DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2007, n. 159

Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-10-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222 (in SO n. 249, relativo alla G.U. 30/11/2007, n. 279).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 1-12-2007
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 40.
           Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
                       e disposizioni fiscali

  1.  Al  fine  di  garantire  la  continuita' di esercizio del gioco
Enalotto  e del suo gioco opzionale, nonche' la tutela dei preminenti
interessi  pubblici  connessi,  considerato  che l'assegnazione della
nuova  concessione,  avviata con il bando di gara del 29 giugno 2007,
ai  sensi dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  sara' operativa nel corso dell'anno 2008, la gestione del gioco
continuera' ad essere assicurata ((dall'attuale concessionario)) fino
a  piena operativita' della nuova concessione e comunque non oltre il
30 settembre 2008.
  2.  Per  la gestione delle funzioni esercitate dall'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e' istituita, a decorrere dal 1° marzo
2008,  senza  oneri  aggiuntivi  a carico della finanza pubblica, una
Agenzia  fiscale,  alla  quale  sono  trasferiti  i relativi rapporti
giuridici,  poteri  e  competenze,  che vengono esercitati secondo la
disciplina dell'organizzazione interna dell'Agenzia stessa.
  3.  In fase di prima applicazione il Ministro dell'economia e delle
finanze  stabilisce ((, sentite le organizzazioni rappresentative dei
dipendenti  dell'Amministrazione  e  le associazioni di categoria dei
soggetti   titolari  di  concessione  alla  rivendita  di  generi  di
monopolio,))  con  decreto  i  servizi  da trasferire alla competenza
dell'Agenzia.
  4. Entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto  vengono  nominati  il direttore e il comitato
direttivo  dell'Agenzia. Con propri decreti il Ministro dell'economia
e  delle  finanze  approva  lo  statuto provvisorio e le disposizioni
necessarie al primo funzionamento dell'Agenzia.
  5.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce la data a
decorrere   dalla   quale  le  funzioni  svolte  dall'Amministrazione
autonoma  dei  Monopoli  di  Stato secondo l' ((ordinamento vigente))
sono  esercitate  dall'Agenzia.  Da  tale data le funzioni cessano di
essere  esercitate  dall'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di
Stato,  che  e'  soppressa.  Con il regolamento previsto dal comma 15
dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006, n. 286, alcune
funzioni  gia'  esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato possono essere assegnate, senza oneri a carico della finanza
pubblica,  ad altre Agenzie fiscali; con il predetto regolamento sono
apportate   modifiche  all'organizzazione  del  Dipartimento  per  le
politiche fiscali ((. . .)).
  ((5-bis.  I  decreti  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze
previsti  ai  commi  3,  4  e  5  sono adottati sentite le competenti
Commissioni   parlamentari.  Il  Ministro  invia  periodicamente  una
relazione    al    Parlamento    sul   processo   di   trasformazione
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.))
  6.  Si  applica  l'articolo  73,  commi  2,  5  e  6,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  ((6-bis.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, con propri
decreti, definisce, relativamente al gioco a distanza:
    a)  per  i  giochi,  concorsi  e  scommesse  il  cui esercizio e'
affidato  in  concessione  a  piu'  concessionari, i requisiti minimi
richiesti  ai  soggetti affidatari di concessioni per l'esercizio dei
giochi e per la raccolta dei giochi stessi;
    b)  per  i  giochi,  concorsi  e  scommesse  il  cui esercizio e'
affidato  in concessione a un solo concessionario, i requisiti minimi
richiesti ai soggetti abilitati alla loro raccolta;
    c)  le  modalita'  per  la  partecipazione  al gioco da parte dei
consumatori.
  6-ter.  I  provvedimenti  di  cui  al  comma 6-bis sono definiti in
conformita' ai seguenti principi e criteri:
    a) tutela del consumatore;
    b)  tutela della concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 49 del
Trattato  istitutivo  della  Comunita'  europea,  nel  rispetto della
tutela  del  consumatore e della difesa dell'ordine e della sicurezza
pubblica,  perseguite  in  ossequio  ai  principi  di  necessita', di
proporzionalita'  e  di  non discriminazione tra soggetti italiani ed
esteri;
    c)  rispetto  dei  diritti  di esercizio e di raccolta di giochi,
concorsi e scommesse determinati dalle concessioni in essere;
    d)  esplicita  abrogazione  delle  disposizioni,  concernenti  la
regolazione  dei  requisiti  minimi per l'esercizio e per la raccolta
del   gioco   a   distanza   nonche'   delle  relative  modalita'  di
partecipazione, in contrasto con quelle definite dai provvedimenti di
cui al comma 6-bis;
    e)   pluralita'   dei  soggetti  raccoglitori  del  gioco,  anche
relativamente  ai  giochi il cui esercizio e' affidato in concessione
ad un unico soggetto;
    f) obbligo della nominativita' del gioco a distanza;
    g) esercizio della promozione e della pubblicita' dei prodotti di
gioco,  nel  rispetto  dei principi di tutela dei minori, dell'ordine
pubblico e del gioco responsabile.
  6-quater.  I  requisiti  minimi  richiesti  ai  concessionari unici
affidatari  dell'esercizio  dei  giochi,  concorsi  e  scommesse sono
definiti dalle specifiche convenzioni di concessione.
  6-quinquies.   La  regolazione  dei  singoli  giochi  esercitati  a
distanza e' definita con specifici decreti direttoriali.
  6-sexies.  All'articolo  1,  comma  287, lettera i), della legge 30
dicembre  2004,  n. 311, ed all'articolo 38, comma 4, lettera i), del
decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: ", previo versamento di
un  corrispettivo  non inferiore a euro duecentomila" sono soppresse.
Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei  Monopoli  di  Stato  definisce, in conformita' con i principi di
tutela  della  concorrenza  e  di  non  discriminazione  dei soggetti
titolari  delle  concessioni in essere, l'importo del corrispettivo a
carico  dei  soggetti  che intendono acquisire il diritto del gioco a
distanza,  ai  sensi  dell'articolo 9, comma 2, della convenzione per
l'affidamento  in  concessione dei giochi pubblici, di cui al decreto
del  direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato  in  data  28  agosto 2006, adottata ai sensi dell'articolo 38,
commi 2 e 4, del predetto decreto-legge.))
  7.  All'articolo  1  del  decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360,  l'ultimo  periodo  del  comma 4 e' sostituito dal seguente: "Ai
fini  della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3
e  la  soglia  di  esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella
misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della
delibera  sia  effettuata  entro  il 31 dicembre precedente l'anno di
riferimento.".
  8.  All'articolo  50,  comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n. 446, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le regioni
possono  deliberare  che  la maggiorazione, se piu' favorevole per il
contribuente  rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo
di imposta al quale si riferisce l'addizionale.".