DECRETO-LEGGE 2 marzo 1987, n. 57

Disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonche' in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 1987, n. 158 (in G.U. 29/04/1987, n.98).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/1995)
Testo in vigore dal: 31-5-1989
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4.
Procedure e criteri per il  riassorbimento  dei posti in soprannumero
                       di professore associato

  1.   Il   riassorbimento  dei  posti  di  professore  associato  in
soprannumero,  di  cui  all'articolo 21, terzo comma, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' sospeso fino
all'anno  accademico  1991-92,  e  comunque fino al compimento di due
tornate  di  concorsi a posti di professore associato successive alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  2.  Per  le  prime  due  tornate dei concorsi a posti di professore
associato  di  cui al comma 1, banditi con frequenza biennale ad anni
alterni  rispetto  ai  concorsi a posti di professore ordinario, sono
messi  a concorso tutti i posti resisi complessivamente vacanti, fino
ad  un  massimo  di  5.000  posti  e  non  piu' di 2.500 per la prima
tornata, nonche' la meta' dei posti della dotazione aggiuntiva di cui
all'articolo  20,  secondo  comma,  del  decreto del Presidente della
Repubblica  11  luglio 1980, n. 382, non ancora messi a concorso alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  (( 3. I posti della dotazione aggiuntiva di cui al comma precedente
sono  ripartiti  dal Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto
del  piano quadriennale di sviluppo, su parere conforme del Consiglio
universitario nazionale )) .
  4.  Per  ciascuna  delle  prime  due  tornate la meta' dei posti di
professore   associato  messi  a  concorso  e'  attribuita,  su  base
nazionale,  ai  singoli  gruppi disciplinari in proporzione al numero
dei  ricercatori  confermati  in  servizio  facenti  parte dei gruppi
disciplinari corrispondenti .