DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78

Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini ((. . .)). (09G0091)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/7/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (in SO n. 140, relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
Testo in vigore dal: 26-5-2010
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 21. 
           (Rilascio di concessioni in materia di giochi). 
 
  1. Per garantire la tutela di preminenti interessi  pubblici  nelle
attivita' di  raccolta  del  gioco,  qualora  attribuite  a  soggetti
estranei  alla  pubblica  amministrazione,  la  gestione  di   queste
attivita' e' sempre affidata in concessione attribuita, nel  rispetto
dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad  una
pluralita' di soggetti scelti mediante procedure aperte,  competitive
e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare  altresi'  la
maggiore concorrenzialita', economicita' e capillarita'  distributiva
della raccolta delle lotterie nazionali ad  estrazione  istantanea  e
differita,  in  previsione  della  prossima  scadenza  della  vigente
concessione per l'esercizio di tale  forma  di  gioco,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il
Ministero dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
dei monopoli di Stato avvia le procedure  occorrenti  per  conseguire
tempestivamente l'aggiudicazione della  concessione,  relativa  anche
alla raccolta a distanza delle predette lotterie, ai piu' qualificati
operatori di gioco, nazionali e  comunitari,  individuati  in  numero
comunque non superiore a quattro e  muniti  di  idonei  requisiti  di
affidabilita' morale, tecnica ed economica. 
  2. La concessione di cui al comma 1 prevede un  aggio,  comprensivo
del compenso dell'8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie
ad estrazione istantanea, pari all'11,90 per cento della  raccolta  e
valori medi di restituzione della raccolta in  vincite,  per  ciascun
concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per cento. 
  3.  La  selezione   concorrenziale   per   l'aggiudicazione   della
concessione e' basata sul criterio dell'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario e' attribuito
ai seguenti criteri: 
    a) rialzo delle offerte rispetto  ad  una  base  predefinita  che
assicuri, comunque, entrate  complessivamente  non  inferiori  a  500
milioni di euro nell'anno 2009 e a  300  milioni  di  euro  nell'anno
2010, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari; 
    b) offerta di  standard  qualitativi  che  garantiscano  la  piu'
completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilita'  e
non imitabilita' dei biglietti, nonche' di sicurezza del  sistema  di
pagamento delle vincite; 
    c) capillarita' della distribuzione attraverso una rete su  tutto
il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita  da
un numero non inferiore a 10.000 punti vendita, da attivare entro  il
31 dicembre 2010, fermo restando il divieto, a pena di  nullita',  di
clausole  contrattuali  che  determinino  restrizioni  alla  liberta'
contrattuale dei fornitori di beni o servizi. 
  4. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili  per
non piu' di  una  volta,  hanno  la  durata  massima  di  nove  anni,
suddivisi in due periodi rispettivamente di cinque e quattro anni. La
prosecuzione della concessione per il secondo periodo e'  subordinata
alla positiva valutazione  dell'andamento  della  gestione  da  parte
dell'Amministrazione concedente, da esprimere entro il primo semestre
del quinto anno di concessione. 
  5. Per garantire il mantenimento dell'utile erariale,  le  lotterie
ad  estrazione  istantanea  indette   in   costanza   della   vigente
concessione continuano ad essere  distribuite  dalla  rete  esclusiva
dell'attuale concessionario, che le gestisce, comunque non  oltre  il
31  gennaio  2012,  secondo  le  regole  vigenti,  a  condizione  che
quest'ultimo  sia  risultato   aggiudicatario   anche   della   nuova
concessione. 
  6. La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione
differita restano in ogni caso riservati al Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato,  che
vi provvede  direttamente  ovvero  mediante  una  societa'  a  totale
partecipazione pubblica. 
  7. Per garantire l'esito positivo della concreta sperimentazione  e
dell'avvio a regime di sistemi  di  gioco  costituiti  dal  controllo
remoto del gioco attraverso videoterminali di  cui  all'articolo  12,
comma 1, lettera  l),  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77,
entro il 15 settembre 2009 il Ministero dell'economia e delle finanze
- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia  le  procedure
occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per  la
gestione telematica del gioco lecito prevista  dall'articolo  14-bis,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, e successive modificazioni, prevedendo: 
    a) l'affidamento della concessione agli attuali concessionari che
ne facciano richiesta entro il 20 novembre 2009  e  che  siano  stati
autorizzati all'installazione  dei  videoterminali,  con  conseguente
prosecuzione della stessa senza alcuna soluzione di continuita'; 
    b) l'affidamento della  concessione  ad  ulteriori  operatori  di
gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata  qualificazione  morale,
tecnica  ed  economica,  mediante   una   selezione   aperta   basata
sull'accertamento   dei   requisiti   definiti   dall'Amministrazione
concedente in coerenza con quelli gia' richiesti  e  posseduti  dagli
attuali concessionari. Gli operatori di cui alla presente lettera, al
pari dei concessionari di  cui  alla  lettera  a),  sono  autorizzati
all'installazione dei videoterminali fino a un  massimo  del  14  per
cento del numero di nulla osta gia' posseduti per apparecchi  di  cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, e a fronte del versamento  di  euro  15.000
per ciascun terminale; 
    c)  la  durata   delle   autorizzazioni   all'installazione   dei
videoterminali, previste  dall'articolo  12,  comma  1,  lettera  l),
numero 4), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77,  fino  al  termine
delle concessioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma.  La
perdita di possesso dei nulla osta di apparecchi di cui  all'articolo
110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto  18
giugno 1931, n. 773, e successive  modificazioni,  non  determina  la
decadenza dalle autorizzazioni acquisite.((7)) 
  8. All'articolo 12, comma  1,  lettera  l),  del  decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2009, n. 77, il numero 5) e' sostituito dal seguente: 
      "5) le modalita' con cui  le  autorizzazioni  all'installazione
dei videoterminali di cui al numero 4) possono essere  cedute  tra  i
soggetti affidataci della concessione e possono  essere  prestate  in
garanzia  per  operazioni  connesse  al  finanziamento   della   loro
acquisizione e delle successive attivita' di installazione". 
  9. All'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008,  n.  97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129,  il
comma 5 e' sostituito dai seguenti: 
      "5.  Al  fine  di  incrementare  l'efficienza   e   l'efficacia
dell'azione di contrasto dell'illegalita'  e  dell'evasione  fiscale,
con particolare riferimento al  settore  del  gioco  pubblico,  anche
attraverso  l'intensificazione  delle  attivita'  di  controllo   sul
territorio, e di utilizzare le risorse ordinariamente previste per la
formazione del  personale  dell'amministrazione  finanziaria  a  cura
della Scuola di cui al presente articolo, ferme restando le riduzioni
degli  assetti   organizzativi   stabilite   dall'articolo   74   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,  le
dotazioni organiche dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato e  delle  agenzie  fiscali  possono  essere  rideterminate  con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  diminuendo,  in
misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione  organica  del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale  del  Ministero
dell'economia e delle finanze  transita  prioritariamente  nei  ruoli
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e  nelle  agenzie
interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche  di  cui
al  primo  periodo  del  presente  comma,  anche  mediante  procedure
selettive. 
      5-bis. Agli eventuali oneri derivanti dal transito  di  cui  al
comma 5 si  provvede  a  valere  nei  limiti  delle  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.  262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286;
le predette risorse sono utilizzate  secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  Il
personale interessato dal transito di cui al comma 5 e'  destinatario
di un apposito programma di riqualificazione da effettuare a valere e
nei limiti delle risorse  destinate  alla  formazione  a  cura  della
Scuola di cui al presente articolo". 
  10. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009,  n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
dopo la lettera p) e' aggiunta la seguente: 
      "p-bis) disporre, in via sperimentale e  fino  al  31  dicembre
2010, che, nell'ambito del gioco del bingo, istituito dal regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n.  29,
le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte
premi, per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per  cento  a
compenso dell'affidatario  del  controllo  centralizzato  del  gioco,
prevedendo, inoltre, la possibilita' per il concessionario di versare
il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera  differita  e
fino a sessanta giorni dal ritiro delle  stesse,  ferma  restando  la
garanzia   della   copertura   fideiussoria   gia'    prestata    dal
concessionario, eventualmente integrata nel caso  in  cui  la  stessa
dovesse risultare incapiente". 
  11. Al fine di consentire la parita' di trattamento tra i  soggetti
che parteciperanno alle selezioni previste dall'articolo 12, comma 1,
lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  24  giugno  2009,  n.  77,  nonche'  dal
presente  articolo,  qualora  il  nuovo   aggiudicatario   sia   gia'
concessionario dello specifico gioco, il trasferimento in  proprieta'
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di  tutti  i  beni
materiali e immateriali  costituenti  la  rete  distributiva  fisica,
previsto dalle concessioni in  essere,  e'  differito  alla  scadenza
della convenzione di concessione sottoscritta all'esito delle  citate
procedure di selezione. 
  12. Relativamente al gioco istituito  dal  regolamento  di  cui  al
decreto del, Ministro delle  finanze  31  gennaio  2000,  n.  29,  e'
possibile   adottare   ulteriori   formule   di   gioco    derivabili
dall'estrazione fino ad un massimo di  100  numeri,  dall'1  al  100,
ambedue inclusi, e stabilire, per tali formule di  gioco,  l'aliquota
del prelievo erariale in misura pari all'11 per cento delle  cartelle
acquistate, la percentuale delle somme da distribuire in  vincite  in
misura non inferiore al 70 per cento della raccolta di ogni partita e
il compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco in
misura pari allo 0,80 per cento del valore delle cartelle acquistate. 
  13. Il termine di  pagamento  dell'imposta  unica  sulle  scommesse
ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse  dei  cavalli
e'  stabilito,  per  l'anno  2009,  al  31  ottobre  con  riferimento
all'imposta  unica  dovuta  per  il  periodo  da   aprile   dell'anno
precedente a settembre dell'anno in corso e, per l'anno 2010,  al  30
aprile e al 31 ottobre, rispettivamente, con riferimento  all'imposta
unica dovuta per il periodo da ottobre dell'anno precedente  a  marzo
dell'anno in  corso  e  per  quella  dovuta  da  aprile  a  settembre
dell'anno in corso. 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L.
22 maggio 2010, n. 73, ha disposto (con l'art. 2, comma 2-sexies) che
"Stante il protrarsi, per motivi tecnici, della  sperimentazione  dei
sistemi di gioco di cui all'articolo 12, comma  1,  lettera  l),  del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni,  e  al
fine di determinare  la  certezza  delle  condizioni  di  affidamento
dell'esercizio  e  della  raccolta  agli  operatori  interessati,  le
procedure previste dall'articolo 21, comma 7,  del  decreto-legge  1°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, sono avviate a far data dal 16 maggio 2011".