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LEGGE 22 novembre 1972, n. 771

Istituzione di una seconda Università statale in Roma.

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Testo in vigore dal:  2-1-1973

Art. 2


I terreni compresi nell'area di cui all'articolo 1 sono espropriati, in favore della seconda Università statale di Roma, ad iniziativa di un comitato tecnico-amministrativo.
Nel termine di quindici giorni dalla data dell'insediamento del comitato tecnico-amministrativo verranno depositate presso la Segreteria del comune di Roma le mappe catastali, nelle quali siano indicate le aree da espropriare, con l'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali, e sarà richiesta all'ufficio tecnico erariale la determinazione dell'indennità di espropriazione.
Il sindaco dà notizia al pubblico del deposito degli atti di cui al comma precedente mediante avviso da affiggere nell'albo del comune e da inserire nel Foglio degli annunzi legali della provincia, entro 15 giorni dalla ricezione dei predetti documenti.
Su richiesta del comitato tecnico-amministrativo il prefetto dispone l'occupazione in via di urgenza dei beni di cui al secondo comma per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.
Entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al secondo comma, l'ufficio tecnico erariale provvede alla determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione delle aree.
L'indennità di espropriazione è determinata in base al valore agricolo di mercato corrispondente alla coltura praticata nel terreno da espropriare all'entrata in vigore della presente legge. Nella determinazione dell'indennità non deve tenersi conto dell'utilizzazione del terreno ai fini dell'edificazione, né degli incrementi di valore derivanti, direttamente o indirettamente, dalla esistenza nella stessa zona di opere o impianti pubblici, nonché dalle previsioni di strumenti urbanistici adottati o approvati.
Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore l'indennità di espropriazione, determinata ai sensi del precedente comma, è raddoppiata. Nel caso invece che l'espropriazione attenga a terreno coltivato da fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso, ferma restando l'indennità di espropriazione determinata ai sensi del precedente comma in favore del proprietario, dovrà essere corrisposto eguale importo al fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante che coltivi il terreno da almeno un anno prima della approvazione della presente legge. L'indennità è direttamente corrisposta ai suindicati soggetti nei termini previsti per il pagamento dell'indennità di espropriazione.
Per terreni che risultino già edificati con regolare licenza rilasciata prima del 4 gennaio 1971, l'indennità è fissata in base alla somma del valore del terreno determinato a norma del sesto comma del presente articolo e del valore attuale della costruzione, escluso in ogni caso l'incremento di valore di cui al medesimo comma sesto.
Le indennità di occupazione sono determinate nella proporzione di un ventesimo per ciascuna annualità dell'ammontare complessivo delle corrispondenti indennità di espropriazione.
La stima dell'ufficio tecnico erariale ha gli effetti della perizia giudiziaria.
Il comitato tecnico-amministrativo, ricevuta la determinazione dell'indennità di espropriazione dall'ufficio tecnico erariale, trasmette nei quindici giorni successivi gli atti al prefetto il quale adotta il decreto di espropriazione.
Entro trenta giorni dall'iscrizione dell'estratto del decreto di espropriazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia, i proprietari possono proporre opposizione alla stima dell'ufficio tecnico erariale davanti al collegio di cui all'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1932, n. 355.
In caso di ricorso giurisdizionale, l'esecuzione del provvedimento impugnato può essere sospesa, ai sensi dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nei soli casi di errore nell'individuazione degli immobili, ovvero nell'indicazione delle persone dei proprietari.