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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 gennaio 2000, n. 29

Regolamento recante norme per l'istituzione del gioco "Bingo" ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/3/2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2012)
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Testo in vigore dal:  8-3-2000

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco, ed in particolare l'articolo 1 che riserva allo Stato l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici per i quali corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro;
Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni;
Considerata l'opportunità di incrementare le entrate erariali attraverso l'introduzione di un nuovo gioco denominato "bingo";
Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, relativa all'ordinamento del gioco del lotto e, in particolare, l'articolo 7, così come modificato dall'articolo 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85, in base al quale, con decreto del Ministro delle finanze, oltre quelli previsti dalla predetta normativa possono essere stabiliti altri tipi e forme di estrazione e di scommesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, concernente la disciplina del gioco del lotto in concessione;
Visto l'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con legge 26 febbraio 1994, n. 133, in base al quale il Ministro delle finanze è autorizzato ad affidare in concessione la gestione delle lotterie e di altri giochi amministrati dallo Stato mediante appositi sistemi automatizzati ovvero mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto;
Visto il proprio decreto dell'11 gennaio 1995 in base al quale al concessionario del gioco del lotto sono stati trasferiti i poteri pubblici del Ministro delle finanze relativi alla riscossione dei proventi del gioco, al pagamento delle vincite, alle estrazioni ed alle opposizioni;
Visto l'articolo 2 del proprio decreto del 25 luglio 1995 che ha stabilito che il predetto trasferimento dei poteri pubblici è avvenuto totalmente e integralmente;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-896 del 19 gennaio 2000;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Esercizio del gioco del "Bingo"
1. L'esercizio del gioco denominato "Bingo" è riservato al Ministero delle finanze.
2. La gestione del gioco, da svolgersi in sale non dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari, è attribuita a concessionari, con gare da espletare secondo la normativa comunitaria e secondo i criteri previsti dall'articolo 2.
3. L'espletamento delle gare e il controllo centralizzato del gioco, dei relativi flussi finanziari e delle procedure previste per la sua effettuazione, nonché la stampa delle cartelle e ogni altro servizio non richiesto ai singoli concessionari sono affidati sulla base di apposita convenzione da concludersi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. L'attività di controllo centralizzato del gioco è incompatibile con quella di concessionario del gioco del "Bingo".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, reca: "Disciplina delle attività di gioco".
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale):
"Art. 16 (Giochi). - 1. Il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatare e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti già utilizzati nell'esercizio della loro attività. Con riferimento a tali nuovescommesse nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni.
Con decreto del Ministro delle finanze è altresì stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non può superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale).
L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ( Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti ministeriali debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio del Ministri prima della loro emanazione.
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 2 agosto 1982, n. 528 (Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto), come modificato dall'art. 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85 (Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto):
"Art. 7. - 1. Le estrazioni avvengono una volta per settimana presso le intendenze di finanza di ciascun capoluogo di provincia indicato come ruota dal primo comma dell'art. 2, ad opera di una commissione composta dall'intendente di finanza o da un suo delegato che la presiede, da un funzionario del Ministero del tesoro e da un funzionario dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'amministrazione finanziaria designato dall'intendente di finanza. Con il decreto previsto nel terzo comma dell'art. 3 può essere disposto che le estrazioni avvengano a Roma per alcune o tutte le ruote. In questo caso la commissione nominata presso l'intendenza di finanza di Roma cura l'estrazione per tutte le ruote le cui estrazioni avvengano a Roma.
2. Altri tipi e forme di estrazione e di scommesse nonché i relativi criteri e modalità possono essere stabiliti con decreto del Ministro delle finanze".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, reca: "Regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528, e 19 aprile 1990, n. 85, sull'ordinamento del gioco del lotto".
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con legge 26 febbraio 1994, n. 133 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica):
"Art. 11 (Disposizioni in materia di lotterie e altri giuochi). - 1. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad affidare in concessione la gestione delle lotterie e di altri giuochi amministrati dallo Stato mediante appositi sistemi automatizzati ovvero mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le modificazioni e le integrazioni occorrenti per adeguare i regolamenti delle lotterie alla gestione mediante sistemi automatizzati affidati in concessione.
2. I venditori dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea versano i proventi della vendita al netto dell'aggio di propria spettanza, nonché del pagamento delle vincite, nei limiti degli importi indicati nei decreti del Ministro delle finanze di cui all'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62.
3. All'art. 6, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 62, le parole da "sentito il parere fino alle parole "dalla richiesta , sono soppresse.
4. All'art. 4, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dal comma 35 dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole "relative vincite sono aggiunte le seguenti: "e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione ".
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto 25 luglio 1995 (Atto di concessione alla Lottomatica S.c.p.a. per la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato):
"Art. 2. - 1. All'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 11 gennaio 1995, aggiungere dopo le parole "sono trasferiti , le parole: "totalmente ed integralmente .
2. All'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 11 gennaio 1995, aggiungere dopo le parole "dal concessionario , le parole: ""che li esercita in piena autonomia ed indipendenza ".