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LEGGE 14 gennaio 1999, n. 4

Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonchè il servizio di mensa nelle scuole.

note: Entrata in vigore della legge: 3-2-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/10/2002)
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Testo in vigore dal: 30-10-2002
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1
            Differimento di termini e altre disposizioni
                 relative al settore universitario e
                      della ricerca scientifica

  1.  Per  consentire  il completamento delle operazioni di rimozione
delle strutture dell'esperimento scientifico EASTOP dalle pendici del
Monte  Aquila, il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge
29  novembre  1990,  n.  366,  e' differito al 31 dicembre 2000. Sono
fatti  salvi  le  deliberazioni  e  gli  atti  adottati dall'Istituto
nazionale  di  fisica  nucleare  fino  alla data di entrata in vigore
della presente legge.
  2.  All'articolo  35, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56,
le  parole:  "laureati  da  almeno cinque anni" sono sostituite dalle
seguenti:  "laureatisi entro l'ultima sessione di laurea, ordinaria o
straordinaria, dell'anno accademico 1992-1993".
  3.  Il  termine  di  cui  all'articolo  35, comma 3, della legge 18
febbraio  1989,  n.  56,  e' differito fino al centottantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
  4.  E'  autorizzata l'iscrizione all'albo degli psicologi di coloro
che,  ammessi  con  riserva all'esame di Stato di cui all'articolo 34
della  legge  18  febbraio  1989,  n.  56, lo abbiano successivamente
superato.  Le  disposizioni  del  predetto  articolo 34 continuano ad
applicarsi   fino   alla   data   di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione  della  domanda  per  l'ammissione  alla prima sessione
dell'esame  di  Stato successiva alla data di entrata in vigore della
presente legge.
  5.  Alle  procedure concorsuali in svolgimento alla data di entrata
in  vigore della presente legge non si applica l'articolo 4, comma 4,
del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 1987, n. 158.
  6.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  4 del decreto-legge 13
settembre  1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
novembre  1996,  n.  573, si applicano altresi' ai titoli relativi ai
profili professionali di cui ai decreti del Ministro della sanita' 14
settembre  1994,  nn.  665,  666,  667,  668  e 669, pubblicati nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  283 del 3 dicembre 1994, e 15 marzo 1995, n.
183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1995.
  7.  Il  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e
tecnologica,  d'intesa  con  i  Ministeri degli affari esteri e della
sanita',  previa  verifica  delle capacita' ricettive delle strutture
universitarie  e  di  quelle  convenzionate  con le universita', puo'
autorizzare  le scuole di specializzazione in chirurgia e medicina ad
ammettere  in  soprannumero,  qualora  abbiano  superato  le prove di
ammissione,   medici   extracomunitari  che  siano  destinatari,  per
l'intera  durata  del  corso,  di  borse  di  studio  dei Governi dei
rispettivi  Paesi  o di istituzioni italiane e straniere riconosciute
idonee.  Ai  fini delle determinazioni di cui al presente comma si fa
riferimento  agli  accordi  governativi,  culturali e scientifici, ai
programmi esecutivi dei medesimi e ad apposite intese tra universita'
italiane e universita' dei Paesi interessati.
  8.  All'articolo  1  del  decreto-legge  21  aprile  1995,  n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, le
parole:   "per  due  anni  non  prorogabili"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "sino al 30 giugno 1999".
  9.  I  medici ammessi con riserva negli anni accademici 1991-1992 e
1992-1993  alle  scuole di specializzazione di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, a seguito di provvedimenti
di  sospensiva  da  parte  dei  competenti  organi  di  giurisdizione
amministrativa,  sono autorizzati a completare il corso e a sostenere
l'esame   finale   per  il  conseguimento  del  relativo  diploma  di
specializzazione senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
  10.  Le  universita'  e  gli osservatori astronomici, astrofisici e
vesuviano  sono  autorizzati  a bandire, nell'arco di cinque esercizi
finanziari  a  decorrere  dall'esercizio  1999, concorsi per posti di
ricercatore   universitario   riservati  al  personale  delle  stesse
universita'  e  osservatori,  assunto  in ruolo per lo svolgimento di
funzioni  tecniche  o socio-sanitarie, a seguito di pubblici concorsi
che  prevedevano  come  requisito di accesso il diploma di laurea, in
servizio  alla  data  di entrata in vigore della presente legge e che
abbia  svolto  alla  predetta  data  almeno  tre anni di attivita' di
ricerca.  Ai  predetti  concorsi,  fatto  salvo  quanto  previsto dal
presente   comma,   si   applicano  le  disposizioni  in  materia  di
reclutamento  dei ricercatori universitari, ovvero degli osservatori,
vigenti  alla data di emanazione del bando. L'attivita' di ricerca e'
attestata  dai  presidi  delle  facolta',  sentiti  i  direttori  dei
dipartimenti  o  degli  istituti  interessati,  e dai direttori degli
osservatori  ed e' comprovata da pubblicazioni, lavori originali e da
atti  delle  facolta'  e  degli  osservatori  risalenti al periodo di
svolgimento   dell'attivita'   medesima.   I  concorsi  sono  banditi
dall'universita'   o   dall'osservatorio  previo  accertamento  delle
necessita'  didattiche  e  di ricerca e della sussistenza nel proprio
organico del personale in possesso dei requisiti di partecipazione ai
medesimi.   I  consigli  di  amministrazione  degli  atenei  e  degli
osservatori  definiscono  preventivamente  il  fabbisogno  di risorse
finanziarie  necessarie,  impegnando  a  tale scopo il riassorbimento
delle  risorse  risultanti  dalla soppressione del numero di posti di
tecnico   laureato  corrispondente  a  quelli  messi  a  concorso.  I
vincitori  dei  concorsi  riservati  sono  inquadrati  nel  ruolo dei
ricercatori   confermati   mantenendo,   come  assegno  ad  personam,
l'eventuale migliore trattamento economico in godimento. L'assegno ad
personam   e'   progressivamente   riassorbito   in   relazione  alla
progressione  economica  e  agli  aumenti  stipendiali  nel ruolo dei
ricercatori.  E'  comunque  fatta  salva,  per  i tecnici laureati in
possesso  dei  requisiti  previsti  dall'articolo  50 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche se maturati
successivamente  al 1o agosto 1980, l'applicazione delle disposizioni
di  cui  all'articolo  16,  comma 1, della legge 19 novembre 1990, n.
341.  Al  personale  non  inquadrato  nel  ruolo dei ricercatori sono
comunque    mantenute    le   funzioni   assistenziali   mediche   od
odontoiatriche  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  5,  del  decreto
legislativo  30  dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo
7,  comma  1, lettera e), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517.
  11.  Il  secondo  periodo  del  primo  comma  dell'articolo 114 del
decreto  del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come
da  ultimo  sostituito  dall'articolo  12,  comma  5,  della legge 19
novembre  1990,  n.  341, e' abrogato. All'articolo 12 della legge 19
novembre 1990, n. 341, ai commi 1, 3, 4 e 6, nonche' al primo periodo
del  primo  comma  del citato articolo 114 del decreto del Presidente
della  Repubblica  11  luglio 1980, n. 382, la parola "confermati" e'
soppressa.
  12.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  111  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  11  luglio  1980, n. 382, si applicano
anche  ai  professori  associati  che  hanno  superato il giudizio di
idoneita'  e  che  non  sono  stati  ancora sottoposti al giudizio di
conferma  alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge. Le
disposizioni  di  cui  all'articolo  13,  quarto  comma, del predetto
decreto  del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 si applicano
ai ricercatori universitari, anche ai fini della conferma.
  13.  Sono  regolarmente  iscritti  ai  corsi  universitari  per  il
rilascio  dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b),
della  legge 19 novembre 1990, n. 341, gli studenti nei confronti dei
quali  i  competenti  organi di giurisdizione amministrativa, in data
anteriore  all'entrata  in  vigore  del  regolamento recante norme in
materia   di  accessi  all'istruzione  universitaria  e  di  connesse
attivita'   di   orientamento,   emanato  con  decreto  del  Ministro
dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica 21 luglio
1997,  n. 245, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia
di  atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi; sono altresi'
regolarmente  iscritti  ai  medesimi  corsi  gli  studenti  i  quali,
trovandosi in identica situazione, abbiano prodotto entro la predetta
data  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica. Sono
validi  ai  sensi  e per gli effetti della legislazione universitaria
gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente comma.
  14.   Sono   autorizzati  al  completamento  dei  corsi,  anche  in
soprannumero, secondo l'ordinamento vigente anteriormente all'entrata
in  vigore  del  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 502, gli
iscritti  alla  data del 31 dicembre 1996 alle scuole di ostetricia e
ai  corsi  propedeutici  per  infermieri di cui alla legge 26 ottobre
1960,  n.  1395. In esito ai predetti corsi i titoli rilasciati hanno
valore  abilitante  ai  sensi  dell'articolo  4  del decreto-legge 13
settembre  1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
novembre  1996,  n.  573.  Gli  allievi  iscritti  ai corsi di cui al
presente  comma,  in possesso del titolo di studio richiesto, possono
optare  per  l'iscrizione,  anche  in soprannumero, ai corrispondenti
corsi  di  diploma  universitario, previa valutazione, da parte delle
competenti strutture accademiche, del curriculum formativo svolto.
  15.  All'articolo  17  della  legge  15  maggio  1997, n. 127, sono
apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
    a) al comma 95, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
      "a)  con  riferimento  ai  corsi  di  cui  al  presente  comma,
accorpati  per  aree  omogenee,  la  durata, anche in deroga a quanto
previsto  dagli  articoli  2,  3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n.
341,  e  successive modificazioni, ed anche eventualmente comprensiva
del  percorso  formativo  gia'  svolto,  l'eventuale  serialita'  dei
predetti  corsi  e  dei  relativi  titoli,  gli  obiettivi  formativi
qualificanti,  tenendo  conto  degli  sbocchi  occupazionali  e della
spendibilita'  a  livello  internazionale,  nonche'  la previsione di
nuove tipologie di titoli rilasciati dalle universita', in aggiunta o
in  sostituzione  a quelli determinati dall'articolo 1 della legge 19
novembre  1990,  n. 341, in corrispondenza di attivita' didattiche di
base,   specialistiche,   di  perfezionamento  scientifico,  di  alta
formazione permanente e ricorrente;";
      b)  al  comma  101,  primo  periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti   parole:   "fatta   salva   la  facolta'  per  il  Ministro
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  di
autorizzare,  sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio
decreto,  previo  parere del Consiglio universitario nazionale (CUN),
modifiche  ai  predetti  ordinamenti  ovvero  l'attivazione  di corsi
universitari,  per  i quali non sussistano ordinamenti didattici alla
data  di entrata in vigore della presente legge, purche' previsti nei
piani  di  sviluppo  del  sistema  universitario  e  dagli  strumenti
attuativi  del  regolamento  di cui all'articolo 20, comma 8, lettera
a),  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i quali sia stato
comunque  acquisito  il  parere  favorevole del comitato regionale di
coordinamento  di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25";
      c)  al  comma  111, dopo le parole: "dai diplomi universitari,"
sono  inserite  le  seguenti:  "dai  diplomi di scuole dirette a fini
speciali,  dai  diplomi  di  laurea,"  e  sono  aggiunte, in fine, le
seguenti  parole:  ",  nonche' dagli altri titoli di cui al comma 95,
lettera a)";
      d)  al  comma  119,  secondo  periodo, dopo le parole "comma 8,
lettere a)" e' inserita la seguente: ", b)";
      e)  al  comma  126,  primo  periodo,  la  parola: "primaria" e'
soppressa  e,  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole: "del corso di
laurea",  sono  inserite  le  seguenti:  "in scienze della formazione
primaria".
  16.  Sono fatti salvi gli atti compiuti e le deliberazioni adottate
dagli  atenei  fino  alla  data  di  entrata in vigore della presente
legge,  aventi  per  oggetto  variazioni  statutarie, approvazioni di
regolamenti   didattici   di  ateneo  o  loro  modifiche  concernenti
l'ordinamento o l'attivazione di corsi universitari.
  17.  Le  disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre
1992,  n.  498,  si  applicano  agli  enti previdenziali ((fino al 31
dicembre 2005)). Il comma 1-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 22
maggio  1993,  n.  155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 243, e' abrogato.
  18.  Con uno o piu' regolamenti adottati, a norma dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di
concerto  con  il  Ministro di grazia e giustizia, sentiti gli organi
direttivi  degli ordini professionali, con esclusivo riferimento alle
attivita'  professionali  per  il  cui esercizio la normativa vigente
gia'  prevede  l'obbligo  di  superamento  di  un  esame di Stato, e'
modificata  e  integrata  la disciplina del relativo ordinamento, dei
connessi   albi,   ordini   o  collegi,  nonche'  dei  requisiti  per
l'ammissione   all'esame   di   Stato  e  delle  relative  prove,  in
conformita' ai seguenti criteri direttivi:
    a)    determinazione    dell'ambito   consentito   di   attivita'
professionale  ai  titolari  di diploma universitario e ai possessori
dei  titoli  istituiti  in  applicazione  dell'articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
    b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini o
collegi  in relazione agli ambiti di cui alla lettera a), indicando i
necessari  raccordi  con la piu' generale organizzazione dei predetti
albi, ordini o collegi;
    c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami
di Stato con quanto disposto ai sensi della lettera a).
  19.  L'articolo  5  della  legge  8  dicembre  1956,  n. 1378, come
sostituito  dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1866, e'
sostituito dal seguente:
    "Art.   5.  -  1.  Il  compenso  spettante  ai  componenti  delle
commissioni  giudicatrici  degli  esami  di  Stato per l'abilitazione
all'esercizio  delle  professioni  e'  determinato  con  decreto  del
Ministro  dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione economica ed e' aggiornato annualmente".
  20.  I diplomi di esperto in problemi di pubblica amministrazione e
governo  locale  rilasciati  dalla  scuola  diretta  a  fini speciali
denominata  "Pubblica  amministrazione  e  governo locale", istituita
presso  l'universita'  di  Cagliari, sede di Nuoro, sono equiparati a
tutti  gli  effetti  ai  diplomi  universitari  di  "operatore  della
pubblica amministrazione".
  21.  Il  termine  di  scadenza  del  mandato  del  Consiglio per le
ricerche  astronomiche e dei direttori degli osservatori astronomici,
astrofisici  e  vesuviano  e'  prorogato fino alla data di entrata in
vigore  del  decreto  legislativo di riordino del settore di cui agli
articoli  11,  comma  1, lettera d), e 18, comma 1, lettera b), della
legge  15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il 31 gennaio 1999.
Sono  fatti  salvi  le deliberazioni e gli atti adottati dai predetti
organi fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
  22.   Il  termine  del  30  aprile  1964  di  cui  al  primo  comma
dell'articolo 31 della legge 11 marzo 1972, n. 118, e' sostituito dal
termine  del 31 dicembre 1975. La domanda di cui al secondo comma del
medesimo articolo 31 deve essere presentata entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
  23. Il termine previsto dall'articolo 4, secondo comma, della legge
3 aprile 1979, n. 122, gia' differito, da ultimo, al 31 dicembre 1997
dall'articolo   1   del   decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.  542,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649,
e'  ulteriormente  differito al 31 dicembre 2002. Sono fatti salvi le
deliberazioni  e  gli  atti  adottati dai competenti organi di ateneo
fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
  24. All'articolo 103, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  11  luglio  1980,  n.  382,  sono  aggiunte,  in fine, le
seguenti  parole: "nonche', a domanda, il periodo corrispondente alla
frequenza  di  corsi  di dottorato di ricerca, con onere a carico del
richiedente in ordine al trattamento di quiescenza e previdenza".
  25.  I  vincitori di concorso per l'ammissione a corsi di dottorato
di  ricerca  presso cliniche universitarie possono essere impiegati a
domanda nell'attivita' assistenziale.
  26.  Al  comma 3 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1997, n. 266,
e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "Alla data di entrata in
vigore  del  decreto sono abrogate le leggi 10 giugno 1985, n. 284, e
27 novembre 1991, n. 380".