stai visualizzando l'atto

LEGGE 15 luglio 2009, n. 94

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. (09G0096)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/8/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/04/2016)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 17-10-2012
aggiornamenti all'articolo
   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. La disposizione di cui  all'articolo  61,  numero  11-bis),  del
codice  penale  si  intende  riferita  ai  cittadini  di  Paesi   non
appartenenti all'Unione europea e agli apolidi. (2) 
  2.  All'articolo  235  del  codice  penale,  il  secondo  comma  e'
abrogato. 
  3. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 312 del  codice
penale e' soppresso. 
  4. Dopo l'articolo 183 delle norme di attuazione, di  coordinamento
e transitorie del codice di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti: 
  "Art.  183-bis.   -   (Esecuzione   della   misura   di   sicurezza
dell'espulsione  del  cittadino  di  uno   Stato   non   appartenente
all'Unione europea e dell'apolide). - 1. L'espulsione  del  cittadino
di uno Stato non appartenente all'Unione europea e  dell'apolide  dal
territorio dello Stato e' eseguita dal questore secondo le  modalita'
di cui all'articolo 13, comma 4, del testo unico di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  Art.   183-ter.   -   (Esecuzione   della   misura   di   sicurezza
dell'allontanamento del cittadino di  uno  Stato  membro  dell'Unione
europea). - 1. L'allontanamento del cittadino  di  uno  Stato  membro
dell'Unione europea e' disposto in conformita' ai criteri  e  con  le
modalita' fissati dall'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30". 
  5. All'articolo 416, sesto comma, del  codice  penale,  le  parole:
"600, 601 e 602" sono sostituite dalle seguenti:  "600,  601  e  602,
nonche'  all'articolo  12,  comma  3-bis,  del  testo   unico   delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286,". 
  6. All'articolo 376,  primo  comma,  del  codice  penale,  dopo  le
parole: "e 373" sono inserite le seguenti: ",  nonche'  dall'articolo
378". 
  7. All'articolo 61 del codice penale, il numero  5)  e'  sostituito
dal seguente: 
  "5) l'avere profittato di circostanze  di  tempo,  di  luogo  o  di
persona,  anche  in  riferimento  all'eta',  tali  da  ostacolare  la
pubblica o privata difesa;". 
  8. All'articolo 342 del codice penale e' premesso il seguente: 
  Art. 341-bis. - (Oltraggio a pubblico ufficiale).  -  Chiunque,  in
luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza  di  piu'  persone,
offende l'onore ed il  prestigio  di  un  pubblico  ufficiale  mentre
compie un atto d'ufficio  ed  a  causa  o  nell'esercizio  delle  sue
funzioni e' punito con la reclusione fino a tre anni. 
  La pena e' aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione  di  un
fatto determinato. Se la verita' del fatto e' provata o se  per  esso
l'ufficiale  a  cui  il  fatto  e'  attribuito  e'  condannato   dopo
l'attribuzione  del  fatto  medesimo,  l'autore  dell'offesa  non  e'
punibile. 
  Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato  interamente  il
danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della  persona
offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il
reato e' estinto". 
  9. Nel libro II, titolo III, capo  III,  del  codice  penale,  dopo
l'articolo 393 e' aggiunto il seguente: 
  Art. 393-bis. - (Causa di non punibilita'). -Non  si  applicano  le
disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341-bis,  342  e  343
quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un  pubblico  servizio
ovvero il pubblico impiegato abbia  dato  causa  al  fatto  preveduto
negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari  i  limiti  delle
sue attribuzioni". 
  10.  L'articolo  4  del  decreto  legislativo  luogotenenziale   14
settembre 1944, n. 288, e' abrogato. 
  11. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e'  sostituito
dal seguente: 
  Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano
puo' acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il  matrimonio,
risieda  legalmente  da  almeno  due  anni   nel   territorio   della
Repubblica, oppure  dopo  tre  anni  dalla  data  del  matrimonio  se
residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione  del  decreto
di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo  scioglimento,
l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio  e
non sussista la separazione personale dei coniugi. 
  2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della meta' in presenza
di figli nati o adottati dai coniugi". 
  12. Dopo l'articolo 9 della  legge  5  febbraio  1992,  n.  91,  e'
inserito il seguente: 
  "Art. 9-bis. - 1.  Ai  fini  dell'elezione,  acquisto,  riacquisto,
rinuncia   o   concessione   della   cittadinanza,   all'istanza    o
dichiarazione  dell'interessato  deve  essere  comunque  allegata  la
certificazione comprovante il possesso dei  requisiti  richiesti  per
legge. 
  2. Le istanze o dichiarazioni di  elezione,  acquisto,  riacquisto,
rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al  pagamento
di un contributo di importo pari a 200 euro. 
  3. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 2 e' versato
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnato  allo
stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la
meta', al finanziamento di progetti del Dipartimento per le  liberta'
civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale  e
alla  cooperazione  e  assistenza  ai  Paesi  terzi  in  materia   di
immigrazione  anche  attraverso   la   partecipazione   a   programmi
finanziati dall'Unione europea e, per l'altra meta',  alla  copertura
degli  oneri  connessi  alle  attivita'   istruttorie   inerenti   ai
procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento  in  materia  di
immigrazione, asilo e cittadinanza". 
  13. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    "5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso,  il  tribunale,
con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza  in  camera
di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono
notificati all'interessato e al  Ministero  dell'interno,  presso  la
Commissione  nazionale  ovvero  presso  la   competente   Commissione
territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero"; 
    b) i commi 9, 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti: 
    "9. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo
grado,  puo'  stare  in  giudizio  avvalendosi  direttamente  di   un
rappresentante designato dalla Commissione nazionale  o  territoriale
che ha adottato l'atto impugnato. La Commissione interessata puo'  in
ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti  gli  atti  e  la
documentazione che ritiene necessari  ai  fini  dell'istruttoria.  Si
applica, in quanto compatibile, l'articolo  417-bis,  secondo  comma,
del codice di procedura civile. 
    10. Il tribunale, sentite le parti e assunti  tutti  i  mezzi  di
prova necessari, entro  tre  mesi  dalla  presentazione  del  ricorso
decide con sentenza con cui rigetta il ricorso  ovvero  riconosce  al
ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui  e'  accordata  la
protezione sussidiaria; la sentenza e' notificata al ricorrente e  al
Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso
la competente Commissione territoriale, ed e' comunicata al  pubblico
ministero. 
    11. Avverso la sentenza pronunciata ai  sensi  del  comma  10  il
ricorrente, il Ministero dell'interno e il pubblico ministero possono
proporre reclamo alla corte  d'appello,  con  ricorso  da  depositare
presso la cancelleria della corte d'appello,  a  pena  di  decadenza,
entro  dieci  giorni  dalla  notificazione  o   comunicazione   della
sentenza"; 
    c) il comma 14 e' sostituito dal seguente: 
    "14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte  d'appello  puo'
essere proposto  ricorso  per  cassazione.  Il  ricorso  deve  essere
proposto,  a  pena  di   decadenza,   entro   trenta   giorni   dalla
notificazione della sentenza. Esso e' notificato alle  parti  assieme
al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a  cura
della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in  camera  di
consiglio ai sensi dell'articolo 375 del codice di procedura civile". 
  14. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni  concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  e
successive  modificazioni,  il  primo  periodo  del  comma  5-bis  e'
sostituito dal seguente: "Salvo che il fatto costituisca  piu'  grave
reato,  chiunque  a  titolo  oneroso,  al  fine  di  trarre  ingiusto
profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione,  un  immobile
ad uno straniero che sia privo di  titolo  di  soggiorno  al  momento
della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, e' punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni". 
  15.  All'articolo  116,  primo  comma,  del  codice  civile,   sono
aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  "nonche'  un   documento
attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano". 
  16. Al testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
    "Art. 10-bis. - (Ingresso e  soggiorno  illegale  nel  territorio
dello Stato). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu'  grave  reato,
lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello
Stato, in violazione delle  disposizioni  del  presente  testo  unico
nonche' di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28  maggio  2007,
n. 68, e' punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro.  Al  reato  di
cui al presente comma  non  si  applica  l'articolo  162  del  codice
penale. 
    2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  non  si  applicano  allo
straniero destinatario del provvedimento di  respingimento  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 1. 
    3. Al procedimento penale per il reato  di  cui  al  comma  1  si
applicano le disposizioni di  cui  agli  articoli  20-bis,  20-ter  e
32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 
    4.  Ai  fini  dell'esecuzione  dell'espulsione  dello   straniero
denunciato ai sensi del comma 1 non  e'  richiesto  il  rilascio  del
nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da  parte  dell'autorita'
giudiziaria  competente  all'accertamento  del  medesimo  reato.   Il
questore comunica l'avvenuta esecuzione  dell'espulsione  ovvero  del
respingimento  di  cui  all'articolo  10,  comma   2,   all'autorita'
giudiziaria competente all'accertamento del reato. 
    5.   Il   giudice,   acquisita   la    notizia    dell'esecuzione
dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10,  comma
2, pronuncia sentenza di non  luogo  a  procedere.  Se  lo  straniero
rientra illegalmente nel territorio dello  Stato  prima  del  termine
previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica  l'articolo  345  del
codice di procedura penale. 
    6. Nel  caso  di  presentazione  di  una  domanda  di  protezione
internazionale di cui al decreto legislativo  19  novembre  2007,  n.
251, il procedimento  e'  sospeso.  Acquisita  la  comunicazione  del
riconoscimento della protezione  internazionale  di  cui  al  decreto
legislativo 19  novembre  2007,  n.  251,  ovvero  del  rilascio  del
permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5,  comma  6,
del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non  luogo
a procedere"; 
    b) all'articolo 16, comma 1, le parole: "ne' le  cause  ostative"
sono sostituite dalle seguenti: "ovvero nel pronunciare  sentenza  di
condanna per  il  reato  di  cui  all'articolo  10-bis,  qualora  non
ricorrano le cause ostative". 
  17. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera  s)  e'  aggiunta  la
seguente: 
    "s-bis)  articolo  10-bis  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286"; 
    b) dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti: 
    "Art. 20-bis. - (Presentazione immediata a giudizio dell'imputato
in casi particolari). - 1. Per i reati procedibili d'ufficio, in caso
di flagranza di reato ovvero quando la prova e' evidente, la  polizia
giudiziaria  chiede  al   pubblico   ministero   l'autorizzazione   a
presentare immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al giudice di
pace. 
  2. La richiesta di cui al comma 1, depositata presso la  segreteria
del pubblico ministero, contiene: 
    a)  le  generalita'  dell'imputato  e  del  suo  difensore,   ove
nominato; 
    b) l'indicazione delle persone offese dal reato; 
    c) la descrizione, in forma chiara e precisa, del  fatto  che  si
addebita all'imputato, con l'indicazione degli articoli di legge  che
si assumono violati; 
    d) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta,
nonche' le generalita' dei testimoni e dei  consulenti  tecnici,  con
espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame; 
    e) la richiesta di  fissazione  dell'udienza  per  procedere  nei
confronti delle persone citate a giudizio. 
  3. Salvo che ritenga di  richiedere  l'archiviazione,  il  pubblico
ministero autorizza la presentazione immediata  nei  quindici  giorni
successivi, indicando la data e l'ora del giudizio dinanzi al giudice
di pace e nominando un difensore d'ufficio  all'imputato  che  ne  e'
privo. Se non ritiene sussistere i presupposti per  la  presentazione
immediata o se ritiene la richiesta manifestamente  infondata  ovvero
presentata dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio,
il pubblico ministero provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 2. 
  4. L'ufficiale giudiziario notifica senza ritardo all'imputato e al
suo  difensore  copia  della  richiesta  di  cui   al   comma   2   e
dell'autorizzazione del pubblico ministero contenente: 
    a) l'avviso all'imputato che se non compare  sara'  giudicato  in
contumacia; 
    b) l'avviso all'imputato che ha diritto di nominare un  difensore
di fiducia e che in mancanza sara' assistito da difensore di ufficio; 
    c) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini e' depositato
presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e  i  loro
difensori hanno facolta' di prenderne visione e di estrarne copia. 
  5. Si applica l'articolo 20, comma 5. 
  Art. 20-ter. - (Citazione contestuale dell'imputato in  udienza  in
casi particolari). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 20-bis, comma
1, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni  di  urgenza  che  non
consentono di attendere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma
3 del medesimo articolo, ovvero se l'imputato si  trova  a  qualsiasi
titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della liberta'
personale, la  polizia  giudiziaria  formula  altresi'  richiesta  di
citazione contestuale per l'udienza. 
  2. Se ritiene sussistere i  presupposti  di  cui  al  comma  1,  il
pubblico ministero rinvia l'imputato direttamente dinanzi al  giudice
di pace con citazione per l'udienza contestuale all'autorizzazione di
cui all'articolo 20-bis, comma 3, primo periodo; altrimenti  provvede
ai sensi del comma 3, secondo periodo, del medesimo articolo. 
  3. Quando il pubblico ministero dispone la citazione ai  sensi  del
comma 2, la polizia giudiziaria conduce l'imputato  che  si  trova  a
qualsiasi titolo sottoposto a  misure  di  limitazione  o  privazione
della liberta' personale direttamente dinanzi al giudice di pace  per
la trattazione del procedimento, salvo che egli espressamente rinunzi
a partecipare all'udienza. Se l'imputato non si  trova  sottoposto  a
misure di limitazione  o  privazione  della  liberta'  personale,  la
polizia giudiziaria notifica immediatamente allo stesso la  richiesta
di cui al comma 1 e il provvedimento del  pubblico  ministero.  Copia
della richiesta e  del  provvedimento  del  pubblico  ministero  sono
altresi' comunicati immediatamente al difensore"; 
    c) dopo l'articolo 32 e' inserito il seguente: 
    "Art.  32-bis.  -  (Svolgimento  del  giudizio  a   presentazione
immediata). - 1. Nel corso del giudizio a presentazione immediata  di
cui agli articoli  20-bis  e  20-ter  si  osservano  le  disposizioni
dell'articolo 32. 
    2. La persona offesa e i testimoni possono  essere  citati  anche
oralmente  dall'ufficiale  giudiziario  nel  corso  del  giudizio   a
presentazione immediata di cui all'articolo  20-bis.  Nel  corso  del
giudizio a  citazione  contestuale  di  cui  all'articolo  20-ter  la
persona offesa e i testimoni possono essere  citati  anche  oralmente
dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria. 
    3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile presentano
direttamente a dibattimento i propri testimoni e consulenti tecnici. 
    4. Il pubblico ministero da' lettura dell'imputazione. 
    5. L'imputato e' avvisato della facolta' di chiedere un termine a
difesa non superiore a sette giorni. Quando l'imputato si  avvale  di
tale  facolta',  il  dibattimento   e'   sospeso   fino   all'udienza
immediatamente  successiva  alla  scadenza  del  termine.  Nel   caso
previsto dall'articolo 20-ter, il termine non puo' essere superiore a
quarantotto ore"; 
    d) nel titolo II, dopo l'articolo 62 e' inserito il seguente: 
    "Art. 62-bis. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva).  -
1. Nei casi stabiliti dalla legge, il  giudice  di  pace  applica  la
misura sostitutiva di cui all'articolo 16 del testo unico di  cui  al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286". 
  18. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228,  dopo  il
primo comma e' inserito il seguente: 
  "L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica  possono  dar
luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici  comunali,  delle
condizioni igienico-sanitarie dell'immobile  in  cui  il  richiedente
intende fissare la propria residenza, ai sensi  delle  vigenti  norme
sanitarie". 
  19. All'articolo 29, comma 3, del testo unico  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente: 
  "a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonche'
di idoneita' abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel
caso di un figlio di eta' inferiore agli anni quattordici al  seguito
di  uno  dei  genitori,  e'  sufficiente  il  consenso  del  titolare
dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorera'". 
  20. Fermo restando  quanto  previsto  dal  decreto  legislativo  21
novembre 2007, n.  231,  gli  agenti  in  attivita'  finanziaria  che
prestano  servizi   di   pagamento   nella   forma   dell'incasso   e
trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per
dieci anni ((i dati)) del titolo di  soggiorno  se  il  soggetto  che
ordina l'operazione e' un cittadino extracomunitario. ((I  dati  sono
conservati)) con le  modalita'  previste  con  decreto  del  Ministro
dell'interno  emanato  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma   4,   del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti
effettuano, entro dodici  ore,  apposita  segnalazione  all'autorita'
locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi  del
soggetto.  ((La  mancata  trasmissione  dei  dati  identificativi  e'
sanzionata))  con  la  cancellazione  dall'elenco  degli  agenti   in
attivita'  finanziaria  ai  sensi   dell'articolo   3   del   decreto
legislativo 25 settembre 1999, n. 374. 
  21. Le disposizioni di cui al  comma  20  hanno  efficacia  decorsi
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  22. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo  25  luglio
1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 3: 
      1)  nel  terzo  periodo,  dopo  le  parole:  "o   che   risulti
condannato, anche" sono  inserite  le  seguenti:  "con  sentenza  non
definitiva, compresa quella adottata"; 
      2) dopo il terzo periodo e' inserito  il  seguente:  "Impedisce
l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con  sentenza
irrevocabile, per uno  dei  reati  previsti  dalle  disposizioni  del
titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633,
relativi alla tutela del diritto di autore, e degli  articoli  473  e
474 del codice penale"; 
    b) all'articolo 5, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
    "2-ter. La richiesta di rilascio e di  rinnovo  del  permesso  di
soggiorno e' sottoposta  al  versamento  di  un  contributo,  il  cui
importo e' fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200  euro  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dell'interno, che stabilisce altresi'  le  modalita'  del
versamento nonche' le modalita' di attuazione della  disposizione  di
cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non e' richiesto il versamento  del
contributo per il rilascio ed il rinnovo del  permesso  di  soggiorno
per asilo, per richiesta di asilo, per  protezione  sussidiaria,  per
motivi umanitari"; 
    c) all'articolo 5, il primo periodo del comma 4 e' sostituito dal
seguente: "Il rinnovo del permesso di soggiorno  e'  richiesto  dallo
straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno  sessanta
giorni prima della scadenza, ed e'  sottoposto  alla  verifica  delle
condizioni previste  per  il  rilascio  e  delle  diverse  condizioni
previste dal presente testo unico"; 
    d) all'articolo 5, comma 5-bis, le parole: "per i reati  previsti
dall'articolo 407, comma 2,  lettera  a),  del  codice  di  procedura
penale," sono sostituite dalle seguenti: "per i reati previsti  dagli
articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice  di
procedura penale,"; 
    e) all'articolo 5, dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: 
    "5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o  revocato  quando
si accerti la violazione del divieto di cui  all'articolo  29,  comma
1-ter"; 
    f)  all'articolo  5,  comma  8-bis,  dopo  le   parole:   "ovvero
contraffa' o altera documenti al fine di determinare il  rilascio  di
un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di
un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno" sono  inserite
le seguenti: "oppure utilizza uno di tali  documenti  contraffatti  o
alterati"; 
    g) all'articolo 6, comma 2, le parole:  "e  per  quelli  inerenti
agli atti di stato civile o  all'accesso  a  pubblici  servizi"  sono
sostituite dalle seguenti: ", per quelli  inerenti  all'accesso  alle
prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per  quelli  attinenti
alle prestazioni scolastiche obbligatorie"; 
    h) all'articolo 6, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    "3. Lo straniero che, a richiesta degli  ufficiali  e  agenti  di
pubblica  sicurezza,  non  ottempera,  senza   giustificato   motivo,
all'ordine di esibizione del  passaporto  o  di  altro  documento  di
identificazione e del permesso di  soggiorno  o  di  altro  documento
attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato e'  punito
con l'arresto fino ad un ann o e con l'ammenda fino ad euro 2.000"; 
    i) all'articolo 9, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    "2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di  lungo  periodo  e'  subordinato  al  superamento,  da  parte  del
richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana,  le  cui
modalita' di svolgimento sono determinate con  decreto  del  Ministro
dell'interno,  di   concerto   con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca"; 
    l) all'articolo 14, comma 5, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti
periodi: "Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione  al
rimpatrio del cittadino del Paese  terzo  interessato  o  di  ritardi
nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi,  il
questore  puo'  chiedere  al  giudice  di   pace   la   proroga   del
trattenimento per un periodo ulteriore di  sessanta  giorni.  Qualora
non sia possibile procedere all'espulsione in quanto, nonostante  che
sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le  condizioni
di cui al periodo precedente, il questore puo'  chiedere  al  giudice
un'ulteriore  proroga  di  sessanta  giorni.   Il   periodo   massimo
complessivo di trattenimento non puo' essere superiore a  centottanta
giorni. Il questore, in ogni caso, puo' eseguire  l'espulsione  e  il
respingimento anche  prima  della  scadenza  del  termine  prorogato,
dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace"; 
    m) all'articolo 14, i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e  5-quinquies
sono sostituiti dai seguenti: 
    "5-bis. Quando non sia stato possibile  trattenere  lo  straniero
presso  un  centro  di  identificazione  ed  espulsione,  ovvero   la
permanenza in tale struttura non abbia  consentito  l'esecuzione  con
l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o del respingimento,
il questore ordina allo straniero di  lasciare  il  territorio  dello
Stato entro il  termine  di  cinque  giorni.  L'ordine  e'  dato  con
provvedimento  scritto,  recante  l'indicazione   delle   conseguenze
sanzionatorie  della  permanenza  illegale,  anche   reiterata,   nel
territorio  dello  Stato.   L'ordine   del   questore   puo'   essere
accompagnato  dalla  consegna  all'interessato  della  documentazione
necessaria  per   raggiungere   gli   uffici   della   rappresentanza
diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria,  nonche'  per
rientrare nello Stato di appartenenza ovvero,  quando  cio'  non  sia
possibile, nello Stato di provenienza. 
    5-ter.  Lo  straniero  che  senza  giustificato  motivo   permane
illegalmente nel territorio dello Stato,  in  violazione  dell'ordine
impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis,  e'  punito  con  la
reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione o  il  respingimento
sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai
sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver
richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato  la  propria
presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza
di cause di forza maggiore,  ovvero  per  essere  stato  il  permesso
revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi
ad un anno se l'espulsione e' stata disposta perche' il  permesso  di
soggiorno e' scaduto da piu' di sessanta giorni e  non  ne  e'  stato
richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di  soggiorno
e' stata rifiutata,  ovvero  se  lo  straniero  si  e'  trattenutonel
territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3,  della
legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero  si
trovi in stato di detenzione in carcere, si procede  all'adozione  di
un  nuovo  provvedimento  di  espulsione  con  accompagnamento   alla
frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione  all'ordine  di
allontanamento adottato  dal  questore  ai  sensi  del  comma  5-bis.
Qualora  non  sia  possibile   procedere   all'accompagnamento   alla
frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del
presente articolo nonche', ricorrendone i presupposti, quelle di  cui
all'articolo 13, comma 3. 
    5-quater.  Lo  straniero  destinatario   del   provvedimento   di
espulsione  di  cui  al  comma  5-ter  e  di  un  nuovo   ordine   di
allontanamento di cui  al  comma  5-bis,  che  continua  a  permanere
illegalmente nel territorio dello Stato, e' punito con la  reclusione
da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni  di
cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo. 
    5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo  periodo,
e 5-quater si  procede  con  rito  direttissimo  ed  e'  obbligatorio
l'arresto dell'autore del fatto"; 
    n) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: 
    "Art. 14-bis. - (Fondo rimpatri). - 1. E'  istituito,  presso  il
Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le
spese per il rimpatrio degli  stranieri  verso  i  Paesi  di  origine
ovvero di provenienza. 
    2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la meta' del  gettito
conseguito  attraverso  la  riscossione   del   contributo   di   cui
all'articolo 5,  comma  2-ter,  nonche'  i  contributi  eventualmente
disposti dall'Unione europea per le finalita' del Fondo medesimo.  La
quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma
2-ter,  e'  assegnata  allo  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'interno, per  gli  oneri  connessi  alle  attivita'  istruttorie
inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno"; 
    o) all'articolo 16, comma  1,  dopo  le  parole:  "ne'  le  cause
ostative indicate nell'articolo  14,  comma  1,  del  presente  testo
unico," sono inserite  le  seguenti:  "che  impediscono  l'esecuzione
immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a  mezzo
della forza pubblica,"; 
    p) all'articolo 19, comma 2, lettera c),  le  parole:  "entro  il
quarto grado" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "entro  il  secondo
grado"; 
    q) all'articolo 22, dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
    "11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato  o
il  master  universitario  di  secondo  livello,  alla  scadenza  del
permesso di soggiorno per motivi  di  studio,  puo'  essere  iscritto
nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4  del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442,
per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in  presenza  dei
requisiti  previsti  dal  presente  testo  unico,  puo'  chiedere  la
conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro"; 
    r) all'articolo 27, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
    "1-ter. Il nulla osta al lavoro per  gli  stranieri  indicati  al
    comma 1, lettere a), c) e g), e' sostituito da una  comunicazione
    da parte del datore di lavoro  della  proposta  di  contratto  di
    soggiorno per lavoro subordinato, previsto  dall'articolo  5-bis.
    La comunicazione e' presentata con  modalita'  informatiche  allo
    sportello  unico  per  l'immigrazione  della   prefettura-ufficio
    territoriale  del  Governo.  Lo  sportello  unico  trasmette   la
    comunicazione al questore per la verifica della insussistenza  di
    motivi   ostativi   all'ingresso   dello   straniero   ai   sensi
    dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto  del
    Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove  nulla
    osti da parte del questore, la invia, con le  medesime  modalita'
    informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per  il
    rilascio del visto di ingresso. Entro otto  giorni  dall'ingresso
    in Italia lo straniero si reca  presso  lo  sportello  unico  per
    l'immigrazione,  unitamente  al  datore   di   lavoro,   per   la
    sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta  del
    permesso di soggiorno. 
    1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si  applicano  ai
datori  di  lavoro  che   hanno   sottoscritto   con   il   Ministero
dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute  e  delle
politiche sociali, un  apposito  protocollo  di  intesa,  con  cui  i
medesimi  datori  di  lavoro  garantiscono  la  capacita'   economica
richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto  collettivo
di lavoro di categoria"; 
    s) all'articolo 29, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
    "1-ter. Non e' consentito il ricongiungimento  dei  familiari  di
cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di  cui  si
chiede il ricongiungimento e' coniugato con  un  cittadino  straniero
regolarmente  soggiornante   con   altro   coniuge   nel   territorio
nazionale"; 
    t) all'articolo 29, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    "5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, e' consentito
l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore,  gia'  regolarmente
soggiornante in Italia con l'altro genitore,  del  genitore  naturale
che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilita' di  alloggio
e di reddito di cui al comma 3. Ai fini  della  sussistenza  di  tali
requisiti si tiene conto del possesso  di  tali  requisiti  da  parte
dell'altro genitore"; 
    u) all'articolo 29, il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
    "8. Il nulla osta al  ricongiungimento  familiare  e'  rilasciato
entro centottanta giorni dalla richiesta"; 
    v) all'articolo 32: 
      1) al comma 1, le parole: "e ai minori comunque affidati"  sono
sostituite dalle seguenti: "e, fermo  restando  quanto  previsto  dal
comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati"; 
      2) al comma 1-bis, dopo le parole:  "ai  minori  stranieri  non
accompagnati"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  affidati  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero  sottoposti
a tutela,". 
  23. Le disposizioni  di  cui  alla  lettera  1)  del  comma  22  si
applicano ai cittadini di Stati non appartenenti  all'Unione  europea
anche se gia' trattenuti nei centri di identificazione  e  espulsione
alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  24. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera  r)  del
comma 22 non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  del
bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono  alle
attivita'  ivi  previste  con  le  risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  25. Dopo l'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e' inserito il seguente: 
  "Art. 4-bis. - (Accordo di integrazione). - 1. Ai fini  di  cui  al
presente testo unico,  si  intende  con  integrazione  quel  processo
finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini  italiani  e  di
quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla  Costituzione
italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica,
sociale e culturale della societa'. 
  2. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente articolo, con regolamento, adottato ai  sensi  dell'articolo
17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,n.  400,  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e il Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
sociali,  sono  stabiliti  i  criteri   e   le   modalita'   per   la
sottoscrizione,  da  parte  dello  straniero,  contestualmente   alla
presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno  ai
sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato  per
crediti,  con  l'impegno  a  sottoscrivere  specifici  obiettivi   di
integrazione, da conseguire nel periodo di validita' del permesso  di
soggiorno.  La  stipula  dell'Accordo  di  integrazione   rappresenta
condizione necessaria per il rilascio del permesso di  soggiorno.  La
perdita integrale dei crediti determina la  revoca  del  permesso  di
soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello  Stato,
eseguita dal questore secondo le modalita' di  cui  all'articolo  13,
comma 4,  ad  eccezione  dello  straniero  titolare  di  permesso  di
soggiorno  per  asilo,  per  richiesta  di  asilo,   per   protezione
sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di  permesso
di soggiorno CE per  soggiornanti  di  lungo  periodo,  di  carta  di
soggiorno per familiare straniero di cittadino  dell'Unione  europea,
nonche' dello straniero titolare di altro permesso di  soggiorno  che
ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare. 
  3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". 
  26. All'articolo 12 del testo unico di cui al  decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    "1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in
violazione delle disposizioni del  presente  testo  unico,  promuove,
dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri  nel
territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a  procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero  di  altro
Stato del quale la persona non  e'  cittadina  o  non  ha  titolo  di
residenza permanente, e' punito con la reclusione  da  uno  a  cinque
anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona"; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    "3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in
violazione delle disposizioni del  presente  testo  unico,  promuove,
dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri  nel
territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a  procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero  di  altro
Stato del quale la persona non  e'  cittadina  o  non  ha  titolo  di
residenza permanente,  e'  punito  con  la  reclusione  da  cinque  a
quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso
in cui: 
    a) il fatto riguarda l'ingresso  o  la  permanenza  illegale  nel
territorio dello Stato di cinque o piu' persone; 
    b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la  sua
vita o  per  la  sua  incolumita'  per  procurarne  l'ingresso  o  la
permanenza illegale; 
    c) la persona  trasportata  e'  stata  sottoposta  a  trattamento
inumano o  degradante  per  procurarne  l'ingresso  o  la  permanenza
illegale; 
    d) il fatto e' commesso da tre o piu'  persone  in  concorso  tra
loro  o  utilizzando  servizi  internazionali  di  trasporto   ovvero
documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; 
    e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie
esplodenti"; 
    c) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: 
    "3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due
o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c),  d)  ed  e)  del
medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata"; 
    d) il comma 3-ter e' sostituito dal seguente: 
    "3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla  meta'  e
si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui
ai commi 1 e 3: 
    a) sono commessi al fine di reclutare persone da  destinare  alla
prostituzione o comunque  allo  sfruttamento  sessuale  o  lavorativo
ovvero riguardano l'ingresso di  minori  da  impiegare  in  attivita'
illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; 
    b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto"; 
    e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    "4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e'  obbligatorio  l'arresto
in flagranza"; 
    f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
    "4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in  ordine
ai reati previsti dal comma 3, e' applicata la custodia cautelare  in
carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non
sussistono esigenze cautelari. 
    4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e'  sempre  disposta  la
confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere  il  reato,
anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti". 
  27. All'articolo 407, comma  2,  lettera  a),  numero  7-bis),  del
codice di procedura penale,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: ", nonche' dei delitti previsti dall'articolo  12,  comma  3,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni". 
  28. All'articolo 11, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,  n.  223,  le
parole: "trascorso un anno dalla scadenza del permesso di  soggiorno"
sono sostituite dalle seguenti: "trascorsi sei  mesi  dalla  scadenza
del permesso di soggiorno". 
  29. Nei limiti delle risorse assegnate  per  le  finalita'  di  cui
all'articolo 45 del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, nell'ambito delle risorse  del  Fondo  nazionale
per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge
8 novembre 2000,  n.  328,  le  disposizioni  relative  al  rimpatrio
assistito di cui all'articolo 33, comma 2-bis, del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 si applicano ai  minori
cittadini  dell'Unione  europea   non   accompagnati   presenti   nel
territorio dello Stato che esercitano la  prostituzione,  quando  sia
necessario nell'interesse del minore stesso, secondo quanto  previsto
dalla Convenzione sui diritti del fanciullo  del  20  novembre  1989,
ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. 
  30. Agli oneri recati dal comma 16, valutati in euro 25.298.325 per
l'anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere dall'anno  2010,  e  dal
comma 22, lettera 1), valutati in euro 35.000.000 per l'anno 2009, in
euro 87.064.000 per l'anno 2010, in euro 51.467.950 per l'anno 2011 e
in euro 55.057.200 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro 35.000.000
per l'anno 2009, euro 83.000.000 per l'anno 2010 ed  euro  21.050.000
per l'anno 2011 destinati alla  costruzione  e  ristrutturazione  dei
centri di identificazione ed espulsione, si provvede: 
    a) quanto a 48.401.000 euro per l'anno 2009, 64.796.000 euro  per
l'anno 2010 e 52.912.000 euro a decorrere  dall'anno  2011,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2009-2011,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2009,   allo   scopo
parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1; 
    b)  quanto  a  euro   3.580.000   per   l'anno   2010,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2009-2011,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2009,   allo   scopo
parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2; 
    c) quanto a euro 11.897.325 per l'anno 2009, euro 21.419.100  per
l'anno 2010, euro 32.287.050 per l'anno 2011  ed  euro  35.876.300  a
decorrere dall'anno 2012,  mediante  corrispondente  riduzione  della
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica  economica
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307; 
    d) quanto a euro 31.000.000 per l'anno 2010,  mediante  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  5,  comma  4,  del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133. 
  31.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   provvede   al
monitoraggio degli oneri di cui ai commi  16  e  22,  anche  ai  fini
dell'adozione di provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter,
comma  7,  della  legge  5  agosto  1978,  n.   468,   e   successive
modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai  sensi  dell'articolo
7, secondo comma, numero 2), della citata  legge  n.  468  del  1978,
prima della data di entrata in vigore dei  provvedimenti  di  cui  al
presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati
da apposite relazioni illustrative. 
  32. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 8 luglio 2010, n. 249 (in
G.U. 1a s.s. 14/7/2010, n. 28) ha dichiarato "in via  consequenziale,
ai  sensi  dell'art.  27  della  legge  11   marzo   1953,   n.   87,
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge  15
luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica)".