LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91

Nuove norme sulla cittadinanza.

note: Entrata in vigore della legge: 16-8-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/2022)
Testo in vigore dal: 28-7-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
 
  1. Il coniuge, straniero o  apolide,  di  cittadino  italiano  puo'
acquistare la  cittadinanza  italiana  quando,  dopo  il  matrimonio,
risieda  legalmente  da  almeno  due  anni   nel   territorio   della
Repubblica, oppure  dopo  tre  anni  dalla  data  del  matrimonio  se
residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione  del  decreto
di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo  scioglimento,
l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio  e
non sussista la separazione personale dei coniugi. 
  2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della meta' in presenza
di figli nati o adottati dai coniugi. 
                                                               ((13)) 
 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno - 26  luglio  2022,
n.  195  (in  G.U.  1ª  s.s.  27/07/2022  n.   30),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge  5  febbraio
1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), nella parte in cui  non
esclude, dal  novero  delle  cause  ostative  al  riconoscimento  del
diritto di  cittadinanza,  la  morte  del  coniuge  del  richiedente,
sopravvenuta in pendenza dei termini previsti per la conclusione  del
procedimento di cui al successivo art. 7, comma 1".