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LEGGE 3 aprile 1979, n. 122

Realizzazione della seconda Università di Roma e istituzione delle Università statali della Tuscia e di Cassino.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/01/1999)
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Testo in vigore dal:  3-5-1979
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Facoltà e corsi di laurea)


La seconda Università di Roma, istituita con legge 22 novembre 1972, n. 771, è costituita dalle facoltà appresso indicate che comprendono, nella prima applicazione della presente legge, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:
1) giurisprudenza, con il corso di laurea in giurisprudenza;
2) ingegneria, con i corsi di laurea in ingegneria elettronica, in ingegneria civile edile ed in ingegneria meccanica;
3) lettere e filosofia, con i corsi di laurea in lettere e in filosofia;
4) medicina e chirurgia, con il corso di laurea in medicina e chirurgia;
5) scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in scienze biologiche, in matematica e in fisica.
L'Università su indicata è compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.