DECRETO LEGISLATIVO 17 ottobre 2005, n. 226

Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-11-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/08/2019)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 3-4-2007
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 31.
                     Norme finali e abrogazioni

  1.  Sono  fatti  salvi  gli  interventi  previsti per gli alunni in
situazione  di  handicap  dalla  legge  5  febbraio  1992,  n. 104, e
successive modificazioni.
  2.  Le  seguenti  disposizioni  del  testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni  ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e
scuole  di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo
il  precedente  ordinamento,  ed agli alunni ad essi iscritti, e sono
abrogate  a  decorrere  dall'anno  scolastico  successivo al completo
esaurimento  delle  predette classi: articolo 82, esclusi i commi 3 e
4; articolo 191, escluso il comma 7; articolo 192, esclusi i commi 3,
4,  9,  10,  e 11; articolo 193; articolo 194; articolo 195; articolo
196; articolo 198; articolo 199; articolo 206.((3))
  3.  I  commi  1 e 2 dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n.
144,  sono  abrogati.  I  finanziamenti  gia'  previsti per l'obbligo
formativo  dal  comma  4  del  predetto  articolo  68  sono destinati
all'assolvimento    del    diritto-dovere,    anche    nell'esercizio
dell'apprendistato,  di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.
76.
  4.  Fatto  salvo quanto previsto al comma 3, e' abrogata ogni altra
disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 17 ottobre 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Baccini,   Ministro   per  la  funzione
                              pubblica
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla
L.  2  aprile 2007, n. 40 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che
"Dalle  abrogazioni  previste  dall'articolo 31, comma 2, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che
fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."