi e tecnici per
          la formulazione di risposte ad atti di sindacato ispettivo; 
                e) collabora  all'elaborazione  dei  testi  normativi
          comunitari e internazionali; assicura consulenza giuridica,
          inclusa la redazione di atti, convenzioni e contratti e  la
          gestione del relativo contenzioso, a tutti gli  uffici  del
          Dipartimento. 
              2-bis.   La   Direzione   legislazione   tributaria   e
          federalismo fiscale svolge, inoltre, i compiti indicati  al
          comma 5. 
              3. La Direzione agenzie ed  enti  della  fiscalita'  si
          articola in uffici  dirigenziali  non  generali  e  svolge,
          anche  in  collaborazione  con   gli   altri   uffici   del
          Dipartimento, nonche'  d'intesa  con  il  Dipartimento  del
          tesoro, per quanto attiene alla definizione  dei  contenuti
          dell'atto di indirizzo triennale per la parte relativa alla
          valorizzazione degli immobili pubblici, le funzioni di  cui
          all'art. 15, comma 1, lettera h) e  i).  A  tali  fini,  la
          direzione: 
                a) svolge attivita' di preparazione e predisposizione
          delle convenzioni con le agenzie, anche con riferimento  ai
          rapporti con i contribuenti, nonche' attua  e  gestisce  le
          stesse  nel  rispetto  dell'autonomia   riconosciuta   alle
          agenzie; 
                b) verifica i risultati  di  gestione  delle  agenzie
          rispetto agli obiettivi negoziati in  convenzione,  secondo
          le modalita' ivi stabilite,  individuando  le  cause  degli
          scostamenti, e rende disponibili i dati e  le  informazioni
          ai fini della valutazione e controllo strategico; 
                c) assicura la conoscenza  e  il  monitoraggio  degli
          assetti organizzativi e dei fattori gestionali interni alle
          agenzie e fornisce  tempestivamente  al  Ministro  elementi
          conoscitivi richiesti per la  valutazione  e  il  controllo
          strategico; 
                d)  assicura  il  coordinamento,  l'indirizzo  ed  il
          controllo  degli  altri  enti  operanti  nel  campo   della
          fiscalita' statale; 
                e) assicura il supporto al capo del  Dipartimento  ai
          fini del coordinamento delle attivita' e dei  rapporti  con
          le agenzie e tra di esse e  gli  altri  enti  operanti  nel
          campo della fiscalita' statale; 
                f) cura la raccolta di tutte le informazioni relative
          agli altri enti operanti nel settore della fiscalita'; 
                g) svolge le attivita' istruttorie e di  supporto  al
          Ministro quanto ai controlli sulle agenzie di cui  all'art.
          60, comma 2, del decreto n. 300 del 1999; 
                h) svolge le attivita' di  controllo  previste  dalla
          legge nei  confronti  degli  altri  organismi  di  settore,
          inclusi consorzi e societa' partecipate dal Dipartimento; 
                i)  effettua  analisi  per  la  quantificazione   del
          fabbisogno  economico  finanziario  delle  agenzie  e   del
          sistema degli enti della fiscalita' in sede  di  previsione
          del   bilancio   dello   Stato;   fornisce   elementi   per
          l'applicazione delle norme sul finanziamento delle  agenzie
          e del sistema  degli  enti  della  fiscalita';  gestisce  i
          capitoli di bilancio necessari al loro fabbisogno; 
                l) formula proposte al Ministro per  l'individuazione
          dei contenuti dell'atto  di  indirizzo  triennale  previsto
          dall'art. 59 del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.
          300, d'intesa con il Dipartimento  del  tesoro  per  quanto
          attiene alla valorizzazione degli immobili pubblici. 
              4. La Direzione relazioni internazionali si articola in
          uffici dirigenziali non generali e  assicura,  in  raccordo
          con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro anche
          per le necessarie intese  con  il  Ministero  degli  affari
          esteri ed il Dipartimento delle politiche comunitarie della
          Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  la  partecipazione
          dell'Italia allo sviluppo dell'integrazione europea e della
          cooperazione internazionale in campo tributario e  fiscale,
          curando il rapporto con gli altri Stati e con gli organismi
          comunitari e internazionali, partecipando  alla  formazione
          degli  atti  e  delle   normative   in   sede   bilaterale,
          comunitaria e internazionale e assicurando il raccordo  con
          l'ordinamento  nazionale  nell'adempimento  degli  obblighi
          relativi, nonche' il coordinamento per  lo  sviluppo  della
          cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni
          in tali sedi da parte delle  agenzie  e  degli  enti  della
          fiscalita' e il  collegamento  con  le  analoghe  attivita'
          svolte dalla Guardia di finanza. A tali fini, la Direzione: 
                a) predispone, coordinandosi con le  altre  direzioni
          del dipartimento, proposte, analisi e studi  nelle  materie
          di competenza, ivi incluso lo studio dei sistemi  tributari
          degli altri Stati; 
                b) monitora lo stato dei rapporti  bilaterali,  della
          normativa comunitaria, dei trattati,  delle  convenzioni  e
          degli atti internazionali; 
                c) partecipa alla elaborazione  dei  testi  relativi,
          inclusi i provvedimenti di ratifica,  di  esecuzione  e  di
          attuazione della legislazione comunitaria; 
                d) cura, anche con il supporto delle agenzie e  degli
          altri enti  della  fiscalita',  nonche'  della  Guardia  di
          finanza, la negoziazione e  le  relazioni  nei  settori  di
          competenza, assistendo il Ministro nelle relative attivita'
          ed assicurando in modo unitario, e, ove opportuno,  con  la
          Guardia di finanza, la partecipazione  dell'amministrazione
          finanziaria, per quanto attiene la materia  fiscale,  nelle
          sedi comunitarie, nei rapporti con le istituzioni, gli enti
          e gli organismi internazionali e nelle  relazioni  con  gli
          altri Stati; 
                e) assume le iniziative necessarie all'attuazione del
          diritto fiscale comunitario e degli  accordi  bilaterali  e
          multilaterali in materia, curando il relativo contenzioso; 
                f) favorisce lo sviluppo della  partecipazione  degli
          enti della fiscalita'  e  della  Guardia  di  finanza  alla
          cooperazione  amministrativa   in   sede   comunitaria   ed
          internazionale, assicurando  la  diffusione  e  lo  scambio
          delle informazioni e, ove necessario, il coordinamento  tra
          le agenzie; 
                g) gestisce l'osservatorio  delle  politiche  fiscali
          degli altri Paesi. 
              5. La Direzione legislazione tributaria  e  federalismo
          fiscale, oltre ai  compiti  di  cui  al  comma  2,  cura  i
          rapporti con il sistema delle autonomie regionali e  locali
          per lo sviluppo del federalismo fiscale e di ogni forma  di
          decentramento dell'imposizione e del prelievo tributario  e
          promuove  -  per  quanto  di   competenza   del   Ministero
          dell'economia e delle  finanze  -  la  cooperazione  ed  il
          coordinamento   interistituzionale.   A   tali   fini,   la
          Direzione: 
                a)  predispone  proposte,  studi  e  analisi  per  lo
          sviluppo del federalismo fiscale; 
                b) promuove il coordinamento e  la  cooperazione  tra
          gli enti della fiscalita' statale e  quelli  preposti  alla
          fiscalita' locale, nel rispetto  delle  relative  sfere  di
          autonomia; 
                c) assicura consulenza ed assistenza alle regioni  ed
          agli enti locali; 
                d)  provvede  alla  redazione  di  schemi   di   atti
          normativi  e   delle   relative   relazioni   illustrative,
          relazioni tecniche e  tecnico-normative  e  di  analisi  di
          impatto della regolazione;  svolge  attivita'  di  supporto
          quanto all'elaborazione di  rilievi  e  osservazioni  sulle
          leggi regionali; 
                e) assicura il monitoraggio dei dati della fiscalita'
          regionale e  locale  e  quello  previsto  dalla  legge  sui
          regolamenti comunali e provinciali in  materia  di  tributi
          locali; 
                f)  cura  la  gestione   e   tenuta   dell'Albo   per
          l'accertamento  e  riscossione  delle  entrate  degli  enti
          locali, di cui  all'art.  53  del  decreto  legislativo  15
          dicembre 1997, n. 446; 
              g) assolve  ai  compiti  in  materia  di  rispetto  dei
          livelli di qualita' dei servizi, assegnati al  Dipartimento
          dai decreti attuativi delle previsioni di cui  all'art.  1,
          commi da 194 a 200, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
          sulla  graduale  attribuzione  ai  comuni  delle   funzioni
          catastali. 
              6.  La  Direzione  comunicazione  istituzionale   della
          fiscalita' si articola in uffici dirigenziali non  generali
          e svolge le funzioni di cui all'art. 15, comma  1,  lettera
          m). A tali fini, la Direzione: 
                a) svolge le attivita' di promozione della conoscenza
          del sistema fiscale, della  normativa  fiscale,  della  sua
          applicazione e  dei  suoi  effetti,  anche  coordinando  le
          funzioni  di  informazione  e  assistenza  ai  contribuenti
          svolte dalle agenzie, con particolare riferimento a  quanto
          stabilito dagli art. 5 e 6 della legge 27 luglio  2000,  n.
          212; 
                b) gestisce il portale web delle finanze  nonche'  la
          comunicazione istituzionale del dipartimento; 
                c)  raccoglie  ed  elabora  notizie  in  merito  alle
          aspettative e al livello di soddisfazione dei contribuenti. 
              7. La Direzione sistema informativo della fiscalita' si
          articola in uffici  dirigenziali  non  generali  e  svolge,
          anche in collaborazione con le altre Direzioni centrali del
          dipartimento, operando in  stretta  collaborazione  con  le
          agenzie fiscali e contemperando le esigenze di  unitarieta'
          del  sistema  con  quelle   del   rispetto   dell'autonomia
          gestionale delle  agenzie  medesime,  le  funzioni  di  cui
          all'art.  15,  comma  1,  lettera  n).  A  tali  fini,   la
          Direzione: 
                a)   assicura   il    monitoraggio    dell'evoluzione
          tecnologica verificando l'adeguamento ad essa  dei  sistemi
          informatici operanti nel campo della  fiscalita'  e  svolge
          attivita' di supporto al Ministro per la definizione  degli
          obiettivi strategici e delle  linee  guida  dello  sviluppo
          dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione; 
                b)  coordina  ed  assicura  la  compatibilita'  delle
          scelte  compiute  in  materia  dal  Dipartimento  e   dalle
          agenzie, in collegamento con le scelte in materia  compiute
          dalla Guardia di finanza,  in  coerenza  con  la  strategia
          assunta; 
                c) definisce le linee generali  del  piano  triennale
          dell'informatica e del suo aggiornamento annuale, anche  ai
          fini degli investimenti da effettuare attraverso la stipula
          di eventuali  convenzioni,  concordando  priorita',  tempi,
          costi e vincoli tecnici, assicurandone il monitoraggio  per
          garantire  l'adeguatezza  quantitativa  e  qualitativa  dei
          servizi resi; 
                d)  definisce  le  norme  tecniche  ed  organizzative
          necessarie per l'integrazione e l'unitarieta'  del  sistema
          informativo della fiscalita', nonche' per  la  cooperazione
          ed interoperabilita' con il sistema fiscale allargato e con
          le  altre  pubbliche   amministrazioni,   anche   ai   fini
          dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 56  e
          57, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
                e)  gestisce  le  relazioni  con  gli  enti  esterni,
          necessarie   a   garantire   l'unitarieta'   del    sistema
          informativo della fiscalita'; assicura che l'utilizzo delle
          tecnologie informatiche  e  di  comunicazione  avvenga  nel
          rispetto della normativa a tutela  della  riservatezza  dei
          dati personali; 
                f)  assicura  che  il   sistema   informativo   della
          fiscalita' sia in grado di  attestare,  a  richiesta  degli
          interessati, di amministrazioni pubbliche e di  gestori  di
          servizi pubblici, le  posizioni  di  ogni  contribuente  in
          materia di obblighi e diritti di natura fiscale, nonche' di
          fornire ai soggetti che ne hanno  diritto  tutte  le  altre
          informazioni acquisite attraverso il sistema informativo; 
                f-bis) gestisce l'informatica dipartimentale. 
              8. La Direzione della giustizia tributaria si  articola
          in  uffici  dirigenziali  non  generali  e  provvede   alla
          gestione ed al  funzionamento  dei  servizi  relativi  alla
          giustizia tributaria, svolgendo le seguenti funzioni: 
                a)  provvede  alla   gestione   automatizzata   delle
          attivita' degli uffici di  segreteria  degli  organi  della
          giurisdizione tributaria e  delle  rilevazioni  statistiche
          sull'andamento dei processi, comprese la  formazione  e  la
          tenuta  dei  ruoli,  nonche'  sul  valore  economico  delle
          controversie avviate e definite; 
                b) cura  la  gestione  dell'Ufficio  del  massimario,
          nonche'  la  rilevazione  e  l'esame  delle  questioni   di
          rilevante  interesse  o  di  ricorrente   frequenza   nelle
          controversie pendenti dinnanzi agli organi di giurisdizione
          tributaria  sulla  base  di  segnalazioni  periodiche   dei
          presidenti degli stessi; 
                c) analizza la giurisprudenza in materia tributaria e
          fiscale, evidenziando i casi in cui non vi sia  un  univoco
          orientamento giurisprudenziale; 
                d) provvede all'amministrazione del personale e delle
          risorse degli  uffici  di  segreteria  degli  organi  della
          giurisdizione tributaria, inclusi gli  uffici  dirigenziali
          non generali relativi  alle  segreterie  delle  commissioni
          tributarie e del Consiglio di  Presidenza  della  giustizia
          tributaria.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 16 del  citato  decreto
          del Presidente  della  Repubblica  n.  43  del  2008,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.     16     (Competenze      del      Dipartimento
          dell'amministrazione  generale,   del   personale   e   dei
          servizi).  -  1.   Il   Dipartimento   dell'amministrazione
          generale, del personale e dei servizi, svolge attivita'  di
          supporto per il Ministero ed ulteriori servizi, tra cui gli
          approvvigionamenti  delle   pubbliche   amministrazioni   e
          l'elaborazione  ed  il   pagamento   degli   stipendi   dei
          dipendenti   delle   amministrazioni   dello   Stato.    Il
          dipartimento  e'  competente  nelle  materie   di   seguito
          indicate: 
                a)  amministrazione  generale,  spese   a   carattere
          strumentale  dei  dipartimenti  e  comuni  del   Ministero,
          servizi logistici  e  servizi  comuni  del  Ministero,  ivi
          compresa  l'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel
          decreto legislativo n. 626/1994; gestione  delle  attivita'
          transazionali e dei  relativi  sistemi  informativi  legati
          all'amministrazione   generale,   alla    gestione    degli
          approvvigionamenti  e  della  logistica;  rapporti  con  il
          Servizio statistico nazionale; 
                b)  elaborazione,  sentiti  gli  altri  dipartimenti,
          degli  indirizzi  generali  concernenti  il  personale  del
          Ministero,  anche  in  attuazione  di  norme,  direttive  e
          circolari   emanate   dalle   amministrazioni   competenti;
          programmazione generale del  fabbisogno  di  personale  del
          Ministero, sentiti gli altri  dipartimenti;  rappresentanza
          unitaria del Ministero nei rapporti sindacali  e  indirizzo
          generale  della   rappresentanza   della   parte   pubblica
          nell'ambito della  contrattazione  integrativa  decentrata;
          attuazione  degli  indirizzi  generali  e  delle   relative
          procedure operative in  materia  di  politiche  e  gestione
          delle risorse umane; gestione delle attivita' transazionali
          e dei relativi sistemi informativi legati alla gestione del
          personale; rapporti con soggetti esterni nelle  materie  di
          competenza; le attivita' di cui alla presente lettera  e  a
          quella  precedente,  sono  effettuate  in  coerenza  con  i
          livelli di servizio programmati con gli altri dipartimenti; 
                c) servizi del tesoro,  incluso  il  pagamento  delle
          retribuzioni per il personale delle  amministrazioni  dello
          Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 446, della legge del  27
          dicembre 2006, n.  296,  e  comunicazione  al  Dipartimento
          della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri dei dati aggregati relativi  alla  spesa  per  gli
          stipendi ed il pagamento e la liquidazione di altri assegni
          erogati dallo Stato a particolari categorie di cittadini; 
                d) definizione delle specifiche esigenze funzionali e
          delle conseguenti prestazioni  e  modalita'  operative  che
          devono   essere   assicurate,   nell'ambito   dei   sistemi
          informativi  trasversali  del  Ministero  e   dei   sistemi
          informativi  specifici  per  lo  svolgimento  dei   compiti
          istituzionali del Dipartimento; gestione e  sviluppo  delle
          infrastrutture comuni del Ministero, ivi comprese  le  reti
          locali e  geografiche,  i  servizi  di  posta  elettronica,
          eventuali servizi comuni e generalizzati; 
                e) cura dei rapporti amministrativi con  la  societa'
          dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
          414, in materia di sistemi informativi e gestione,  per  il
          tramite  della  medesima   societa',   del   Programma   di
          razionalizzazione degli acquisti, fermi restando i rapporti
          operativi con la predetta societa'  da  parte  degli  altri
          dipartimenti in materia di sviluppo e gestione  di  sistemi
          informativi di specifico interesse; 
                f) contenzioso e affari legali nelle materie  di  cui
          alle lettere che precedono. 
              2. Il capo del Dipartimento assicura il  coordinamento,
          la promozione e lo sviluppo nelle materie  delle  politiche
          del  personale  del  Ministero,  la  programmazione   delle
          risorse, la qualita' dei processi e dell'organizzazione, il
          coordinamento del sistema  informativo  del  personale  del
          Ministero e  degli  altri  progetti  comuni  relativi  alla
          gestione  delle  risorse  e  l'integrazione   dei   sistemi
          informativi; presiede i comitati interdipartimentali di cui
          all'art. 3, comma 4. 
              3. Il Dipartimento si articola nei seguenti  uffici  di
          livello dirigenziale generale: 
                a) Direzione centrale per  gli  affari  generali,  la
          logistica e gli approvvigionamenti; 
                b)  Direzione  centrale  dei  sistemi  informativi  e
          dell'innovazione; 
                c) Direzione centrale del personale; 
                d) (abrogata).». 
              4. Sono assegnati al Dipartimento due posti di  livello
          dirigenziale generale con funzioni di studio e ricerca  per
          coadiuvare il capo del Dipartimento nel  coordinamento  del
          Dipartimento stesso. 
              5. Alle dirette dipendenze del  capo  del  Dipartimento
          operano uffici di livello dirigenziale non generale nonche'
          un corpo di ispettori aventi competenza anche in  relazione
          alle  verifiche,  da  effettuarsi  previa  intesa  con   il
          Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  sulle
          attivita' trasferite alle Ragioneria territoriali, ai sensi
          dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 2,
          comma 1-ter, del decreto-legge n. 40 del 2010  e  dell'art.
          7, comma 25, del decreto-legge  n.  78  del  2010,  nonche'
          sulle modalita' del passaggio di  consegne  conseguente  ai
          citati  decreti  ministeriali,   sullo   scarto   di   atti
          d'archivio effettuato sugli atti delle soppresse  Direzioni
          territoriali  dell'economia  e  delle   finanze   e   delle
          Commissioni mediche di verifica. Le competenze degli uffici
          di livello dirigenziale non generale sono: coordinamento  e
          segreteria del  capo  Dipartimento  nonche'  comunicazione;
          controllo di gestione e  analisi  dei  processi;  relazioni
          sindacali; coordinamento del  corpo  ispettivo;  consulenza
          giuridico-legale. 
              6. Gli uffici dirigenziali generali di cui al  comma  3
          provvedono,   ciascuno   nell'ambito    delle    rispettive
          attribuzioni, per quanto riguarda  gli  eventuali  rapporti
          con organismi internazionali nelle  materie  di  pertinenza
          dipartimentale, nonche'  per  il  supporto  all'istruttoria
          nella predisposizione degli atti e nella formulazione delle
          proposte che il Ministero sottopone al CIPE. 
              6-bis.  Il   responsabile   dell'ufficio   dirigenziale
          generale  di  cui   al   comma   3,   lettera   a)   svolge
          contestualmente le funzioni di Direttore  della  Biblioteca
          storica.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 17 del  citato  decreto
          del Presidente  della  Repubblica  n.  43  del  2008,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.  17  (Attribuzioni  degli   uffici   di   livello
          dirigenziale generale del Dipartimento dell'amministrazione
          generale, del personale e dei servizi). - 1.  La  Direzione
          centrale per  gli  affari  generali,  la  logistica  e  gli
          approvvigionamenti si articola in uffici  dirigenziali  non
          generali  e  svolge  le  seguenti  funzioni:  acquisizione,
          amministrazione, manutenzione, servizi di igiene ambientale
          degli  immobili  del  Ministero  con  i  relativi  impianti
          tecnologici  non  informatici;  sicurezza  sui  luoghi   di
          lavoro; gestione degli spazi e delle superfici  interni  ed
          esterni, gestione del patrimonio mobiliare  del  Ministero,
          anche  di  rilievo  storico-artistico;  gestione  unificata
          delle biblioteche del Ministero; gestione  dei  servizi  di
          carattere  generale,  del  protocollo  generale   e   della
          corrispondenza;  affari,  servizi   generali   e   gestione
          contabile del Dipartimento, in raccordo  con  le  Direzioni
          centrali  del  Dipartimento,  servizio   di   economato   e
          provveditorato, anche attraverso il ricorso agli  strumenti
          informatici previsti per  l'acquisto  di  beni  e  servizi;
          gestione unificata nelle materie comuni a piu' dipartimenti
          ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997,
          n. 279; procedure di gara  anche  per  altri  dipartimenti,
          laddove non sussista obbligo di ricorso  al  sistema  delle
          convenzioni ai sensi dell'art. 26 della legge  23  dicembre
          1999, n. 488, dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n.
          388,   ed   al   mercato   elettronico    della    pubblica
          amministrazione, ai sensi dell'art.  1,  comma  450,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296; rilevamento, analisi  delle
          esigenze logistiche degli uffici centrali e  locali,  anche
          su  indicazione  della  struttura  di  coordinamento  degli
          uffici territoriali e del  corpo  ispettivo  ed  attuazione
          delle misure atte al loro soddisfacimento, secondo  livelli
          di  servizio  definiti;  contenzioso   nelle   materie   di
          competenza; rapporti con  l'Agenzia  del  demanio;  ufficio
          relazioni con il pubblico. 
              2. La Direzione  centrale  dei  sistemi  informativi  e
          dell'innovazione si articola  in  uffici  dirigenziali  non
          generali e svolge le seguenti funzioni:  definizione  delle
          specifiche  esigenze   funzionali   e   delle   conseguenti
          prestazioni  e  modalita'  operative  che   devono   essere
          assicurate, nell'ambito dei sistemi informativi trasversali
          del Ministero e dei sistemi informativi  specifici  per  lo
          svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento,  in
          materia di acquisti, logistica, personale ed altri  servizi
          dipartimentali;  pagamento  delle   retribuzioni   per   il
          personale  delle  amministrazioni  dello  Stato,  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 446, della legge 27  dicembre  2006,  n.
          296,  e  comunicazione  al  Dipartimento   della   funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  dei
          dati  aggregati  relativi  alla  spesa  per  gli  stipendi;
          definizione  di  specifiche  modalita'  operative  per   le
          Ragionerie Territoriali dello  Stato,  da  adottare,  nelle
          materie di competenza  della  Direzione,  d'intesa  con  il
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  in
          materia di stipendi per il personale delle  amministrazioni
          dello   Stato;   coordinamento   dell'attivita'    relativa
          all'attuazione  del  progetto  di  razionalizzazione  degli
          acquisti  di  beni  e  servizi  da  parte  delle  pubbliche
          amministrazioni, di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre
          1999, n. 488, e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e
          funzioni di indirizzo e controllo strategico nei  confronti
          della societa' dedicata, anche con particolare  riferimento
          alle attivita'  informatiche  relative  all'attuazione  del
          medesimo progetto; ideazione,  sviluppo  ed  attuazione  di
          progetti di diffusione delle tecnologie informatiche, quali
          leve per il cambiamento all'interno del Dipartimento;  cura
          dei rapporti amministrativi con la societa' dedicata di cui
          al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in materia
          di sistemi informativi e di programma di  razionalizzazione
          degli  acquisti;  rapporti  con  il  Centro  nazionale  per
          l'informatica  nella  pubblica  amministrazione;   gestione
          coordinata dei progetti e dei servizi relativi  ai  sistemi
          informativi  trasversali  del  Ministero  ed   ai   sistemi
          informativi  specifici  per  lo  svolgimento  dei   compiti
          istituzionali del dipartimento; gestione e  sviluppo  delle
          infrastrutture  informatiche  comuni  del  Ministero,   ivi
          comprese le reti locali e geografiche, gli  impianti  e  le
          reti di fonia, i servizi di  posta  elettronica,  eventuali
          servizi comuni e generalizzati. 
              3.  La  Direzione  centrale  del  personale  svolge  le
          seguenti  funzioni:  elaborazione   e   definizione   delle
          politiche   del   personale   del   Ministero;   selezione,
          reclutamento,    formazione,    sviluppo     professionale,
          valutazione  del  personale  nonche'  organizzazione  delle
          competenze; mobilita' del  personale  interna  ed  esterna;
          trattamento  giuridico,  economico,  anche   accessorio   e
          pensionistico;   contratti   di   lavoro   del    personale
          dirigenziale; istruttoria per l'assegnazione dei  dirigenti
          e per il conferimento di incarichi di direzione di  uffici;
          comandi e fuori ruolo del personale dirigenziale;  gestione
          dei  fondi  della  dirigenza   e   del   fondo   unico   di
          Amministrazione; tenuta della banca dati, del ruolo unico e
          dell'anagrafe degli incarichi; mansioni superiori; rapporti
          con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, con
          la Scuola superiore  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          l'ARAN, il Dipartimento della funzione pubblica e le  altre
          Amministrazioni nelle materie di competenza; programmazione
          e dimensionamento degli organici del Ministero sentiti  gli
          altri Dipartimenti; procedimenti disciplinari;  contenzioso
          nelle materie di competenza. 
              4. (Abrogato). 
              5. La Direzione centrale  dei  servizi  del  tesoro  si
          articola in uffici dirigenziali non generali  e  svolge  le
          seguenti funzioni: segreteria del Comitato per la  verifica
          delle cause di servizio; servizio delle pensioni di  guerra
          ed  assegni  vari  a  particolari  categorie;  attribuzioni
          previste dalla legge in ordine all'attivita'  dell'Istituto
          Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato,  ad  esclusione  della
          vigilanza e controllo sulla produzione dei valori  e  degli
          stampati   soggetti   a   rigoroso   rendiconto   e   della
          monetazione; adempimenti connessi all'art. 1, commi 1224  e
          1225, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296;  riparazioni
          pecuniarie per ingiusta detenzione ed  errore  giudiziario;
          risarcimenti  per  casi  di  responsabilita'   civile   dei
          giudici; spese per liti e arbitraggi; adempimenti  connessi
          al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito  con
          modificazioni dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  ed
          all'art. 1, comma 810, della legge  27  dicembre  2006,  n.
          296; definizione di specifiche modalita' operative  per  le
          Ragionerie Territoriali dello  Stato,  da  adottare,  nelle
          materie di competenza  della  Direzione,  d'intesa  con  il
          Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  ivi
          compresa la gestione amministrativa e contabile dei servizi
          gia'  di  pertinenza  della  Cassa  depositi  e   prestiti;
          contenzioso  nelle   materie   di   competenza;   ulteriori
          attivita' su delega di  altri  dipartimenti;  coordinamento
          dell'informazione statistica e dei rapporti con il Servizio
          statistico nazionale nelle materie di competenza.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 19 del  citato  decreto
          del Presidente  della  Repubblica  n.  43  del  2008,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 19 (Soppressione dei dipartimenti provinciali del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          nonche' delle ragionerie provinciali dello  Stato  e  delle
          direzioni provinciali dei servizi vari). - 1.  A  decorrere
          dalla data di entrata in vigore del  presente  regolamento,
          sono soppressi i dipartimenti provinciali del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica  nonche'   le
          ragionerie  provinciali  dello   Stato   e   le   direzioni
          provinciali dei servizi vari. 
              2. Sono contestualmente istituite: 
                a) le Ragionerie territoriali dello Stato; 
                b) (abrogata). 
              3.  Le   residue   funzioni   dei   capi   dipartimento
          provinciali   previste   dall'art.   1,   comma   8,    del
          decreto-legge 6 settembre 2002,  n.  194,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002,  n.  246,  sono
          attribuite, secondo la rispettiva competenza, ai  direttori
          delle ragionerie territoriali dello Stato.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 20 del  citato  decreto
          del Presidente  della  Repubblica  n.  43  del  2008,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 20 (Ragionerie territoriali dello Stato). - 1. Le
          ragionerie territoriali dello Stato sono organi locali  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   e   dipendono
          organicamente  e  funzionalmente  dal  Dipartimento   della
          ragioneria generale dello Stato. 
              2. Le ragionerie territoriali dello  Stato,  costituite
          nel numero complessivo non inferiore  a  63,  svolgono,  su
          base regionale ovvero interregionale  ed  interprovinciale,
          le funzioni attribuite  al  Dipartimento  della  ragioneria
          generale dello Stato dal presente  regolamento  nonche',  a
          livello territoriale, quelle di pertinenza del Dipartimento
          dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. 
              3. Le ragionerie territoriali si articolano  in  uffici
          dirigenziali non generali, i cui compiti sono  definiti  ai
          sensi dell'art. 1, comma 2, e provvedono alle attivita'  in
          materia di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica
          con riferimento alle  realta'  istituzionali  presenti  nel
          territorio anche nell'ottica dei  processi  di  federalismo
          amministrativo;  esercitano  nei  confronti  degli   organi
          decentrati e degli uffici periferici delle  amministrazioni
          dello     Stato     il     controllo     di     regolarita'
          amministrativo-contabile  su  tutti  gli  atti  dai   quali
          derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, la
          vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere  locale  e
          le altre competenze necessarie  per  il  funzionamento  dei
          servizi. Svolgono altresi'  le  funzioni  che,  in  seguito
          all'emanazione dei decreti di cui all'art. 2,  comma  1-ter
          del decreto-legge 25 marzo  2010  n.  40,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  22  maggio  2010  n.  73,  sono
          espletate a livello territoriale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 22 del  citato  decreto
          del Presidente  della  Repubblica  n.  43  del  2008,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 22 (Disposizioni  in  materia  di  organizzazione
          degli uffici territoriali). - 1. Con decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  emanarsi  entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          regolamento,  sono  individuate  le  sedi  territoriali  da
          chiudere sulla base dei seguenti criteri: 
                a) bacino di utenza dei  servizi  resi  in  relazione
          alle funzioni assegnate; 
                b) interazioni con le attivita' svolte dalle  singole
          amministrazioni; 
                c) popolazione residente; 
                d) distanza tra le sedi  e  conformazione  geografica
          del territorio; 
                e) logistica; 
                f) mobilita' regionale e sistema dei trasporti; 
              g) consistenza del personale. 
              2. (Abrogato). 
              3. (Abrogato). 
              4. (Abrogato).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 23 del  citato  decreto
          del Presidente  della  Repubblica  n.  43  del  2008,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 23 (Dotazioni  organiche).  -  1.  In  attuazione
          dell'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre
          2006, n. 296, dell'art. 74,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008,  n.  133  e  dall'art.  2,  comma  8-bis,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  194,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26  febbraio  2010,  n.  25,  le
          dotazioni  organiche   del   personale   dirigenziale   del
          Ministero sono  rideterminate,  in  riduzione,  secondo  la
          Tabella allegata al presente  decreto  di  cui  costituisce
          parte integrante, che comprende anche tre posti di funzione
          dirigenziale generale da destinare agli uffici  di  diretta
          collaborazione e  alla  Scuola  superiore  dell'economia  e
          delle finanze. 
              2. La riduzione dei posti di cui al comma 1 ha  effetto
          dalla scadenza degli incarichi attualmente in corso,  anche
          per effetto del collocamento a riposo. 
              3. In considerazione del  nuovo  assetto  organizzativo
          del Ministero e della necessita' di contenere il  personale
          addetto a funzioni di supporto ai sensi dell'art. 1,  comma
          404, lettera f) della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  con
          successivo  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          Ministri da adottare entro 120 giorni dalla emanazione  del
          decreto  ministeriale  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  su
          proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,
          vengono rideterminate le dotazioni organiche del  personale
          non dirigente del Ministero.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 24 del  citato  decreto
          del Presidente  della  Repubblica  n.  43  del  2008,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 24 (Ruolo del personale). - 1.  E'  istituito  il
          ruolo unico del personale del Ministero. 
              2. Con  uno  o  piu'  provvedimenti  del  Ministro,  da
          emanare entro novanta giorni  dall'entrata  in  vigore  del
          presente regolamento, sono adottate le misure necessarie ad
          assicurare, anche  gradualmente,  l'effettiva  costituzione
          del ruolo unico e la conseguente soppressione dei ruoli  di
          provenienza. 
              3 (Abrogato).». 
              - Per il testo del comma 359 dell'art. 1  della  citata
          legge n. 244 del 2007, vedasi nelle note alle premesse. 
              - Per il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
          n. 400 del 1988, vedasi nelle note alle premesse.