LEGGE 22 novembre 1972, n. 771

Istituzione di una seconda Universita' statale in Roma.

Testo in vigore dal: 2-1-1973
                               Art. 2.

  I   terreni   compresi   nell'area   di  cui  all'articolo  1  sono
espropriati,  in favore della seconda Universita' statale di Roma, ad
iniziativa di un comitato tecnico-amministrativo.
  Nel  termine  di  quindici  giorni dalla data dell'insediamento del
comitato   tecnico-amministrativo   verranno   depositate  presso  la
Segreteria  del  comune di Roma le mappe catastali, nelle quali siano
indicate  le  aree  da  espropriare,  con  l'elenco  dei  proprietari
iscritti  negli atti catastali, e sara' richiesta all'ufficio tecnico
erariale la determinazione dell'indennita' di espropriazione.
  Il  sindaco  da' notizia al pubblico del deposito degli atti di cui
al comma precedente mediante avviso da affiggere nell'albo del comune
e  da inserire nel Foglio degli annunzi legali della provincia, entro
15 giorni dalla ricezione dei predetti documenti.
  Su   richiesta  del  comitato  tecnico-amministrativo  il  prefetto
dispone  l'occupazione  in  via di urgenza dei beni di cui al secondo
comma per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.
  Entro  sessanta  giorni  dalla  richiesta  di cui al secondo comma,
l'ufficio   tecnico   erariale  provvede  alla  determinazione  delle
indennita' di espropriazione e di occupazione delle aree.
  L'indennita'  di  espropriazione  e'  determinata in base al valore
agricolo di mercato corrispondente alla coltura praticata nel terreno
da  espropriare  all'entrata  in  vigore  della presente legge. Nella
determinazione     dell'indennita'    non    deve    tenersi    conto
dell'utilizzazione  del  terreno ai fini dell'edificazione, ne' degli
incrementi  di valore derivanti, direttamente o indirettamente, dalla
esistenza  nella  stessa  zona  di opere o impianti pubblici, nonche'
dalle previsioni di strumenti urbanistici adottati o approvati.
  Nel  caso  che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario
diretto  coltivatore  l'indennita'  di espropriazione, determinata ai
sensi  del  precedente  comma,  e'  raddoppiata.  Nel caso invece che
l'espropriazione  attenga a terreno coltivato da fittavolo, mezzadro,
colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso,
ferma  restando  l'indennita'  di espropriazione determinata ai sensi
del  precedente  comma  in  favore  del  proprietario,  dovra' essere
corrisposto   eguale   importo   al  fittavolo,  mezzadro,  colono  o
compartecipante  che coltivi il terreno da almeno un anno prima della
approvazione  della  presente  legge.  L'indennita'  e'  direttamente
corrisposta  ai  suindicati  soggetti  nei  termini  previsti  per il
pagamento dell'indennita' di espropriazione.
  Per  terreni  che  risultino  gia'  edificati  con regolare licenza
rilasciata  prima del 4 gennaio 1971, l'indennita' e' fissata in base
alla somma del valore del terreno determinato a norma del sesto comma
del presente articolo e del valore attuale della costruzione, escluso
in ogni caso l'incremento di valore di cui al medesimo comma sesto.
  Le  indennita' di occupazione sono determinate nella proporzione di
un ventesimo per ciascuna annualita' dell'ammontare complessivo delle
corrispondenti indennita' di espropriazione.
  La stima dell'ufficio tecnico erariale ha gli effetti della perizia
giudiziaria.
  Il  comitato  tecnico-amministrativo,  ricevuta  la  determinazione
dell'indennita'  di  espropriazione  dall'ufficio  tecnico  erariale,
trasmette  nei  quindici  giorni  successivi  gli atti al prefetto il
quale adotta il decreto di espropriazione.
  Entro  trenta  giorni  dall'iscrizione dell'estratto del decreto di
espropriazione  nel  Foglio  degli  annunzi legali della provincia, i
proprietari  possono  proporre  opposizione  alla  stima dell'ufficio
tecnico  erariale  davanti  al collegio di cui all'articolo 11, terzo
comma, della legge 24 marzo 1932, n. 355.
  In  caso di ricorso giurisdizionale, l'esecuzione del provvedimento
impugnato  puo'  essere  sospesa, ai sensi dell'articolo 36 del regio
decreto   17   agosto   1907,   n.  642,  nei  soli  casi  di  errore
nell'individuazione  degli  immobili,  ovvero  nell'indicazione delle
persone dei proprietari.