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DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78

Provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini ((. . .)). (09G0091)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/7/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (in SO n. 140, relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
Testo in vigore dal: 1-3-2015
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare 
provvedimenti anticrisi; 
  Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare 
disposizioni per la  proroga  di  termini  in  scadenza  previsti  da
disposizioni di legge per  consentire  l'attuazione  dei  conseguenti
adempimenti amministrativi; 
  Ritenuta infine la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare 
disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi  di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi  di  pace  e  di
stabilizzazione,  nonche'  la  proroga   della   partecipazione   del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia  alle  missioni
internazionali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 26 giugno 2009; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del 
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
della difesa, dell'interno e della giustizia; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1. 
 Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali 
 
  1. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del 
capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e
2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno  al  reddito
in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,  possono  essere   utilizzati
dall'impresa  di   appartenenza   in   progetti   di   formazione   o
riqualificazione che possono includere attivita' produttiva  connessa
all'apprendimento. L'inserimento del lavoratore nelle  attivita'  del
progetto puo' avvenire sulla base di uno specifico accordo  stipulato
in sede di Ministero  del  lavoro  della  salute  e  delle  politiche
sociali stipulato dalle  medesime  parti  sociali  che  sottoscrivono
l'accordo relativo agli ammortizzatori. Al lavoratore spetta a titolo
retributivo  da  parte  dei  datori  di  lavoro  la  differenza   tra
trattamento di sostegno al reddito e  retribuzione.  (16)  (26)  (31)
(32) 
  2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 20 milioni di euro 
per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010 si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a)
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.   185,   convertito   con
modificazioni dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  trasferite  al
medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo  2009,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009. 
  3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle 
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in  vigore  del
presente decreto, sono disciplinate le modalita' attuative del  comma
1, avuto particolare riguardo ai procedimenti del  relativo  accordo,
alla previsione di coniugazione dei medesimi con  gli  interventi  di
politica attiva a valere sulle risorse all'uopo  destinate  ai  sensi
dell'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009,  alle  procedure  di
comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo  monitoraggio  di
cui al comma 4. 
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede sulla base 
dei dati comunicati dall'INPS al monitoraggio degli  oneri  derivanti
dall'attuazione  del  comma  1,  anche  ai  fini  dell'adozione   dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma  7,  della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle
misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo  11,  comma  3,
lettera i-quater), della medesima legge. 
  4-bis. Il comma 511 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, 
n. 244, e' sostituito dal seguente: 
    "511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo 
di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre  1978,  n.  845,  come
modificato dall'articolo 9, comma  5,  del  decreto-legge  20  maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1993, n. 236, per le finalita' di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 
40, e' autorizzata  la  spesa  di  13  milioni  di  euro,  a  partire
dall'anno  2009,  fermo  restando   per   l'anno   2009   il   limite
dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto  Fondo
come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge
22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni. Il Ministro del
lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali,  con  decreto  da
emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, definisce modalita', termini e condizioni  per
il finanziamento degli enti di cui all'articolo  1,  comma  1,  della
legge 14 febbraio 1987, n. 40, come modificato dall'articolo  20-bis,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  30  dicembre  2005,  n.  273,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51". 
  5. Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa 
integrazione guadagni straordinaria per cessazione di  attivita',  di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  5  ottobre  2004,  n.
249, convertito con modificazioni dalla legge  3  dicembre  2004,  n.
291, e successive modificazioni, sono destinati 25  milioni  di  euro
per l'anno 2009,  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,  convertito  con
modificazioni dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  trasferite  al
medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo  2009,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009. 
  6. In via sperimentale per gli anni 2009  e  2010  l'ammontare  del
trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarieta'
di cui all'articolo 1 del decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e'
aumentato nella misura del venti per cento del  trattamento  perso  a
seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di
euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di  euro  per  l'anno  2010.  Al
relativo onere si provvede a valere sulle risorse del  Fondo  sociale
per occupazione e  formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito
con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.,  trasferite  al
medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo  2009,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009. Con decreto del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita'
di attuazione del  presente  comma  e  il  relativo  raccordo  con  i
complessivi interventi  di  ammortizzatori  sociali  in  deroga  come
disciplinati ai  sensi  dell'Accordo  tra  Stato  e  regioni  del  12
febbraio 2009. L'INPS, secondo le linee guida  definite  nel  decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle  politiche  sociali  di
cui al periodo precedente, provvede al monitoraggio dei provvedimenti
autorizzativi consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti  delle
risorse ad  essi  destinate  ai  sensi  dello  stesso  decreto.  (16)
(26)(33)((37)) 
  7. All'articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, 
n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009,  n.  33
sono aggiunti i  seguenti  periodi:  "L'incentivo  di  cui  al  primo
periodo e' erogato al  lavoratore  destinatario  del  trattamento  di
sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne  faccia  richiesta
per  intraprendere   un'attivita'   di   lavoro   autonomo,   avviare
un'attivita'  autoimprenditoriale  o  una  micro   impresa,   o   per
associarsi in cooperativa in conformita' alle norme vigenti. In  caso
di  cassa  integrazione  in  deroga,  o  di  sospensione   ai   sensi
dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2,  e  successive  modificazioni,  il   lavoratore,   successivamente
all'ammissione al beneficio e  prima  dell'erogazione  del  medesimo,
deve dimettersi dall'impresa di appartenenza.  Le  somme  corrisposte
sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17  della  legge
27 febbraio 1985, n. 49.". PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO  2009,
N. 102. 
  8. In via sperimentale per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, al 
lavoratore gia' percettore  del  trattamento  di  cassa  integrazione
ordinaria e straordinaria, nel caso in cui ne  faccia  richiesta  per
intraprendere  un'attivita'   di   lavoro   autonomo,   per   avviare
un'attivita' autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi
in cooperativa in conformita' alla normativa vigente, e' liquidato il
relativo trattamento per  un  numero  di  mensilita'  pari  a  quelle
deliberate e non ancora percepite.  In  caso  di  cassa  integrazione
guadagni per  crisi  aziendale  a  seguito  di  cessazione  totale  o
parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque  nei  casi
in  cui  il  lavoratore  sospeso  sia  stato  dichiarato  in  esubero
strutturale, al lavoratore e' liquidato altresi', nel caso in cui  il
medesimo soggetto rientri nelle previsioni di  cui  all'articolo  16,
comma 1, della legge 23  luglio  1991,  n.  223,  il  trattamento  di
mobilita' per dodici mesi al massimo. In ogni  caso,  il  lavoratore,
successivamente all'ammissione al beneficio e  prima  dell'erogazione
del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le  somme
corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui  all'articolo  17
della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni. 
  8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle 
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze,  sono  determinate  le  modalita'  e   le   condizioni   per
l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8. 
  8-ter. Al fine di rendere efficiente e flessibile l'utilizzo delle 
complessive   risorse   destinate   ad   interventi   relativi   agli
ammortizzatori sociali per l'anno  2009,  l'ulteriore  somma  di  100
milioni  di  euro  di  cui  all'articolo   19,   comma   2-bis,   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, puo' essere, in via
alternativa a quanto previsto dallo stesso comma 2-bis, destinata  in
tutto  o  in  parte,  previo  specifico  versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato, ad incrementare per l'anno 2009 le risorse  del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a),  del  citato  decreto-legge  n.  185  del  2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009. 
 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 33) 
che "L'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, e' prorogato per l'anno 2011 nel  limite  di  80
milioni di euro" e che "L'intervento a carattere sperimentale di  cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  e'
prorogato per l'anno 2011 nel limite di 50 milioni  di  euro  con  le
modalita' definite con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze". 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art.  33,  comma
24)  che  "L'intervento  di  cui  al  comma  6  dell'articolo  1  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' prorogato per l'anno  2012  nel
limite di 80 milioni  di  euro."  e  che  "L'intervento  a  carattere
sperimentale di cui all'articolo 1, comma  1,  del  decreto-legge  l°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, e' prorogato nell'anno 2012 nel limite di  spesa
di 30 milioni di euro con  le  modalita'  definite  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze." 
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AGGIORNAMENTO (31) 
  Il Decreto 25 gennaio 2012 (in G.U. 11/08/2012, n. 187) ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "Ai sensi dell'art. 1,  comma  33,  della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, l'intervento di cui all'art. 1, comma
1,  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, e'  prorogato  fino
al 31 dicembre 2011, nel limite di spesa di 50 milioni di euro". 
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AGGIORNAMENTO (32) 
  Il Decreto 16 luglio 2012 (in G.U. 31/10/2012, n. 255) ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "Ai sensi dell'art. 33, comma  24,  della
legge 12 novembre 2011, n. 183, l'intervento di cui all'art. 1, comma
1,  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, e'  prorogato  fino
al 31 dicembre 2012, nel limite di spesa di 30 milioni di euro". 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
256) che "L'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del  decreto
legge 1° luglio 2009, n. 78, e' prorogato per l'anno 2013 nel  limite
di 60 milioni di euro." 
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AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni dalla
L. 27 febbraio 2015, n. 11 ha disposto (con l'art.  2-bis,  comma  1)
che " L'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del  decreto-legge
1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, e' prorogato per l'anno 2015 nel  limite  di  50
milioni di euro".