LEGGE 19 aprile 1990, n. 85

Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto.

note: Entrata in vigore della legge: 12/5/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2001)
Testo in vigore dal: 12-5-1990
                               Art. 3. 
  1. L'articolo 7 della legge 2 agosto 1982, n.  528,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Art. 7. - 1. Le  estrazioni  avvengono  una  volta  per  settimana
presso le intendenze di finanza di  ciascun  capoluogo  di  provincia
indicato come ruota dal primo comma dell'articolo 2, ad opera di  una
commissione composta dall'intendente di finanza o da un suo  delegato
che la presiede, da un funzionario del Ministero del tesoro e  da  un
funzionario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato.  Le
funzioni  di  segretario  sono   disimpegnate   da   un   funzionario
dell'Amministrazione   finanziaria   designato   dall'intendente   di
finanza. Con il decreto previsto nel terzo comma dell'articolo 3 puo'
essere disposto che le estrazioni avvengano a Roma per alcune o tutte
le ruote. In questo caso la commissione nominata presso  l'intendenza
di finanza di Roma cura  l'estrazione  per  tutte  le  ruote  le  cui
estrazioni avvengano a Roma. 
  2. Altri tipi e forme  di  estrazione  e  di  scommesse  nonche'  i
relativi criteri e modalita' possono essere stabiliti con decreto del
Ministro delle finanze".