LEGGE 3 aprile 1979, n. 122

Realizzazione della seconda Universita' di Roma e istituzione delle Universita' statali della Tuscia e di Cassino.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/01/1999)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 3-2-1999
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4.
          (Competenze del comitato tecnico amministrativo)

  Il   comitato   tecnico  amministrativo,  oltre  alle  attribuzioni
spettanti  al  consiglio  di amministrazione, provvede a tutto quanto
necessario  per  la  progettazione  e  l'esecuzione dei lavori per la
realizzazione  del  complesso edilizio dell'Universita', comprendente
oltre  gli  impianti relativi alla ricerca e all'insegnamento, quelli
concernenti i servizi.
  Ferma  restando  la  dichiarazione di pubblica utilita' di cui agli
articoli  1 e 2, comma primo, della legge 22 novembre 1972, n. 771, i
termini  per  il  compimento  delle espropriazioni e per l'esecuzione
dell'opera  sono  fissati  allo  scadere dei dieci anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. (2) (3) (4) ((5))
  Fra   le   misure  necessarie  per  una  sollecita  utilizzabilita'
dell'area  destinata  alla  realizzazione  della  seconda Universita'
statale  di Roma, di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1972,
n.  771,  e'  da  ritenersi  compresa  la  possibilita'  di escludere
dall'esproprio  le  aree,  compromesse  da insediamenti edilizi nelle
localita'  denominate borgate Giardinetti, Carcaricola, Tor Vergata e
Passo Lombardo, da individuarsi d'intesa con il comune di Roma.
  A  tal  fine  il  comitato  tecnico amministrativo soprassiede alla
attuazione  delle  procedure  di esproprio in relazione alle predette
aree.
  Ai   fini  della  conservazione  del  patrimonio,  il  comitato  e'
autorizzato  a  procedere alla concessione in uso, per l'esercizio di
attivita'  agricole, dei terreni espropriati a coloro che comunque li
coltivavano  all'atto  dell'esproprio,  in  via temporanea e comunque
revocabile  in qualsiasi momento per la realizzazione delle finalita'
previste dalla presente legge.
  La concessione non potra' avere durata superiore ad un anno agrario
eventualmente  rinnovabile  e  sara'  subordinata  al pagamento di un
canone,  fissato  dall'ufficio  tecnico  erariale,  che  nella  prima
applicazione  tenga  anche  conto  del  periodo decorso dalla data di
passaggio   di   proprieta'  dei  terreni  espropriati  alla  seconda
Universita'.
  Tutti  gli atti posti in essere dal comitato tecnico amministrativo
per la realizzazione della seconda Universita' di Roma sono esenti da
ogni tributo.
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AGGIORNAMENTO (2)
  La L. 15 dicembre 1990, n. 396, ha disposto (con l'art. 9, comma 8)
che  il  termine  previsto  nel  secondo  comma dell'articolo 4 della
presente legge, e' differito al 18 aprile 1995.
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AGGIORNAMENTO (3)
  La L. 11 febbraio 1992, n. 124, ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che: "L'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122,
si  interpreta  nel  senso  che  le disposizioni ivi contenute per il
compimento  delle  espropriazioni  e  per  l'esecuzione dell'opera si
applicano  anche  alle  espropriazioni gia' disposte sulla base della
legge 22 novembre 1972, n. 771".
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AGGIORNAMENTO (4)
  Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla
L.  23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che:
"Il  termine  previsto  dall'articolo 4, comma secondo, della legge 3
aprile  1979,  n. 122, gia' differito al 18 aprile 1995 dall'articolo
9,  comma  8,  della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e' ulteriormente
differito al 31 dicembre 1997".
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AGGIORNAMENTO (5)
  La  L.  14 gennaio 1999, n. 4, ha disposto (con l'art. 1, comma 23)
che: "Il termine previsto dall'articolo 4, secondo comma, della legge
3 aprile 1979, n. 122, gia' differito, da ultimo, al 31 dicembre 1997
dall'articolo   1   del   decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.  542,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649,
e'  ulteriormente  differito al 31 dicembre 2002. Sono fatti salvi le
deliberazioni  e  gli  atti  adottati dai competenti organi di ateneo
fino alla data di entrata in vigore della presente legge".