DECRETO-LEGGE 13 settembre 1996, n. 475

Misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-9-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 novembre 1996, n. 573 (in G.U. 12/11/1996, n.265).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/1997)
Testo in vigore dal: 13-11-1996
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4.

  1.  In  attesa che vengano istituiti i corsi di diploma per le aree
infermieristiche,  tecniche  e  della  riabilitazione  in  base  alle
disposizioni  contenute  nell'articolo  6  del decreto legislativo 30
dicembre  1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo
7  dicembre  1993,  n.  517,  il diploma conseguito dagli iscritti ai
corsi  di diploma universitari per le aree infermieristiche, tecniche
e  della  riabilitazione  attivati  secondo  l'ordinamento didattico,
emanato  ai  sensi  dell'articolo  9 della legge 19 novembre 1990, n.
341,   ha,   a   tutti   gli   effetti,  valore  abilitante  ai  fini
dell'esercizio  delle  attivita'  di  cui  ai  profili  professionali
disciplinati  con  decreti  del  Ministro  della sanita' 14 settembre
1994, numeri 739, 740, 741, 742, 743, 744 e 26 settembre 1994, numeri
745  e  746,  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio
1995.  ((Ai medesimi fini di cui al presente articolo e' riconosciuto
il valore abilitante dei titoli rilasciati in esito ai corsi previsti
dall'ordinamento  vigente  anteriormente  all'entrata  in  vigore del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e in via di esaurimento
ai   sensi   del   comma  3  dell'articolo  6  del  medesimo  decreto
legislativo)).