DECRETO LEGISLATIVO 28 agosto 2000, n. 274

Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-4-2001. N.B.: l'entrata in vigore e' stata prorogata al 2/1/2002. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/10/2022)
Testo in vigore dal: 8-8-2009
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 32-bis
              (( (Svolgimento del giudizio a presentazione
                             immediata). ))

      ((1.  Nel  corso  del giudizio a presentazione immediata di cui
    agli  articoli  20-bis  e  20-ter  si  osservano  le disposizioni
    dell'articolo 32.
      2.  La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche
    oralmente  dall'ufficiale  giudiziario  nel  corso del giudizio a
    presentazione immediata di cui all'articolo 20-bis. Nel corso del
    giudizio  a  citazione  contestuale di cui all'articolo 20-ter la
    persona   offesa  e  i  testimoni  possono  essere  citati  anche
    oralmente   dall'ufficiale   giudiziario   ovvero  dalla  polizia
    giudiziaria.
      3.   Il  pubblico  ministero,  l'imputato  e  la  parte  civile
    presentano  direttamente  a  dibattimento  i  propri  testimoni e
    consulenti tecnici.
      4. Il pubblico ministero da' lettura dell'imputazione.
      5. L'imputato e' avvisato della facolta' di chiedere un termine
    a  difesa  non  superiore  a  sette  giorni. Quando l'imputato si
    avvale   di  tale  facolta',  il  dibattimento  e'  sospeso  fino
    all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.
    Nel  caso  previsto  dall'articolo  20-ter,  il  termine non puo'
    essere superiore a quarantotto ore )).