LEGGE 29 novembre 1990, n. 366

Completamento ed adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso.

note: Entrata in vigore della legge: 6/12/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/2008)
Testo in vigore dal: 3-2-1999
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
  1. Fermi restando gli  obblighi  contrattuali  gia'  assunti  e  da
assumersi  da  parte  delle  ditte  esecutrici,  l'ANAS  provvede  al
miglioramento ed al restauro  dell'ambiente  nelle  zone  interessate
dalle opere da realizzarsi ai sensi della presente legge, nonche'  in
quelle interessate  dai  gia'  eseguiti  lavori  di  costruzione  del
traforo autostradale e del laboratorio di fisica nucleare, applicando
altresi' le disposizioni della  legge  29  luglio  1949,  n.  717,  e
successive modificazioni e integrazioni.  A  tal  fine,  l'ANAS,  con
apposito progetto, procede alla localizzazione  e  definizione  degli
interventi da eseguire non solo relativamente alle aree demaniali, ma
anche a quelle considerate meritevoli  di  recupero  e  di  eventuale
acquisizione al demanio. 
  2. Gli oneri  per  gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo
corrispondono  al  10   per   cento   dello   stanziamento   previsto
dall'articolo 5. 
  3. L'istituto nazionale di fisica  nucleare  rimuove  le  strutture
prefabbricate  installate  sotto  le  pendici  di  monte   Aquila   e
ripristina  lo  stato  preesistente  dei  luoghi   entro   tre   anni
dall'entrata in vigore della presente legge. (1) ((2)) 
    
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla
L. 23 dicembre 1996, n. 649, ha disposto (con l'art. 1, comma 1)  che
il termine di cui al comma 3 del presente articolo e' differito al 31
dicembre 1996. 
    
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 14 gennaio 1999, n. 4, ha disposto (con l'art.  1,  comma  1)
che "Per consentire il completamento delle  operazioni  di  rimozione
delle strutture dell'esperimento scientifico EASTOP dalle pendici del
Monte Aquila, il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della  legge
29 novembre 1990, n. 366, e' differito al 31 dicembre 2000."