DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n. 30

Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/4/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/02/2017)
Testo in vigore dal: 6-8-2011
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 20. 
          Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno 
 
  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e
soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro  familiari,  qualsiasi
sia  la  loro  cittadinanza,  puo'  essere  limitato   con   apposito
provvedimento solo per:  motivi  di  sicurezza  dello  Stato;  motivi
imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine  pubblico  o
di pubblica sicurezza. 
((2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando  la  persona
da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui  all'articolo
18 della legge 22 maggio 1975, n. 152,  e  successive  modificazioni,
ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua  permanenza  nel
territorio  dello  Stato  possa,   in   qualsiasi   modo,   agevolare
organizzazioni o attivita' terroristiche,  anche  internazionali.  Ai
fini dell'adozione del provvedimento di cui  al  comma  1,  si  tiene
conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice  italiano
per uno o piu' delitti riconducibili  a  quelli  indicati  nel  libro
secondo, titolo primo del codice penale.)) 
((3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono  quando  la
persona da allontanare abbia tenuto comportamenti  che  costituiscono
una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai  diritti
fondamentali della persona ovvero all'incolumita' pubblica.  Ai  fini
dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando  ricorrono  i
comportamenti di cui al primo periodo del presente  comma,  anche  di
eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano  o  straniero,
per uno o piu' delitti non colposi, consumati o  tentati,  contro  la
vita o l'incolumita' della persona, ovvero di eventuali condanne  per
uno  o  piu'  delitti  corrispondenti   alle   fattispecie   indicate
nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n.  69,  o  di  eventuali
ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo
444  del  codice  di  procedura  penale  per  i  medesimi  delitti  o
dell'appartenenza a taluna delle  categorie  di  cui  all'articolo  1
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni,  o
di cui  all'articolo  1  della  legge  31  maggio  1965,  n.  575,  e
successive modificazioni, nonche'  di  misure  di  prevenzione  o  di
provvedimenti di allontanamento disposti da autorita' straniere.)) 
  4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del
principio di  proporzionalita'  e  non  possono  essere  motivati  da
ragioni di ordine economico, ne' da ragioni estranee ai comportamenti
individuali  dell'interessato  che   rappresentino   ((una   minaccia
concreta, effettiva e sufficientemente grave)) all'ordine pubblico  o
alla  pubblica  sicurezza.  L'esistenza  di   condanne   penali   non
giustifica di per se' l'adozione di tali provvedimenti. 
  5. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto
della durata del soggiorno  in  Italia  dell'interessato,  della  sua
eta', della sua situazione familiare e economica, del  suo  stato  di
salute, della sua integrazione sociale  e  culturale  nel  territorio
nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine. 
  6.  I  titolari  del  diritto  di  soggiorno  permanente   di   cui
all'articolo 14 possono essere allontanati dal  territorio  nazionale
solo per motivi di sicurezza dello Stato, per  motivi  imperativi  di
pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico  o  di
pubblica sicurezza. 
  7. I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel
territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano  minorenni
possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o
per motivi imperativi di pubblica sicurezza,  salvo  l'allontanamento
sia necessario  nell'interesse  stesso  del  minore,  secondo  quanto
previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20  novembre
1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176. 
  8. Le malattie o le infermita' che possono giustificare limitazioni
alla liberta' di circolazione  nel  territorio  nazionale  sono  solo
quelle  con  potenziale  epidemico  individuate   dall'Organizzazione
mondiale  della  sanita',  nonche'   altre   malattie   infettive   o
parassitarie contagiose, sempreche' siano oggetto di disposizioni  di
protezione che si applicano ai cittadini italiani.  Le  malattie  che
insorgono successivamente all'ingresso nel territorio  nazionale  non
possono giustificare l'allontanamento. 
  9.   Il   Ministro   dell'interno   adotta   i   provvedimenti   di
allontanamento  per  motivi  imperativi  di  pubblica  sicurezza  dei
soggetti di cui al comma 7, nonche' i provvedimenti di allontanamento
per motivi (( . . . )) di sicurezza dello Stato. Negli altri casi,  i
provvedimenti di allontanamento sono adottati dal prefetto del  luogo
di residenza o dimora del destinatario. 
  10. I provvedimenti di allontanamento sono motivati, salvo  che  vi
ostino  motivi  attinenti  alla  sicurezza   dello   Stato.   Se   il
destinatario non comprende la lingua italiana,  il  provvedimento  e'
accompagnato da una traduzione  del  suo  contenuto,  anche  mediante
appositi formulari,  sufficientemente  dettagliati,  redatti  in  una
lingua  a  lui  comprensibile  o,  se  cio'  non  e'  possibile   per
indisponibilita'   di   personale   idoneo   alla   traduzione    del
provvedimento in tale lingua, comunque in una delle lingue  francese,
inglese,  spagnola  o  tedesca,  secondo   la   preferenza   indicata
dall'interessato. Il provvedimento e'  notificato  all'interessato  e
riporta le modalita' di impugnazione  e,  salvo  quanto  previsto  al
comma 11, indica il termine  stabilito  per  lasciare  il  territorio
nazionale che non puo' essere inferiore ad un mese dalla  data  della
notifica e, nei casi di comprovata urgenza,  puo'  essere  ridotto  a
dieci giorni. Il provvedimento indica anche la durata del divieto  di
reingresso che non puo' essere superiore a dieci  anni  nei  casi  di
allontanamento per i motivi di sicurezza dello Stato e a cinque  anni
negli altri casi. 
((11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui al comma
1 e' immediatamente eseguito dal questore qualora  si  ravvisi,  caso
per   caso,   l'urgenza   dell'allontanamento   perche'   l'ulteriore
permanenza sul territorio e' incompatibile con  la  civile  e  sicura
convivenza. Si applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  13,
comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25  luglio
1998, n. 286.)) 
  12.  Nei  casi  di  cui  al  comma  10,  se  il  destinatario   del
provvedimento  di  allontanamento  si  trattiene  oltre  il   termine
fissato, il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento
di  allontanamento  dell'interessato  dal  territorio  nazionale.  Si
applicano, per  la  convalida  del  provvedimento  del  questore,  le
disposizioni del comma 11. 
  13.  Il  destinatario  del  provvedimento  di  allontanamento  puo'
presentare domanda di revoca del  divieto  di  reingresso  dopo  che,
dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la meta'  della
durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre  anni.  Nella  domanda
devono essere addotti gli argomenti intesi  a  dimostrare  l'avvenuto
oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione
di vietarne il reingresso nel territorio  nazionale.  Sulla  domanda,
entro sei mesi dalla sua  presentazione,  decide  con  atto  motivato
l'autorita'  che  ha  emanato  il  provvedimento  di  allontanamento.
Durante  l'esame  della  domanda  l'interessato  non  ha  diritto  di
ingresso nel territorio nazionale. 
  14. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra
nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso,  e'
punito  con  la  reclusione  fino  a  due   anni,   nell'ipotesi   di
allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un
anno, nelle altre ipotesi. Il giudice puo' sostituire la  pena  della
reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di
reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci
anni. L'allontanamento e' immediatamente eseguito dal questore, anche
se la sentenza non e' definitiva. 
  15. Si applica la pena detentiva della reclusione fino a  tre  anni
in caso di reingresso nel territorio nazionale  in  violazione  della
misura dell'allontanamento disposta ai sensi del  comma  14,  secondo
periodo. 
  16. Nei casi  di  cui  ai  commi  14  e  15  si  procede  con  rito
direttissimo. In caso di condanna, salvo che il giudice  provveda  ai
sensi del comma 14, secondo periodo,  e'  sempre  adottato  un  nuovo
provvedimento di allontanamento immediatamente esecutivo, al quale si
applicano le norme del comma 11. 
  17. I provvedimenti di allontanamento di cui al  presente  articolo
sono adottati tenendo conto anche  delle  segnalazioni  motivate  del
sindaco del luogo di residenza  o  di  dimora  del  destinatario  del
provvedimento.