LEGGE 22 novembre 1972, n. 771

Istituzione di una seconda Universita' statale in Roma.

Testo in vigore dal: 2-1-1973
                               Art. 5.

  E'  autorizzata  una  prima  spesa  di  lire  10 miliardi nell'anno
finanziario  1972 per gli adempimenti previsti dalla presente legge e
per  l'adozione, d'intesa con il comune di Roma, di misure necessarie
per  una sollecita e completa utilizzabilita' dell'area, ivi compresa
la possibilita' di usare il piano di zona della legge 18 aprile 1962,
n.  167, nonche' per gli oneri relativi al funzionamento del comitato
tecnico-amministrativo di cui al precedente articolo 3.
  La  parte  di  tale  spesa non utilizzata in detto esercizio potra'
essere impiegata negli esercizi successivi.
  Al  predetto  onere  di  lire  10 miliardi si provvede a carico del
capitolo  n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro, per l'anno finanziario 1971, concernente il finanziamento
di provvedimenti legislativi in corso.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 novembre 1972

                                LEONE

                                               ANDREOTTI - SCALFARO -
                                                 MALAGODI - TAVIANI -
                                                 VALSECCHI - GULLOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA