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LEGGE 19 aprile 1990, n. 85

Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto.

note: Entrata in vigore della legge: 12/5/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2001)
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Testo in vigore dal:  12-5-1990

Art. 3

1. L'articolo 7 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. Le estrazioni avvengono una volta per settimana presso le intendenze di finanza di ciascun capoluogo di provincia indicato come ruota dal primo comma dell'articolo 2, ad opera di una commissione composta dall'intendente di finanza o da un suo delegato che la presiede, da un funzionario del Ministero del tesoro e da un funzionario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria designato dall'intendente di finanza. Con il decreto previsto nel terzo comma dell'articolo 3 può essere disposto che le estrazioni avvengano a Roma per alcune o tutte le ruote. In questo caso la commissione nominata presso l'intendenza di finanza di Roma cura l'estrazione per tutte le ruote le cui estrazioni avvengano a Roma.
2. Altri tipi e forme di estrazione e di scommesse nonché i relativi criteri e modalità possono essere stabiliti con decreto del Ministro delle finanze".