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DECRETO-LEGGE 13 settembre 1996, n. 475

Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-9-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 novembre 1996, n. 573 (in G.U. 12/11/1996, n.265).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/1997)
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Testo in vigore dal:  13-11-1996
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Art. 4

1. In attesa che vengano istituiti i corsi di diploma per le aree infermieristiche, tecniche e della riabilitazione in base alle disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il diploma conseguito dagli iscritti ai corsi di diploma universitari per le aree infermieristiche, tecniche e della riabilitazione attivati secondo l'ordinamento didattico, emanato ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ha, a tutti gli effetti, valore abilitante ai fini dell'esercizio delle attività di cui ai profili professionali disciplinati con decreti del Ministro della sanità 14 settembre 1994, numeri 739, 740, 741, 742, 743, 744 e 26 settembre 1994, numeri 745 e 746, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1995.
((Ai medesimi fini di cui al presente articolo è riconosciuto il valore abilitante dei titoli rilasciati in esito ai corsi previsti dall'ordinamento vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e in via di esaurimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo))
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