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DECRETO LEGISLATIVO 14 gennaio 2008, n. 22

Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/2/2008
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Testo in vigore dal: 22-2-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 2,  commi 1,  lettera a),  e 2, lettera a), della
legge  11 gennaio  2007,  n.  1,  e  in particolare recante delega al
Governo per la definizione dei percorsi di orientamento per la scelta
dei  percorsi  della  formazione  tecnica  superiore  e  dei percorsi
finalizzati alle professioni e al lavoro;
  Visto  il  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed
in particolare l'articolo 21;
  Vista  la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di
promozione dell'occupazione;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275,  relativo  al  regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche;
  Vista  la  legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
  Vista  la  legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo
in materia di occupazione e del mercato del lavoro;
  Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, riguardante
l'attuazione  delle  deleghe  in materia di occupazione e mercato del
lavoro;
  Visto  il  decreto  legislativo  15 aprile  2005,  n.  77,  recante
definizione    delle    norme    generali   relative   all'alternanza
scuola-lavoro;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con il quale, fra
l'altro,  sono stati istituiti il Ministero della pubblica istruzione
ed il Ministero dell'universita' e della ricerca;
  Vista   la  legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  e  in  particolare
l'articolo 1, commi 605 e 631;
  Visto  il  decreto-legge  31 gennaio  2007,  n.  7, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare
l'articolo 13,  recante disposizioni urgenti in materia di istruzione
tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica;
  Considerato   che   il   Ministero  della  pubblica  istruzione  ha
sottoscritto  appositi  Protocolli di intesa con associazioni ed enti
per collegare organicamente le scuole con il mondo del lavoro;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 novembre 2007;
  Sentita  la  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Ritenuto  di  non  accogliere  la  condizione  espressa  dalla  VII
Commissione   permanente   della   Camera   dei   deputati   relativa
all'inserimento  degli operatori autorizzati ed accreditati di cui al
citato  decreto  legislativo n. 276 del 2003 tra i soggetti coinvolti
nelle   azioni   di   orientamento   predisposte   dalle  istituzioni
scolastiche;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 dicembre 2007;
  Sulla  proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca e del
Ministro  della  pubblica  istruzione, di concerto con i Ministri del
lavoro  e  della  previdenza sociale, dell'economia e delle finanze e
per gli affari regionali e le autonomie locali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
  1.  Fermo  restando  quanto previsto dal decreto legislativo di cui
all'articolo 2,  comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2007, n.
1,  in  materia  di  orientamento  ai  fini  dell'accesso ai percorsi
universitari  ed  a quelli dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica,  le  istituzioni  scolastiche  favoriscono e potenziano il
raccordo  con  il  mondo  delle professioni e del lavoro, realizzando
nell'ambito   della   propria  autonomia  amministrativa,  didattica,
organizzativa  e  di  ricerca,  azioni  di orientamento, e iniziative
finalizzate alla conoscenza, delle opportunita' formative offerte dai
percorsi  di  istruzione  e  formazione  tecnica  superiore,  di  cui
all'articolo 1,  comma 631,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
dai percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro.
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  per i percorsi in alternanza
scuola-lavoro  dal  decreto  legislativo  15 aprile  2005,  n. 77, le
azioni di orientamento e le iniziative di informazione sono attivita'
istituzionali per tutte le scuole statali e paritarie dell'istruzione
secondaria di secondo grado; si inseriscono strutturalmente nel Piano
dell'offerta  formativa  del  triennio  delle  scuole  secondarie  di
secondo   grado   e  prevedono  lo  svolgimento  di  attivita'  e  di
esperienze,   di  norma  all'interno  del  monte  ore  annuale  delle
discipline di insegnamento.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              - Il  testo dell'art. 2, comma 1, lettera a) e comma 2,
          lettera a)  della legge 11 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni
          in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
          di  istruzione  secondaria superiore e delega al Governo in
          materia  di  raccordo tra la scuola e le universita), e' il
          seguente:
              «Art. 2 (Delega in materia di percorsi di orientamento,
          di    accesso    all'istruzione    post-secondaria   e   di
          valorizzazione di risultati di eccellenza). - 1. Il Governo
          e'  delegato  ad  adottare, entro dodici mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente legge, su proposta del
          Ministro  della  pubblica istruzione e, per quanto riguarda
          le   lettere a), b)   e c),   su   proposta   del  Ministro
          dell'universita'  e  della  ricerca  e  del  Ministro della
          pubblica   istruzione,   previo   parere  delle  competenti
          Commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della
          Repubblica,  da rendere entro sessanta giorni dalla data di
          trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali possono
          essere  comunque  adottati,  uno o piu' decreti legislativi
          finalizzati a:
                a) realizzare   appositi   percorsi  di  orientamento
          finalizzati  alla scelta, da parte degli studenti, di corsi
          di  laurea  universitari  e dell'alta formazione artistica,
          musicale  e coreutica, di percorsi della formazione tecnica
          superiore, nonche' di percorsi finalizzati alle professioni
          e al lavoro;
                (omissis).
              2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
          con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) per  i decreti legislativi di cui alla lettera a),
          prevedere  l'individuazione  delle  misure  e  modalita' di
          raccordo  tra  le  istituzioni scolastiche, le universita',
          gli  istituti  di  alta  formazione  artistica,  musicale e
          coreutica, gli istituti della formazione tecnica superiore,
          nonche'  i  percorsi  finalizzati  alle  professioni  e  al
          lavoro;  prevedere,  nella  definizione e realizzazione dei
          percorsi   di  orientamento,  la  partecipazione  anche  di
          docenti  universitari  e  dell'alta  formazione  artistica,
          musicale  e  coreutica,  nonche'  della  formazione tecnica
          superiore; prevedere la realizzazione dei predetti percorsi
          nell'ultimo anno del corso di studi;».
              - Il   decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n.  297,
          recante  Approvazione  del  testo  unico delle disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole  di  ogni  ordine  e grado e' stato pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  19 maggio  1994,  n.  115, supplemento
          ordinario.
              - Il  testo dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n.
          59  (Delega  al  Governo  per il conferimento di funzioni e
          compiti  alle  regioni ed enti locali, per la riforma della
          Pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa), e' il seguente:
              «Art.   21.   -   1.   L'autonomia   delle  istituzioni
          scolastiche  e  degli  istituti  educativi si inserisce nel
          processo    di   realizzazione   dell'autonomia   e   della
          riorganizzazione  dell'intero  sistema  formativo.  Ai fini
          della   realizzazione  della  autonomia  delle  istituzioni
          scolastiche  le  funzioni  dell'Amministrazione  centrale e
          periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
          del  servizio  di  istruzione,  fermi  restando  i  livelli
          unitari  e  nazionali  di fruizione del diritto allo studio
          nonche'  gli  elementi comuni all'intero sistema scolastico
          pubblico  in  materia di gestione e programmazione definiti
          dallo   Stato,   sono   progressivamente   attribuite  alle
          istituzioni   scolastiche,   attuando   a  tal  fine  anche
          l'estensione  ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
          scuole  e  agli  istituti  di  istruzione secondaria, della
          personalita'    giuridica    degli   istituti   tecnici   e
          professionali   e   degli   istituti  d'arte  ed  ampliando
          l'autonomia  per  tutte  le  tipologie  degli  istituti  di
          istruzione,  anche  in deroga alle norme vigenti in materia
          di  contabilita'  dello Stato. Le disposizioni del presente
          articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
          conto delle loro specificita' ordinamentali.
              2.  Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
          con  uno  o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
          17,  comma 2,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400, nel
          termine  di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge, sulla base dei criteri generali e principi
          direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
          presente   articolo.   Sugli   schemi   di  regolamento  e'
          acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
          di   Stato,   il   parere   delle   competenti  Commissioni
          parlamentari.  Decorsi  sessanta  giorni dalla richiesta di
          parere  alle  Commissioni,  i  regolamenti  possono  essere
          comunque  emanati.  Con i regolamenti predetti sono dettate
          disposizioni  per  armonizzare le norme di cui all'art. 355
          del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
          1994, n. 297, con quelle della presente legge.
              3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
          della   personalita'   giuridica   e   dell'autonomia  alle
          istituzioni  scolastiche  di cui al comma 1, anche tra loro
          unificate  nell'ottica  di  garantire  agli utenti una piu'
          agevole  fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
          dimensionali   in   relazione   a   particolari  situazioni
          territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
          esigenze  e  alla  varieta'  delle situazioni locali e alla
          tipologia    dei    settori    di    istruzione    compresi
          nell'istituzione   scolastica.   Le   deroghe  dimensionali
          saranno  automaticamente  concesse  nelle  province  il cui
          territorio  e'  per  almeno  un  terzo  montano,  in cui le
          condizioni   di  viabilita'  statale  e  provinciale  siano
          disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
          insediamenti abitativi.
              4.   La   personalita'  giuridica  e  l'autonomia  sono
          attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
          mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
          al  comma 3  attraverso piani di dimensionamento della rete
          scolastica,  e  comunque  non  oltre  il  31 dicembre  2000
          contestualmente   alla   gestione   di  tutte  le  funzioni
          amministrative   che   per   loro   natura  possono  essere
          esercitate  dalle  istituzioni  autonome.  In  ogni caso il
          passaggio  al  nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
          da  apposite iniziative di formazione del personale, da una
          analisi  delle  realta' territoriali, sociali ed economiche
          delle  singole  istituzioni  scolastiche per l'adozione dei
          conseguenti   interventi  perequativi  e  sara'  realizzato
          secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
          di iniziativa delle istituzioni stesse.
              5.    La   dotazione   finanziaria   essenziale   delle
          istituzioni  scolastiche  gia'  in possesso di personalita'
          giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
          e'   costituita   dall'assegnazione   dello  Stato  per  il
          funzionamento  amministrativo e didattico, che si suddivide
          in  assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
          dotazione  finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
          destinazione  che quello dell'utilizzazione prioritaria per
          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
          e  di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e di
          ciascun  indirizzo  di scuola. L'attribuzione senza vincoli
          di  destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione
          finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
          e  di  parte  corrente,  con  possibilita'  di  variare  le
          destinazioni  in  corso  d'anno.  Con  decreto del Ministro
          della  pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          sentito    il   parere   delle   commissioni   parlamentari
          competenti, sono individuati i parametri per la definizione
          della  dotazione  finanziaria ordinaria delle scuole. Detta
          dotazione   ordinaria   e'  stabilita  in  misura  tale  da
          consentire   l'acquisizione   da  parte  delle  istituzioni
          scolastiche  dei  beni di consumo e strumentali necessari a
          garantire       l'efficacia       del      processo      di
          insegnamento-apprendimento   nei  vari  gradi  e  tipologie
          dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
          possono   confluire   anche   i  finanziamenti  attualmente
          allocati  in  capitoli  diversi  da  quelli  intitolati  al
          funzionamento   amministrativo   e   didattico,   e'  spesa
          obbligatoria  ed  e'  rivalutata annualmente sulla base del
          tasso   di   inflazione   programmata.  In  sede  di  prima
          determinazione,  la  dotazione  perequativa  e'  costituita
          dalle  disponibilita'  finanziarie  residue sui capitoli di
          bilancio   riferiti   alle   istituzioni   scolastiche  non
          assorbite   dalla   dotazione   ordinaria.   La   dotazione
          perequativa  e'  rideterminata  annualmente  sulla base del
          tasso    di   inflazione   programmata   e   di   parametri
          socio-economici  e  ambientali  individuati di concerto dai
          Ministri  della  pubblica  istruzione  e  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentito  il
          parere delle commissioni parlamentari competenti.
              6.   Sono   abrogate   le  disposizioni  che  prevedono
          autorizzazioni  preventive per l'accettazione di donazioni,
          eredita'  e  legati da parte delle istituzioni scolastiche,
          ivi   compresi   gli   istituti   superiori  di  istruzione
          artistica,  delle  fondazioni  o  altre  istituzioni aventi
          finalita'  di  educazione  o di assistenza scolastica. Sono
          fatte   salve   le  vigenti  disposizioni  di  legge  o  di
          regolamento  in  materia  di  avviso  ai  successibili. Sui
          cespiti  ereditari  e  su quelli ricevuti per donazione non
          sono  dovute  le  imposte in vigore per le successioni e le
          donazioni.
              7.  Le  istituzioni  scolastiche che abbiano conseguito
          personalita'  giuridica  e autonomia ai sensi del comma 1 e
          le  istituzioni  scolastiche  gia' dotate di personalita' e
          autonomia,  previa  realizzazione  anche  per queste ultime
          delle  operazioni  di  dimensionamento  di  cui al comma 4,
          hanno  autonomia  organizzativa  e  didattica, nel rispetto
          degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
          standard di livello nazionale.
              8.   L'autonomia   organizzativa  e'  finalizzata  alla
          realizzazione  della flessibilita', della diversificazione,
          dell'efficienza  e  dell'efficacia del servizio scolastico,
          alla  integrazione  e  al  miglior utilizzo delle risorse e
          delle  strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
          e  al  coordinamento  con il contesto territoriale. Essa si
          esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
          in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
          del  gruppo  classe  e  delle modalita' di organizzazione e
          impiego  dei  docenti,  secondo finalita' di ottimizzazione
          delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
          temporali,  fermi  restando i giorni di attivita' didattica
          annuale  previsti  a  livello  nazionale,  la distribuzione
          dell'attivita'  didattica  in  non  meno  di  cinque giorni
          settimanali,  il  rispetto dei complessivi obblighi annuali
          di  servizio  dei docenti previsti dai contratti collettivi
          che  possono  essere  assolti  invece  che in cinque giorni
          settimanali  anche sulla base di un'apposita programmazione
          plurisettimanale.
              9.    L'autonomia    didattica    e'   finalizzata   al
          perseguimento   degli   obiettivi   generali   del  sistema
          nazionale  di  istruzione,  nel  rispetto della liberta' di
          insegnamento,  della  liberta' di scelta educativa da parte
          delle  famiglie  e  del  diritto  ad  apprendere.  Essa  si
          sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
          strumenti,  organizzazione  e  tempi  di  insegnamento,  da
          adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
          metodologiche,  e in ogni iniziativa che sia espressione di
          liberta'   progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta  di
          insegnamenti  opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e nel
          rispetto  delle  esigenze  formative  degli studenti. A tal
          fine,  sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
          per   la   determinazione   degli  organici  funzionali  di
          istituto,   fermi   restando   il   monte   annuale  orario
          complessivo   previsto  per  ciascun  curriculum  e  quello
          previsto   per   ciascuna  delle  discipline  ed  attivita'
          indicate  come  fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
          studi  e  l'obbligo  di  adottare  procedure e strumenti di
          verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
          raggiungimento degli obiettivi.
              10.   Nell'esercizio   dell'autonomia  organizzativa  e
          didattica   le   istituzioni  scolastiche  realizzano,  sia
          singolarmente   che   in   forme  consorziate,  ampliamenti
          dell'offerta   formativa   che   prevedano  anche  percorsi
          formativi   per   gli  adulti,  iniziative  di  prevenzione
          dell'abbandono  e  della dispersione scolastica, iniziative
          di  utilizzazione  delle strutture e delle tecnologie anche
          in  orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
          del   lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a  programmi
          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
          tra  le  regioni  e  l'amministrazione scolastica, percorsi
          integrati  tra  diversi  sistemi  formativi. Le istituzioni
          scolastiche  autonome  hanno  anche  autonomia  di ricerca,
          sperimentazione   e   sviluppo   nei  limiti  del  proficuo
          esercizio  dell'autonomia  didattica  e  organizzativa. Gli
          istituti    regionali   di   ricerca,   sperimentazione   e
          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
          la  Biblioteca  di documentazione pedagogica e le scuole ed
          istituti  a  carattere  atipico di cui alla parte I, titolo
          II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo  16 aprile  1994,  n.  297, sono riformati come
          enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle
          istituzioni scolastiche autonome.
              11.  Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
          altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
          alle  Accademie  di belle arti, agli Istituti superiori per
          le  industrie  artistiche,  ai Conservatori di musica, alle
          Accademie  nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
          i  principi  contenuti  nei  commi 8,  9  e  10  e  con gli
          adattamenti  resi  necessari  dalle specificita' proprie di
          tali istituzioni.
              12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
          stipulare  convenzioni  allo scopo di favorire attivita' di
          aggiornamento,  di  ricerca  e di orientamento scolastico e
          universitario.
              13.  Con  effetto dalla data di entrata in vigore delle
          norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
          disposizioni   vigenti   con  esse  incompatibili,  la  cui
          ricognizione  e' affidata ai regolamenti stessi. Il Governo
          e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
          data  di  entrata  in  vigore  delle  predette disposizioni
          regolamentari,  le  norme del testo unico di cui al decreto
          legislativo  16 aprile  1994,  n.  297, apportando tutte le
          conseguenti e necessarie modifiche.
              14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
          di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, sono emanate le
          istruzioni   generali   per  l'autonoma  allocazione  delle
          risorse,  per  la  formazione  dei bilanci, per la gestione
          delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
          dei  servizi  di  tesoreria  o  di  cassa,  nonche'  per le
          modalita'  del  riscontro  delle gestioni delle istituzioni
          scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
          regolamenti  di  cui  al  comma 2.  E'  abrogato il comma 9
          dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
              15.  Entro  il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad
          emanare  un  decreto  legislativo  di  riforma degli organi
          collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
          periferico  che  tenga conto della specificita' del settore
          scolastico,  valorizzando  l'autonomo apporto delle diverse
          componenti  e  delle  minoranze  linguistiche riconosciute,
          nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
          rispetto dei seguenti criteri:
                a) armonizzazione         della         composizione,
          dell'organizzazione  e  delle funzioni dei nuovi organi con
          le  competenze  dell'amministrazione  centrale e periferica
          come  ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con
          quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
                b) razionalizzazione  degli  organi a norma dell'art.
          12, comma 1, lettera p);
                c) eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative e
          funzionali,  secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
          lettera g);
                d) valorizzazione  del  collegamento con le comunita'
          locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
                e) attuazione  delle  disposizioni di cui all'art. 59
          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive  modificazioni, nella salvaguardia del principio
          della liberta' di insegnamento.
              16.  Nel  rispetto  del  principio  della  liberta'  di
          insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
          figure  professionali del personale docente, ferma restando
          l'unicita'  della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
          la   qualifica  dirigenziale  contestualmente  all'acquisto
          della  personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  da parte
          delle  singole  istituzioni  scolastiche.  I contenuti e le
          specificita'  della qualifica dirigenziale sono individuati
          con  decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  da  emanare  entro  un  anno  dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, sulla base dei
          seguenti criteri:
                a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
          organi   collegiali  scolastici,  di  autonomi  compiti  di
          direzione,  di coordinamento e valorizzazione delle risorse
          umane,  di  gestione  di risorse finanziarie e strumentali,
          con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
                b) il   raccordo   tra   i   compiti  previsti  dalla
          lettera a)    e    l'organizzazione   e   le   attribuzioni
          dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
          ai sensi dell'art. 13, comma 1;
                c) la   revisione   del   sistema   di  reclutamento,
          riservato  al  personale docente con adeguata anzianita' di
          servizio, in armonia con le modalita' previste dall'art. 28
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                d) l'attribuzione  della dirigenza ai capi d'istituto
          attualmente  in  servizio,  assegnati  ad  una  istituzione
          scolastica  autonoma,  che frequentino un apposito corso di
          formazione.
              17.  Il  rapporto  di  lavoro  dei dirigenti scolastici
          sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
          comparto scuola, articolato in autonome aree.
              18.  Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13
          la  riforma  degli  uffici  periferici  del Ministero della
          pubblica    istruzione   e'   realizzata   armonizzando   e
          coordinando   i   compiti   e  le  funzioni  amministrative
          attribuiti  alle  regioni  ed  agli  enti  locali  anche in
          materia  di  programmazione  e  riorganizzazione della rete
          scolastica.
              19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
          quattro   anni   al  Parlamento,  a  decorrere  dall'inizio
          dell'attuazione   dell'autonomia   prevista   nel  presente
          articolo,  una relazione sui risultati conseguiti, anche al
          fine  di  apportare  eventuali  modifiche  normative che si
          rendano necessarie.
              20.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome  di  Trento  e di Bolzano disciplinano con propria
          legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
          nei  limiti  dei  propri  statuti e delle relative norme di
          attuazione.
              20-bis.  Con  la  stessa  legge  regionale  di  cui  al
          comma 20  la  regione  Valle  d'Aosta stabilisce tipologia,
          modalita'  di svolgimento e di certificazione di una quarta
          prova  scritta  di  lingua francese, in aggiunta alle altre
          prove  scritte  previste  dalla  legge 10 dicembre 1997, n.
          425.  Le  modalita'  e i criteri di valutazione delle prove
          d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento
          attuativo,  d'intesa  con  la  regione  Valle  d'Aosta.  E'
          abrogato  il  comma 5  dell'art.  3 della legge 10 dicembre
          1997, n. 425.».
              - La  legge  24 giugno  1997, n. 196, recante «Norme in
          materia   di   promozione   dell'occupazione»,   e'   stata
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 1997, n. 154,
          supplemento ordinario.
              - Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 marzo
          1999, n. 275, recante «Regolamento recante norme in materia
          di   autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,  ai  sensi
          dell'art.  21  della  legge  15 marzo 1997, n. 59» e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186,
          supplemento ordinario.
              - La  legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la
          parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
          all'istruzione»,   e'   stata   pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 marzo 2000, n. 67.
              - La  legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante «Delega al
          Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro», e'
          stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2003,
          n. 47.
              - Il  decreto  legislativo  10 settembre  2003, n. 276,
          recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
          e  mercato  del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,
          n.  30»,  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          9 ottobre 2003, n. 235, supplemento ordinario.
              - Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante
          «Definizione  delle  norme generali relative all'alternanza
          scuola-lavoro,  a  norma  dell'art.  4 della legge 28 marzo
          2003,  n. 53», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          5 maggio 2005, n. 103.
              - Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni
          urgenti  in  materia  di  riordino delle attribuzioni della
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114.
              - Il  testo  dell'art.  1,  commi 605 e 631 della legge
          27 dicembre  2006,  n.  296 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
          finanziaria 2007), e' il seguente:
              «605.  Per  meglio  qualificare  il ruolo e l'attivita'
          dell'amministrazione   scolastica   attraverso   misure   e
          investimenti,   anche   di   carattere   strutturale,   che
          consentano  il  razionale  utilizzo  della  spesa  e  diano
          maggiore     efficacia    ed    efficienza    al    sistema
          dell'istruzione,  con uno o piu' decreti del Ministro della
          pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:
                a) nel   rispetto   della   normativa   vigente,   la
          revisione,  a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei
          criteri  e  dei parametri per la formazione delle classi al
          fine di valorizzare la responsabilita' dell'amministrazione
          e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da
          attribuire  ai  dirigenti  responsabili,  articolati  per i
          diversi  ordini  e  gradi  di  scuola  e le diverse realta'
          territoriali,  in  modo  da  incrementare  il  valore medio
          nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede,
          altresi',   alla  revisione  dei  criteri  e  parametri  di
          riferimento   ai   fini  della  riduzione  della  dotazione
          organica   del   personale   amministrativo,   tecnico   ed
          ausiliario (ATA). L'adozione di interventi finalizzati alla
          prevenzione  e  al  contrasto  degli  insuccessi scolastici
          attraverso  la  flessibilita' e l'individualizzazione della
          didattica,  anche  al  fine  di  ridurre  il fenomeno delle
          ripetenze;
                b) il  perseguimento  della sostituzione del criterio
          previsto  dall'art.  40,  comma 3,  della legge 27 dicembre
          1997,    n.   449,   con   l'individuazione   di   organici
          corrispondenti  alle  effettive  esigenze rilevate, tramite
          una  stretta  collaborazione tra regioni, uffici scolastici
          regionali,   aziende   sanitarie   locali   e   istituzioni
          scolastiche,  attraverso  certificazioni  idonee a definire
          appropriati interventi formativi;
                c) la   definizione   di   un   piano  triennale  per
          l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per
          gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con
          il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  la
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione  pubblica,  circa  la  concreta fattibilita' dello
          stesso,  per  complessive  150.000  unita', al fine di dare
          adeguata  soluzione al fenomeno del precariato storico e di
          evitarne  la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu'
          funzionali  gli assetti scolastici, di attivare azioni tese
          ad  abbassare  l'eta'  media del personale docente. Analogo
          piano  di  assunzioni  a tempo indeterminato e' predisposto
          per  il  personale  amministrativo,  tecnico  ed ausiliario
          (ATA), per complessive 20.000 unita'. Le nomine disposte in
          attuazione  dei  piani  di  cui  alla presente lettera sono
          conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia
          di  assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge
          27 dicembre  1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione
          del  piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione
          realizza  un'attivita'  di  monitoraggio sui cui risultati,
          entro  diciotto  mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,  riferisce  alle  competenti  Commissioni
          parlamentari,  anche al fine di individuare nuove modalita'
          di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli
          attuali  sistemi  di  reclutamento  del  personale docente,
          nonche'  di  verificare,  al fine della gestione della fase
          transitoria,   l'opportunita'   di  procedere  a  eventuali
          adattamenti  in  relazione  a  quanto  previsto nei periodi
          successivi.  Con  effetto  dalla  data di entrata in vigore
          della  presente  legge  le  graduatorie  permanenti  di cui
          all'art.   1   del  decreto-legge  7 aprile  2004,  n.  97,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,
          n.  143,  sono  trasformate  in graduatorie ad esaurimento.
          Sono  fatti  salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie
          da  effettuare  per il biennio 2007-2008 per i docenti gia'
          in   possesso   di   abilitazione,   e   con   riserva  del
          conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che
          frequentano,  alla data di entrata in vigore della presente
          legge,  i  corsi  abilitanti  speciali indetti ai sensi del
          predetto  decreto-legge  n.  97 del 2004, i corsi presso le
          scuole   di  specializzazione  all'insegnamento  secondario
          (SISS),  i  corsi biennali accademici di secondo livello ad
          indirizzo  didattico (COBASLID), i corsi di didattica della
          musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea
          in  Scienza  della formazione primaria. La predetta riserva
          si  intende  sciolta  con  il  conseguimento  del titolo di
          abilitazione.  Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
          istruzione,  sentito  il Consiglio nazionale della pubblica
          istruzione   (CNPI),  e'  successivamente  disciplinata  la
          valutazione  dei  titoli  e dei servizi dei docenti inclusi
          nelle  predette graduatorie ai fini della partecipazione ai
          futuri  concorsi  per  esami e titoli. In correlazione alla
          predisposizione   del   piano   per  l'assunzione  a  tempo
          indeterminato  per  il  personale  docente  previsto  dalla
          presente  lettera, e' abrogata con effetto dal 1° settembre
          2007  la  disposizione  di  cui  al punto B.3), lettera h),
          della   tabella  di  valutazione  dei  titoli  allegata  al
          decreto-legge   7 aprile   2004,  n.  97,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E' fatta
          salva  la valutazione in misura doppia dei servizi prestati
          anteriormente  alla  predetta  data. Ai docenti in possesso
          dell'abilitazione  in educazione musicale, conseguita entro
          la  data  di  scadenza  dei  termini per l'inclusione nelle
          graduatorie  permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007,
          privi  del  requisito di servizio di insegnamento che, alla
          data  di  entrata  in  vigore della legge 3 maggio 1999, n.
          124,  erano  inseriti  negli elenchi compilati ai sensi del
          decreto  del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio
          1996,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  102  del
          3 maggio  1996,  e'  riconosciuto il diritto all'iscrizione
          nel  secondo  scaglione  delle  graduatorie  permanenti  di
          strumento musicale nella scuola media previsto dall'art. 1,
          comma 2- bis,  del  decreto-legge  3 luglio  2001,  n. 255,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001,
          n.  333.  Sono  comunque  fatte salve le assunzioni a tempo
          indeterminato  gia'  effettuate  su  posti  della  medesima
          classe   di  concorso.  Sui  posti  vacanti  e  disponibili
          relativi   agli  anni  scolastici  2007/2008,  2008/2009  e
          2009/2010,  una  volta  completate  le  nomine  di  cui  al
          comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano
          partecipato   alle   prove   concorsuali   della  procedura
          riservata  bandita  con decreto del Ministro della pubblica
          istruzione   3 ottobre   2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  -  4ª serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006,
          che  abbiano  completato  la relativa procedura concorsuale
          riservata,  alla  quale  siano  stati  ammessi  per effetto
          dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati
          idonei  e  non  nominati  in  relazione al numero dei posti
          previsti  dal bando. Successivamente si procede alla nomina
          dei   candidati   che   abbiano   partecipato   alle  prove
          concorsuali  delle  procedure riservate bandite con decreto
          dirigenziale  17 dicembre  2002,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002
          e  con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che
          abbiano  superato  il  colloquio  di ammissione ai corsi di
          formazione  previsti  dalle  medesime  procedure, ma non si
          siano  utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per
          la  partecipazione  agli  stessi corsi di formazione. Detti
          candidati  possono  partecipare  a  domanda  ad un apposito
          periodo  di  formazione  e sono ammessi a completare l'iter
          concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati
          bandi,  inserendosi  nelle  rispettive graduatorie dopo gli
          ultimi  graduati.  L'onere  relativo al corso di formazione
          previsto  dal  precedente periodo deve essere sostenuto nei
          limiti  degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine,
          fermo  restando  il  regime  autorizzatorio  in  materia di
          assunzioni  di  cui  all'art.  39, comma 3-bis, della legge
          27 dicembre  1997,  n. 449, sono conferite secondo l'ordine
          di  indizione  delle  medesime procedure concorsuali. Nella
          graduatoria  del  concorso riservato indetto con il decreto
          dirigenziale  17 dicembre  2002  sono,  altresi', inseriti,
          ulteriormente   in   coda,  coloro  che  hanno  frequentato
          nell'ambito   della   medesima   procedura   il   corso  di
          formazione,  superando  il  successivo esame finale, ma che
          risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico
          di presidenza;
                d) l'attivazione,   presso   gli   uffici  scolastici
          provinciali,  di attivita' di monitoraggio a sostegno delle
          competenze  dell'autonomia  scolastica  relativamente  alle
          supplenze   brevi,   con   l'obiettivo  di  ricondurre  gli
          scostamenti piu' significativi delle assenze ai valori medi
          nazionali;
                e) ai   fini  della  compiuta  attuazione  di  quanto
          previsto  dall'art.  1,  comma 128, della legge 30 dicembre
          2004, n. 311, l'adozione di un piano biennale di formazione
          per  i  docenti  della scuola primaria, da realizzare negli
          anni  scolastici  2007/2008  e  2008/2009,  finalizzato  al
          conseguimento     delle     competenze    necessarie    per
          l'insegnamento  della  lingua  inglese. A tale fine, per un
          rapido conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di
          formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi
          in presenza;
                f) il   miglioramento  dell'efficienza  ed  efficacia
          degli  attuali  ordinamenti  dell'istruzione  professionale
          anche   attraverso  la  riduzione,  a  decorrere  dall'anno
          scolastico  2007/2008,  dei carichi orari settimanali delle
          lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilita', di piu'
          elevata  professionalizzazione e di funzionale collegamento
          con il territorio.».
              «631.   A   decorrere   dall'anno   2007,   il  sistema
          dell'istruzione  e  formazione tecnica superiore (IFTS), di
          cui  all'art.  69  della  legge  17 maggio 1999, n. 144, e'
          riorganizzato   nel   quadro  del  potenziamento  dell'alta
          formazione  professionale e delle misure per valorizzare la
          filiera   tecnico-scientifica,   secondo   le  linee  guida
          adottate  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri,   su   proposta   del   Ministro  della  pubblica
          istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro
          e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo
          economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
          cui  all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.».
              - Il  testo  dell'art. 13, del decreto-legge 31 gennaio
          2007,  n.  7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori,
          la  promozione  della concorrenza, lo sviluppo di attivita'
          economiche,  la nascita di nuove imprese, la valorizzazione
          dell'istruzione  tecnico-professionale e la rottamazione di
          autoveicoli)  convertito,  con  modificazioni  dalla  legge
          2 aprile 2007, n. 40, e' il seguente:
              «Art. 13 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione
          tecnico-professionale  e  di  valorizzazione dell'autonomia
          scolastica.   Misure   in   materia   di   rottamazione  di
          autoveicoli.    Semplificazione    del    procedimento   di
          cancellazione  dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca
          delle  concessioni per la progettazione e la costruzione di
          linee   ad   alta   velocita'   e  nuova  disciplina  degli
          affidamenti    contrattuali    nella    revoca    di   atti
          amministrativi.   Clausola   di  salvaguardia.  Entrata  in
          vigore).  -  1.  Fanno  parte  del  sistema dell'istruzione
          secondaria   superiore   di   cui  al  decreto  legislativo
          17 ottobre  2005,  n.  226,  e  successive modificazioni, i
          licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di
          cui  all'art.  191,  comma 2,  del  testo  unico  di cui al
          decreto   legislativo   16 aprile   1994,   n.  297,  tutti
          finalizzati  al  conseguimento  di un diploma di istruzione
          secondaria  superiore.  Nell'art. 2 del decreto legislativo
          n.  226  del  2005,  al  primo  periodo  del  comma 6  sono
          soppresse  le  parole:  «economico,»  e «tecnologico», e il
          comma 8  e'  sostituito  dal  seguente:  «8. I percorsi del
          liceo    artistico   si   articolano   in   indirizzi   per
          corrispondere   ai   diversi   fabbisogni  formativi».  Nel
          medesimo  decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati
          il comma 7 dell'art. 2 e gli articoli 6 e 10.
              1-bis.    Gli   istituti   tecnici   e   gli   istituti
          professionali   di   cui   al  comma 1  sono  riordinati  e
          potenziati   come   istituti   tecnici   e   professionali,
          appartenenti    al   sistema   dell'istruzione   secondaria
          superiore,  finalizzati  istituzionalmente al conseguimento
          del  diploma  di  cui  al medesimo comma 1; gli istituti di
          istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto
          dall'art.   3   del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano
          ogni  opportuno  collegamento  con  il  mondo  del lavoro e
          dell'impresa,  ivi  compresi  il  volontariato e il privato
          sociale, con la formazione professionale, con l'universita'
          e la ricerca e con gli enti locali.
              1-ter.  Nel  quadro del riordino e del potenziamento di
          cui al comma 1-bis, con uno o piu' regolamenti adottati con
          decreto  del  Ministro  della  pubblica istruzione ai sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          previo  parere delle competenti Commissioni parlamentari da
          rendere  entro  il  termine  di trenta giorni dalla data di
          trasmissione  dei  relativi  schemi,  decorso  il  quale  i
          regolamenti   possono   comunque   essere   adottati,  sono
          previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e
          il   loro   ammodernamento   nell'ambito  di  ampi  settori
          tecnico-professionali,  articolati in un'area di istruzione
          generale,   comune  a  tutti  i  percorsi,  e  in  aree  di
          indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi
          risultati  di  apprendimento; la previsione di un monte ore
          annuale  delle  lezioni  sostenibile  per  gli  allievi nei
          limiti  del monte ore complessivo annuale gia' previsto per
          i  licei  economico  e  tecnologico dal decreto legislativo
          17 ottobre  2005,  n.  226,  e  del  monte  ore complessivo
          annuale  da  definire  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 605,
          lettera f),  della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296;  la
          conseguente    riorganizzazione    delle    discipline   di
          insegnamento   al   fine   di   potenziare   le   attivita'
          laboratoriali,  di stage e di tirocini; l'orientamento agli
          studi   universitari   e   al   sistema  dell'istruzione  e
          formazione tecnica superiore.
              1-quater.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1-ter sono
          adottati   entro   il   31 luglio  2008.  Conseguentemente,
          all'art.   27,   comma 4,   primo   periodo,   del  decreto
          legislativo   17 ottobre   2005,   n.   226,  e  successive
          modificazioni, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico
          e  formativo 2008-2009,» sono sostituite dalle seguenti: «a
          decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010,».
              1-quinquies.   Sono   adottate  apposite  linee  guida,
          predisposte   dal  Ministro  della  pubblica  istruzione  e
          d'intesa,  ai  sensi  dell'art.  3  del decreto legislativo
          28 agosto  1997, n. 281, con la Conferenza unificata di cui
          all'art.  8  del  medesimo  decreto legislativo, al fine di
          realizzare  organici raccordi tra i percorsi degli istituti
          tecnico-professionali   e   i   percorsi  di  istruzione  e
          formazione  professionale  finalizzati  al conseguimento di
          qualifiche  e  diplomi  professionali  di  competenza delle
          regioni compresi in un apposito repertorio nazionale.
              1-sexies.   All'attuazione   dei   commi da   1-bis   a
          1-quinquies  si  provvede  nell'ambito delle risorse umane,
          strumentali   e   finanziarie  disponibili  a  legislazione
          vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la finanza
          pubblica.
              2.    Fatta   salva   l'autonomia   delle   istituzioni
          scolastiche  e  nel  rispetto  delle  competenze degli enti
          locali  e  delle  regioni,  possono  essere  costituiti, in
          ambito     provinciale     o     sub-provinciale,     «poli
          tecnico-professionali»  tra  gli  istituti  tecnici  e  gli
          istituti   professionali,  le  strutture  della  formazione
          professionale  accreditate ai sensi dell'art. 1, comma 624,
          della  legge  27 dicembre  2006, n. 296, e le strutture che
          operano   nell'ambito   del   sistema   dell'istruzione   e
          formazione  tecnica  superiore denominate «istituti tecnici
          superiori»   nel   quadro  della  riorganizzazione  di  cui
          all'art.  1,  comma 631,  della  legge 27 dicembre 2006, n.
          296.   I   «poli»   sono   costituiti   sulla   base  della
          programmazione  dell'offerta  formativa,  comprensiva della
          formazione tecnica superiore, delle regioni, che concorrono
          alla  loro  realizzazione  in relazione alla partecipazione
          delle   strutture  formative  di  competenza  regionale.  I
          «poli»,  di  natura  consortile, sono costituiti secondo le
          modalita'  previste  dall'art. 7, comma 10, del regolamento
          di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
          1999,  n.  275, con il fine di promuovere in modo stabile e
          organico  la diffusione della cultura scientifica e tecnica
          e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica
          e  produttiva  del Paese. Essi sono dotati di propri organi
          da  definire nelle relative convenzioni. All'attuazione del
          presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
          strumentali   e   finanziarie  disponibili  a  legislazione
          vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la finanza
          pubblica.  Sono  fatte  salve le competenze delle regioni a
          statuto  speciale  e delle province autonome di Trento e di
          Bolzano,  in  conformita'  ai  loro statuti e alle relative
          norme di attuazione.
              3.  Al  testo unico delle imposte sui redditi di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate le
          seguenti modificazioni:
                a) all'art.  15,  comma 1, dopo la lettera i-septies)
          e'  aggiunta la seguente: «i-octies) le erogazioni liberali
          a  favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
          statali  e  paritari  senza  scopo di lucro appartenenti al
          sistema  nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo
          2000,   n.  62,  e  successive  modificazioni,  finalizzate
          all'innovazione   tecnologica,  all'edilizia  scolastica  e
          all'ampliamento   dell'offerta   formativa;  la  detrazione
          spetta  a  condizione  che il versamento di tali erogazioni
          sia   eseguito  tramite  banca  o  ufficio  postale  ovvero
          mediante  gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art.
          23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
                b) all'art.  100,  comma 2,  dopo  la  lettera o)  e'
          aggiunta  la  seguente:  «o-bis)  le  erogazioni liberali a
          favore  degli  istituti  scolastici di ogni ordine e grado,
          statali  e  paritari  senza  scopo di lucro appartenenti al
          sistema  nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo
          2000,   n.  62,  e  successive  modificazioni,  finalizzate
          all'innovazione   tecnologica,  all'edilizia  scolastica  e
          all'ampliamento  dell'offerta  formativa,  nel limite del 2
          per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella
          misura  massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a
          condizione   che  il  versamento  di  tali  erogazioni  sia
          eseguito  tramite  banca  o ufficio postale ovvero mediante
          gli  altri  sistemi  di pagamento previsti dall'art. 23 del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
                c) all'art.  147,  comma 1,  le parole: «e i-quater)»
          sono sostituite dalle seguenti: «, i-quater) e i-octies)».
              4.  All'onere  derivante  dal  comma 3,  valutato in 54
          milioni  di  euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a
          decorrere dall'anno 2009, si provvede:
                a) per   l'anno   2008,   mediante   utilizzo   delle
          disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali di cui
          all'art.  5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio
          2002,  n.  16,  che  a  tale fine sono vincolate per essere
          versate  all'entrata  del bilancio dello Stato nel predetto
          anno.  Con  decreto del Ministro della pubblica istruzione,
          di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
          da  emanare  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in
          vigore  del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le
          modalita' per la determinazione delle somme da vincolare su
          ciascuna  delle  predette contabilita' speciali ai fini del
          relativo versamento;
                b) a   decorrere  dal  2009  mediante  corrispondente
          riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'art. 1,
          comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
              5.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.
              6.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze provvede
          al  monitoraggio  degli  oneri  di cui al comma 3, anche ai
          fini  dell'adozione  dei  provvedimenti  correttivi  di cui
          all'art.  11-ter,  comma 7,  della  legge 5 agosto 1978, n.
          468,  e  successive  modificazioni.  Gli  eventuali decreti
          emanati  ai  sensi  dell'art. 7, secondo comma, n. 2, della
          legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in
          vigore  dei provvedimenti o delle misure di cui al presente
          comma,   sono   tempestivamente   trasmessi   alle  Camere,
          corredati da apposite relazioni illustrative.
              6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce,
          dopo  due anni di applicazione, alle competenti Commissioni
          parlamentari  sull'andamento  delle  erogazioni liberali di
          cui al comma 3.
              7.  I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui
          al  comma 3 non possono far parte del consiglio di istituto
          e  della  giunta  esecutiva  delle istituzioni scolastiche.
          Sono  esclusi  dal  divieto coloro che hanno effettuato una
          donazione  per  un  valore  non  superiore  a 2.000 euro in
          ciascun  anno  scolastico. I dati concernenti le erogazioni
          liberali  di  cui  al  comma 3,  e  in  particolare  quelli
          concernenti  la  persona  fisica  o  giuridica  che  le  ha
          effettuate,  sono dati personali agli effetti del codice in
          materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
              8.  Le  disposizioni  di cui al comma 3 hanno effetto a
          decorrere  dal  periodo  di imposta in corso dal 1° gennaio
          2007.
              8-bis.  Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
          sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) al comma 1 dell'art. 1 dopo le parole: «costituito
          dal  sistema»  sono  aggiunte le seguenti: «dell'istruzione
          secondaria  superiore»  e  conseguentemente le parole: «dei
          licei»  sono soppresse; al medesimo comma, le parole: «Esso
          e' il secondo grado in cui» sono sostituite dalle seguenti:
          «Assolto   l'obbligo  di  istruzione  di  cui  all'art.  1,
          comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo
          ciclo»;
                b) all'art.  2,  comma 3, i riferimenti agli allegati
          C/3 e C/8 sono soppressi;
                c) all'art.   3,   comma 2,   ultimo   periodo,  sono
          soppressi i riferimenti agli articoli 6 e 10;
                d) all'allegato  B  le  parole  da: «Liceo economico»
          fino  a:  «i  fenomeni  economici  e  sociali» e da: «Liceo
          tecnologico» fino alla fine sono soppresse.
              8-ter.   Dalle   abrogazioni   previste  dall'art.  31,
          comma 2,  del  decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
          sono  escluse  le  disposizioni  del  testo unico di cui al
          decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n.  297,  che fanno
          riferimento agli istituti tecnici e professionali.
              8-quater.   Il   contributo   concesso   dall'art.   1,
          comma 224,  della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296, e il
          beneficio  previsto dal comma 225 del medesimo articolo, al
          fine di favorire il contenimento delle emissioni inquinanti
          ed  il  risparmio  energetico  nell'ambito del riordino del
          regime  giuridico  dei  veicoli, si applicano limitatamente
          alla rottamazione senza sostituzione e non spettano in caso
          di  acquisto  di  un  altro veicolo nuovo o usato entro tre
          anni  dalla  data  della rottamazione medesima. Il medesimo
          contributo  e il beneficio predetti sono estesi alle stesse
          condizioni  e  modalita' indicate nelle citate disposizioni
          anche  alle  autovetture immatricolate come euro 0 o euro 1
          consegnate  ad  un  demolitore  a  decorrere  dalla data di
          entrata   in   vigore   del  presente  decreto  e  sino  al
          31 dicembre 2007.
              8-quinquies.   All'art.   1,   comma 225,  della  legge
          27 dicembre  2006,  n. 296, dopo le parole: «di domicilio,»
          sono  inserite  le  seguenti:  «ovvero  del  comune dove e'
          ubicata la sede di lavoro,».
              8-sexies.  Ai  fini  di  cui  all'art.  2878 del codice
          civile, ed in deroga all'art. 2847 del codice civile, se il
          creditore   e'  soggetto  esercente  attivita'  bancaria  o
          finanziaria,  l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni
          derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente
          alla   data   di   avvenuta   estinzione  dell'obbligazione
          garantita.
              8-septies.  Il  creditore  e'  tenuto  a  rilasciare al
          debitore   quietanza   attestante  la  data  di  estinzione
          dell'obbligazione   e  a  trasmettere  al  conservatore  la
          relativa  comunicazione  entro  trenta  giorni dalla stessa
          data, secondo le modalita' di cui al comma 8-octies e senza
          alcun onere per il debitore.
              8-octies. L'Agenzia del territorio, entro il termine di
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di   conversione   del   presente   decreto,   con  proprio
          provvedimento  determina le modalita' di trasmissione della
          comunicazione  di  cui  al  comma 8-septies,  anche  in via
          telematica,  tali da assicurare la provenienza della stessa
          dal  creditore  o da persona da questo addetta o preposta a
          qualsiasi titolo.
              8-novies. L'estinzione non si verifica se il creditore,
          ricorrendo   un   giustificato  motivo  ostativo,  comunica
          all'Agenzia   del  territorio  ed  al  debitore,  entro  il
          medesimo  termine di trenta giorni successivi alla scadenza
          dell'obbligazione,  con  le  modalita'  previste dal codice
          civile  per  la  rinnovazione  dell'ipoteca,  che l'ipoteca
          permane.  In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo
          al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione
          in  margine  all'iscrizione  dell'ipoteca  e  fino  a  tale
          momento  rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la
          comunicazione di cui al presente comma.
              8-decies.  Decorso il termine di cui al comma 8-septies
          il  conservatore, accertata la presenza della comunicazione
          di  cui  al  medesimo comma secondo modalita' conformi alle
          previsioni   del   comma 8-octies   ed  in  mancanza  della
          comunicazione  di  cui al comma 8-novies, procede d'ufficio
          alla  cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo
          e    fino   all'avvenuta   cancellazione   rende   comunque
          conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al
          comma 8-septies.
              8-undecies. Ai fini dei commi da 8-sexies a 8-terdecies
          non e' necessaria l'autentica notarile.
              8-duodecies.   Le   disposizioni  di  cui  ai  commi da
          8-sexies a 8-terdecies trovano applicazione a decorrere dal
          sessantesimo  giorno  successivo  alla  data  di entrata in
          vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto.
          Dalla   medesima   data  decorrono  i  termini  di  cui  ai
          commi 8-septies  e 8-novies per i mutui immobiliari estinti
          a  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della stessa
          legge  di  conversione  e  sono  abrogate  le  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  statali incompatibili con le
          disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8- undecies e le
          clausole  in  contrasto  con  le  prescrizioni  di  cui  ai
          commi da 8-sexies a 8-terdecies sono nulle e non comportano
          la nullita' del contratto.
              8-terdecies.  Per i mutui di cui ai commi da 8-sexies a
          8-duodecies  estinti  prima della data di entrata in vigore
          della  legge  di  conversione del presente decreto e la cui
          ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data,
          il  termine  di  cui  al comma 8-septies decorre dalla data
          della  richiesta  della quietanza da parte del debitore, da
          effettuarsi  mediante  lettera  raccomandata  con avviso di
          ricevimento.
              8-quaterdecies.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi da
          8-sexies  a  8-terdecies  del  presente  art. e di cui agli
          articoli 7  e  8  trovano  applicazione,  nei  casi  e alle
          condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi
          da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.
              8-quinquiesdecies.   Al   fine  di  consentire  che  la
          realizzazione  del  Sistema  alta velocita' avvenga tramite
          affidamenti e modalita' competitivi conformi alla normativa
          vigente a livello nazionale e comunitario, nonche' in tempi
          e  con  limiti  di  spesa compatibili con le priorita' ed i
          programmi di investimento delle infrastrutture ferroviarie,
          nel rispetto dei vincoli economici e finanziari imposti dal
          decreto  legislativo  8 luglio  2003,  n.  188,  al gestore
          dell'infrastruttura  ferroviaria  nazionale e degli impegni
          assunti  dallo  Stato  nei confronti dell'Unione europea in
          merito alla riduzione del disavanzo e del debito pubblico:
                a) sono  revocate  le concessioni rilasciate alla TAV
          S.p.A.  dall'Ente  Ferrovie  dello  Stato  il 7 agosto 1991
          limitatamente  alla  tratta Milano-Verona e alla sub-tratta
          Verona-Padova, comprensive delle relative interconnessioni,
          e  il  16 marzo  1992  relativa  alla  linea Milano-Genova,
          comprensiva  delle  relative interconnessioni, e successive
          loro integrazioni e modificazioni;
                b) e'  altresi'  revocata l'autorizzazione rilasciata
          al  Concessionario  della  Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
          all'art.  5  del decreto del Ministro dei trasporti e della
          navigazione   31 ottobre  2000,  n.  138  T,  e  successive
          modificazioni  ed integrazioni, nella parte in cui consente
          di  proseguire  nel  rapporto convenzionale con la societa'
          TAV S.p.A., relativo alla progettazione e costruzione della
          linea  Terzo  valico  dei Giovi/Milano-Genova, della tratta
          Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova.
              8-sexiesdecies.  Gli  effetti  delle  revoche di cui al
          comma 8-quinquiesdecies  si  estendono  a  tutti i rapporti
          convenzionali  da  esse  derivanti o collegati stipulati da
          TAV  S.p.A.  con  i  general contractors in data 15 ottobre
          1991  e  in  data  16 marzo  1992,  incluse  le  successive
          modificazioni ed integrazioni.
              8-septiesdecies.   La   Ferrovie   dello  Stato  S.p.A.
          provvede   direttamente   o  tramite  societa'  del  gruppo
          all'accertamento  e  al  rimborso,  anche  in  deroga  alla
          normativa   vigente,   secondo  la  disciplina  di  cui  al
          comma 8-duodevicies,    degli    oneri    delle   attivita'
          progettuali  e preliminari ai lavori di costruzione oggetto
          di   revoca   nei  limiti  dei  soli  costi  effettivamente
          sostenuti,   adeguatamente   documentati   e   non   ancora
          rimborsati  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
          decreto.
              8-duodevicies.   All'art.   21-quinquies   della  legge
          7 agosto  1990,  n.  241,  dopo  il  comma 1 e' aggiunto il
          seguente:
              «1-bis.  Ove  la  revoca  di  un atto amministrativo ad
          efficacia   durevole   o   istantanea  incida  su  rapporti
          negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
          interessati  e' parametrato al solo danno emergente e tiene
          conto  sia  dell'eventuale  conoscenza  o conoscibilita' da
          parte   dei   contraenti   della   contrarieta'   dell'atto
          amministrativo  oggetto  di  revoca all'interesse pubblico,
          sia  dell'eventuale  concorso  dei  contraenti  o  di altri
          soggetti  all'erronea  valutazione  della compatibilita' di
          tale atto con l'interesse pubblico».
              8-undevicies. Il Governo trasmette al Parlamento, entro
          il  30 giugno  di ciascun anno, una relazione sugli effetti
          economici-finanziari    derivanti   dall'attuazione   delle
          disposizioni   di   cui  ai  commi da  8-quinquiesdecies  a
          8-duodevicies,    con    particolare    riferimento    alla
          realizzazione delle opere del Sistema alta velocita'.
              8-vicies.  Le  disposizioni  del  presente decreto sono
          applicabili  nelle  regioni  a  statuto  speciale  e  nelle
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano compatibilmente
          con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione,
          anche  con riferimento alle disposizioni del titolo V della
          parte  seconda  della  Costituzione  per  le  parti  in cui
          prevedono  forme  di autonomia piu' ampie rispetto a quelle
          gia' attribuite.
              8-vicies  semel. 1. Il presente decreto entra in vigore
          il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
          Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e  sara'
          presentato alle Camere per la conversione in legge.».
              - Il   testo   dell'art.   8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30 agosto
          1997, n. 202, e' il seguente:
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
          Nota all'art. 1:
              - Per  il  testo dell'art. 2, comma 1, lettera a) della
          legge  11 gennaio  2007,  n. 1, il testo dell'art. 1, comma
          631   della   legge  27 dicembre  2006,  n.  296  e  per  i
          riferimenti  al  decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77,
          si vedano le note alle premesse.