LEGGE 18 febbraio 1989, n. 56

Ordinamento della professione di psicologo.

note: Entrata in vigore della legge: 11-3-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2018)
Testo in vigore dal: 23-1-2001
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 35 
           Riconoscimento dell'attivita' psicoterapeutica 
 
  1.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  3,  l'esercizio
dell'attivita' di psicoterapeutica e' consentito a coloro i  quali  o
iscritti all'ordine degli psicologi o medici iscritti all'ordine  dei
medici e degli odontoiatri, laureatisi  entro  l'ultima  sessione  di
laurea, ordinaria o straordinaria, dell'anno accademico  1992-1993  ,
dichiarino, sotto la propria responsabilita', di  aver  acquisita  un
specifica formazione professionale in psicoterapia, documentandone il
curriculum formativo con l'indicazione delle sedi, dei tempi e  della
durata,   nonche   il   curriculum   scientifico   e   professionale,
documentando la preminenza  e  la  continuita'  dell'esercizio  della
professione psicoterapeutica. 
  2.  E'  compito  degli  ordini  stabilire  la  validita'  di  detta
certificazione. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili  fino  al
compimento del quinto anno successivo alla data di entrata in  vigore
della presente legge. (1) ((2)) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 14 gennaio 1999, n.4 ha disposto (con l'art. 1, comma 3)  che
il termine di cui al comma 3 del presente articolo, e' differito fino
al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata  in  vigore
della presente legge. 
    
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 29 dicembre 2000, n. 401 ha disposto (con l'art. 2, comma  3)
che "Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto,  ai
sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come
equipollente al diploma rilasciato  dalle  corrispondenti  scuole  di
specializzazione universitaria, deve intendersi valido anche ai  fini
dell'inquadramento nei posti organici di psicologo per la  disciplina
di  psicologia  e  di  medico  o  psicologo  per  la  disciplina   di
psicoterapia, fermi restando gli altri requisiti previsti per  i  due
profili professionali."