DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-8-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 28 
      Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia 
 
  1. L'accesso alla  qualifica  di  dirigente  nelle  amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, e  negli  enti  pubblici  non
economici avviene per concorso indetto dalle singole  amministrazioni
ovvero per  corso-concorso  selettivo  di  formazione  bandito  dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione. 
  1-bis. Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza  in
aggiunta all'accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,
((i bandi definiscono  gli  ambiti  di  competenza  da  valutare))  e
prevedono la valutazione delle capacita',  attitudini  e  motivazioni
individuali, anche attraverso prove,  scritte  e  orali,  finalizzate
alla loro osservazione e valutazione  comparativa,  definite  secondo
metodologie e standard riconosciuti. 
  1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei
posti  da  ricoprire,  destinata  al  corso-concorso   selettivo   di
formazione bandito dalla Scuola  nazionale  dell'amministrazione,  ai
fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 30 per  cento  dei
posti residui disponibili  sulla  base  delle  facolta'  assunzionali
autorizzate ((e' riservata da ciascuna pubblica amministrazione))  al
personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso  dei  titoli
di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno
cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale.  Il  personale
di  cui  al  presente  comma  e'  selezionato  attraverso   procedure
comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione,  che
tengono conto della valutazione conseguita nell'attivita' svolta, dei
titoli professionali,  di  studio  o  di  specializzazione  ulteriori
rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale,
((e in  particolar  modo  del  possesso  del  dottorato  di  ricerca,
nonche')) della  tipologia  ((...))  degli  incarichi  rivestiti  con
particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire  e
sono volte ad assicurare la valutazione delle capacita', attitudini e
motivazioni individuali. ((Una quota non superiore al 15 per cento e'
altresi' riservata al personale di  cui  al  periodo  precedente,  in
servizio  a  tempo  indeterminato,  che  abbia  ricoperto  o  ricopra
l'incarico di livello dirigenziale di cui all'articolo 19,  comma  6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165)).  A  tal  fine,  ((i
bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare)) e  prevedono
prove  scritte  e  orali  di   esclusivo   carattere   esperienziale,
finalizzate  alla  valutazione   comparativa   e   definite   secondo
metodologie e standard riconosciuti. A questo  scopo,  sono  nominati
membri di commissione professionisti esperti nella ((valutazione  dei
suddetti ambiti di competenza, senza nuovi o maggiori oneri a  carico
della finanza pubblica)) ((Le disposizioni di cui al  presente  comma
non si applicano agli enti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo  2
del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125)). 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70. 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70. 
  5. Con regolamento emanato ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro  per  la
funzione pubblica sentita, per la parte relativa  al  corso-concorso,
la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti: 
a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente  disponibili,
riservate al concorso per esami, al corso-concorso; 
b) la percentuale di posti che possono essere riservati al  personale
   di ciascuna amministrazione che indice  i  concorsi  pubblici  per
   esami; 
c) i criteri per  la  composizione  e  la  nomina  delle  commissioni
esaminatrici; 
d) le modalita' di svolgimento delle selezioni, prevedendo  anche  la
   valutazione delle esperienze di  servizio  professionali  maturate
   nonche', nella fase di prima applicazione del concorso di  cui  al
   comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il
   personale appartenente da  almeno  quindici  anni  alla  qualifica
   apicale, comunque denominata, della carriera direttiva; 
e)  l'ammontare  delle  borse  di  studio  per  i   partecipanti   al
corso-concorso. 
  6. I vincitori dei concorsi di cui al  comma  2,  anteriormente  al
conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di
attivita' formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione e disciplinato ai sensi del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 287. Tale ciclo puo' comprendere anche l'applicazione
presso  amministrazioni  italiane  e  straniere,  enti  o   organismi
internazionali, istituti o aziende pubbliche o private.  Il  medesimo
ciclo  formativo,  di  durata  non  superiore  a  dodici  mesi,  puo'
svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari  italiani
o  stranieri,  ovvero  primarie  istituzioni  formative  pubbliche  o
private. 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70. 
  7-bis. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70. 
  8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle
qualifiche dirigenziali delle  carriere  diplomatica  e  prefettizia,
delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco. 
  9. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' attribuito alla
Scuola  superiore  della  pubblica   amministrazione   un   ulteriore
contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002. 
  10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari  a  1.500
migliaia di euro a decorrere dall'anno  2002,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero.