LEGGE 13 maggio 1999, n. 133

Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.

note: Entrata in vigore della Legge: 18-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2017)
Testo in vigore dal: 1-1-2005
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 16.
                              (Giochi).

   1.   Il  Ministro  delle  finanze  puo'  disporre,  anche  in  via
temporanea,  l'accettazione  di  nuove  scommesse a totalizzatore o a
quota  fissa,  relative  ad  eventi  sportivi diversi dalle corse dei
cavalli  e  dalle  competizioni  organizzate  dal  Comitato  olimpico
nazionale  italiano  (CONI)  da parte dei soggetti cui e' affidata in
concessione  l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota
fissa  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1998, n. 169, e del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998,
n.  174, i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti
gia'  utilizzati nell'esercizio della loro attivita'. Con riferimento
a  tali nuove scommesse nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso
pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per  disciplinare  le modalita' e i tempi di gioco, la corresponsione
di  aggi,  diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi
quelli  da  destinare  agli  organizzatori  delle  competizioni.  Con
decreto  del Ministro delle finanze e' altresi' stabilito l'ammontare
del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna
scommessa;  il prelievo non puo' superare il 62 per cento delle somme
giocate.  Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle
finanze  puo'  prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e
dei  concessionari  di  giochi,  concorsi pronostici e lotto, purche'
utilizzino  una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici
in tempo reale.
  2.  Il  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  destina
annualmente  i  prelievi  di  cui  al  comma 1, calcolati al netto di
imposte e spese:
    a) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311));
    b)  a  finalita'  sociali  o  culturali di interesse generale per
tutta o parte della quota residua.
  3.  Per l'anno 1999 e' attribuito all'UNIRE, per l'assolvimento dei
suoi compiti istituzionali, un contributo di lire 50 miliardi.
  4.  Per l'espletamento delle procedure di gara secondo la normativa
comunitaria,  previste  dall'articolo  2  del  decreto del Presidente
della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e richieste per l'affidamento
in   concessione  dell'esercizio  delle  scommesse  sulle  corse  dei
cavalli,  a totalizzatore e a quota fissa, e' autorizzata la spesa di
un miliardo di lire per gli anni 1999 e 2000.
  5.  Tra  i  soggetti previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto
del  Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, sono compresi i
ricevitori  del lotto come individuati dall'articolo 12 della legge 2
agosto  1982,  n.  528,  e  successive  modificazioni,  nonche' dalla
circolare  del  Ministero delle finanze n. 6 del 6 maggio 1987 (prot.
n. 2/204975).