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LEGGE 26 novembre 1993, n. 483

Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi.

note: Entrata in vigore della legge: 16-12-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/10/1998)
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Testo in vigore dal:  16-12-1993

Art. 4

1. Non appena completato il collocamento dell'emissione di cui all'articolo 3, il saldo del conto transitorio di cui al medesimo articolo 3 viene trasferito in un conto istituito presso la Banca d'Italia, denominato "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria", e utilizzato per assicurare il regolare svolgimento del servizio medesimo.
2. Sul conto "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria" vengono giornalmente registrate le operazioni di introito e di pagamento connesse con il servizio di tesoreria, effettuate dalle sezioni di tesoreria della Banca d'Italia.
3. Sul medesimo conto la Banca d'Italia, all'inizio di ogni semestre, corrisponde un interesse ad un tasso uguale a quello medio dei buoni ordinari del tesoro emessi nel semestre precedente. Con decreti del Ministro del tesoro, viene stabilito l'eventuale importo differenziale a carico della Banca d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso anzidetto e quello relativo ai titoli di cui all'articolo 3, comma 1, fino al loro rimborso.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato, ove lo ritenga opportuno, sentita la Banca d'Italia, ad assumere direttamente la gestione, nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto di cui al comma 1, o a procedere secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 marzo 1991, n. 104.
5. Sul predetto conto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari. Non sono altresì ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari notificati alla Banca d'Italia ed ai partecipanti al collocamento dei titoli di Stato risultati assegnatari in sede d'asta e volti a colpire il ricavato di tale collocamento non ancora affluito al predetto conto. Gli atti compiuti in violazione della presente norma sono nulli e la nullità deve essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Tali atti non comportano pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto e sulle somme rivenienti dal collocamento di cui sopra.
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge n. 104/1991 (Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato) è il seguente: "In relazione a particolari esigenze il Ministero del tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, può affidare all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o ad istituti di credito determinati servizi, operazioni o adempimenti compresi nell'ambito del servizio di tesoreria di cui all'art. 1".