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LEGGE 18 febbraio 1989, n. 56

Ordinamento della professione di psicologo.

note: Entrata in vigore della legge: 11-3-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2018)
Testo in vigore dal:  11-3-1989

Art. 34

(Ammissione all'esame di Stato degli iscritti
ad un corso di specializzazione)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, sono ammessi a sostenere gli esami di Stato di cui al comma 2 di detto articolo, dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti ad un corso di specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami, e che documentino altresì di aver svolto, per almeno un anno, attività che forma oggetto della professione di psicologo.